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Costituzione della Repubblica e Cantone del Giura, (1977) - Stato

156 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (156)

Art. 1 1977 Art. 1 1977 Art. 10 1977 Art. 11 1977 Art. 12 1977 Art. 13 1977 Art. 14 1977 Art. 2 1977 Art. 3 1977 Art. 4 1977 Art. 5 1977 Art. 6 1977 Art. 7 1977 Art. 8 1977 Art. 9 1977 Art. 2 1977 Art. 3 1977 Art. 4 1977 Art. 5 1977 Art. 6 1977 Art. 7 1977 Art. 8 1977 Art. 9 1977 Art. 10 1977 Art. 11 1977 Art. 12 1977 Art. 13 1977 Art. 14 1977 Art. 15 1977 Art. 16 1977 Art. 17 1977 Art. 18 1977 Art. 19 1977 Art. 20 1977 Art. 21 1977 Art. 22 1977 Art. 23 1977 Art. 24 1977 Art. 25 1977 Art. 26 1977 Art. 27 1977 Art. 28 1977 Art. 29 1977 Art. 30 1977 Art. 31 1977 Art. 32 1977 Art. 33 1977 Art. 34 1977 Art. 35 1977 Art. 36 1977 Art. 37 1977 Art. 38 1977 Art. 39 1977 Art. 40 1977 Art. 41 1977 Art. 42 1977 Art. 43 1977 Art. 44 1977 Art. 44a 1977 Art. 45 1977 Art. 46 1977 Art. 47 1977 Art. 48 1977 Art. 49 1977 Art. 50 1977 Art. 51 1977 Art. 52 1977 Art. 53 1977 Art. 54 1977 Art. 55 1977 Art. 56 1977 Art. 57 1977 Art. 58 1977 Art. 59 1977 Art. 60 1977 Art. 61 1977 Art. 62 1977 Art. 63 1977 Art. 64 1977 Art. 65 1977 Art. 66 1977 Art. 66a 1977 Art. 67 1977 Art. 68 1977 Art. 69 1977 Art. 70 1977 Art. 71 1977 Art. 72 1977 Art. 73 1977 Art. 74 1977 Art. 75 1977 Art. 76 1977 Art. 77 1977 Art. 78 1977 Art. 79 1977 Art. 80 1977 Art. 81 1977 Art. 82 1977 Art. 83 1977 Art. 84 1977 Art. 85 1977 Art. 86 1977 Art. 87 1977 Art. 88 1977 Art. 89 1977 Art. 90 1977 Art. 91 1977 Art. 92 1977 Art. 93 1977 Art. 94 1977 Art. 95 1977 Art. 96 1977 Art. 97 1977 Art. 98 1977 Art. 99 1977 Art. 100 1977 Art. 101 1977 Art. 102 1977 Art. 103 1977 Art. 104 1977 Art. 105 1977 Art. 106 1977 Art. 107 1977 Art. 108 1977 Art. 109 1977 Art. 110 1977 Art. 111 1977 Art. 112 1977 Art. 113 1977 Art. 114 1977 Art. 115 1977 Art. 116 1977 Art. 117 1977 Art. 118 1977 Art. 119 1977 Art. 120 1977 Art. 121 1977 Art. 122 1977 Art. 123 1977 Art. 123a 1977 Art. 124 1977 Art. 125 1977 Art. 126 1977 Art. 127 1977 Art. 128 1977 Art. 129 1977 Art. 130 1977 Art. 131 1977 Art. 132 1977 Art. 133 1977 Art. 134 1977 Art. 135 1977 Art. 136 1977 Art. 137 1977 Art. 138 1977 Art. 139 1977

Testo normativo (156 Articoli)

1977; I. Sovranità

La Repubblica giurassiana è uno Stato democratico e sociale fondato sulla fratellanza.

Essa è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

1977; Disposizioni finali e transitorie

La Costituente decreta l’entrata in vigore simultanea o graduale delle disposizioni della presente Costituzione.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 Tutte le pratiche pendenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie del Cantone di Berna sono rimesse alle neocostituite autorità competenti della Repubblica e Cantone del Giura. 2 L’Ufficio della Costituente, poi il Governo, possono stipulare accordi con il Cantone di Berna affinché certe pratiche pendenti vengano concluse dinanzi alle autorità bernesi, fermo restando il consenso delle persone in causa.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica . 2 La legge può prevedere un periodo transitorio per l’attuazione della nuova organizzazione giudiziaria. 3 Per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente modifica e il 2002, il Parlamento elegge i giudici del Tribunale di primo grado e i giudici d’istruzione. 4 Fino all’entrata in vigore della modifica della legge sull’organizzazione giudiziaria, il Governo può emanare le disposizioni necessarie in via di ordinanza.

1977; Disposizioni finali e transitorie

Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica .

1977; Disposizioni finali e transitorie

Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica .

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 Il Governo determina l’entrata in vigore della presente modifica . 2 I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali eletti prima dell’entrata in vigore della presente modifica lo rimangono sino alla fine del quadriennio per il quale sono stati eletti. 3 Se sono eletti nel corso di una legislatura di quattro anni ai sensi del capoverso 2, ma dopo l’entrata in vigore della presente modifica, lo sono soltanto sino alla fine di tale legislatura. 4 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte, ivi comprese le elezioni e rielezioni anteriori all’entrata in vigore della presente modifica.

1977; Disposizioni finali e transitorie

La Costituzione giurassiana sostituisce quella del Cantone di Berna sul territorio della Repubblica e Cantone del Giura.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 La legislazione del Cantone di Berna è recepita nello stato in cui si trova il giorno precedente l’entrata in vigore della presente Costituzione, per quanto essa non le sia contraria e non sia stata modificata secondo una legge elaborata dalla Costituente e adottata dal corpo elettorale. 2 La legislazione diviene quella della Repubblica e Cantone del Giura e lo resterà fintanto che non sarà stata modificata nelle forme previste dalla presente Costituzione.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 La Costituente funge da Parlamento fino al giorno in cui il Parlamento giurassiano sarà costituito. 2 Essa ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 84 lettera a della presente Costituzione.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 L’Ufficio della Costituente funge da Governo fino al giorno in cui il Governo giurassiano sarà costituito. 2 Esso ne esercita i poteri, eccetto quelli di cui all’articolo 92 lettera a della presente Costituzione. 3 La Costituente definisce i compiti dell’Ufficio.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 ... 2 Il Parlamento si costituisce il terzo lunedì dopo la sua elezione e il Governo l’indomani. 3 Le contestazioni circa l’esercizio dei diritti politici, l’organizzazione delle elezioni e l’accertamento dei risultati sono giudicate da una commissione ad hoc della Costituente.

1977; Disposizioni finali e transitorie

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti per un periodo di tempo che termina contemporaneamente alla legislatura del Consiglio nazionale.

1977; Disposizioni finali e transitorie

In deroga all’articolo 62 capoverso 4 della presente Costituzione , nessun membro del Governo può far parte dell’Assemblea federale negli otto anni dopo l’elezione del primo Governo.

1977; Disposizioni finali e transitorie

1 La legge facilita il conferimento della cittadinanza giurassiana ai Confederati che il 23 giugno 1974 risultavano domiciliati nel territorio del nuovo Cantone. 2 Tali disposizioni di legge rimarranno in vigore per cinque anni al massimo.

1977; I. Sovranità

La sovranità appartiene al Popolo, che la esercita direttamente o per il tramite dei suoi rappresentanti.

1977; I. Sovranità

Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e Cantone del Giura.

1977; I. Sovranità

La Repubblica e Cantone del Giura collabora con gli altri Cantoni della Confederazione Svizzera.

Essa si adopera per assicurare una stretta cooperazione con i vicini.

È aperta al mondo e coopera con i Popoli che s’impegnano per la solidarietà.

1977; I. Sovranità

Lo stemma della Repubblica e Cantone del Giura è così costituito: «Partito, nel primo, d’argento al pastorale di rossoe, nel secondo, di rosso a tre fasce d’argento.»

1977; II. Diritti fondamentali

Uomo e donna hanno pari diritti.

Nessuno dev’essere pregiudicato o privilegiato per nascita, origine, razza, convinzioni, opinioni o condizione sociale.

1977; II. Diritti fondamentali

La dignità umana è intangibile.

Ogni essere umano ha diritto al libero sviluppo della propria personalità e a pari opportunità.

1977; II. Diritti fondamentali

La libertà individuale è garantita. Sono segnatamente garantiti: a. il diritto alla vita e all’integrità fisica e morale; b. il diritto al rispetto della vita privata e del domicilio; c. il diritto di contrarre matrimonio e di avere una vita familiare; d. il diritto di crescere ed educare i propri figli; e. la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; f. la libertà di avere, esprimere e diffondere opinioni, in particolare la libertà di stampa; g. la libertà di associazione, di riunione e di pubblica manifestazione; h. la libertà di studio e d’insegnamento; i. la libertà dell’arte e della ricerca; j. la libertà di scegliere ed esercitare una professione; k. la libertà di commercio e d’industria; l. la libertà di domicilio; m. la libertà di accedere alle cariche pubbliche.

1977; II. Diritti fondamentali

Nessuno può essere sottratto al suo giudice naturale.

Ogni parte dev’essere sentita prima che si decida sulla sua causa.

Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti della sua causa, salvo nei casi previsti dalla legge.

Le parti sprovviste dei mezzi necessari hanno diritto al gratuito patrocinio secondo quanto previsto dalla legge.

1977; II. Diritti fondamentali

La proprietà, riconosciuta nella sua funzione privata e nella sua funzione sociale, è garantita nei limiti della legge.

L’espropriazione dà diritto a una giusta e, se possibile, previa indennità.

In caso d’interesse pubblico preponderante, lo Stato prende provvedimenti per impedire l’esercizio abusivo della proprietà, segnatamente quanto al suolo, alle abitazioni e ai mezzi di produzione importanti.

Lo Stato favorisce l’accesso degli agricoltori alla proprietà fondiaria rurale.

La legge può conferire un diritto di prelazione allo Stato e ai Comuni ove lo esiga un interesse pubblico preponderante.

1977; II. Diritti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto dalla legge e per quanto un interesse pubblico preponderante lo richieda.

1977; II. Diritti fondamentali

Qualsiasi potere pubblico è limitato dai diritti fondamentali.

Ognuno esercita i propri diritti fondamentali rispettando quelli altrui.

1977; II. Diritti fondamentali

Ognuno è tenuto ad adempiere i propri doveri legali verso lo Stato e i Comuni.

1977; II. Diritti fondamentali

La legge disciplina le condizioni e la procedura d’acquisto della cittadinanza cantonale e comunale.

