Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, (2000)
Indice delle disposizioni (111)
Testo normativo (111 Articoli)
Il Cantone di Neuchâtel è una repubblica democratica, laica, so ciale e garante dei diritti fondamentali.
Il potere appartiene al Popolo. È esercitato dal corpo elettorale e dalle autorità nelle forme previste dalla presente Costituzione.
Il Cantone di Neuchâtel è uno degli Stati della Confederazione Svizzera. Comprende il territorio che gli è garantito dalla Costituzione fe derale.
Il Cantone è suddiviso in Comuni.
La capitale del Cantone è la città di Neuchâtel, sede del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
Lo stemma del Cantone è:Interzato in palo di verde, d’argento e di rosso, il rosso caricato nel capo da una crocetta del secondo.
La lingua ufficiale del Cantone è il francese.
Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Co muni assumono i compiti loro affidati dalla legge, segnatamente: a. la protezione della libertà delle persone; b. il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici; c. l’istruzione e la formazione, scolastica e professionale, nonché l’educazione degli adulti; d. l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri, nonché la protezione delle minoranze; e. la promozione e la tutela della salute; f. lo sviluppo dell’economia, nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro; g. l’equilibrio tra le regioni, nonché la collaborazione e la perequazione finanziaria intercomunali; h. la protezione sociale; i. la politica dell’alloggio; j. la protezione e il risanamento dell’ambiente, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale; k. la pianificazione del territorio, l’urbanistica e la polizia delle costruzioni; l. l’approvvigionamento idrico ed energetico sufficiente, diversificato, sicuro ed economico, la gestione parsimoniosa delle risorse non rinnovabili favorendo i risparmi energetici, nonché l’incentivazione dell’utilizza-zione delle risorse indigene e rinnovabili; m. la politica dei trasporti e delle comunicazioni, in particolare l’incentivazione dei trasporti pubblici; n. la promozione della cultura e delle arti; o. il sostegno delle scienze e della ricerca; p. l’incentivazione delle attività sportive; q. la cooperazione intercantonale e internazionale.
Nell’adempimento dei loro compiti e se vi è conflitto d’interessi, lo Stato e i Comuni privilegiano gli interessi delle generazioni future. Prestano particolare attenzione alle esigenze dello sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità.
Gli impianti eolici sono autorizzati al massimo in cinque siti.
La legge stabilisce i siti e fissa il numero massimo di impianti eolici per ogni sito.
La manutenzione e lo sviluppo dell’infrastruttura di trasporto sono dettati da una politica globale di mobilità pianificata sul lungo termine.
Questa politica favorisce la complementarità dei mezzi di trasporto, il servizio in tutte le regioni del Cantone e i collegamenti con l’esterno.
La legge definisce le modalità di attuazione della politica globale di mobilità.
Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro funzioni.
La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano lecitamente.
Un organo indipendente è incaricato di vigilare sulla gestione da parte delle autorità e dell’amministrazione, nonché sulla gestione delle finanze.
La legge ne disciplina l’organizzazione, le competenze e il funzionamento. La legge può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o con le quali quest’ultimo collabora, nonché ai Comuni.
La dignità umana va rispettata e protetta.
La tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono vietati.
L’uguaglianza giuridica è garantita. Nessuno deve subire discrimina zioni, segnatamente a causa dell’origine, dell’etnia, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della situazione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o di una deficienza fisica, mentale o psichica.
Donna e uomo hanno pari diritti . Hanno segnatamente diritto alla stes sa formazione, a un salario uguale per un lavoro di uguale valore e pari accesso alla funzione pubblica.
Ognuno ha il diritto d’essere protetto nella sua buona fede e trattato in modo non arbitrario dai poteri pubblici.
Sono vietate le leggi retroattive che comportino oneri supplementari per i privati.
La libertà personale è garantita.
Sono in particolare garantiti il diritto alla vita, il diritto all’integrità fisica, mentale e psichica, nonché la libertà di movimento.
Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del do mi cilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni.
Ognuno ha il diritto d’essere protetto contro l’utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Può consultare tali dati e esigerne la rettifica se inesatti e la distruzione se inutili.
Le autorità possono trattare dati personali soltanto se vi è una base legale e per quanto necessario all’adempimento dei loro compiti. Esse si assicurano che tali dati siano protetti contro un’utilizzazione abusiva.
Il diritto al matrimonio è garantito.
La libertà di scegliere un’altra forma di convivenza è riconosciuta.
