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142.206 EESVOEES CH

Ordinanza del 10 novembre 2021 sul sistema di ingressi/uscite (OEES) - Oggetto (EESV)

48 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (48)

Testo normativo (48 Articoli)

OEES

La presente ordinanza disciplina: a. l’elenco dei dati del sistema di ingressi/uscite (EES), i servizi autorizzati all’accesso nonché la portata delle autorizzazioni di accesso ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226 ; b. la procedura di consultazione e di accesso ai dati dell’EES; c. l’accesso ai dati dell’EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contrasto; d. il diritto di rettifica, integrazione e cancellazione dei dati; e. i diritti degli interessati, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

OEES

La presente ordinanza disciplina: a. l’elenco dei dati del sistema di ingressi/uscite (EES), i servizi autorizzati all’accesso nonché la portata delle autorizzazioni di accesso ai sensi del regolamento (UE) 2017/2226 ; b. la procedura di consultazione e di accesso ai dati dell’EES; c. l’accesso ai dati dell’EES tramite il punto di accesso centrale a fini di contrasto; d. il diritto di rettifica, integrazione e cancellazione dei dati; e. i diritti degli interessati, la protezione dei dati, la sicurezza dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

OEES

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; b. frontiere esterne Schengen: frontiere stabilite secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto; c. cittadino di uno Stato terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio; d. reato di terrorismo: reato secondo l’allegato 1 a dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013 ; e. altro reato grave: reato secondo l’allegato 1 b dell’ordinanza N-SIS.

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.

OEES

Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. Stato Schengen: Stato vincolato da uno degli accordi d’associazione a Schengen; b. frontiere esterne Schengen: frontiere stabilite secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto; c. cittadino di uno Stato terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell’Unione europea (UE) né dell’Associazione europea di libero scambio; d. reato di terrorismo: reato secondo l’allegato 1 a dell’ordinanza N-SIS dell’8 marzo 2013 ; e. altro reato grave: reato secondo l’allegato 1 b dell’ordinanza N-SIS.

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato 1.

OEES

L’elenco dei dati, i servizi autorizzati all’accesso e l’estensione dei diritti di accesso nell’EES sono definiti nell’allegato 2.

OEES

L’elenco dei dati, i servizi autorizzati all’accesso e l’estensione dei diritti di accesso nell’EES sono definiti nell’allegato 2.

OEES

La consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e della relativa decisione o delle decisioni di annullamento, revoca o proroga di un visto si effettua direttamente mediante il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) in base a uno o più dei seguenti dati: a. cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza (dati personali); b. tipo e numero del documento di viaggio, codice dello Stato di rilascio, data di scadenza (dati relativi ai documenti di viaggio); c. numero della vignetta di visto, codice dello Stato di rilascio (dati relativi ai visti); d. impronte digitali, immagine del volto (dati biometrici).

Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all’accesso può consultare i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2.

OEES

La consultazione dell’EES ai fini dell’esame delle domande di visto e della relativa decisione o delle decisioni di annullamento, revoca o proroga di un visto si effettua direttamente mediante il sistema nazionale d’informazione visti (ORBIS) in base a uno o più dei seguenti dati: a. cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza (dati personali); b. tipo e numero del documento di viaggio, codice dello Stato di rilascio, data di scadenza (dati relativi ai documenti di viaggio); c. numero della vignetta di visto, codice dello Stato di rilascio (dati relativi ai visti); d. impronte digitali, immagine del volto (dati biometrici).

Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all’accesso può consultare i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2.

OEES

La consultazione dell’EES in caso di controlli di un cittadino di uno Stato terzo alle frontiere esterne Schengen o per esaminare la legalità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio svizzero si effettua in base a uno o più dati personali o relativi ai documenti di viaggio.

Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati biometrici dell’interessato rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati che lo riguardano.

Se il confronto dà una corrispondenza, il servizio autorizzato all’accesso può consultare i dati delle categorie I‑IV menzionati nell’allegato 2.

Se la ricerca non dà un risultato positivo o se il servizio che effettua la consultazione dubita dell’identità dell’interessato, si effettua una consultazione ai fini dell’identificazione.

OEES

La consultazione dell’EES in caso di controlli di un cittadino di uno Stato terzo alle frontiere esterne Schengen o per esaminare la legalità del soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio svizzero si effettua in base a uno o più dati personali o relativi ai documenti di viaggio.

Se la ricerca dà un risultato positivo, i dati biometrici dell’interessato rilevati sul posto sono confrontati con quelli memorizzati che lo riguardano.

Se il confronto dà una corrispondenza, il servizio autorizzato all’accesso può consultare i dati delle categorie I‑IV menzionati nell’allegato 2.

