Costituzione del Cantone di Argovia, (1980) - Popolo e potere dello Stato
Indice delle disposizioni (137)
Testo normativo (137 Articoli)
Il potere dello Stato discende dal Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
Il Popolo e le autorità improntano al diritto il loro operato e agiscono secondo buona fede. Qualsiasi attività pubblica dev’essere adeguata ai suoi scopi.
Il Cantone partecipa attivamente, nella misura stabilita dal diritto federale, all’organizzazione della Confederazione Svizzera.
Esso adempie con circospezione e lealtà i compiti affidatigli dalla Confederazione.
Il Cantone di Argovia collabora con gli altri Cantoni in tutti i compiti per cui risulta ragionevole una soluzione a livello intercantonale. Promuove l’attività solidale dei Cantoni.
Il Cantone si suddivide in Comuni.
I Comuni disciplinano e amministrano i loro affari autonomamente, sotto la vigilanza del Cantone.
La cittadinanza cantonale e comunale è disciplinata dalla legge.
I diritti fondamentali vincolano tutti i poteri pubblici.
Per quanto consono alla loro natura, essi vincolano anche i privati nelle loro relazioni reciproche.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto nella misura consentita dal diritto federale o dalla presente Costituzione.
Per chi si trova in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato, i diritti fondamentali possono essere limitati ulteriormente soltanto nella misura in cui lo esiga lo speciale interesse pubblico su cui si fonda tale rapporto.
Il Popolo e le autorità rispettano e proteggono la dignità umana.
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
Nessuno dev’essere sfavorito o avvantaggiato a causa del sesso, dell’ascendenza, dell’origine, della lingua, della razza, della posizione sociale, dell’appartenenza confessionale o delle sue idee religiose o politiche.
La libertà di credo e di coscienza è inviolabile.
Le convinzioni filosofiche e i precetti religiosi non dispensano dall’adempiere gli obblighi civici.
Le comunità religiose possono strutturare liberamente il loro insegnamento, la loro organizzazione e il loro culto.
Le comunità religiose non devono compromettere la pace pubblica tra i loro membri rispettivi, né i diritti dei cittadini.
Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di esprimerla e diffonderla senza impedimenti con la parola, lo scritto, l’immagine o in altro modo e di ricevere liberamente le opinioni altrui.
Ognuno ha il diritto di ottenere le informazioni destinate alla collettività e di diffondere fatti a lui noti.
Rimangono salve le disposizioni a tutela della gioventù e delle relazioni personali, nonché le leggi sui mezzi di comunicazione di massa.
La censura è vietata.
L’istigazione a commettere reati non è protetta dalla libertà di opinione.
L’insegnamento e la ricerca scientifici, nonché l’attività artistica sono liberi. L’insegnamento e la ricerca devono rispettare la dignità della creatura.
La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.
La sfera segreta e intima della vita privata e familiare, la protezione dall’abuso dei dati, l’inviolabilità del domicilio e il segreto della corrispondenza e delle telecomunicazioni sono garantiti.
Rimangono salve le misure previste dalla legge al fine di tutelare la gioventù e la salute, nonché al fine di permettere l’assistenza, l’amministrazione della giustizia, il perseguimento penale e l’esecuzione delle pene. Sono inoltre ammessi interventi temporanei volti a salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblici.
Gli attentati alla libera volontà, le torture e altri trattamenti inumani sono in ogni caso inammissibili.
Tutti gli Svizzeri hanno il diritto di spostarsi liberamente sull’intero territorio cantonale. Possono stabilirvisi dove vogliono e partire in qualsiasi momento.
La libertà di riunione è garantita.
Le riunioni su suolo pubblico possono essere sottoposte a restrizioni se costituiscono un pericolo serio e immediato per l’ordine e la sicurezza pubblici.
La libertà di associazione è garantita, sempre che gli scopi perseguiti e i mezzi utilizzati non siano illeciti.
Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione di diritto privato.
Ognuno può rivolgere richieste e reclami alle autorità. Le autorità sono tenute a rispondere.
Ognuno ha il diritto di scegliere ed esercitare liberamente una professione e di svolgere liberamente un’attività economica.
Sono salve le disposizioni di polizia, i diritti di regalìa cantonali e le misure di politica economica ammissibili secondo il diritto federale.
La proprietà e i diritti inerenti ai beni patrimoniali sono garantiti. La legislazione ne definisce il contenuto.
Restrizioni della proprietà possono essere decise nell’interesse pubblico, purché fondate su una legge.
Espropriazioni possono essere ordinate dal Gran Consiglio o dal Consiglio di Stato, ma soltanto nei limiti stabiliti dalla legge.
In caso di espropriazioni e di restrizioni della proprietà equivalenti a un’espropriazione è dovuta piena indennità.
Nei procedimenti delle autorità, gli interessati hanno il diritto di essere sentiti e trattati con correttezza.
Nei procedimenti, le persone inesperte non devono essere svantaggiate. Le persone poco abbienti hanno diritto al gratuito patrocinio.
Chi venga privato della libertà di movimento dev’essere informato senza indugio e in modo a lui comprensibile sui motivi di tale privazione. Ha diritto d’essere sentito da un giudice o da un funzionario specialmente abilitato per legge entro ventiquattro ore dall’arresto e di chiedere che la privazione della libertà sia esaminata da un giudice.
Se una privazione della libertà o un’altra grave restrizione della libertà personale si rivela illegale o infondata, l’ente pubblico responsabile è tenuto a risarcire il danno integralmente e, se è il caso, a versare un’indennità a titolo di riparazione morale.
La retroattività degli atti normativi è esclusa se comporta l’imposizione di un onere sproporzionato.
Lo Stato promuove la prosperità generale e la sicurezza sociale.
Tenuto conto della responsabilità del singolo, lo Stato, nei limiti delle sue competenze legislative e del diritto federale, prende provvedimenti affinché ciascuno possa: a. formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni; b. sovvenire ai propri bisogni con un lavoro adeguato ed essere protetto contro la perdita ingiustificata del posto di lavoro e contro le conseguenze della disoccupazione; c. trovare, a condizioni sopportabili, un’abitazione adeguata; d. avere i mezzi indispensabili alla propria esistenza.
Per adempiere i compiti che non gli sono affidati dal diritto federale, il Cantone deve disporre di una base costituzionale.
Questa riserva non si applica ai Comuni.
Laddove siano nominati espressamente nel presente capitolo, i Comuni hanno il diritto e l’obbligo di assumere i compiti ivi menzionati.
Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici. Proteggono in particolare la vita, la libertà, la salute e la moralità. Prevengono le situazioni di emergenza sociale.
Ogni fanciullo ha diritto a una formazione adeguata alle sue capacità.
Il Cantone sostiene i genitori nell’educazione e formazione dei figli.
Il sistema scolastico è disciplinato dalla legge.
Gli enti responsabili dell’istruzione di base obbligatoria sono i Comuni o i consorzi intercomunali.
Il Cantone aiuta i Comuni e i consorzi intercomunali nell’adempimento di questi compiti, segnatamente remunerando gli insegnanti e i membri delle direzioni delle scuole di base.
I Comuni e i consorzi intercomunali partecipano alle spese per il personale delle scuole di base. La legge determina l’entità di questa partecipazione.
Il Cantone sostiene o gestisce scuole speciali e case di accoglienza.
Esso vigila sulle scuole di base, sulle scuole speciali e sulle case di accoglienza.
Il Cantone gestisce le scuole medie superiori e gli istituti magistrali.
Esso sostiene la formazione e il perfezionamento professionali e esercita la vigilanza sull’intero settore della formazione professionale. Può gestire scuole professionali e corsi preparatori a scuole specializzate superiori.
Il Cantone provvede all’istruzione generale di tutti gli adolescenti, anche di quelli che non seguono un insegnamento scolastico regolamentare.
Esso promuove la formazione degli adulti.
La legge determina: a. i poteri decisionali del Consiglio dell’educazione e le sue competenze in quanto organo consultivo del Consiglio di Stato; b. le competenze dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli comunali.
Il Cantone versa un adeguato contributo alle università svizzere e alle scuole svizzere specializzate, nonché alle ricerca scientifica.
Esso può gestire un’università, istituti di ricerca o scuole specializzate superiori.
Il Cantone può sostenere scuole private riconosciute.
Le scuole private dell’istruzione di base sottostanno alla vigilanza del Cantone.
L’istruzione nelle scuole pubbliche e in altri istituti pubblici di formazione è gratuita per gli abitanti del Cantone. La legge determina le eccezioni.
...
Gli enti responsabili delle scuole prendono misure compensative in favore dei fanciulli che risultino svantaggiati a causa dell’ubicazione del loro domicilio, per ragioni d’ordine sociale o perché disabili.
Il Cantone può accordare sussidi alla formazione.
L’istruzione nelle scuole pubbliche deve tener conto del diritto dei genitori all’educazione e alla formazione dei figli e rispettare la personalità degli allievi.
Nell’istruzione, i maestri delle scuole pubbliche sono vincolati all’ordinamento costituzionale fondamentale e alle finalità pubbliche dell’insegnamento.
Il Cantone promuove la creazione culturale e la vita comunitaria.
Esso provvede alla conservazione dei beni culturali. Protegge segnatamente i siti degni d’essere conservati, nonché i centri e i monumenti storici.
Il Cantone gestisce istituzioni attive nell’ambito delle scienze, delle arti e del folclore.
Il Cantone emana una legge sui mezzi di comunicazione di massa, al fine segnatamente di promuovere il pluralismo dell’informazione.
Il Cantone prende provvedimenti per mantenere e rafforzare la famiglia.
In tutte le loro attività, il Cantone e i Comuni tengono conto delle aspirazioni e dei bisogni dei giovani.
In tal senso, il Cantone e i Comuni possono sostenere la creazione di pertinenti infrastrutture.
Il Cantone, in collaborazione con i Comuni e le organizzazioni private, provvede alle persone nel bisogno. Essi promuovono le misure di autoaiuto.
Il Cantone può creare o sostenere istituzioni di previdenza e di assistenza, nonché istituzioni complementari alle assicurazioni sociali della Confederazione.
Esso aiuta o gestisce centri di accoglienza nell’ambito dell’assistenza sociale.
Si adopera per attenuare la disoccupazione e prende provvedimenti in favore della riqualificazione e del perfezionamento professionali.
Il Cantone disciplina in una legge gli elementi fondamentali dei diritti e dei doveri dei detenuti durante l’esecuzione delle pene e delle misure, delle persone in carcere preventivo e di quelle internate per motivi di assistenza.
Il Cantone, in collaborazione con i Comuni e i privati, prende provvedimenti al fine di mantenere e ripristinare la salute.
Esso crea le condizioni necessarie per garantire un’adeguata assistenza medica all’intera popolazione. Promuove le cure a domicilio.
Il Cantone promuove e sorveglia gli stabilimenti medici. Può creare propri istituti.
Esso sostiene la ricerca, nonché la formazione e il perfezionamento del personale medico.
Vigila sul settore medico e lo coordina.
Promuove la ginnastica e lo sport.
Con le loro normative e nell’esercizio di tutte le loro competenze, il Cantone e i Comuni si adoperano per proteggere al meglio l’essere umano e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.
Vanno segnatamente preservate la salubrità dell’aria e delle acque, la bellezza e la peculiarità dei paesaggi e la fertilità del suolo, nonché presi provvedimenti per lottare contro il rumore.
Il Cantone e i Comuni emanano le disposizioni necessarie alla conservazione e alla protezione della fauna e della flora, nonché delle forme del suolo, delle rocce e dei corsi d’acqua caratteristici. Nello sfruttamento delle materie prime, va prestato particolare riguardo al quadro paesaggistico circostante.
Il Cantone e i Comuni creano zone protette e provvedono alla loro manutenzione.
Entro vent’anni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Cantone di Argovia crea una riserva alluvionale protetta al fine di salvaguardare lo spazio vitale minacciato delle zone alluvionali e di preservare quanto resta delle vecchie zone alluvionali d’importanza nazionale e d’interesse paesaggistico e biologico unico nel suo genere. Questa riserva comprende, a partire dalla confluenza dell’Aar, della Reuss e della Limmat (« Wassertor der Schweiz»), aree che costeggiano l’Aar, la Reuss e i loro affluenti. Essa si estende su una superficie totale pari almeno all’uno per cento della superficie del Cantone.
Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e aumentare la capacità di adattamento ai rispettivi effetti negativi. Tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera.
Il Cantone e i Comuni proteggono le sorgenti d’acque minerali e le terme, nonché gli spazi di riposo e convalescenza circostanti.
I Comuni provvedono, conformemente al diritto cantonale e in modo rispettoso dell’ambiente, all’evacuazione delle acque luride e all’eliminazione dei rifiuti. Il Cantone può assumersi compiti speciali nell’ambito dell’eliminazione dei rifiuti. Dev’essere promosso il riciclaggio dei materiali usati.
Il Cantone, i Comuni e i consorzi intercomunali assicurano un’occupazione razionale del territorio e un’utilizzazione appropriata del suolo. In tutte le loro attività, tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.
Il Cantone emana prescrizioni sulle cose pubbliche, nonché sul loro impiego e sulla loro utilizzazione.
Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni edilizie, nonché disposizioni sull’urbanizzazione dei terreni. Il Cantone disciplina le ricomposizioni particellari e le correzioni di confini.
Il Cantone disciplina le misurazioni e il sistema catastali.
Esso può promuovere la costruzione di abitazioni a pigione moderata, il risanamento di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.
Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, può mettere a disposizione delle minoranze etniche non sedentarie luoghi appropriati per un soggiorno di durata limitata.
Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.
Essi si adoperano per organizzare i trasporti in modo quanto favorevole possibile sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente.
Il Cantone, d’intesa con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.
Il Cantone, in collaborazione con le parti sociali, si adopera per salvaguardare la pace sociale e per uno sviluppo equilibrato dell’economia.
In tal ambito, l’economia dev’essere produttiva, mantenere un grado di occupazione quanto alto possibile, provvedere a compensazioni regionali, svilupparsi nella diversità e nel rispetto dell’ambiente e consentire un’ampia diffusione della proprietà.
Il Cantone prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l’onere amministrativo per l’economia. Ciò facendo, tiene conto degli interessi delle piccole e medie imprese.
Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica cantonale le sue proprie attività economicamente rilevanti.
Il Cantone disciplina mediante legge: a. la promozione di un’agricoltura produttiva, sostenibile e orientata alla sicurezza dell’approvvigionamento, nonché i provvedimenti volti a conservare le basi vitali naturali e salvaguardare il paesaggio rurale; b. l’attuazione di una gestione forestale funzionale. [tab] c. a e. ...
Nei limiti delle riserve e delle autorizzazioni previste dal diritto federale, il Cantone emana prescrizioni che assicurino un esercizio razionale delle attività economiche.
Il Cantone promuove e coordina i provvedimenti dei Comuni per assicurare l’approvvigionamento idrico.
Il Cantone promuove un approvvigionamento energetico rispettoso dell’ambiente ed economico, nonché un uso parsimonioso dell’energia. Può costituire e mantenere imprese di approvvigionamento o partecipare a centrali energetiche.
Il Gran Consiglio può determinare la forma giuridica, i compiti e l’organizzazione delle imprese di approvvigionamento, per quanto la legge non contenga disposizioni in materia. Decide circa le partecipazioni del Cantone.
Il Cantone ha il diritto esclusivo di esercitare a fini economici le seguenti attività: a. caccia; b. pesca; c. estrazione delle ricchezze naturali del sottosuolo; d. vendita del sale; e. captazione e utilizzazione di acque, sorgenti di acque minerali e acque termali pubbliche; f. assicurazione contro gli incendi degli edifici; g. sfruttamento del sottosuolo profondo.
Il Cantone può esercitare esso stesso queste attribuzioni o delegarle a terzi mediante una legge o una concessione. Rimangono salvi i diritti privati esistenti su beni soggetti a regalìa.
Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie certe assicurazioni, nonché creare o sostenere istituti assicurativi.
Il Cantone gestisce una banca cantonale al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale.
Per adempiere i suoi compiti, il Cantone può, se la legge lo prevede, partecipare a imprese a economia mista o private.
Hanno diritto di voto i cittadini svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Argovia e non sono sottoposti a curatela generale né rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale a causa di durevole incapacità di discernimento.
Il diritto di voto autorizza e obbliga a partecipare alle elezioni e votazioni, nonché alle assemblee comunali.
