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Art. 103 Costituzione del Cantone del Vallese, dell'8 marzo 1907 (1907)

1907; Titolo ottavo: Revisione della Costituzione
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Sintesi della sentenza (Oggetto del contendere & Esito)

Art. 103 Constitution of the Canton of Valais, (1907) If, as a result of the popular vote, the revision is to be conducted by the Grand Council, it shall be discussed in two ordinary sessions. If it is conducted by a Constituent Assembly, it shall be discussed in two debates. Elections to the Constituent Assembly shall be conducted on the same basis as elections to the Grand Council. None of the incompatibilities provided for the latter are applicable to them.

Art. 103 1907

Se, in seguito al voto del Popolo, la revisione dev’essere elaborata dal Gran Consiglio, essa è discussa nel corso di due sessioni ordinarie.

Se è elaborata da una Costituente, essa è oggetto di duplice lettura.

Le elezioni alla Costituente avvengono sulla stessa base di quelle al Gran Consiglio. Nessuna delle incompatibilità previste per quest’ultime è però loro applicabile.

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