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Art. 42 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Diritto d’informazione e diritto di rettifica

ODI; Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 42 Ordinance of September 20, 2002, on Identity Documents of Swiss Nationals (OID) - Right to Information and Rectification of Data Any person may request from the office, in the manner provided for in Art. 16 of the Ordinance of August 31, 2022, on Data Protection, whether data concerning them is being processed. The information is provided in writing and free of charge. It includes all the data about the applicant that is recorded in the information system. Art. 26 of the Federal Act of September 25, 2020, on Data Protection (FADP) applies to the refusal, restriction, and postponement of the communication of information. Any person may request the rectification of inaccurate data concerning them.

Art. 42 ODI — Diritto d’informazione e diritto di rettifica

Chiunque può domandare all’Ufficio federale nella forma prevista dall’articolo 16 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati se sono elaborati dati a suo riguardo.

L’informazione è data per scritto ed è gratuita. Comprende tutti i dati memorizzati nel sistema d’informazione sul richiedente.

Al rifiuto, alla limitazione o al differimento dell’informazione è applicabile l’articolo 26 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD).

Chiunque può esigere che i dati inesatti sul suo conto siano rettificati.

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