Legislator · Diritto federale (RS / Fedlex — Raccolta sistematica)
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
143.11 VAWGOLDIODI CH

Art. 53 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.

ODI; Capitolo 4: Emolumenti
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (78 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 53 Ordinance of September 20, 2002 on Identity Documents for Swiss Nationals (OLDI) - Calculation and Allocation of Fees The Confederation and the cantons shall distribute the fees. The allocation is governed by Annex 3.

Art. 53 ODI — Conteggio degli emolumenti e loro ripartizione.

La Confederazione effettua il conteggio degli emolumenti con i Cantoni.

La ripartizione degli emolumenti è disciplinata nell’allegato 3.

← Art. 52 ODI Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Tipi di documenti d’identità Art. 54 ODI →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →