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142.201.1 ZV-EJPDOA-DFJPOA-DFGP CH

Ordinanza del DFGP del 13 agosto 2015 concernente i permessi e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri sottoposti alla procedura di approvazione (OA-DFGP) - Soggiorno con attività lucrativa (ZV-EJPD)

7 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (7)

Testo normativo (7 Articoli)

OA-DFGP

Sono sottoposte per approvazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM): a. le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro riguardanti cittadini di Stati non membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito e vertenti su: 1. l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 19 LStrI, 2. ... 3. l’attività lucrativa di persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo (art. 23 cpv. 3 lett. b LStrI), 4. l’attività lucrativa di persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3 lett. c LStrI), 5. l’attività lucrativa dei membri dell’equipaggio di una nave della navigazione interna di un’impresa svizzera, sempreché ne sia dimostrato il bisogno (art. 23 cpv. 3. lett. c LStrI), 6. la prestazione di servizi transfrontalieri temporanei se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 LStrI, 7. l’attività lucrativa di consulenti o insegnanti religiosi oppure insegnanti di lingua e cultura del Paese d’origine se sono adempiute le condizioni dell’articolo 26 a LStrI, 8. i soggiorni con attività lucrativa nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica (art. 30 cpv. 1 lett. f LStrI), o 9. i soggiorni di formazione degli impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta (art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI); b. le decisioni preliminari delle autorità cantonali vertenti su cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS che violano in modo grave o ripetuto o espongono a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o che costituiscono una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

OA-DFGP

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi a cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS: a. il permesso di dimora per allievi, studenti, dottorandi, postdottorandi, ospiti accademici, persone che beneficiano di un congedo sabbatico e titolari di una borsa di studio della Confederazione, se cittadini di Paesi associati a un elevato rischio di compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera o di elusione delle prescrizioni legali in materia di soggiorno; la SEM stila l’elenco di tali Paesi e lo aggiorna regolarmente; b. il permesso di dimora per cura medica, se al momento della presentazione della domanda è presumibile che il soggiorno si protrarrà per un anno o più (art. 29 LStrI); c. il permesso di dimora per redditieri (art. 28 LStrI); d. il permesso di dimora per affiliati in vista d’adozione (art. 48 LStrI); e. ...

OA-DFGP

Sono sottoposti per approvazione alla SEM: a. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero privo di un passaporto nazionale valido; b. il rilascio di un permesso di dimora a uno straniero che ha violato in modo grave o ripetuto la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li espone a pericolo o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; c. il rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dopo la revoca passata in giudicato della cittadinanza svizzera; d. il rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell’articolo 34 capoverso 3 LStrI, salvo se riguarda un professore; e. ... f. il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell’articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; g. ...

OA-DFGP

Sono sottoposte per approvazione alla SEM: a. la proroga del permesso di dimora se lo straniero non è più in grado di ottenere la proroga del suo passaporto nazionale; b. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS ammesso provvisoriamente in Svizzera, in particolare in qualità di allievo, studente, dottorando, postdottorando, ospite accademico o beneficiario di un congedo sabbatico o di una borsa della Confederazione, se è presumibile che il soggiorno ai fini di formazione o formazione continua si protrarrà per oltre otto anni (art. 23 cpv. 3 OASA); c. la proroga del permesso di dimora di uno straniero che attenta in modo grave o ripetuto alla sicurezza e all’ordine pubblici in Svizzera o all’estero, li mette in pericolo o rappresenta una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale o dopo il decesso del coniuge svizzero o straniero (art. 50 LStrI); e. la proroga del permesso di dimora di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS e dei membri della sua famiglia che hanno il diritto di rimanere in Svizzera (art. 4 all. I dell’Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC]); f. la proroga del permesso di dimora del figlio di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che ha esercitato un’attività economica in Svizzera o del suo coniuge allo scopo di portare a termine la propria formazione (art. 3 par. 6 all. I ALC) nonché la proroga del permesso di dimora del genitore che ne ha effettivamente la custodia; g. ...

OA-DFGP

Sono sottoposti per approvazione alla SEM: a. il rilascio di un permesso di dimora ai figli stranieri di cittadini svizzeri (art. 29 OASA); b. il rilascio di un permesso di dimora a Svizzeri svincolati dalla loro cittadinanza (art. 30 OASA); c. il rilascio di un permesso di dimora a persone che soggiornano irregolarmente in Svizzera per acquisire una formazione professionale di base (art. 30 a OASA); d. il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA); e. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per tutelare importanti interessi pubblici (art. 32 OASA); f. il rilascio di un permesso di dimora a minori affiliati (art. 33 OASA); g. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata alle vittime o ai testimoni della tratta di esseri umani (art. 36 OASA); h. il rilascio di un permesso di dimora nell’ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni (art. 36 a OASA); i. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che erano già stati titolari di un permesso di dimora o di domicilio (riammissione di stranieri; art. 49 OASA); j. il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora a stranieri che tornano in Svizzera dopo aver assolto il servizio militare all’estero (art. 51 OASA); k. il rilascio di un permesso di dimora a corrispondenti e a giornalisti che lavorano per mass media con sede all’estero in virtù dell’articolo 43 capoverso 1 lettera f OASA.

OA-DFGP

È sottoposto per approvazione alla SEM il rilascio dei seguenti permessi in vista del ricongiungimento familiare di cittadini di Stati non membri dell’UE o dell’AELS: a. il permesso di dimora o di domicilio dopo lo scadere del termine per il ricongiungimento familiare in virtù degli articoli 47 LStrI e 73 OASA; b. il permesso di dimora ai parenti in linea discendente maggiori di 18 anni di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI); c. il permesso di dimora ai parenti in linea ascendente di un cittadino svizzero o del suo coniuge (art. 42 cpv. 2 LStrI); d. il permesso di dimora ai discendenti maggiori di 21 anni di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. a Allegato I ALC ); e. ... f. il permesso di dimora agli ascendenti di un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS o del suo coniuge (art. 3 par. 1 e 2 lett. b all. I ALC); g. il permesso di dimora ai genitori di un cittadino minorenne di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS se ne hanno effettivamente la custodia e dispongono di mezzi finanziari sufficienti (art. 24 par. 1 all. I ALC; ricongiungimento familiare rovesciato).

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