La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

1977; III. Compiti dello Stato; 1. Famiglia

Lo Stato protegge e sostiene la famiglia, cellula naturale e fondamentale della società.

Esso ne rafforza il ruolo nella comunità.

1977; III. Compiti dello Stato; 2. Sicurezza sociale

Lo Stato e i Comuni favoriscono il benessere generale e la sicurezza sociale.

Essi proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute e della loro situazione economica o sociale.

Lo Stato e i Comuni promuovono l’inserimento dei migranti nell’ambiente sociale giurassiano.

1977; III. Compiti dello Stato; 2. Sicurezza sociale

Il diritto al lavoro è riconosciuto.

In collaborazione con i Comuni, lo Stato si adopera per promuovere il pieno impiego.

Ogni lavoratore ha diritto a un salario che gli assicuri un tenore di vita dignitoso.

Lo Stato promuove la riqualificazione professionale.

Esso favorisce l’integrazione economica e sociale dei disabili.

1977; III. Compiti dello Stato; 2. Sicurezza sociale

Per assicurare la protezione dei lavoratori, lo Stato: a. organizza l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; b. istituisce la medicina del lavoro; c. legifera sulle condizioni di lavoro; d. favorisce la partecipazione dei lavoratori nelle imprese; e. protegge i lavoratori e i loro rappresentanti nell’esercizio dei loro diritti; f. provvede all’applicazione del principio « salario uguale per un lavoro di uguale valore »; g. riconosce il diritto di sciopero; la legge determina i servizi pubblici dove questo diritto può essere regolamentato.

1977; III. Compiti dello Stato; 2. Sicurezza sociale

Lo Stato istituisce un organo cantonale di conciliazione e di arbitrato incaricato di intervenire nei conflitti sociali.

1977; III. Compiti dello Stato; 2. Sicurezza sociale

Il diritto all’alloggio è riconosciuto.

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona ottenga, a condizioni ragionevoli, un alloggio appropriato.

Essi prendono provvedimenti al fine di proteggere gli inquilini contro gli abusi.

1977; III. Compiti dello Stato; 2. Sicurezza sociale

Lo Stato e i Comuni possono integrare le assicurazioni e prestazioni sociali della Confederazione e crearne altre.

Lo Stato generalizza gli assegni familiari.

Per il finanziamento delle assicurazioni e prestazioni sociali, la legge s’ispira al principio della solidarietà.

1977; III. Compiti dello Stato; 3. Aiuto sociale

L’aiuto sociale incombe allo Stato e ai Comuni.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Lo Stato e i Comuni provvedono all’igiene e alla salute pubbliche.

Essi favoriscono la medicina preventiva e promuovono le attività incentrate sulle cure agli ammalati e ai disabili.

Lo Stato disciplina e controlla l’esercizio delle professioni mediche e paramediche.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Lo Stato organizza e coordina l’insieme del sistema ospedaliero e dei servizi medici annessi.

Esso provvede a mantenerli efficienti.

Ne affida la gestione a un ente di diritto pubblico.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Lo Stato favorisce le cure a domicilio.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Lo Stato organizza la polizia sanitaria.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Le assicurazioni malattie, infortuni e maternità sono obbligatorie.

Lo Stato favorisce l’assunzione dei costi delle cure dentarie da parte dell’assicurazione malattie.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Lo Stato promuove la pratica generale dello sport.

1977; III. Compiti dello Stato; 4. Sanità pubblica

Lo Stato istituisce un Consiglio della sanità pubblica.

La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

La scuola ha per missione di assicurare il pieno sviluppo degli allievi.

Essa ne assume l’educazione e l’istruzione, solidalmente con la famiglia.

La scuola forma individui liberi, consci delle loro responsabilità e capaci di assumere il loro destino.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Lo Stato organizza e controlla la scuola pubblica.

L’accesso alla scuola materna è garantito.

L’istruzione è gratuita.

La scuola pubblica rispetta la libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

La scuola materna e la scuola dell’obbligo incombono allo Stato e ai Comuni.

I licei, le scuole professionali, le scuole di arti e mestieri e le scuole di commercio sono di competenza dello Stato.

In certi casi, la formazione professionale può essere affidata a istituzioni private.

Lo Stato assume la formazione iniziale e permanente del corpo insegnante.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Lo Stato gestisce o promuove istituti specializzati nella formazione destinata ai disabili.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Lo Stato crea, all’occorrenza mediante convenzioni, la possibilità di acquisire certe formazioni non dispensate nel Cantone.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Il diritto di aprire scuole private è garantito nei limiti della legge.

Lo Stato sostiene le scuole private alle condizioni stabilite dalla legge.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Tutte le scuole sottostanno alla vigilanza dello Stato.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Il diritto alla formazione è riconosciuto.

Lo Stato e i Comuni facilitano la frequentazione delle scuole e delle università, nonché la formazione professionale in generale.

1977; III. Compiti dello Stato; 5. Scuola

Lo Stato istituisce un Consiglio scolastico.

La legge ne disciplina la composizione, il funzionamento e le competenze.

1977; III. Compiti dello Stato; 6. Cultura ed educazione degli adulti

Lo Stato e i Comuni sostengono le attività culturali nel campo della creazione, della ricerca, dell’animazione e della diffusione.

Essi provvedono e contribuiscono affinché il patrimonio giurassiano, segnatamente il dialetto, sia preservato, arricchito e valorizzato.

Promuovono altresì la cura della lingua francese.

