Art. 30 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Diritti d’accesso
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 30 Ordinance of 20 September 2002 on the Identity Documents of Swiss Nationals (OID) - Access Rights The access of the relevant authorities to ISA and the extent of their rights are governed by Annex 1. The consultation of ISA data for the purposes of identity verification is carried out exclusively by means of the identity document number to be checked. When a person cannot present an identity document but consents to such consultation, the Border Guards Corps and the police services designated by the Confederation and the cantons may consult ISA data using the name and biometric data. Consultation for the purpose of identity verification based solely on the name or solely on biometric data is prohibited. Consultation of ISA data for the purpose of identifying victims of accidents, natural disasters, and acts of violence, as well as missing persons, is permissible solely on the basis of names and first names.
Art. 30 ODI — Diritti d’accesso
L’accesso a ISA da parte delle autorità coinvolte e l’estensione dei loro diritti sono disciplinati nell’allegato 1.
La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell’identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d’identità da controllare. Se una persona non può presentare un documento d’identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi acconsenta. È vietata la consultazione per verificare l’identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.
La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell’identità di vittime di incidenti, di catastrofi naturali, di atti violenti oppure di persone scomparse, può avvenire unicamente in base al cognome e al nome.