Ordinanza del 25 ottobre 2017 concernente la procedura d'approvazione dei piani nel settore dell'asilo (OAPA) - Oggetto e campo d’applicazione (VPGA)
Indice delle disposizioni (31)
Testo normativo (31 Articoli)
La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti che servono alla Confederazione per alloggiare richiedenti l’asilo o per espletare procedure d’asilo se sono: a. edificati ex novo; b. modificati o destinati a tale nuovo scopo.
Si tratta segnatamente di costruzioni e di impianti che: a. servono direttamente per alloggiare richiedenti l’asilo e per la loro assistenza; b. fungono da locali di soggiorno o di occupazione per richiedenti l’asilo; c. consentono l’espletamento di procedure d’asilo; d. sono necessari all’esercizio normale delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica.
Il diritto cantonale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l’adempimento dei compiti della Confederazione relativi all’alloggio dei richiedenti l’asilo o all’espletamento di procedure d’asilo.
I progetti che prevedono l’utilizzo provvisorio di edifici e infrastrutture militari conformemente all’articolo 24 c LAsi non sono soggetti ad approvazione.
Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi, non necessitano dell’approvazione: a. i normali lavori di manutenzione e di riparazione di edifici e infrastrutture; b. se di poca entità, le modifiche o i cambiamenti di destinazione; c. i piccoli impianti accessori; d. le costruzioni mobiliari fino a una durata di 24 mesi.
In caso di dubbio circa l’applicabilità del capoverso 2, il progetto è sottoposto per decisione al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori.
Il DFGP assicura la pianificazione di massima e la coordinazione delle attività della Confederazione relative all’alloggio dei richiedenti l’asilo e all’espletamento delle procedure d’asilo che hanno un notevole impatto sul territorio e sull’ambiente mediante il piano settoriale Asilo.
L’approvazione dei piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale presuppone il suo inserimento nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Asilo.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l’autorità federale competente per l’elaborazione e l’adeguamento del piano settoriale Asilo. La procedura è retta dall’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio.
Il DFGP provvede alla coordinazione della procedura concernente il piano settoriale e della procedura d’approvazione dei piani.
La SEM elabora la domanda di esame preliminare in collaborazione con l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) e la presenta al DFGP. La SEM può consultare le autorità cantonali e comunali. La domanda contiene segnatamente: a. una descrizione approssimativa del progetto con la giustificazione delle necessità; b. un settore della carta in scala 1:25 000 con l’ubicazione del progetto; c. i piani di situazione allo stato attuale; d. studi preliminari e basi di progetto; e. indicazioni circa gli interessi che la costruzione e l’esercizio potrebbero eventualmente toccare; f. indicazioni circa le misure che s’imporrebbero per la protezione dei lavoratori.
In base ai documenti presentati, il DFGP decide su: a. la procedura applicabile; b. la rilevanza per il piano settoriale; c. l’opportunità di richiedere altri documenti o di procedere ad altri esami o studi; d. il numero di copie della domanda e l’opportunità di presentarla in forma elettronica.
Può consultare altre autorità federali o ordinare il coinvolgimento tempestivo della popolazione interessata o di altre cerchie interessate.
Può esigere che i documenti siano completati o rielaborati.
La domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti: a. nome e indirizzo del proprietario del fondo, del committente della costruzione e dell’autore del progetto; b. la descrizione dettagliata del progetto con la giustificazione delle necessità e dell’ubicazione vincolata nonché con indicazioni sul genere di costruzione e sui principali materiali di costruzione; c. il settore della carta 1:25 000 con l’ubicazione e le coordinate del progetto; d. il piano di situazione vertente sullo stato attuale e sullo stato previsto con l’indicazione delle parcelle adiacenti; e. l’indicazione dei Comuni interessati e dei fondi con il numero del foglio del mastro; f. i piani del progetto, numerati, firmati e datati; g. un rapporto concernente l’impatto della costruzione e dell’esercizio sul territorio e sull’ambiente nonché le misure previste in merito; h. le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori; i. la situazione circa l’urbanizzazione nonché le canalizzazioni e gli allacciamenti necessari; j. le caratteristiche dell’area circostante; k. i sistemi di gestione dell’energia e delle acque di scarico e d’eliminazione dei rifiuti; l. le domande di dissodamento con le indicazioni secondo le direttive giusta l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste; m. l’inserimento nel piano settoriale Asilo; n. il rapporto sui risultati, nonché le proposte scritte di un’eventuale procedura di partecipazione già eseguita (art. 10 cpv. 2); o. le misure atte a garantire la sicurezza degli edifici e delle infrastrutture, in particolare nell’ambito della protezione antincendio e della pianificazione d’evacuazione.
I contorni esterni delle costruzioni del genio civile previste, le modifiche del terreno e i dissodamenti devono essere picchettati.
La costruzione di edifici dev’essere resa visibile mediante l’indicazione dei profili; sono applicabili le norme in materia di picchettamento e profili vigenti nel Cantone d’ubicazione.
Le domande intese a facilitare il picchettamento o l’indicazione dei profili sono presentate al DFGP quanto prima possibile, ma il più tardi prima dell’informazione di cui al capoverso 4.
La SEM informa il Cantone e il Comune interessati il più tardi sette giorni prima del picchettamento e dell’indicazione dei profili.
Il picchettamento e i profili devono essere lasciati sul posto sino al termine dell’esposizione della domanda.
Il DFGP invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.
Il Comune deposita pubblicamente la documentazione relativa alla domanda.
Il DFGP annuncia il deposito dei piani negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni, nonché nel Foglio federale, indicando le possibilità di partecipazione e di opposizione.
