Ordinanza dell' 11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) - Disposizioni generali (VVWAL)
Indice delle disposizioni (66)
Testo normativo (66 Articoli)
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) fornisce ai Cantoni un aiuto all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione ai sensi della LStrI (espulsione) e dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66 a o 66 a bis del Codice penale oppure dell’articolo 49 a o 49 a bis del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (espulsione giudiziaria).
Nell’adempimento dei propri compiti secondo l’articolo 71 capoverso 1 LStrI, in particolare per quanto riguarda i compiti di cui all’articolo 71 capoverso 1 lettere a e b LStrI, la SEM può collaborare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia).
La SEM procura su domanda della competente autorità cantonale i documenti di viaggio per gli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
Nella procedura celere di cui all’articolo 26 c LAsi, la SEM avvia le pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio senza una pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento.
Nella procedura ampliata di cui all’articolo 26 d LAsi la SEM può avviare le pratiche per l’ottenimento dei documenti prima della pertinente richiesta dell’autorità cantonale competente.
La SEM informa l’autorità cantonale competente sull’avvio delle pratiche per l’ottenimento dei documenti di viaggio.
Di norma, dopo la notifica ma al più tardi immediatamente dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria, l’autorità competente del Cantone che presenta alla SEM una domanda di aiuto all’esecuzione svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata.
Nella procedura celere di cui all’articolo 26 c LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento la SEM svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso della SEM, il colloquio sulla partenza può essere svolto dall’autorità cantonale competente. Dopo il passaggio in giudicato della decisione di allontanamento possono essere svolti altri colloqui sulla partenza.
Nella procedura Dublino di cui all’articolo 26 b LAsi, dopo la notifica della decisione di allontanamento il Cantone svolge un colloquio sulla partenza con la persona interessata. Con il consenso dell’autorità cantonale competente, il colloquio sulla partenza può essere svolto dalla SEM.
Il colloquio sulla partenza serve in particolare a: a. spiegare l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria alla persona interessata; b. accertare e documentare la volontà della persona interessata a lasciare la Svizzera; c. accertare che lo stato di salute consenta il trasporto; d. informare la persona interessata sull’obbligo di collaborare all’ottenimento di documenti di viaggio validi; e. comminare all’occorrenza misure coercitive di diritto degli stranieri conformemente agli articoli 73–78 LStrI; f. informare la persona interessata sull’aiuto al ritorno; g. informare la persona interessata in merito all’indennità per le spese di viaggio di cui all’articolo 59 a capoverso 2 bis OAsi 2.
L’autorità competente può svolgere un colloquio di consulenza con le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStrI. Esso serve a indurre la persona interessata a collaborare all’ottenimento dei documenti e all’organizzazione della partenza, nonché a informarla in merito alle possibilità di ritorno e alla possibilità di beneficiare di un sostegno finanziario.
Il sostegno finanziario concesso alle persone rientranti nel settore dell’asilo è retto dagli articoli 59 a capoverso 2 bis OAsi 2 (spese di viaggio) e 59 a bis OAsi 2 (spese di partenza). Per le persone rientranti nel settore degli stranieri è determinante il diritto cantonale.
La SEM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi allo svolgimento dei colloqui di consulenza con persone rientranti nel settore dell’asilo che si trovano in carcerazione amministrativa.
La SEM verifica, nell’ambito dell’ottenimento di documenti di viaggio, l’identità e la cittadinanza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria.
A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d’origine.
Se una decisione d’allontanamento ai sensi dell’articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall’articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10 a–10 i dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999 sull’asilo.
La SEM informa il Cantone sull’esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.
L’ottenimento dei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allontanamento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straordinari.
Fino alla conclusione di una convenzione sulla riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera ai sensi dell’articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), concludere con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative connesse con il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché con l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.
Per l’organizzazione della partenza, la SEM può collaborare con autorità estere, con autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con organizzazioni internazionali e nazionali, con compagnie aeree o con altri prestatori di servizi privati.
