143.11
VAWGOLDIODI
CH
Art. 36 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Esattezza dei dati
ODI; Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 36 Ordinance of September 20, 2002, on Identity Documents of Swiss Nationals (OID) - Accuracy of Data The relevant authorities ensure in their domain that personal data is processed in accordance with the regulations. Anyone processing personal data must ensure that the data they enter into the system or provide to the competent authority is complete, accurate, and up-to-date.
Art. 36 ODI — Esattezza dei dati
Tutte le autorità coinvolte provvedono nel loro settore affinché i dati personali siano elaborati conformemente alle prescrizioni.
Ogni persona che elabora dati personali deve accertarsi che i dati che immette nel sistema o che comunica alle autorità competenti siano completi, esatti e aggiornati.