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CH
Art. 70 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)
1907; Titolo sesto: Ordinamento dei Distretti e dei Comuni; Capitolo II: Ordinamento comunale; A. Disposizioni generali
Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)
Art. 70 Constitution of the Canton of Valais, (1907) The municipalities enjoy their autonomy while respecting the common good and the interests of other public entities. They perform their own tasks as well as those assigned to them by law. They judiciously use and carefully administer the communal assets.
Art. 70 1907
I Comuni fruiscono della loro autonomia nel rispetto del bene comune e dell’interesse degli altri enti di diritto pubblico.
Essi adempiono i propri compiti e quelli assegnati loro dalla legge.
Utilizzano giudiziosamente e amministrano con cura il patrimonio comunale.