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131.232 CH

Art. 6 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)

1907; Titolo primo: Principi generali
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 6 Constitution of the Canton of Valais, (1907) Property is inviolable. This principle can only be derogated for reasons of public utility, provided a fair indemnity is given and in the forms prescribed by law. However, the law may, for reasons of public utility, determine cases of expropriation, without indemnity, of bourgeois and communal lands.

Art. 6 1907

La proprietà è inviolabile.

Deroghe a questo principio sono ammesse soltanto per ragioni di utilità pubblica, verso giusta indennità e nelle forme previste dalla legge.

Per ragioni di utilità pubblica, la legge può nondimeno prevedere casi di espropriazione, senza indennità, di terreni patriziali e comunali.

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