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Art. 42 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)

1907; Titolo quinto: Poteri pubblici; Capitolo I: Potere legislativo; A. Attribuzioni
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 42 Constitution of the Canton of Valais, (1907) The Grand Council enacts rules of law in the form of a law, which is, in principle, enacted for an unlimited duration. However, it may provide that the law is enacted for a limited period. It enacts, in the form of an implementing law, the provisions absolutely necessary to ensure the execution of superior law. However, it may take urgent measures by way of decree, for a limited period, when circumstances require (art. 32, para. 2). The Grand Council handles all other matters in the form of a decision.

Art. 42 1907

Il Gran Consiglio emana le norme di diritto sotto forma di legge, che per principio è messa in vigore per una durata di validità illimitata. Può tuttavia prevedere che la legge sia messa in vigore per un tempo limitato.

Esso emana, sotto forma di legge d’applicazione, le disposizioni assolutamente necessarie per assicurare l’esecuzione del diritto di rango superiore.

Quando le circostanze lo esigano, può tuttavia prendere disposizioni urgenti mediante decreto, per un tempo limitato (art. 32 cpv. 2).

Il Gran Consiglio tratta tutti gli altri affari sotto forma di decisione.

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