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Art. 73 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)

1907; Titolo sesto: Ordinamento dei Distretti e dei Comuni; Capitolo II: Ordinamento comunale; A. Disposizioni generali
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 73 Constitution of the Canton of Valais, (1907) In municipalities with more than 700 inhabitants, the citizen assembly may elect a general council. The law determines its organization and competencies. Citizens have an optional referendum right against decisions made by the general council in place of the municipal assembly. The law governs the exercise of this right. These provisions are not applicable to the bourgeois municipality.

Art. 73 1907

Nei Comuni con più di 700 abitanti, l’Assemblea può eleggere un Consiglio comunale. La legge ne determina l’organizzazione e le competenze.

I cittadini hanno un diritto di referendum facoltativo contro le decisioni prese dal Consiglio comunale in luogo dell’Assemblea. La legge disciplina l’esercizio di questo diritto.

Le presenti disposizioni non sono applicabili al Comune patriziale.

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