Nel caso di viaggi di ritorno per via aerea, può segnatamente regolare la prenotazione dei biglietti d’aereo e la rotta.
La SEM può organizzare voli speciali e, d’intesa con Stati terzi, voli internazionali nei Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Coordina le attività nel quadro del processo di partenza e funge da interlocutore centrale per tutti i servizi coinvolti.
La SEM intrattiene con il DFAE e le organizzazioni internazionali uno scambio permanente d’informazioni su: a. le questioni relative all’ottenimento di documenti; b. l’organizzazione della partenza e del ritorno; c. la sicurezza del personale ufficiale d’accompagnamento.
Può richiedere al DFAE di intervenire direttamente presso i Paesi di origine o di provenienza degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, oppure presso le rappresentanze diplomatiche o consolari.
La SEM allestisce e gestisce su supporto EED una documentazione relativa ai più importanti Paesi di origine o di provenienza, contenente tutte le informazioni rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria, in particolare sull’ottenimento di documenti di viaggio, le possibilità di viaggio e gli aspetti legati alla sicurezza.
Intrattiene con le competenti autorità cantonali uno scambio permanente di informazioni sulle questioni relative all’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione e dell’espulsione giudiziaria e organizza segnatamente corsi di perfezionamento professionale e incontri informativi.
I Cantoni garantiscono alla SEM l’assistenza amministrativa necessaria, in particolare per l’accompagnamento degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria, alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di origine o di provenienza, alle interviste concernenti gli accertamenti d’identità e di cittadinanza nonché agli aeroporti.
Se per l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria di uno straniero non è possibile ottenere documenti di viaggio del Paese di origine, la SEM può rilasciare un documento di viaggio sostitutivo, nella misura in cui quest’ultimo consenta il rientro nel Paese di origine o di provenienza rispettivamente in uno Stato terzo.
La SEM sospende l’aiuto all’esecuzione fintantoché: a. motivi tecnici impediscono l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria; b. non è prestata la necessaria assistenza amministrativa cantonale; c. non è nota la dimora dello straniero.
L’esecuzione non è effettuabile dal profilo tecnico, se nonostante l’adempimento dell’obbligo di collaborare della persona tenuta a partire, il documento di viaggio non è ottenibile o non vi è alcuna possibilità di partenza.
La SEM gestisce un servizio aeroportuale (swissREPAT). Esso svolge segnatamente i seguenti compiti: a. esame delle condizioni di partenza e accertamento dei rischi; b. fissazione del livello di esecuzione conformemente all’articolo 28 capoverso 1 dell’ordinanza del 12 novembre 2008 sulla coercizione previa intesa con i competenti organi cantonali di polizia e nel rispetto delle pertinenti prescrizioni di sicurezza delle imprese di trasporto aereo; c. organizzazione e coordinamento dell’accompagnamento sociale, medico e di polizia durante il volo; d. fissazione della rotta e prenotazione centralizzata dei biglietti d’aereo per i voli di linea; e. organizzazione di voli speciali; f. consulenza alle autorità federali e cantonali competenti; g. versamento delle spese di partenza e di viaggio nonché dei contributi per l’aiuto al ritorno della Confederazione e del Cantone all’aeroporto.
La SEM può concludere con le competenti autorità dei Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali o con terzi convenzioni riguardanti la fornitura di prestazioni all’aeroporto. Si tratta in particolare: a. dell’accoglienza di persone all’aeroporto; b. della verifica della volontà di viaggiare, del check-in e della consegna del bagaglio; c. del controllo di sicurezza; d. della scorta di polizia fino all’imbarco; e. della sorveglianza della partenza e del relativo rapporto.
Le prestazioni fornite dalla competente autorità all’aeroporto e da terzi su mandato della SEM sono contabilizzate direttamente con tali autorità o terzi incaricati.
Per l’accoglienza all’aeroporto e la scorta di polizia fino all’imbarco, la Confederazione versa i seguenti importi forfettari per persona: a. 440 franchi per i voli di linea; b. 2700 franchi per i voli speciali a destinazione di Stati terzi e di Stati d’origine.
