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131.232 CH

Art. 30 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)

1907; Titolo quarto: Esercizio dei diritti popolari
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 30 Constitution of the Canton of Valais, (1907) In addition to the competences regarding elections, polls, and mandatory referendums in constitutional matters, citizens enjoy the rights of initiative and optional referendum. The law regulates the exercise of these rights as well as the procedures for citizen consultation and information.

Art. 30 1907

Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini dispongono dei diritti d’iniziativa e di referendum facoltativo.

La legge disciplina l’esercizio di tali diritti, nonché le procedure di consultazione e d’informazione dei cittadini.

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