1977; III. Compiti dello Stato; 6. Cultura ed educazione degli adulti

Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

1977; III. Compiti dello Stato; 7. Ufficio della condizione femminile

Lo Stato istituisce un Ufficio della condizione femminile i cui compiti sono segnatamente: a. migliorare la condizione femminile; b. favorire l’accesso della donna a tutti i livelli di responsabilità; c. eliminare le discriminazioni di cui può essere oggetto la donna.

1977; III. Compiti dello Stato; 7bis. Sviluppo sostenibile

Lo Stato e i Comuni assicurano un rapporto equilibrato tra la conservazione dell’ambiente naturale e le esigenze della vita economica e sociale.

Nell’adempiere i loro compiti osservano i principi dello sviluppo sostenibile e considerano gli interessi delle generazioni future.

1977; III. Compiti dello Stato; 8. Ambiente e territorio

Lo Stato e i Comuni proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dalle immissioni nocive; combattono in particolare l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua, nonché il rumore.

Essi preservano la bellezza e l’originalità dei paesaggi, nonché il patrimonio naturale e architettonico.

Lo Stato protegge la fauna e la flora, segnatamente la foresta.

Esso disciplina l’esercizio della caccia e della pesca.

1977; III. Compiti dello Stato; 8. Ambiente e territorio

Lo Stato e i Comuni assicurano un’utilizzazione appropriata del suolo e un’occupazione razionale del territorio.

Essi preservano quanto possibile l’area forestale e quella agricola, dove la silvicoltura e l’agricoltura rimangono prioritarie.

Lo Stato e i Comuni riservano gli spazi necessari allo sviluppo dell’economia e delle vie di comunicazione.

Si adoperano per assicurare la pubblica fruizione dei luoghi particolarmente favorevoli alla salute, allo svago e al ristoro.

Tengono conto del parere delle popolazioni direttamente interessate.

1977; III. Compiti dello Stato; 9. Economia

Lo Stato promuove lo sviluppo economico del Cantone; tiene conto dei bisogni delle regioni e provvede ad assicurare la diversificazione delle attività.

A tal fine, esso può istituire servizi e sostenere istituzioni, segnatamente un Consiglio economico e sociale consultivo e un Ufficio dello sviluppo economico.

1977; III. Compiti dello Stato; 9. Economia

Lo Stato legifera in materia di costruzioni e di strade.

1977; III. Compiti dello Stato; 9. Economia

Lo Stato favorisce i trasporti pubblici.

1977; III. Compiti dello Stato; 9. Economia

Lo Stato controlla lo sfruttamento delle risorse naturali.

1977; III. Compiti dello Stato; 9. Economia

Lo Stato definisce una politica agricola.

1977; III. Compiti dello Stato; 10. Protezione dei consumatori

Lo Stato considera gli interessi dei consumatori.

1977; III. Compiti dello Stato; 11. Aiuto umanitario

Lo Stato promuove l’aiuto umanitario e coopera allo sviluppo dei popoli sfavoriti.

1977; III. Compiti dello Stato; 12. Ordine pubblico

Lo Stato e i Comuni assicurano l’ordine pubblico, la sicurezza e la quiete.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Qualsivoglia atto dell’autorità deve poggiare sui principi del diritto e della buona fede.

Esso dev’essere proporzionale allo scopo prefisso.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Lo Stato e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente dalle autorità e dai funzionari nell’esercizio delle loro funzioni.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Le leggi che impongano nuovi oneri o nuovi obblighi ai privati o ai Comuni non possono avere effetto retroattivo.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Il Popolo, il Parlamento e il Governo possono delegare le loro competenze a tenore della legge.

Per quanto riguarda il Popolo e il Parlamento, la legge limita l’oggetto di ciascuna delega e ne precisa lo scopo e la portata.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

La legge prevede che, in caso di guerra o di catastrofe, determinate competenze possano essere conferite temporaneamente al Parlamento o al Governo in deroga alla Costituzione.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Lo Stato organizza un servizio di informazioni giuridiche essenzialmente gratuito.

Esso può istituire un organo indipendente di mediazione in materia amministrativa.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Nessuno può svolgere simultaneamente due delle funzioni seguenti: deputato al Parlamento, membro del Governo, giudice permanente, procuratore pubblico.

I membri del Governo non possono appartenere a un’autorità distrettuale o comunale.

I giudici permanenti non possono far parte di un’autorità comunale o di un’altra autorità distrettuale.

Il mandato di parlamentare federale è incompatibile con le funzioni seguenti: deputato al Parlamento cantonale, giudice permanente, procuratore pubblico, membro del Governo.

...

La legge disciplina i casi d’incompatibilità per quanto concerne i giudici non permanenti e i funzionari.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

La legge disciplina le incompatibilità di funzione per parentela e affinità.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

La carica di membro del Governo e quella di giudice permanente sono incompatibili con qualsiasi altra attività retribuita.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

I deputati, i membri del Governo, i giudici, i procuratori pubblici e i membri delle autorità distrettuali e comunali sono eletti per un quinquennio.

I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale sono eletti per un anno.

Chi subentra nel corso del periodo amministrativo rimane in carica sino alla fine del medesimo.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

I deputati al Consiglio degli Stati e i deputati al Parlamento sono immediatamente rieleggibili soltanto due volte.

I membri del Governo sono rieleggibili soltanto due volte.

I presidenti e i vicepresidenti del Parlamento, del Governo e del Tribunale cantonale non sono immediatamente rieleggibili alla stessa funzione.