Durante il periodo di deposito pubblico dei piani, la popolazione interessata ha la possibilità di sottoporre proposte per scritto al Comune designato.
Il DFGP può rinunciare all’esecuzione di una procedura di partecipazione, se la SEM prova che la popolazione interessata ha potuto partecipare già prima in modo adeguato e che nel frattempo le condizioni non si sono modificate considerevolmente.
Nell’ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito pubblico dei piani nel Foglio federale può essere fatta opposizione al Comune ivi designato all’attenzione del DFGP. Entro il medesimo termine il Comune in questione può fare opposizione al Cantone all’attenzione del DFGP.
Le opposizioni devono essere presentate per scritto e devono contenere le conclusioni e la motivazione.
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di opposizione, il Comune trasmette al Cantone il proprio parere unitamente alle opposizioni depositate e alle proposte presentate dalla popolazione.
Nel suo parere, il Comune si pronuncia sulla domanda, sulle opposizioni ricevute, nonché sulle proposte della popolazione.
Alla scadenza del termine d’opposizione informa il DFGP se sono state presentate opposizioni e se esso stesso ha presentato un’opposizione.
Nel suo parere, il Cantone si pronuncia sulla domanda, sul parere del Comune, nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione.
Trasmette al DFGP, entro tre mesi dall’avvio della consultazione, il suo parere unitamente ai documenti ricevuti dal Comune.
Il DFGP sottopone alla SEM i pareri e le opposizioni, nonché le proposte della popolazione e la consulta.
La procedura di consultazione e la procedura di eliminazione delle divergenze si fondano sugli articoli 62 a e 62 b della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Il DFGP sottopone alle autorità specializzate della Confederazione i pareri dei Cantoni e dei Comuni, nonché le opposizioni e le proposte della popolazione. Le autorità specializzate si esprimono in modo definitivo entro un mese.
Il DFGP accerta i fatti. Può segnatamente procedere a un sopralluogo.
Funge da mediatore fra le parti e può, in tale veste, svolgere trattative di conciliazione.
Gli adattamenti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati senza indugio al DFGP.
In caso di adattamenti importanti, il DFGP ordina un nuovo deposito pubblico dei piani. I termini previsti agli articoli 13 capoverso 2 e 15 capoverso 2 per i pareri dei Cantoni e delle autorità specializzate della Confederazione interessati possono essere ridotti in considerazione dell’entità degli adattamenti. In materia di opposizione si applica l’articolo 11.
Gli adattamenti di poca entità devono essere comunicati alle parti in causa, sempreché ne siano interessate, il più tardi in occasione della notificazione della decisione di approvazione dei piani.
La procedura semplificata di approvazione dei piani è retta dall’articolo 95 j LAsi.
Gli adattamenti importanti del progetto durante la procedura di approvazione dei piani devono essere annunciati agli interessati prima della decisione di approvazione dei piani.
Se per la realizzazione di un progetto è necessaria un’espropriazione, il DFGP esegue la procedura di espropriazione nell’ambito della procedura di approvazione dei piani secondo gli articoli 28–35 della legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr).
La SEM trasmette al DFGP la documentazione necessaria secondo l’articolo 28 LEspr. Il DFGP può chiedere di completare la documentazione.
Abrogato
Le opposizioni e le richieste di cui all’articolo 33 LEspr devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del deposito pubblico dei piani nel Foglio federale al Comune ivi indicato e all’attenzione del DFGP.
Se devono essere autorizzate espropriazioni senza approvazione dei piani, il DFGP svolge la procedura di espropriazione autonoma secondo gli articoli 36–41 LEspr .
Dopo il passaggio in giudicato di un’approvazione dei piani è svolta, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima secondo gli articoli 45–54 o 64–75 LEspr. Il DFGP trasmette alla Commissione la documentazione di cui agli articoli 34 capoverso 2 e 41 capoverso 2 LEspr.
Abrogato
La domanda è valutata secondo il diritto vigente al momento della decisione.
La decisione di approvazione dei piani contiene segnatamente: a. le decisioni sulle richieste risultanti da consultazioni e opposizioni; b. le decisioni sulle opposizioni contro espropriazioni rimaste contestate nella procedura di conciliazione, nonché sulle richieste di modifica di piani e richieste secondo gli articoli 7–10 LEspr ; c. le condizioni e gli oneri, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tecnici, le misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’esecuzione dei lavori, le misure di protezione durante i lavori e il ripristino dei luoghi nello stato originale; d. ... e. le indicazioni su come sono state considerate le proposte della popolazione.
La decisione di approvazione dei piani avviene entro tre mesi dalla conclusione della procedura di consultazione o di un’eventuale procedura di eliminazione delle divergenze previste all’articolo 15. Se questo termine non può essere rispettato, il DFGP comunica alla SEM, con l’indicazione dei motivi, quando prenderà detta decisione.
Le decisioni di approvazione dei piani sono notificate con invio raccomandato: a. alla SEM; b. ai Cantoni e ai Comuni interessati; c. agli opponenti.
Il DFGP comunica le sue decisioni alle autorità specializzate della Confederazione interessate.
Le decisioni di approvazione dei piani sono annunciate nel Foglio federale.
L’esecuzione del progetto può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è passata in giudicato.
Il DFGP può autorizzare l’esecuzione immediata dei lavori quando: a. gli interessati hanno dato il loro consenso; b. le opposizioni sembrano non avere alcuna possibilità di successo e la SEM assicura il ripristino nello stato originale; o c. sussiste una particolare urgenza.
Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere sottoposti al DFGP. Esso ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti.
La SEM informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessario un aggiornamento della misurazione ufficiale.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Le procedure d’espropriazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse conformemente al diritto previgente.