Se la ricerca non dà un risultato positivo o se il servizio che effettua la consultazione dubita dell’identità dell’interessato, si effettua una consultazione ai fini dell’identificazione.

OEES

Se dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 5 emerge che sull’interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, il servizio che effettua la consultazione può, se del caso, allestirne uno.

Se dalla consultazione emerge che nell’EES non è stata registrata la data dell’entrata nello spazio Schengen o della partenza dallo spazio Schengen dell’interessato oppure non è stato registrato il rifiuto d’entrata di cui è oggetto, il servizio che effettua la consultazione può registrare il dato mancante.

Se dalla consultazione emerge che nell’EES sono già stati registrati dati concernenti l’interessato, il servizio che effettua la consultazione può aggiornarli.

OEES

Se dalla consultazione dell’EES ai fini della verifica dell’identità di un cittadino di uno Stato terzo ai sensi dell’articolo 5 emerge che sull’interessato non è stato ancora allestito alcun fascicolo EES individuale, il servizio che effettua la consultazione può, se del caso, allestirne uno.

Se dalla consultazione emerge che nell’EES non è stata registrata la data dell’entrata nello spazio Schengen o della partenza dallo spazio Schengen dell’interessato oppure non è stato registrato il rifiuto d’entrata di cui è oggetto, il servizio che effettua la consultazione può registrare il dato mancante.

Se dalla consultazione emerge che nell’EES sono già stati registrati dati concernenti l’interessato, il servizio che effettua la consultazione può aggiornarli.

OEES

La consultazione dell’EES ai fini dell’identificazione di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è già stato registrato sotto un’altra identità oppure non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di soggiorno nello spazio Schengen, si effettua in base ai dati biometrici rilevati sul posto.

Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all’accesso può consultare i dati delle categorie I–IV menzionati nell’allegato 2.

OEES

La consultazione dell’EES ai fini dell’identificazione di un cittadino di uno Stato terzo che probabilmente è già stato registrato sotto un’altra identità oppure non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di soggiorno nello spazio Schengen, si effettua in base ai dati biometrici rilevati sul posto.

Se la ricerca dà un risultato positivo, il servizio autorizzato all’accesso può consultare i dati delle categorie I–IV menzionati nell’allegato 2.

OEES

I servizi autorizzati all’accesso possono consultare online il calcolatore automatico allo scopo di stabilire se il cittadino di uno Stato terzo ha superato la durata massima autorizzata di soggiorno nello spazio Schengen.

Il calcolatore fornisce i dati della categoria VI menzionati nell’allegato 2.

OEES

I servizi autorizzati all’accesso possono consultare online il calcolatore automatico allo scopo di stabilire se il cittadino di uno Stato terzo ha superato la durata massima autorizzata di soggiorno nello spazio Schengen.

Il calcolatore fornisce i dati della categoria VI menzionati nell’allegato 2.

OEES

I seguenti servizi della SEM possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2226 riportante i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima autorizzata: a. l’Ambito direzionale Pianificazione e risorse, per allestire statistiche; b. l’Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, per adempiere i suoi compiti legati ai settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione.

L’elenco contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell’allegato 2.

OEES

I seguenti servizi della SEM possono accedere all’elenco generato dal meccanismo di informazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2226 riportante i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno nello spazio Schengen ha superato la durata massima autorizzata: a. l’Ambito direzionale Pianificazione e risorse, per allestire statistiche; b. l’Ambito direzionale Immigrazione e integrazione, per adempiere i suoi compiti legati ai settori dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione.

L’elenco contiene i dati delle categorie I, II, V e VI menzionati nell’allegato 2.

OEES

Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti delle autorità della Confederazione di cui all’articolo 103 c capoverso 4 lettere a–c LStrI possono chiedere alla Centrale operativa e di allarme fedpol (COA fedpol) dati dell’EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi: a. presso fedpol: 1. l’Ambito direzionale Polizia giudiziaria federale, 2. l’Ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia; b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione: 1. la divisione Acquisizione, 2. la divisione Analisi, 3. il coordinamento Lotta al terrorismo, 4. il coordinamento Servizio informazioni, 5. il coordinamento Lotta all’estremismo, 6. il coordinamento Non-proliferazione, 7. l’ambito Servizio degli stranieri; c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: 1. il servizio Esecuzione delle sentenze, per l’esecuzione delle decisioni delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, 2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo, per l’indagine e l’accusa in caso di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale o secondo leggi federali speciali.

Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di cui all’articolo 103 c capoverso 4 lettera d LStrI possono chiedere alla COA fedpol dati dell’EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.

