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143.11 VAWGOLDIODI CH

Art. 37 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Archiviazione e distruzione dei dati

ODI; Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 37 Ordinance of September 20, 2002 on the Identity Documents of Swiss Nationals (OIDN) - Archiving and Destruction of Data The data related to an identity document recorded in ISA are destroyed 20 years after the first entry, unless preserved by the Federal Archives. The Federal Archives decides on the appropriateness of preserving personal data. The data concerning the seizure and deposit of identity documents are destroyed on the same day the decision to lift the measure is received.

Art. 37 ODI — Archiviazione e distruzione dei dati

I dati memorizzati in ISA per un documento d’identità sono distrutti dopo 20 anni dalla loro prima memorizzazione, sempre che non siano da custodire nell’Archivio federale. L’Archivio federale decide sul valore archivistico dei dati personali.

I dati relativi al blocco e al deposito del documento d’identità sono distrutti il giorno stesso in cui perviene la decisione di revoca.

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