La SEM assicura l’accompagnamento medico: a. a bordo di tutti i voli speciali per tutte le persone rinviate; per le persone rientranti nel settore degli stranieri, i Cantoni si fanno carico di queste spese; b. se necessario, a bordo dei voli di linea per le categorie di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi.
I terzi incaricati di cui all’articolo 109 i LStrI sono autorizzati a trattare i dati personali seguenti nel sistema eRetour: a. le generalità della persona interessata (art. 109 g cpv. 2 lett. a LStrI); b. i dati personali utilizzati nel quadro delle procedure di identificazione o di acquisizione di documenti; c. i dati personali utilizzati nel quadro dell’organizzazione della partenza; d. i dati personali utilizzati nel quadro della consulenza per il ritorno e della concessione dell’aiuto al ritorno; e. i dati medici (art. 109 g cpv. 2 lett. h LStrI).
Il catalogo dei dati del sistema eRetour nonché i diritti e i livelli di accesso sono definiti nell’allegato 1.
La SEM stabilisce in un apposito regolamento in particolare le misure organizzative e tecniche da adottare allo scopo di evitare il trattamento non autorizzato dei dati e di garantire la verbalizzazione automatica del trattamento nonché la sicurezza dei dati.
I dati del sistema eRetour sono archiviati a fini di controllo e statistica. Sono proposti all’Archivio federale dieci anni dopo il rinvio o l’espulsione. I dati ritenuti privi di valore archivistico sono distrutti.
I Cantoni rimborsano alla SEM le spese di esecuzione e di partenza da essa sostenute per stranieri a loro carico contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria. Queste spese sono conteggiate singolarmente.
La SEM versa contributi ai servizi cantonali di coordinamento che, sulla base di accordi bilaterali concernenti la riammissione di persone senza dimora autorizzata, sono responsabili del trattamento di domande di riammissione.
Il sussidio federale è versato in modo forfettario. Nell’ambito di convenzioni sulle prestazioni la SEM fissa l’ammontare della somma forfettaria sulla base delle spese amministrative per il trattamento delle domande di riammissione e definisce i particolari in merito a versamento e procedura del conteggio.
In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettere a e b LStrI o se è ordinata la carcerazione secondo gli articoli 75–78 LStrI, a partire da una durata del fermo o della carcerazione di dodici ore è versato al Cantone interessato un importo forfettario di 200 franchi per giorno.
Per gli stabilimenti carcerari che la Confederazione ha integralmente o parzialmente finanziato, l’importo forfettario è ridotto in ragione della pertinente quota parte di ammortamento. Il DFGP disciplina la procedura d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.
La SEM segue l’evoluzione dei costi d’esercizio a livello svizzero. A tal fine, i Cantoni forniscono alla SEM gli elementi necessari inerenti al dettaglio delle spese d’esercizio.
...
Si è in presenza di un numero straordinariamente elevato di passaggi illegali del confine e di controlli delle persone (art. 82 cpv. 3 lett. b LStrI) se: a. per un periodo protratto non è più possibile consegnare le persone interessate alle autorità di uno Stato limitrofo il giorno in cui vengono fermate; b. la sistemazione delle persone interessate in altri alloggi cantonali non può essere garantita e deve quindi avvenire in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine; e c. le procedure di consegna allo Stato limitrofo vengono semplificate grazie alla sistemazione in un centro cantonale di partenza situato nell’area di confine.
In caso di fermo secondo l’articolo 73 capoverso 1 lettera c LStrI può essere corrisposto al Cantone interessato un importo forfettario convenuto contrattualmente di massimo 100 franchi per giorno.
Le autorità cantonali competenti comunicano alla SEM i seguenti dati in merito all’ordine di carcerazione secondo gli articoli 73 e 75–78 LStrI nei settori dell’asilo e degli stranieri: a. il numero degli ordini di carcerazione e la durata di ciascuna carcerazione; b. il numero dei rinvii; c. il numero dei rilasci in libertà; d. la cittadinanza delle persone incarcerate; e. il sesso e l’età delle persone incarcerate; f. il tipo di carcerazione; g. il luogo dell’incarcerazione; h. la durata della carcerazione.