I membri delle altre autorità dello Stato e dei distretti sono liberamente rieleggibili.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

La legge può prevedere la destituzione dei membri del Governo, delle autorità giudiziarie e dei consigli comunali in caso di colpa grave o di durevole incapacità di esercitare la propria funzione. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.

La legge può prevedere lo scioglimento del Governo in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri in seguito a una procedura di destituzione nei confronti di uno di essi. Essa ne disciplina la procedura e le condizioni.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

I dibattiti del Parlamento e dei Consigli comunali sono pubblici.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Le autorità cantonali e comunali informano il Popolo sulla loro attività.

Esse pubblicano i progetti importanti in modo da permettere la pubblica discussione.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 1. Principi generali

Il Parlamento e il Governo hanno sede a Delémont.

Il Tribunale cantonale e il Tribunale di primo grado hanno sede a Porrentruy.

L’amministrazione cantonale è decentralizzata.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Sono elettori in materia cantonale i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Cantone.

...

Sono elettori in materia comunale i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni e sono domiciliati nel Comune.

La legge disciplina i casi in cui l’elettore è privato dei diritti politici.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Ogni elettore ha il diritto di: a. partecipare alle elezioni e votazioni popolari; b. essere eletto a una funzione pubblica alle condizioni previste dalla Costituzione e dalla legge; c. firmare iniziative e referendum.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

La legge disciplina i diritti politici dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

La legge definisce e disciplina il diritto di voto e gli altri diritti politici degli stranieri.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Gli elettori del Cantone eleggono: a. i deputati al Parlamento e i supplenti; b. i membri del Governo; c. i deputati al Consiglio degli Stati.

...

Gli elettori del Comune eleggono: a. i consiglieri comunali; b. il sindaco e i municipali; c. i membri degli altri organi comunali se la legge o il regolamento comunale lo prevede.

Le elezioni popolari si svolgono a scrutinio segreto.

I deputati al Consiglio degli Stati, i deputati al Parlamento e i membri dei Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.

I membri del Governo e i sindaci sono eletti secondo il sistema maggioritario.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

2000 elettori o cinque Comuni possono chiedere, con un’iniziativa popolare generica o elaborata, l’adozione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.

5000 elettori possono chiedere, con un’iniziativa generica, che il Parlamento eserciti il diritto d’iniziativa dello Stato in materia federale.

L’iniziativa dev’essere conforme al diritto di rango superiore, concernere una sola materia e non essere inattuabile, altrimenti il Parlamento la dichiara non valida.

L’iniziativa può essere ritirata alle condizioni stabilite dalla legge.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Il Parlamento decide se le disposizioni che adotta o modifica in seguito a un’iniziativa generica hanno rango costituzionale o di legge.

Se il Parlamento decide di non dare seguito a un’iniziativa valida o non vi si conforma entro due anni, l’iniziativa è sottoposta al voto del Popolo.

Il Parlamento può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

Se il Popolo accetta un’iniziativa generica, il Parlamento deve conformarvisi entro due anni.

Se il Popolo accetta sia l’iniziativa sia il controprogetto, risulta definitivamente accettato il testo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: a. il principio di una revisione totale della Costituzione e, simultaneamente, l’aggiunta costituzionale che ne disciplina le modalità; b. le disposizioni costituzionali; c. le iniziative cui il Parlamento non dà seguito; d. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque centesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque millesimi dello stesso importo; e. le leggi e decisioni che comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio; f. i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla Costituzione, la completino o comportino spese sottostanti a referendum obbligatorio; g. il bilancio preventivo dello Stato conformemente all’articolo 123 a capoversi 4 e 6.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Sono sottoposti al voto del Popolo qualora 2000 elettori o cinque Comuni lo chiedano: a. le leggi; b. qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque millesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque decimillesimi dello stesso importo; c. i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che deroghino alla legge, la completino o comportino spese sottostanti a referendum facoltativo; d. le transazioni immobiliari, le fideiussioni e la partecipazione a un’impresa economica, se le somme in gioco sono superiori ai cinque millesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo; e. i piani nei casi previsti dalla legge; f. le iniziative depositate dallo Stato in materia federale.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Il Parlamento può sottoporre al voto del Popolo qualsiasi sua decisione.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Ognuno ha il diritto di presentare petizioni alle autorità.

L’autorità destinataria della petizione è tenuta ad esaminarla e a rispondere.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 2. Diritti politici

Lo Stato riconosce il ruolo dei partiti e ne favorisce l’attività.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

Il Parlamento è il principale rappresentante del Popolo.

Esso determina la politica del Cantone.

Esercita il potere legislativo, fatti salvi i diritti del Popolo.

Esercita l’alta vigilanza sul Governo, sull’amministrazione e sulle autorità giudiziarie.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

Il Parlamento: a. elabora le disposizioni costituzionali in caso di revisione parziale della Costituzione; b. emana le leggi, segnatamente quelle che disciplinano l’attuazione del diritto federale.

Esso emana i decreti che danno applicazione alle disposizioni d’esecuzione importanti del diritto federale e delle leggi cantonali.