Chiunque si trovi nel bisogno ha diritto a un alloggio, alle cure mediche necessarie e ai mezzi indispensabili per preservare la sua dignità.
Ogni fanciullo ha il diritto d’essere protetto e assistito.
Egli ha diritto, nell’ambito della scuola pubblica e dell’obbligo, a una formazione gratuita corrispondente alle sue capacità.
La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.
Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o col lettivamente.
Ognuno ha il diritto di far parte di una comunità religiosa, di compiere un atto religioso e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può esservi costretto.
Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di comunicarla liberamente, con la parola, lo scritto, l’immagine, il gesto o in qualsiasi altro modo.
Ognuno ha il diritto di ricevere informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle liberamente.
La censura è vietata.
Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che nessun interesse pubblico o privato preponderante non vi si opponga. La legge disciplina questo diritto all’informazione.
Ognuno ha il diritto di fondare associazioni, di farne parte e di partecipare alle loro attività. Nessuno può esservi costretto.
Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni e di pren dervi parte. Nessuno può esservi costretto.
La legge o un regolamento comunale può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.
Ognuno ha il diritto di rivolgere una petizione alle autorità e di rac cogliere firme a tal fine.
Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute ad esa mi nare il merito delle petizioni e a rispondervi quanto prima.
La libertà dell’insegnamento e la libertà della ricerca scientifica sono garantite.
La libertà dell’espressione artistica è garantita.
La libertà di lingua è garantita.
La proprietà è garantita.
In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.
La libertà economica è garantita.
Sono in particolare garantiti la libera scelta della professione e del posto di lavoro, nonché il libero esercizio dell’attività economica.
I lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi in sindacati per difendere i loro interessi, di fondare associazioni e di aderirvi. Non possono esservi costretti.
I conflitti collettivi di lavoro sono per quanto possibile risolti con il negoziato o la mediazione.
Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione. La legge può disciplinare l’esercizio di questi diritti; può limitare o vietare il ricorso allo sciopero per certe categorie di persone, segnatamente nel settore pub blico.
Chiunque sia parte in un procedimento giudiziario o amministrativo ha diritto che la sua causa sia trattata equamente e decisa entro congruo termine.
In qualsivoglia procedimento le parti hanno il diritto d’essere sentite, di consultare gli atti e di ricevere una decisione motivata.
Chi non disponga di risorse sufficienti ha diritto al gratuito patrocinio, alle condizioni stabilite dalla legge.
Chiunque la cui causa debba essere trattata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, le udienze e la pronuncia della sentenza sono pubbliche.
Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.
Chiunque sia privato della libertà dev’essere immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano.
Chiunque sia arrestato dalla polizia dev’essere tradotto senza indugio dinanzi a un’ autorità giudiziaria. Se questa autorità dispone il mantenimento dell’arresto, l’arrestato ha il diritto d’essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere rimesso in libertà.
Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di far controllare la legalità di tale privazione in un procedimento giudiziario semplice e celere.
Se la privazione della libertà risulta illegale o ingiustificata, lo Stato ripara il pregiudizio arrecato.
Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia stata con dannata con sentenza passata in giudicato.
Nessuno può essere condannato per un’azione od omissione che non era punibile al momento in cui fu compiuta, né essere perseguito o punito per un reato per cui sia già stato assolto o condannato con sen tenza passata in giudicato.
Il prevenuto ha il diritto d’essere informato quanto prima, in modo dettagliato e in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano.
I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.
Chiunque assuma un compito pubblico è tenuto a rispettarli.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se tale limitazione poggia su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui e rispetta il principio della proporzionalità.
Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo o disordini seri e immediati.
L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.
Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell’iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Co muni prendono provvedimenti che consentano a ognuno di: a. formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni; b. sovvenire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato ed essere protetto contro le conseguenze della disoccupazione; c. trovare un’abitazione adeguata a condizioni ragionevoli; d. fruire dell’aiuto necessario quando si trovi nel bisogno, segnatamente per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.
Lo Stato e i Comuni tengono conto degli interessi della famiglia. Provvedono in particolare a creare condizioni che favoriscano la ma ternità e la paternità e che consentano segnatamente di conciliare vita familiare e vita professionale.
Lo Stato istituisce un salario minimo cantonale in tutti gli ambiti dell’attività economica, tenendo conto dei diversi settori economici nonché dei salari stabiliti nei contratti collettivi di lavoro, affinché chiunque eserciti un’attività lucrativa dipendente disponga di un salario che gli garantisca condizioni di vita dignitose.