OEES

Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti delle autorità della Confederazione di cui all’articolo 103 c capoverso 4 lettere a–c LStrI possono chiedere alla Centrale operativa e di allarme fedpol (COA fedpol) dati dell’EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi: a. presso fedpol: 1. l’Ambito direzionale Polizia giudiziaria federale, 2. l’Ambito direzionale Cooperazione internazionale di polizia; b. presso il Servizio delle attività informative della Confederazione: 1. la divisione Acquisizione, 2. la divisione Analisi, 3. il coordinamento Lotta al terrorismo, 4. il coordinamento Servizio informazioni, 5. il coordinamento Lotta all’estremismo, 6. il coordinamento Non-proliferazione, 7. l’ambito Servizio degli stranieri; c. presso il Ministero pubblico della Confederazione: 1. il servizio Esecuzione delle sentenze, per l’esecuzione delle decisioni delle autorità penali della Confederazione, se la competenza non spetta ai Cantoni, in particolare in applicazione dell’articolo 82 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, 2. le divisioni Protezione dello Stato e organizzazioni criminali, Criminalità economica, Assistenza giudiziaria, Terrorismo, Diritto penale internazionale e Cybercriminalità che conducono i procedimenti a Berna e presso le filiali di Losanna, Lugano e Zurigo, per l’indagine e l’accusa in caso di reati che sottostanno alla giurisdizione federale secondo gli articoli 23 e 24 del codice di procedura penale o secondo leggi federali speciali.

Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale di cui all’articolo 103 c capoverso 4 lettera d LStrI possono chiedere alla COA fedpol dati dell’EES per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo o altri reati gravi.

OEES

Per acquisire dati dell’EES i servizi autorizzati all’accesso presentano alla COA fedpol una richiesta motivata di accesso ai dati dell’EES.

OEES

Per acquisire dati dell’EES i servizi autorizzati all’accesso presentano alla COA fedpol una richiesta motivata di accesso ai dati dell’EES.

OEES

L’acquisizione dei dati presuppone che: a. essi siano necessari per: 1. stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o soggiornato sul territorio di uno Stato Schengen, o 2. identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato; b. la comunicazione dei dati sia proporzionata allo scopo; e c. sussistano prove o ragionevoli motivi per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito.

Prima di comunicare i dati, la COA fedpol verifica se le condizioni sono adempiute.

L’acquisizione dei dati per identificare persone sconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a numero 2 presuppone inoltre che i servizi autorizzati all’accesso abbiano consultato il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Non è necessario consultare previamente l’AFIS nei casi in cui: a. una consultazione appare fin dall’inizio priva di qualsiasi possibilità di successo; o b. occorre prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.

OEES

L’acquisizione dei dati presuppone che: a. essi siano necessari per: 1. stabilire se una persona nota sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore noto di un simile reato o una persona nota presunta vittima di un simile reato ha già viaggiato o soggiornato sul territorio di uno Stato Schengen, o 2. identificare una persona sconosciuta sospettata di aver commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, un autore sconosciuto di un simile reato o una persona sconosciuta presunta vittima di un simile reato; b. la comunicazione dei dati sia proporzionata allo scopo; e c. sussistano prove o ragionevoli motivi per ritenere che la comunicazione dei dati contribuirà a raggiungere lo scopo perseguito.

Prima di comunicare i dati, la COA fedpol verifica se le condizioni sono adempiute.

L’acquisizione dei dati per identificare persone sconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a numero 2 presuppone inoltre che i servizi autorizzati all’accesso abbiano consultato il sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS) conformemente all’ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Non è necessario consultare previamente l’AFIS nei casi in cui: a. una consultazione appare fin dall’inizio priva di qualsiasi possibilità di successo; o b. occorre prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave.

OEES

In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, la COA tratta la domanda senza indugio e verifica a posteriori se sono adempiute le condizioni elencate all’articolo 12 e se il caso era effettivamente urgente.

OEES

In casi di urgenza in cui sia necessario prevenire un pericolo imminente per la vita di una persona associato a un reato di terrorismo o a un altro reato grave, la COA tratta la domanda senza indugio e verifica a posteriori se sono adempiute le condizioni elencate all’articolo 12 e se il caso era effettivamente urgente.

OEES

Se le condizioni per l’acquisizione dei dati sono adempiute, la COA fedpol consulta i dati dell’EES.

Per gli scopi di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 1, la consultazione si effettua in base ai dati personali, ai dati relativi ai documenti di viaggio, ai dati relativi ai visti o ai dati biometrici. Se la ricerca dà uno o più risultati positivi, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2.

Per lo scopo di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 2, la consultazione si effettua in base ai dati biometrici. Se la ricerca dà un risultato positivo, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati della categoria I menzionati nell’allegato 2.

OEES

Se le condizioni per l’acquisizione dei dati sono adempiute, la COA fedpol consulta i dati dell’EES.

