Art. 16 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Obbligo di presentazione e di verifica
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 16 Ordinance of September 20, 2002, on the Identity Documents of Swiss Nationals (OID) - Duty of Production and Control The office may request the centers referred to in Art. 6 a, para. 1, IDO, and, where applicable, the members of the group of enterprises to produce, in particular, the following documents: a. audited annual financial statements; b. list of all beneficial owners and shareholders; c. information on the corporate organization and the responsibilities of each person; d. a certified quality management system adapted to the production of identity documents; e. a security measures program detailing measures to ensure the protection of data and the security of the identity documents to be produced and their components; f. a description of the measures taken to acquire, maintain, and develop specific knowledge and qualifications in the field of identity documents. The annual financial statements must be audited by an economically and legally independent auditing body as part of an ordinary audit. Companies approved as licensed auditors within the meaning of the ordinance of August 22, 2007, on the Licensing and Oversight of Auditors may act as the auditing body. For companies whose headquarters are located abroad, equivalent foreign requirements apply. The centers referred to in Art. 6 a, para. 1, IDO, shall regularly provide proof that they comply with and maintain the quality management system and the security measures program.
Art. 16 ODI — Obbligo di presentazione e di verifica
L’Ufficio federale può chiedere ai servizi di cui all’articolo 6 a capoverso 1 LDI ed eventualmente ai membri del gruppo d’imprese di presentare in particolare i seguenti documenti: a. un conto annuale verificato; b. un elenco di tutti gli aventi economicamente diritto e titolari di quote; c. i dati sull’organizzazione dell’impresa e sulle responsabilità di ogni singola persona; d. un sistema di gestione della qualità certificato e orientato alla produzione dei documenti d’identità; e. un piano relativo alla sicurezza che illustra in particolare come sono garantite la protezione dei dati e la sicurezza dei documenti d’identità da produrre e delle loro parti; f. una descrizione delle misure adottate per acquisire, salvaguardare e sviluppare le conoscenze specialistiche e le qualifiche nel settore dei documenti d’identità.
I conti annuali vanno sottoposti a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell’ambito di una revisione ordinaria. Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le imprese di revisione che dispongono di un’abilitazione di perito revisore ai sensi dell’ordinanza del 22 agosto 2007 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori. Per le società con sede all’estero sono applicabili le prescrizioni equivalenti dei rispettivi Paesi.
I servizi di cui all’articolo 6 a capoverso 1 LDI forniscono periodicamente le prove dell’osservanza e dell’attualità del sistema di gestione della qualità e del piano relativo alla sicurezza.