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti atti a promuovere la parità dei sessi.
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorirne l’integrazione economica e sociale.
Hanno diritto di voto in materia cantonale, se hanno compiuto i di ciott’anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali: a. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone; b. gli Svizzeri all’estero iscritti nel catalogo elettorale di un Comune del Cantone in virtù della legislazione federale; c. gli stranieri e gli apolidi titolari di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni.
La legge può prevedere una procedura che consenta all’interdetto di essere reintegrato nel corpo elettorale qualora provi di essere capace di discernimento.
Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato.
Gli aventi diritto di voto eleggono la deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati.
Il circondario elettorale è il Cantone. L’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera.
L’elezione si svolge simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale.
La legge disciplina la procedura elettorale.
L’iniziativa popolare può essere proposta da almeno 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte in un termine di sei mesi.
L’iniziativa è indirizzata al Gran Consiglio. Può chiedere l’emana zione, la modifica o l’abrogazione di un atto del Gran Consiglio sottostante a referendum popolare facoltativo in virtù dell’articolo 42 capo verso 3 lettere a–c.
L’iniziativa riveste la forma di progetto elaborato o di proposta gene rica. Deve rispettare il principio dell’unità della materia.
Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.
Cento aventi diritto di voto possono indirizzare una mozione al Gran Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di un’iniziativa di uno dei suoi membri.
La facoltà di chiedere la votazione popolare spetta a 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato.
La domanda di votazione popolare dev’essere oggetto di un annuncio preliminare entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’atto contestato; la legge disciplina la procedura d’annuncio.
La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio: a. leggi; b. decreti che comportano spese; c. decreti con cui il Gran Consiglio presenta un’iniziativa all’Assemblea federale; d. pareri che il Gran Consiglio dà all’autorità federale in merito all’installazione di un impianto nucleare; e. decreti d’approvazione di trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a uno degli atti menzionati nelle lettere a e b; f. decreti d’approvazione di concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute; g. altri atti del Gran Consiglio, se 30 dei suoi membri lo richiedono.
Sono tuttavia esclusi dal referendum il bilancio di previsione, i conti, le elezioni, l’amnistia, la grazia, le decisioni di natura giurisdizionale e le decisioni procedurali.
Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri votanti del Gran Consiglio. Tali leggi possono essere messe immediatamente in vigore. La loro durata di applicazione dev’essere limitata.
Se è chiesta la votazione popolare, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, eccetto che nel frattempo sia stata accettata dal Popolo. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d’urgenza.
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: a. le iniziative popolari non condivise dal Gran Consiglio; il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto; b. le modifiche del territorio cantonale; c. i decreti d’approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a una revisione della Costituzione.
Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.
Prima delle votazioni popolari, le autorità danno un’informazione sufficiente e oggettiva sugli oggetti sottoposti a votazione.
Le autorità cantonali sono il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie. Esse sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
Nell’ esercizio del loro ufficio, le autorità giudiziarie sono indipendenti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.
Sono eleggibili a membri delle autorità cantonali gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera. Per le autorità giudiziarie la legge può estendere l’eleggibilità a persone di cittadinanza straniera. Può anche dichiarare eleggibili al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie persone domiciliate in un altro Cantone.
Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un’autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un’autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio.
I membri del personale dell’amministrazione cantonale non possono essere simultaneamente membri del Consiglio di Stato né, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, di un’autorità giudiziaria. Essi possono essere membri del Gran Consiglio, eccettuati i quadri, i membri del personale che dispongono di potere decisionale o di polizia, i membri del personale delle autorità giudiziarie e dei servizi del Gran Consiglio, nonché gli stretti collaboratori del Consiglio di Stato e della Can celleria dello Stato; la legge definisce queste categorie.
La legge può prevedere ulteriori casi d’incompatibilità.
I membri delle autorità cantonali e il personale dell’amministrazione cantonale devono astenersi quando sono trattate pratiche che li concernono personalmente.
I casi di astensione e ricusazione nei procedimenti giudiziari o amministrativi sono per altro stabiliti dalla legge.
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio delle dichiarazioni da loro fatte dinanzi al Gran Consiglio o a uno dei suoi organi.
La legge può inoltre prevedere disposizioni speciali per il persegui mento penale dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali supe riori.
La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio di Stato e delle autorità giudiziarie, nonché lo scioglimento del Consiglio di Stato. Ne disciplina la procedura e le condizioni.
