Art. 10 Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (ODI) - Richiamo e controllo dei dati personali
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 10 Ordinance of September 20, 2002, on Identity Documents of Swiss Nationals (OIDI) - Acquisition and Verification of Personal Data The competent issuing authority acquires personal data from the electronic civil status register (Infostar) and transfers it into the identity document information system (ISA) as referred to in Art. 11 LDI. If this is not possible, personal data may be acquired from the resident control register, provided that it is managed based on original acts or the family register. Personal data already recorded in ISA may be used for a new application when it is not possible to acquire data from the registers mentioned in para. 1. They must be compared with a second data source. For these purposes, issuing authorities may require the applicant to provide a document (e.g., a document from the civil status office or a certificate of residence). The competent issuing authority verifies the data recorded in ISA, including the fact that the applicant is of Swiss nationality. If data cannot be acquired from the registers referred to in paras. 1 or 2 or if there are doubts about the accuracy of the personal data, the competent issuing authority must have it verified by the applicant's municipality of residence or by the competent civil status office. The applicant confirms the accuracy of the data by signing. The following data can be acquired from Infostar: a. the applicant's surname(s) and first name(s); b. gender; c. place and date of birth; d. parents' surname(s) and first name(s); e. right of citizenship or nationality; f. place(s) of origin; g. marital status; h. AVS number.
Art. 10 ODI — Richiamo e controllo dei dati personali
L’autorità di rilascio competente richiama i dati personali contenuti nel registro elettronico dello stato civile (Infostar) e li inserisce nel sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA) di cui all’articolo 11 LDI. Se questo non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base agli atti d’origine o al registro delle famiglie.
I dati personali già registrati in ISA possono essere riutilizzati per una nuova richiesta, se il richiamo dai registri di cui al capoverso 1 non è possibile. È obbligatorio confrontare i dati personali con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento (p. es. documento dell’ufficio di stato civile o certificato di domicilio).
L’autorità di rilascio competente verifica i dati richiamati in ISA e in particolare la cittadinanza svizzera. Se i dati non possono essere richiamati da uno dei registri di cui ai capoversi 1 o 2 o in caso di dubbio sulla loro esattezza, l’autorità di rilascio competente chiede al Comune di domicilio della persona richiedente o all’ufficio di stato civile competente di verificarli.
La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati personali.
I dati personali seguenti possono essere richiamati da Infostar: a. cognome(i) e nome(i) della persona richiedente; b. sesso; c. luogo e data di nascita; d. cognome(i) e nome(i) dei genitori; e. cittadinanza; f. luogo o luoghi d’origine; g. stato di vita; h. numero AVS .