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143.11 VAWGOLDIODI CH

Art. 32 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita

ODI; Capitolo 3: Elaborazione e protezione dei dati
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 32 Ordinance of September 20, 2002, on Identity Documents of Swiss Nationals (OIDN) - Data Communication for Registering Loss Reports Cantonal services record the loss of identity documents in RIPOL. ISA provides an interface for cantonal services so they can import into their cantonal system the necessary ISA data for preparing the entry in RIPOL.

Art. 32 ODI — Comunicazione dei dati per la registrazione delle notifiche di perdita

Gli uffici cantonali registrano le perdite dei documenti d’identità nel RIPOL.

ISA mette a disposizione un’interfaccia affinché gli uffici cantonali possano trasferire da ISA al loro sistema cantonale i dati di cui hanno bisogno per preparare la registrazione RIPOL.

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