Le autorità cantonali sono tenute a dare al pubblico informazioni sufficienti sulla loro attività.
Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 100 membri.
Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzio nale. Il Cantone è il circondario elettorale. La legge assicura un’equa rappresentanza delle diverse regioni del Cantone.
La legge può organizzare una supplenza in vista della sostituzione dei membri impediti.
Il Gran Consiglio è eletto per un quadriennio ed è rinnovato integralmente. I membri uscenti sono rieleggibili. La legislatura termina quando è costituito il neoeletto Gran Consiglio.
I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
Il Gran Consiglio adotta le leggi.
Il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercan tonali che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
Esso può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato, nonché a denunciare un trattato esistente.
Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e approva i conti. Autorizza l’assunzione di prestiti e fissa il limite dell’indebitamento.
Esso decide le spese e autorizza gli acquisti e le alienazioni del de manio pubblico, salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
Le leggi e i decreti che comportino nuove spese importanti per il Cantone oppure una diminuzione o un aumento importanti del gettito fiscale cantonale richiedono l’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio. La legge definisce le nozioni di nuova spesa importante, nonché di diminuzione e di aumento importanti del gettito fiscale.
L’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio è richiesta anche per leggi e decreti che permettono al Cantone di realizzare economie importanti e sono adottati nell’ottica di rispettare le disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento. La legge definisce la nozione di economia importante.
La stessa maggioranza è richiesta per la delibera di qualsiasi budget annuo che deroghi alle disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell’indebitamento.
Il Gran Consiglio esercita le competenze pianificatorie attribuitegli dalla legge.
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza sull’attività del Consiglio di Stato e dell’amministrazione.
Esercita altresì l’alta vigilanza sulla gestione delle autorità giudiziarie.
Il Gran Consiglio elegge i magistrati dell’ordine giudiziario, salve le eccezioni previste dalla legge.
Il Gran Consiglio: a. esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni; b. dà il parere del Cantone che la legislazione federale prevede in merito all’installazione di un impianto nucleare; c. se lo vuole, si esprime nell’ambito di altre consultazioni federali; d. tratta le iniziative popolari e pronuncia in particolare sulla loro validità materiale; e. approva i concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute; f. decide l’amnistia e accorda la grazia; g. risolve i conflitti di competenza tra autorità cantonali; h. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.
Il Gran Consiglio assume inoltre i compiti statali che non siano at tribuiti a un’altra autorità cantonale.
Il Gran Consiglio si riunisce di diritto quattro volte all’anno. La legge può prevedere altre sessioni.
Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 30 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio elegge ogni anno il proprio presidente e istituisce un Ufficio.
I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi parla mentari.
Il Gran Consiglio istituisce al suo interno commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni; la legge ne disciplina il quadro istituzionale.
Ciascun membro del Gran Consiglio, nonché l’Ufficio, i gruppi parlamentari e le commissioni hanno il diritto d’iniziativa.
Un ’iniziativa può essere presentata anche dal Consiglio di Stato e da singoli Comuni.
Sono fatte salve le disposizioni sull’iniziativa popolare e sulla mo zione popolare.
Le deliberazioni del Gran Consiglio sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.
Il potere governativo ed esecutivo è attribuito a un Consiglio di Stato di cinque membri.
Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggio ritario a due turni. Il panachage è ammesso. Il circondario elettorale è il Cantone.
Il Consiglio di Stato è eletto per un quadriennio, simultaneamente al Gran Consiglio, ed è rinnovato integralmente. Sono salve le elezioni suppletive in caso di seggi divenuti vacanti durante il quadriennio. I membri uscenti del Consiglio di Stato sono rieleggibili.
Il Consiglio di Stato conduce la politica del Cantone, fatte salve le competenze del Gran Consiglio e del Popolo.
Il Consiglio di Stato prepara di regola i disegni di legge.
Emana ordinanze nell’ambito della Costituzione e delle leggi.
Il Consiglio di Stato negozia, conclude e ratifica i trattati internazionali e i trattati intercantonali.
È fatta salva l ’approvazione del Gran Consiglio, eccetto che una leg ge o un trattato approvato dal Gran Consiglio disponga altrimenti.
Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio sulle sue intenzioni in materia di politica estera e segnatamente sui trattati che intende concludere. La legge stabilisce i casi in cui consulta il Gran Consiglio o una delle commissioni parlamentari.
Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio di previsione e presenta i conti.
D ecide in materia di spese, nonché di acquisti e alienazioni del de manio pubblico nei limiti fissati dalla legge.
Il Consiglio di Stato provvede alla corretta applicazione del diritto cantonale, nonché a quella del diritto federale laddove essa incomba al Cantone.
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.
Il Consiglio di Stato: a. prepara di regola le deliberazioni del Gran Consiglio; b. rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne; c. risponde alle procedure di consultazione federali, tenendo conto dell’eventuale parere del Gran Consiglio; d. conclude concordati con le Chiese e con le altre comunità religiose riconosciute, ferma restando l’approvazione del Gran Consiglio; e. pronuncia sulle domande di naturalizzazione; f. provvede alla sicurezza e all’ordine pubblici e, anche senza base legale, prende i provvedimenti necessari per ripristinarli laddove essi siano seriamente e direttamente minacciati o turbati; g. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.
In caso di catastrofi o di altre situazioni straordinarie e se il Gran Consiglio non può esercitare le sue competenze, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione.
La situazione straordinaria è constatata dal Gran Consiglio, se può riunirsi.
Il Consiglio di Stato si organizza autonomamente.
Esso elegge ogni anno il proprio presidente.
Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione cantonale.
L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige uno o più dipartimenti.
Il Consiglio di Stato nomina il personale dell’amministrazione, il quale è sot toposto alle sue istruzioni e alla sua vigilanza.
La Cancelleria dello Stato assiste il Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue competenze. È diretta da un cancelliere, nominato dal Consiglio di Stato.
Il Gran Consiglio e le sue commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall’amministrazione tutte le informazioni di cui abbisognano per adempiere i loro compiti, segnatamente nell’esercizio dell’alta vigilanza. In caso di contestazione, il Gran Consiglio risolve dopo aver sentito il Consiglio di Stato.
Il diritto individuale dei membri del Gran Consiglio di ottenere in formazioni è disciplinato dalla legge.
Nel primo anno della legislatura, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma politico in cui annuncia quanto intende fare nel corso della legislatura. Allega al programma un piano finan ziario.
Il Gran Consiglio prende atto del programma e del piano. Procede a un dibattito in merito.
Con la mozione, il Gran Consiglio può ingiungere al Consiglio di Stato di sottoporgli un rapporto o un progetto.
Con la raccomandazione, il Gran Consiglio può invitare il Consiglio di Stato a prendere un provvedimento che rientri nella competenza normativa del medesimo. La proposta di raccomandazione dev’essere firmata da almeno 17 membri del Gran Consiglio.
I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del Gran Consiglio, prendervi la parola e fare proposte nella misura prevista dalla legge.
La partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute degli organi del Gran Consiglio e i suoi limiti sono disciplinati dalla legge.
L’organizzazione giudiziaria è disciplinata dalla legge.
Le controversie civili, penali e amministrative sono giudicate da tri bunali.
La legge disciplina la vigilanza sulle autorità giudiziarie.
I magistrati dell’ordine giudiziario sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili.
Nell’ esercizio delle loro funzioni, i giudici devono comportarsi con imparzialità.
Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.
I tribunali applicano il diritto federale e il diritto cantonale. Non danno attuazione alle disposizioni legislative o regolamentari contrarie al diritto di rango superiore. Sono fatte salve le norme del diritto federale relative all’applicazione delle leggi federali.
I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico che provvedono al benessere dei loro abitanti.
Essi amministrano i propri beni e gestiscono i servizi pubblici locali.
Assumono altresì i compiti affidati loro dalla legislazione cantonale e da quella federale.
La legge stabilisce il numero dei Comuni e li enumera.
Il territorio dei singoli Comuni è definito conformemente agli atti ca tastali.
L’esistenza dei Comuni e il loro territorio sono garantiti.
Lo Stato incentiva le aggregazioni intercomunali.
Tuttavia, nessuna aggregazione o divisione di Comuni, né alcuna cessione di territorio da un Comune all’altro può avvenire senza il con senso dei Comuni coinvolti.
Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale sotto forma di consorzi o di altri tipi di raggruppamento.
La collaborazione può essere imposta in certi settori, se è necessaria per l’adempimento dei compiti dei Comuni.
Nel suo funzionamento , la collaborazione intercomunale deve attenersi alle procedure democratiche.
Il potere fiscale dei Comuni è determinato dalla legge.