I progetti di disposizioni costituzionali, di leggi e di decreti sono oggetto di duplice lettura.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

Fatti salvi i diritti del Popolo, il Parlamento: a. elegge i membri del Tribunale cantonale, il procuratore pubblico e i membri delle altre autorità designate dalla legge; b. approva i trattati internazionali e intercantonali e altre convenzioni di diritto pubblico che non siano di competenza esclusiva del Governo; c. discute il programma governativo e la sua realizzazione; d. approva i piani cantonali concernenti l’economia, l’edilizia e la pianificazione del territorio e ne determina l’obbligatorietà; e. approva i piani finanziari dello Stato; f. delibera sul bilancio preventivo e approva il conto di Stato; g. decide qualsiasi spesa non determinata da una legge, se si tratta di una spesa unica superiore ai cinque decimillesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo o di una spesa periodica superiore ai cinque centomillesimi dello stesso importo; h. pronuncia sulle transazioni immobiliari, sulla concessione di fideiussioni e sulla partecipazione a imprese economiche, se le somme in gioco sono superiori ai cinque decimillesimi dell’importo degli introiti esposti nell’ultimo bilancio preventivo; i. autorizza i prestiti pubblici; j. approva i rapporti di gestione del Governo, dei tribunali e degli istituti cantonali autonomi; k. decide i conflitti di competenza in cui la Corte costituzionale sia parte in causa; l. esercita il diritto di grazia; m. accorda l’amnistia; n. si esprime sulla risposta del Governo alle consultazioni federali riguardanti oggetti importanti; o. esercita il diritto d’iniziativa dello Stato in materia federale; p. esercita il diritto di chiedere, con altri Cantoni, la convocazione straordinaria dell’Assemblea federale e l’indizione di una votazione popolare su una legge federale o su un decreto federale; q. esercita qualsiasi altra competenza che gli sia devoluta dalla Costituzione o dalla legge.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

Il Parlamento si compone di 60 deputati .

La legge disciplina l’elezione di supplenti.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

Per l’elezione del Parlamento, ogni distretto forma un circondario.

Tre seggi sono attribuiti d’ufficio ad ogni circondario; gli altri sono ripartiti proporzionalmente alla popolazione.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

Il Parlamento si riunisce su convocazione del presidente: a. nei casi previsti dal regolamento; b. quando lo decide specialmente; c. su richiesta del Governo; d. quando 12 deputati lo chiedano indicando gli oggetti che dovranno essere trattati.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 3. Parlamento

I deputati adempiono liberamente il loro mandato.

Essi non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato nell’esercizio del loro mandato.

Ne rispondono soltanto dinanzi al Parlamento.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Il Governo soprintende alla politica del Cantone.

Esso esercita il potere esecutivo e dirige l’amministrazione.

Rappresenta lo Stato.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Il Governo partecipa all’elaborazione della legislazione e può proporre al Parlamento disposizioni costituzionali, leggi o decreti.

Fatta salva la competenza del Parlamento, esso emana le ordinanze di esecuzione del diritto federale, delle leggi e dei decreti cantonali.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

In caso di urgenza, il Governo può emanare ordinanze e prendere provvedimenti in deroga a decisioni, decreti o leggi.

Queste ordinanze e questi provvedimenti rimangono in vigore fintanto che le disposizioni necessarie non siano prese conformemente alla Costituzione, ma non oltre un anno.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Fatte salve le competenze del Popolo e del Parlamento, il Governo: a. nomina i funzionari e ogni altra persona incaricata di una funzione pubblica cantonale; b. pronuncia su qualsiasi spesa non determinata da una legge; c. decide la conclusione di transazioni immobiliari, la concessione di fideiussioni e la partecipazione a imprese economiche.

Inoltre, il Governo: a. conclude le convenzioni di diritto pubblico vertenti su materie di minor importanza; b. all’inizio della legislatura, presenta al Parlamento un programma di politica generale; c. alla fine della legislatura, presenta al Parlamento un rapporto sulla realizzazione del suo programma; d. fatte salve le competenze del Parlamento, pianifica le attività dello Stato e provvede alla realizzazione dei piani; e. prepara e sottopone al Parlamento il bilancio preventivo e il conto di Stato; f. amministra i beni e le finanze dello Stato; g. assicura l’ordine pubblico e dispone a tal fine delle forze militari cantonali: h. esegue le leggi, i decreti e le decisioni, nonché le sentenze; i. coordina l’attività delle autorità e organizza l’amministrazione nei limiti fissati dalla legge; j. assume la vigilanza sui Comuni; k. vigila sugli istituti cantonali autonomi; l. pronuncia sui reclami e sui ricorsi nei casi previsti dalla legge; m. conferisce la cittadinanza cantonale; n. fatte salve le competenze del Parlamento, risponde alle procedure di consultazione indette dalle autorità federali; o. consulta e informa regolarmente i parlamentari federali; p. esercita qualsiasi altra competenza che gli sia attribuita dalla legge o che non sia devoluta a un’autorità determinata.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Il Governo si compone di cinque membri.

Per l’elezione del Governo, il Cantone forma un solo circondario.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Il presidente e il vicepresidente del Governo sono eletti dal Parlamento.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Il Governo agisce in quanto collegio.

Gli affari importanti permangono sempre di sua competenza.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Ogni membro del Governo dirige un dipartimento le cui attribuzioni sono stabilite dalla legge.

Il coordinamento fra i dipartimenti dev’essere assicurato.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Il Governo può sottoporre proposte al Parlamento.

Esso assiste alle sedute del Parlamento e può intervenire su qualsiasi oggetto.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Lo Stato istituisce un Consiglio consultivo dei Giurassiani domiciliati fuori Cantone.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

Ogni funzionario è al servizio del Popolo.