Per i minori, le autorità cantonali competenti in materia di stranieri comunicano anche se è stata istituita una rappresentazione legale e se sono state adottate misure a protezione del minore.
Nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio, la SEM è responsabile della cooperazione operativa con l’Agenzia. In questo contesto consulta e informa l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e adempie segnatamente i compiti seguenti: a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio; b. è competente per l’attuazione delle decisioni del consiglio d’amministrazione o del direttore esecutivo dell’Agenzia riguardanti il rimpatrio.
La SEM può concludere con l’Agenzia convenzioni di sovvenzione di portata limitata o altre convenzioni di portata limitata in vista: a. del distaccamento di personale svizzero, in particolare di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia; b. dello svolgimento di voli internazionali nei Paesi d’origine o provenienza.
In previsione dell’impiego di personale svizzero all’estero la SEM, d’intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario.
Il personale necessario è composto segnatamente da specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni od osservatori del rimpatrio forzato.
Ad eccezione degli osservatori del rimpatrio forzato, il personale di cui al capoverso 2 è messo a disposizione per distaccamenti a lungo termine o impieghi di breve durata secondo gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2019/1896 .
La SEM può respingere una domanda di distaccamento di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia nei casi previsti dall’articolo 51 paragrafo 3 e dall’articolo 57 paragrafo 9 del regolamento (UE) 2019/1896.
La SEM dispone di un gruppo di collaboratori composto da specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896 per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio.
Le modalità del distaccamento degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli specialisti e la SEM.
I Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.
Le modalità del distaccamento degli agenti di scorta di polizia sono disciplinate nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.
Ai fini degli interventi internazionali di rimpatrio, il personale distaccato è formato e perfezionato dall’Agenzia secondo l’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896 .
Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per impieghi di breve durata, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per l’intera durata dell’impiego.
Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni per distaccamenti a lungo termine, la Confederazione versa un’indennità forfettaria giornaliera di 600 franchi per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.
Con gli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4 si considerano compensati tutti i costi indennizzabili secondo l’articolo 71 a capoverso 1 LStrI per gli interventi internazionali di rimpatrio dei Cantoni.
Oltre agli importi forfettari di cui ai capoversi 3 e 4, per distaccamenti a lungo termine e impieghi di breve durata l’Agenzia rimborsa i costi per il personale distaccato in virtù dell’articolo 45 e all’articolo 56 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1896.
La SEM incarica organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato. Queste organizzazioni distaccano persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.
L’Agenzia stabilisce i compiti degli osservatori del rimpatrio forzato ed è responsabile per la loro formazione e il loro perfezionamento ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2019/1896 .
La SEM conclude accordi individuali con le organizzazioni di cui all’articolo 71 a bis capoverso 2 LStrI. Gli accordi disciplinano le altre modalità del distaccamento degli osservatori del rimpatrio forzato. Gli articoli 15 g–15 i si applicano per analogia.
La SEM coordina l’impiego di personale svizzero nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente al coordinamento informa l’UDSC in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15 c–15 e.
La SEM comunica all’Agenzia le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 giugno 2022 sulla cooperazione internazionale per la sicurezza dei confini (OCISC).
Il personale estero ha gli stessi diritti d’accesso al sistema d’informazione per l’attuazione del ritorno come i collaboratori della SEM impiegati per i compiti corrispondenti conformemente all’articolo 109 h lettera a LStrI, sempreché ciò sia richiesto dai suoi compiti. L’accesso al sistema d’informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero. La SEM provvede affinché il personale estero osservi le prescrizioni svizzere in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
Al personale svizzero della SEM all’estero si applicano per analogia le disposizioni della sezione 3 dell’OCISC .
In vista dell’intervento di personale estero in Svizzera la SEM presenta all’Agenzia una domanda di distaccamento di squadre d’intervento oppure approva una corrispondente domanda dell’Agenzia. La SEM partecipa all’elaborazione del piano operativo.
