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143.11 VAWGOLDIODI CH

Art. 34 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Elaborazione dati off line

ODI; Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 34 Ordinance of 20 September 2002 on Identity Documents for Swiss Nationals (OIDN) - Offline Data Processing If it is not possible to transmit data online, the office will decide on other possibilities for recording data in ISA. If difficulties arise in foreign representations, particularly concerning the electronic processing of data, the office will establish rules in agreement with the FDFA.

Art. 34 ODI — Elaborazione dati off line

Se non è possibile una trasmissione on line dei dati, l’Ufficio federale decide in merito ad altre possibilità per la registrazione dei dati in ISA.

Se sopraggiungono difficoltà presso le rappresentanze all’estero, in particolare per l’elaborazione elettronica dei dati, l’Ufficio federale stabilisce una regolamentazione previa consultazione del DFAE.

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