L’amministrazione dev’essere efficace ed economa.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 4. Governo

La legge può affidare certi compiti dello Stato a istituti o istituzioni autonomi.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

I tribunali sono indipendenti.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

In primo grado la giustizia è amministrata sull’insieme del territorio cantonale dal Tribunale di primo grado.

Il Tribunale cantonale pronuncia in primo grado nei casi previsti dalla legge.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

In secondo grado la giustizia è amministrata dal Tribunale cantonale.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

La Corte costituzionale del Tribunale cantonale controlla, su richiesta e prima della messa in vigore, la costituzionalità delle leggi.

Nei limiti fissati dalla legge, essa giudica: a. le controversie relative alla validità dei decreti, delle decisioni, delle ordinanze e dei regolamenti cantonali e comunali; b. le controversie relative all’autonomia dei Comuni, delle Chiese riconosciute e delle loro parrocchie; c. le controversie relative all’esercizio dei diritti politici, alla validità delle elezioni e votazioni cantonali e, su ricorso, a quella delle elezioni e votazioni organizzate nei distretti e nei Comuni; d. i conflitti di competenza tra autorità cantonali, eccetto che la Corte costituzionale sia essa stessa parte in causa; e. le altre controversie indicate dalla legge.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

In materia penale, la protezione dei minori compete a un’apposita giurisdizione.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

L’azione pubblica è esercitata dal pubblico ministero.

1977; IV. Organizzazione dello Stato; 5. Autorità giudiziarie

La legge disciplina le modalità di elezione, l’organizzazione e le competenze delle autorità giudiziarie, nonché la procedura nei limiti fissati dal diritto federale.

1977; V. Distretti e Comuni; 1. Distretti

I distretti sono circoscrizioni amministrative del Cantone.

La legge ne disciplina l’organizzazione.

Essa stabilisce il modo di elezione delle autorità e le loro attribuzioni.

...

1977; V. Distretti e Comuni; 1. Distretti

Il territorio del Cantone è suddiviso in tre distretti: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

I distretti sono delimitati dalla legge.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; a. Disposizioni generali

I Comuni e i consorzi intercomunali sono enti di diritto pubblico.

La loro esistenza e la loro autonomia sono garantite nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; a. Disposizioni generali

I Comuni sottostanno alla vigilanza del Governo.

Il Governo vigila in particolare sulla loro gestione finanziaria e sull’esecuzione dei compiti deferiti loro dalla Confederazione e dal Cantone.

Se accerta irregolarità, il Governo prende i provvedimenti previsti dalla legge.

Nei casi gravi, esso può esautorare gli organi del Comune e sostituirli con un’amministrazione straordinaria.

Quando gli organi del Comune non possano essere costituiti, il Governo instaura un’amministrazione straordinaria.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; a. Disposizioni generali

I Comuni possono modificare i loro confini, aggregarsi, dividersi o essere inseriti in un altro distretto soltanto con il consenso dei loro elettori e l’approvazione del Parlamento.

Lo Stato agevola le aggregazioni di Comuni.

Alle condizioni e nei casi eccezionalmente previsti dalla legge, il Parlamento può decidere l’aggregazione di due o più Comuni o la modifica dei confini tra Comuni.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; a. Disposizioni generali

Per certi compiti d’interesse comune, i Comuni hanno il diritto di associarsi in consorzi che possono comprendere Comuni fuori Cantone.

L’atto istitutivo e il regolamento consortile devono essere adottati dai Comuni coinvolti ed essere approvati dal Governo.

Il Governo esercita sui consorzi intercomunali la stessa vigilanza che esercita sui Comuni.

Nei casi previsti dalla legge, il Governo può decidere la costituzione di un consorzio intercomunale e stabilirne l’atto istitutivo e il regolamento.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; b. Comuni politici

Il Comune politico assume i compiti locali che non incombono né alla Confederazione né al Cantone.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; b. Comuni politici

Il Comune politico si dà un regolamento organizzativo.

Questo regolamento dev’essere adottato dal corpo elettorale ed essere approvato dal Governo.

Il Governo dà la sua approvazione se il regolamento è conforme alla Costituzione e alla legge.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; b. Comuni politici

Il Comune politico deve avere i seguenti organi: a. il corpo elettorale; b. il Municipio; c. le commissioni permanenti prescritte dalla legge.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; b. Comuni politici

La sovranità comunale appartiene al corpo elettorale.

Il corpo elettorale esprime la sua volontà nell’Assemblea comunale o alle urne.

Le competenze del corpo elettorale, l’organizzazione e il funzionamento dell’Assemblea comunale, gli scrutini e il diritto d’iniziativa sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; b. Comuni politici

L’Assemblea comunale può essere sostituita da un Consiglio comunale.

L’elezione, le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nonché il referendum contro le sue decisioni sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; b. Comuni politici

Il Municipio è l’autorità esecutiva e amministrativa del Comune politico.

Esso è presieduto dal sindaco.

L’elezione, le competenze, l’organizzazione e il funzionamento del Municipio sono disciplinati dalla legge, che può rinviare al regolamento comunale.

1977; V. Distretti e Comuni; 2. Comuni; c. Altri Comuni

NelCantone vi sono, oltre ai Comuni politici, Comuni misti, Comuni patriziali e sezioni di Comune il cui statuto è disciplinato dalla legge.

1977; VI. Finanze; 1. Imposte e altri tributi

Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi pubblici necessari all’esecuzione dei loro compiti.

I tributi pubblici sono istituiti e, per l’essenziale, disciplinati dalla legge.