La SEM è responsabile della direzione operativa del personale estero. Quest’ultimo è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione di personale svizzero.
La SEM concorda i mezzi e le modalità d’intervento di personale estero con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.
Le competenze del personale estero possono essere revocate in casi motivati.
Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d’origine e il personale dell’Agenzia alle disposizioni di quest’ultima.
In caso di violazioni del piano operativo da parte del personale estero nel quadro dell’impiego, la SEM può riferire all’Agenzia. Ciò vale anche in caso di violazioni del piano operativo connesse ai diritti fondamentali.
La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, la Confederazione può esigere dallo Stato d’origine o dall’Agenzia il risarcimento degli importi versati.
Il personale estero che commette un reato durante un impiego in Svizzera soggiace al Codice penale .
Il monitoraggio del rinvio coatto per via aerea degli stranieri contro i quali è stata pronunciata una decisione di allontanamento, espulsione o espulsione giudiziaria comprende le seguenti fasi: a. l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto; b. l’organizzazione a terra in aeroporto; c. il volo; d. l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione nel rispetto delle prerogative sovrane delle autorità di tale Stato.
Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
La SEM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.
La SEM può concludere convenzioni con i terzi incaricati.
I terzi incaricati: a. osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea; b. presentano alla SEM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato; c. allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del DFGP e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
I terzi incaricati possono: a. partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea; b. comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
La SEM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
Le indennità sono versate in modo forfettario.
Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede sussidi per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione e l’equipaggiamento di stabilimenti carcerari cantonali se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a. lo stabilimento carcerario è destinato esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista del rinvio coatto, della carcerazione cautelativa e del fermo di breve durata; b. lo stabilimento carcerario è a disposizione di più Cantoni e della Confederazione per l’esecuzione degli allontanamenti, delle espulsioni o delle espulsioni giudiziarie; qualora la situazione geografica dello stabilimento carcerario lo renda difficilmente raggiungibile, è possibile prescindere dall’esigenza della fruizione da parte di più Cantoni e della Confederazione; c. lo stabilimento carcerario offre congrui spazi per le attività ricreative, le attività lavorative, l’assistenza medica e i contatti sociali; d. lo stabilimento carcerario consente di alloggiare separatamente le persone particolarmente vulnerabili, in particolare i minorenni non accompagnati e le famiglie con bambini; e. i detenuti fruiscono di congrue possibilità di movimento all’interno dello stabilimento carcerario, senza che ciò ostacoli l’esecuzione dell’allontanamento, dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, il buon funzionamento dello stabilimento o l’osservanza delle prescrizioni di sicurezza; f. sono soddisfatte per analogia le condizioni di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettere a–e della legge federale del 5 ottobre 1984 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM).
Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 35 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 20 posti di carcerazione.
Il sussidio della Confederazione ammonta al massimo al 60 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione.
La Confederazione si assume fino al 100 per cento dei costi di costruzione ed equipaggiamento riconosciuti, se lo stabilimento carcerario costruito, ampliato o trasformato offre almeno 50 posti di carcerazione ed è prioritariamente destinato a garantire l’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo direttamente dai centri della Confederazione.
La Confederazione calcola i suoi sussidi ai costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di trasformazione secondo il metodo dei sussidi forfettari per singolo posto (art. 4 cpv. 2 LPPM ).
Il DFGP definisce i principi di calcolo e un sussidio forfettario per singolo posto di «carcerazione amministrativa».
Ai sussidi di costruzione si applicano per analogia gli articoli 12 capoverso 2 (metodo di calcolo), 13 (costi di costruzione riconosciuti), 15 (determinazione dei sussidi forfetari e dei supplementi; adeguamento all’evoluzione dei costi e al rincaro), 19 capoversi 2–4 (sussidi forfetari per singolo posto), 20 (supplementi relativi alla sicurezza) e 20 b (supplementi per lavori di sistemazione esterna e le attrezzature mobili in caso di nuova costruzione e di trasformazione) dell’ordinanza del 21 novembre 2007 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM).