La legge istituisce una perequazione finanziaria che attenui le di sparità di capacità finanziaria dei Comuni.
L’autonomia dei Comuni è garantita nei limiti della legislazione cantonale.
Ogni Comune dispone di un Consiglio comunale, che è l’autorità le gislativa, e di un Municipio, che è l’autorità esecutiva.
Entrambi sono eletti per un quadriennio.
Il Consiglio comunale è eletto dal Popolo del Comune; l’elezione si svolge secondo il sistema proporzionale, salve le eccezioni disciplinate dalla legge.
Per il Municipio, il Comune decide se l’elezione è fatta dal Popolo o dal Consiglio comunale e stabilisce il sistema elettorale.
La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all’iniziativa, al referendum e alla mozione popolari.
La legge può prevedere la destituzione dei membri del Consiglio comunale. Ne disciplina la procedura e le condizioni.
L’operato delle autorità comunali sottostà alla vigilanza dello Stato.
La vigilanza dello Stato ha lo scopo di assicurare che l’operato delle autorità comunali sia conforme al diritto. La legge può, in certi settori, estendere la vigilanza dello Stato al controllo dell’opportunità degli atti comunali.
Lo Stato può sostituirsi alle autorità comunali che, nonostante debito richiamo, non prendano i provvedimenti loro imposti dalla legislazione .
Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana e del valore ch’essa assume per la vita sociale.
Lo Stato è separato dalle Chiese e dalle altre comunità religiose. Può tuttavia riconoscerle come istituzioni d’interesse pubblico.
L’indipendenza delle Chiese e delle altre comunità religiose è garantita.
Lo Stato riconosce la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana del Cantone di Neuchâtel quali istituzioni d’interesse pubblico che rappresentano le tradizioni cristiane del Paese.
Lo Stato riscuote gratuitamente il tributo ecclesiastico volontario che le Chiese riconosciute chiedono ai loro membri.
I servizi che le Chiese riconosciute rendono alla collettività danno luogo a una partecipazione finanziaria dello Stato o dei Comuni.
Le Chiese riconosciute sono esenti da imposte sui beni destinati alle loro attività religiose e ai servizi ch’esse rendono alla collettività.
Lo Stato può concludere concordati con le Chiese riconosciute.
Altre comunità religiose possono chiedere di essere riconosciute d’interesse pubblico. La legge stabilisce le condizioni e la procedura di riconoscimento. Ne disciplina anche gli effetti, salvo che siano disciplinati mediante concordato.
La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
La revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della ma teria.
La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, da 10 000 aventi diritto di voto.
Se è chiesta la revisione totale, il Popolo decide preliminarmente: a. se essa debba aver luogo; b. nell’affermativa, se essa sarà elaborata da una Costituente o dal Gran Consiglio.
Se la revisione dev’essere elaborata da una Costituente, questa è composta conformemente all’articolo 52.
La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, chiesta da 6000 aventi diritto di voto.
L’iniziativa popolare è rivolta al Gran Consiglio. Riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica.
Se l’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, il Gran Consiglio la sottopone al voto del Popolo e decide se ne raccomanda l’ac cettazione o il rifiuto. In quest’ultimo caso, può contrapporle un con troprogetto.
Se l’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, il Gran Consiglio decide se l’approva o no. Se l’approva, elabora la revisione proposta. Se non l’approva, la sottopone a una votazione popolare pre liminare, con o senza controprogetto. Se l’esito della votazione preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione proposta.
Ogni revisione, totale o parziale, della Costituzione è oggetto di due letture, seguite ciascuna da un voto del Gran Consiglio. La seconda lettura non può avvenire prima che sia trascorso un mese dalla prima.
In tutti i casi, la nuova Costituzione o la sua parte riveduta può entrare in vigore soltanto se, in votazione popolare, è stata accettata dalla maggioranza dei votanti.
Sono abrogati: a. la Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858; b. il decreto dell’11 aprile 1848 concernente i colori del Cantone; c. il decreto costituzionale del 29 gennaio 1979 concernente l’applicazione della legge federale sull’uso pacifico dell’energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.
Il Gran Consiglio adatta formalmente la presente Costituzione alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858, accettate dal Popolo dopo il 25 aprile 2000.
Esso adatta formalmente alla presente Costituzione le modifiche costituzionali proposte dopo tale data.
Il relativo decreto non sottostà a referendum.
La presente Costituzione è sottoposta al voto del Popolo.
Il Gran Consiglio ne determina l’entrata in vigore.