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Art. 84 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)

1907; Titolo settimo: Modo di elezione, condizioni di eleggibilità, durata delle funzioni pubbliche
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 84 Constitution of the Canton of Valais, (1907) The Grand Council consists of 130 deputies and an equal number of substitutes, distributed among the districts and elected directly by the people. The district of Rarogne, composed of two half-districts, each with its own organs and competences, forms two electoral constituencies. The method of seat allocation among the districts and half-districts is as follows: The total number of the resident Swiss population is divided by 130. The quotient thus obtained is rounded up to the nearest whole number, and this constitutes the electoral quotient. Each district or half-district obtains as many deputies and substitutes as the number of its resident Swiss population contains the electoral quotient. If, after this allocation, all seats have not yet been assigned, the remaining seats are allocated to the districts and half-districts with the largest remainders. The State Council determines the number of seats allocated to each district and half-district after each population census. The people's vote takes place in the communes. The election is conducted by district and half-district, according to the system of proportional representation. The method of applying this principle is determined by law.

Art. 84 1907

Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti ripartiti fra i Distretti ed eletti direttamente dal Popolo.

Il Distretto di Rarogne, composto di due Semidistretti dotati ciascuno di propri organi e competenze, forma due circondari elettorali.

Il modo di ripartizione dei seggi fra i Distretti e i Semidistretti è il seguente:Il numero totale dei residenti svizzeri è diviso per 130. Il quoziente così ottenuto è arrotondato al numero intero immediatamente superiore, che costituisce il quoziente elettorale. Ogni Distretto o Semidistretto ottiene tanti deputati e supplenti quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei suoi residenti svizzeri. Se dopo questa ripartizione i seggi non sono ancora tutti assegnati, i seggi rimanenti sono attribuiti ai Distretti e ai Semidistretti con i resti maggiori.

Dopo ogni censimento della popolazione, il Consiglio di Stato stabilisce il numero di seggi attribuiti a ogni Distretto e Semidistretto.

La votazione popolare si svolge nei Comuni.

L’elezione avviene per Distretto e Semidistretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge.

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