Occorre notificare senza indugio all’Ufficio federale di giustizia (UFG) ogni cambiamento di destinazione di uno stabilimento sussidiato.
Alla restituzione dei sussidi si applica per analogia l’articolo 12 capoversi 1 e 2 LPPM .
L’UFG può ridurre l’importo da restituire o rinunciare alla restituzione se: a. il cambiamento di destinazione è di breve durata; b. lo stabilimento viene utilizzato per l’esecuzione di altre tipologie di carcerazione o per l’adempimento di compiti di esecuzione dettati dal diritto federale.
Prima di emanare la decisione di concessione del sussidio, l’UFG sente la SEM in merito al fabbisogno di nuovi posti di carcerazione e all’ubicazione della costruzione prevista.
Per il rimanente, la procedura è retta per analogia dagli articoli 25–33 OPPM .
Il medico che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza ha competenza di decidere se, dal punto di vista medico, la persona interessata è idonea al trasporto nel quadro dell’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione.
Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici: a. di cui dispone al momento della richiesta; e b. che sono necessari per valutare l’idoneità al trasporto della persona interessata in vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
I servizi di cui all’articolo 71 b capoverso 1 lettere a–c LStrI chiedono per scritto al medico curante i dati medici necessari e gli indicano il medico competente per la decisione relativa all’idoneità al trasporto secondo l’articolo 15 p.
Il medico curante informa la persona interessata sull’obbligo di comunicare i dati che lo vincola per legge.
Il medico curante trasmette senza indugio i dati medici necessari al medico di cui all’articolo 15 p e informa al contempo i servizi di cui all’articolo 71 b capoverso 1 lettere a e b LStrI in merito alla trasmissione dei dati.
Il medico di cui all’articolo 15 p comunica senza indugio ai servizi di cui all’articolo 71 b capoverso 1 lettere a e b LStrI la decisione relativa all’idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l’organizzazione della partenza.
I medici di cui all’articolo 15 p possono trattare i dati medici fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
I servizi di cui all’articolo 71 b capoverso 1 lettere a e b LStrI possono trattare le informazioni per l’organizzazione della partenza di cui all’articolo 15 r fino all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione dello straniero.
I dati medici e le informazioni per l’organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.
La SEM dispone l’ammissione provvisoria e la esegue nella misura in cui la LStrI non ne attribuisca la competenza ai Cantoni.
Se la SEM ha deciso in merito all’asilo e all’allontanamento, le autorità cantonali competenti possono proporre l’ammissione provvisoria solo se l’esecuzione dell’allontanamento risulta impossibile.
Il Cantone può proporre l’ammissione provvisoria soltanto se ha preso tempestivamente tutte le misure necessarie per l’esecuzione dell’allontanamento. Se con il proprio comportamento lo straniero rende impossibile l’esecuzione dell’allontanamento, non si dispone un’ammissione provvisoria.
Per determinare se il ritorno in uno Stato di origine o di provenienza o in una regione di tale Stato è ragionevolmente esigibile sono presi in considerazione: a. la stabilità politica, in particolare l’assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata; b. la presenza di cure mediche di base; c. altre caratteristiche specifiche del Paese.
Gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile figurano nell’allegato 2.
Gli stranieri ai quali è stata concessa l’ammissione provvisoria devono depositare presso la SEM i documenti di viaggio, come pure eventuali documenti di legittimazione stranieri in loro possesso.
Se le persone ammesse provvisoriamente non li depositano, la SEM può confiscare i loro documenti di viaggio. I documenti di viaggio non depositati sono considerati persi e sono iscritti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
Conformemente alla decisione della SEM, le autorità cantonali rilasciano allo straniero una carta di soggiorno F, di validità limitata al massimo a un anno e prorogabile. La carta di soggiorno F vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Attesta unicamente lo statuto giuridico e non autorizza a varcare la frontiera.
...
Dalla durata di validità della carta di soggiorno F non può essere desunto un diritto di residenza.