Per gli scopi di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 1, la consultazione si effettua in base ai dati personali, ai dati relativi ai documenti di viaggio, ai dati relativi ai visti o ai dati biometrici. Se la ricerca dà uno o più risultati positivi, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati delle categorie I–VI menzionati nell’allegato 2.

Per lo scopo di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a numero 2, la consultazione si effettua in base ai dati biometrici. Se la ricerca dà un risultato positivo, la COA fedpol può trasmettere ai servizi richiedenti i dati della categoria I menzionati nell’allegato 2.

OEES

Gli Stati membri dell’UE di cui all’articolo 103 e LStrI possono inoltrare le loro richieste di acquisizione dei dati ai servizi autorizzati all’accesso di cui all’articolo 10.

La procedura, le condizioni per l’acquisizione dei dati nonché la consultazione e la trasmissione dei dati sono rette per analogia dagli articoli 11–14.

OEES

Gli Stati membri dell’UE di cui all’articolo 103 e LStrI possono inoltrare le loro richieste di acquisizione dei dati ai servizi autorizzati all’accesso di cui all’articolo 10.

La procedura, le condizioni per l’acquisizione dei dati nonché la consultazione e la trasmissione dei dati sono rette per analogia dagli articoli 11–14.

OEES

I dati delle categorie I–VI di cui all’allegato 2 relativi a cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all’EES sono cancellati dalla SEM non appena l’interessato: a. ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera; b ha ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera; c. è titolare di un permesso di dimora in Svizzera; o d. ha ottenuto la cittadinanza svizzera.

OEES

I dati delle categorie I–VI di cui all’allegato 2 relativi a cittadini di Stati terzi che non sottostanno più all’EES sono cancellati dalla SEM non appena l’interessato: a. ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera; b ha ottenuto un visto per un soggiorno di lunga durata in Svizzera; c. è titolare di un permesso di dimora in Svizzera; o d. ha ottenuto la cittadinanza svizzera.

OEES

La SEM rettifica, integra o cancella, su richiesta, dati di cittadini di Stati terzi riportati dal meccanismo d’informazione, se il richiedente dimostra: a. di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili; b. di avere nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen.

OEES

La SEM rettifica, integra o cancella, su richiesta, dati di cittadini di Stati terzi riportati dal meccanismo d’informazione, se il richiedente dimostra: a. di essere stato costretto a superare la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen a causa di circostanze gravi e imprevedibili; b. di avere nel frattempo acquisito il diritto legale di soggiornare nello spazio Schengen.

OEES

Il diritto di accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.

La SEM tratta le richieste di accesso.

OEES

Il diritto di accesso è retto dalla legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.

La SEM tratta le richieste di accesso.

OEES

La procedura per esercitare il diritto a far rettificare, integrare o cancellare i dati nell’EES è retta dall’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226 .

La SEM tratta le richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

OEES

La procedura per esercitare il diritto a far rettificare, integrare o cancellare i dati nell’EES è retta dall’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226 .

La SEM tratta le richieste di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.

OEES

La sicurezza dei dati per i servizi autorizzati all’accesso è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2226 . Questi servizi adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta: a. all’ordinanza del 31 agosto 202215 sulla protezione dei dati; b. dall’ordinanza dell’8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni.

OEES

La sicurezza dei dati per i servizi autorizzati all’accesso è retta dall’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2226 . Questi servizi adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

La sicurezza dei dati per le autorità federali è inoltre retta: a. all’ordinanza del 31 agosto 202215 sulla protezione dei dati; b. dall’ordinanza dell’8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni.

OEES

La SEM può allestire statistiche concernenti l’EES in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica.

I diritti di accesso a tale scopo sono definiti nell’allegato 2.

Le statistiche non devono consentire di risalire agli interessati.

OEES

La SEM può allestire statistiche concernenti l’EES in collaborazione con l’Ufficio federale di statistica.

I diritti di accesso a tale scopo sono definiti nell’allegato 2.

Le statistiche non devono consentire di risalire agli interessati.

OEES

La SEM è l’autorità nazionale secondo l’articolo 39 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2226 . È incaricata di eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

OEES

La SEM è l’autorità nazionale secondo l’articolo 39 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/2226 . È incaricata di eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

OEES

Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

L’IFPDT è l’autorità di controllo nazionale secondo l’articolo 55 paragrafo 2 (UE) 2017/2226 . È incaricato di eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

OEES

Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano nell’ambito delle rispettive competenze e coordinano la vigilanza sul trattamento dei dati personali.

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.

L’IFPDT è l’autorità di controllo nazionale secondo l’articolo 55 paragrafo 2 (UE) 2017/2226 . È incaricato di eseguire i compiti fissati in tale paragrafo.

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