1977; VI. Finanze; 1. Imposte e altri tributi

I contribuenti partecipano solidalmente, secondo la loro capacità economica, agli oneri dello Stato e dei Comuni.

1977; VI. Finanze; 2. Gestione delle finanze pubbliche

Lo Stato e i Comuni devono essere amministrati con oculatezza.

Lo Stato gestisce le sue finanze considerando i bisogni dell’insieme del Cantone.

Lo Stato e i Comuni stabiliscono piani finanziari fondati su una pianificazione dei compiti pubblici.

I principi di gestione delle finanze pubbliche sono disciplinati dalla legge.

Lo Stato organizza il controllo delle finanze cantonali e comunali.

1977; VI. Finanze; 2. Gestione delle finanze pubbliche

Il bilancio preventivo dello Stato deve presentare un grado di autofinanziamento superiore o pari all’80 per cento.

In caso di disavanzo o se il debito lordo supera di una volta e mezza il gettito preventivato delle imposte cantonali, il grado di autofinanziamento dev’essere almeno del 100 per cento.

Il Parlamento può, a maggioranza almeno dei due terzi dei deputati, derogare ai capoversi 1 e 2 se circostanze straordinarie lo giustificano; non può tuttavia derogarvi per due anni consecutivi.

Se la maggioranza dei due terzi dei deputati non può essere raggiunta o se il Parlamento ha già derogato l’anno prima ai capoversi 1 e 2, il bilancio preventivo che non adempia le condizioni dei medesimi è sottoposto a referendum obbligatorio.

Se il Popolo accetta il bilancio preventivo, la deroga ai sensi del capoverso 3 può applicarsi al bilancio preventivo successivo.

Se il Popolo respinge il bilancio preventivo, il Parlamento ne adotta uno nuovo. Se non adempie le condizioni dei capoversi 1 e 2, il nuovo bilancio preventivo è sottoposto a referendum obbligatorio.

Per altro, le modalità del freno all’indebitamento sono disciplinate dalla legge.

1977; VI. Finanze; 2. Gestione delle finanze pubbliche

Il bilancio preventivo dello Stato e il conto di Stato, quelli dei Comuni, dei consorzi intercomunali, dei loro istituti e delle loro istituzioni sono pubblici.

1977; VI. Finanze; 2. Gestione delle finanze pubbliche

Qualsiasi disegno di legge, di decreto o di decisione che comporti una spesa è accompagnato da un piano di finanziamento.

1977; VI. Finanze; 3. Perequazione finanziaria

Lo Stato prende provvedimenti per attenuare le disparità tra Comuni di diversa capacità economica e finanziaria.

1977; VI. Finanze; 4. Istituti economici autonomi

Lo Stato istituisce una Banca cantonale sottoposta alla sua vigilanza.

Esso ne garantisce gli impegni.

La Banca cantonale sostiene la politica economica del Cantone.

1977; VI. Finanze; 4. Istituti economici autonomi

Lo Stato, i Comuni e i consorzi intercomunali possono partecipare a imprese economiche o istituirne.

1977; VI. Finanze; 5. Regalìe

Laregalìa delle miniere e quella del sale sono di esclusiva dello Stato.

1977; VII. Chiesa e Stato

La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata del Cantone sono riconosciute corporazioni di diritto pubblico.

Il Parlamento può riconoscere come tali altre Chiese importanti e durature.

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato.

1977; VII. Chiesa e Stato

Le Chiese riconosciute si organizzano autonomamente.

Ogni Chiesa riconosciuta si dà uno Statuto ecclesiastico, che dev’essere adottato dai suoi membri ed essere approvato dal Governo.

Il Governo approva lo Statuto ecclesiastico se è stato adottato secondo i principi democratici ed è conforme alla Costituzione e alla legge.

1977; VII. Chiesa e Stato

Ogni abitante del Cantone appartiene alla Chiesa della sua confessione se ne adempie le condizioni.

Qualsiasi membro di una Chiesa riconosciuta può uscirne mediante dichiarazione scritta.

1977; VII. Chiesa e Stato

Le Chiese riconosciute si suddividono in parrocchie sul territorio cantonale, secondo le disposizioni del loro Statuto ecclesiastico.

Le parrocchie sono corporazioni di diritto pubblico.

1977; VII. Chiesa e Stato

Le Chiese riconosciute o le loro parrocchie possono riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte specificate dalla legge.

Lo Stato e i Comuni collaborano alla riscossione dell’imposta di culto per mezzo dei loro servizi amministrativi.

Le decisioni delle Chiese riconosciute o delle loro parrocchie in materia di imposte possono essere impugnate conformemente alla legge.

La legge disciplina i casi in cui lo Stato versa sussidi alle Chiese.

1977; VIII. Revisione della Costituzione

La presente Costituzione può essere riveduta totalmente o parzialmente.

Qualsiasi revisione dev’essere sottoposta al voto del Popolo.

1977; VIII. Revisione della Costituzione

La revisione parziale si svolge secondo la procedura legislativa ordinaria.

Essa può vertere su uno o più articoli.

Deve concernere una sola materia.

1977; VIII. Revisione della Costituzione

La revisione totale della Costituzione è proposta al Popolo mediante iniziativa popolare o dal Parlamento.

Un’aggiunta costituzionale ne stabilisce le modalità.

Se l’aggiunta costituzionale è respinta, il Parlamento sottopone al Popolo un nuovo progetto nel termine di un anno.

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