Due settimane prima della scadenza della validità, le persone ammesse provvisoriamente devono presentare, spontaneamente, la loro carta di soggiorno F alla competente autorità cantonale per proroga.
La carta di soggiorno F è ritirata se lo straniero deve lasciare o lascia la Svizzera oppure se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 sull’asilo.
L’autorità competente del Cantone di dimora segnala in qualsiasi momento alla SEM le circostanze che possono comportare la revoca dell’ammissione provvisoria.
La SEM può ordinare in ogni momento la revoca dell’ammissione provvisoria se non sono più adempiute le condizioni necessarie per disporla secondo l’articolo 83 capoversi 2–4 LStrI. Essa deve prima consultare l’autorità che aveva proposto l’ammissione provvisoria, se la sua decisione non si fonda su una richiesta di quest’ultima.
La SEM impartisce un termine di partenza adeguato sempreché non si disponga l’esecuzione immediata dell’allontanamento o dell’espulsione.
La partenza è considerata definitiva ai sensi dell’articolo 84 capoverso 4 LStrI segnatamente qualora lo straniero ammesso provvisoriamente: a. presenti domanda d’asilo in un altro Stato; b. ottenga uno statuto che gli permette di soggiornare in un altro Stato; c. ... d. sia tornato al Paese d’origine o di provenienza senza essere in possesso di un visto di ritorno ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) o di un passaporto per stranieri ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; e. permanga all’estero oltre la durata di validità di un visto di ritorno giusta l’articolo 7 ODV o di un passaporto per stranieri giusta l’articolo 4 capoverso 2 lettera b ODV; f. notifichi la propria partenza e lasci il Paese.
La decisione di allontanamento contiene: a. fatto salvo l’articolo 2 capoversi 2 e 3 LStrI, l’obbligo dello straniero: 1. di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen, nonché 2. di recarsi nello Stato d’origine o in un altro Stato non appartenente allo spazio Schengen disposto ad ammettere l’interessato; b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera nonché lo spazio Schengen; c. i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza.
La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.
Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.
La SEM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.
Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.
Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
La SEM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.
Se più membri di una famiglia contro i quali è stata pronunciata la medesima decisione di allontanamento, di espulsione o di espulsione giudiziaria lasciano scadere il termine di partenza inutilizzato, la decisione può essere eseguita a tappe scaglionate nel tempo.
Un’esecuzione a tappe ai sensi del capoverso 1 presuppone che l’allontanamento, l’espulsione o l’espulsione giudiziaria sia ragionevolmente esigibile da tutti i membri della famiglia interessati e che si possa procedere in tal senso in un futuro imminente.
I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.
L’esecuzione di un’espulsione giudiziaria prevale sull’esecuzione di un allontanamento ordinato nel quadro di una procedura d’asilo.
Se una persona contro cui è stata pronunciata un’espulsione giudiziaria ritorna in Svizzera e deposita una domanda d’asilo o una domanda multipla ai sensi dell’articolo 111 c capoverso 1 LAsi, la SEM non decide alcun allontanamento. Il Cantone competente per l’esecuzione di un’espulsione giudiziaria ancora valida verifica i motivi per un’eventuale sospensione. In assenza di motivi in tal senso il Cantone esegue l’espulsione giudiziaria.
Se una persona contro cui sono stati pronunciati un’espulsione giudiziaria e un divieto d’entrata secondo il diritto in materia di stranieri secondo l’articolo 67 capoversi 1 e 2 LStrI ritorna in Svizzera, viene eseguita l’espulsione giudiziaria.
Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999 sull’asilo.
Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111 c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.
L’ordinanza del 25 novembre 1987 concernente l’ammissione provvisoria degli stranieri è abrogata.
La SEM stabilisce secondo l’articolo 26 della presente ordinanza il termine di partenza per i cittadini jugoslavi con ultimo domicilio nel Kosovo la cui ammissione provvisoria per gruppi è stata revocata con l’entrata in vigore della presente ordinanza e cui le autorità cantonali non hanno sinora impartito alcun termine di partenza.
Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell’ammissione provvisoria.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1999.