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143.11 VAWGOLDIODI CH

Art. 14e Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Controllo della richiesta e rilascio

ODI; Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 14e Ordinance of 20 September 2002 on Identity Documents for Swiss Nationals (OIDN) - Verification of the Application and Issuance The competent issuing authority verifies that the application is complete and accurate, and checks the quality of the photograph and the signature. If the data is inaccurate or incomplete, the issuing authority returns the application via email to the municipality of residence for correction; if necessary, the municipality of residence informs the applicant. The competent issuing authority carries out the verifications provided for in Art. 13 a, with the exception of the verification referred to in para. 1, let. e, concerning the matching of fingerprints.

Art. 14e ODI — Controllo della richiesta e rilascio

L’autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste, nonché la qualità della fotografia e della firma.

Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio competente rimanda la richiesta al Comune di domicilio per via elettronica chiedendone la rielaborazione; se necessario, quest’ultimo ne informa la persona richiedente.

L’autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all’articolo 13 a, ad eccezione del controllo della corrispondenza delle impronte digitali di cui al capoverso 1 lettera e.

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