In deroga al capoverso 1, hanno diritto di eleggere i membri del Consiglio degli Stati anche gli Svizzeri all’estero che, nel Cantone di Argovia, hanno diritto di voto in materia federale.
Il diritto di voto si esercita nel Comune dove l’avente diritto risiede ed è formalmente annunciato. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.
Per i cittadini svizzeri non vi sono termini di attesa o di adeguamento.
Gli aventi diritto di voto eleggono: a. il Gran Consiglio; b. la Costituente; c. il Consiglio di Stato; d. i deputati al Consiglio degli Stati; e. i presidenti dei tribunali distrettuali e i giudici distrettuali, eccettuati i giudici specializzati dei tribunali distrettuali; f. i giudici di pace; g. ... h. le autorità comunali conformemente alle disposizioni della presente Costituzione e della legge; i. le altre autorità e gli altri funzionari designati dalla legge.
Il Gran Consiglio, la Costituente e i Consigli comunali sono eletti secondo lo stesso sistema proporzionale. Per l’elezione del Gran Consiglio e della Costituente la legge può stabilire un quorum.
Tutte le altre autorità sono elette secondo il sistema maggioritario.
Sono sottoposti in ogni caso al voto del Popolo: a. le modifiche della presente Costituzione; b . le leggi che non siano state accettate dalla maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio; se questo quorum è raggiunto, un quarto di tutti i membri del Gran Consiglio può nondimeno sottoporre la legge al voto del Popolo; c. le risoluzioni del Gran Consiglio e le iniziative popolari che chiedono una revisione totale della Costituzione; d. le iniziative popolari che chiedono l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di leggi, qualora il Gran Consiglio decida di non dare loro seguito o opponga loro un controprogetto; e . le decisioni del Gran Consiglio secondo il § 63 capoverso 1, lettere b–d e f, quando non siano state accettate dalla maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio; se questo quorum è raggiunto, un quarto di tutti i membri del Gran Consiglio può nondimeno sottoporre la decisione al voto del Popolo.
Le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale sono sottoposte obbligatoriamente al voto del Popolo per quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale.
Su domanda di 3000 aventi diritto di voto sono sottoposti al voto del Popolo: a. le leggi; b. se vincolanti, i piani di base dell’attività statale designati dalla legge; c. i trattati internazionali e intercantonali approvati dal Gran Consiglio; d. le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre 5 milioni di franchi o su nuove spese annue ricorrenti di oltre 500 000 franchi; e. le decisioni del Gran Consiglio di far ricorso a capitali di terzi, se comportano un indebitamento supplementare del Cantone; f. altre decisioni del Gran Consiglio designate dalla legge.
La votazione popolare su nuove spese concernenti costruzioni o sussidi di costruzione può essere esclusa e la competenza definitiva lasciata alle autorità soltanto se, in base a una legge o a una decisione del Gran Consiglio sottostante a votazione popolare: a. i costi sono determinati; o b. per le costruzioni cantonali, l’opera e l’ubicazione sono fissati; o c. per i sussidi di costruzione, le opere sono designate.
Per uno scopo speciale, il Gran Consiglio ha facoltà di far capo a capitali di terzi, a condizione che il relativo importo sia fissato in una legge o in una decisione del Gran Consiglio sottostante a votazione popolare.
Le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale sottostanno a votazione popolare facoltativa per quanto previsto dalla legge e dal regolamento comunale.
3000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione totale della presente Costituzione o l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di singole disposizioni costituzionali o di una legge.
Le iniziative popolari possono essere presentate in forma di proposta generica o, se non chiedono la revisione totale della Costituzione, in forma di progetto elaborato. Se chiedono una revisione parziale della Costituzione devono rispettare l’unità della materia.
Il Gran Consiglio esamina anzitutto se l’iniziativa soddisfi alle prescrizioni relative alla forma, non sia contraria al diritto federale e, sempre che si riferisca a una normativa con rango di legge, sia conforme al diritto costituzionale cantonale. Se non soddisfa a una di queste esigenze, è dichiarata nulla.
Se si tratta di un’iniziativa generica valida, il Gran Consiglio elabora un progetto che la concretizza. Se il Gran Consiglio non intende dare seguito all’iniziativa, il Popolo decide se esso debba nondimeno conformarvisi.
Il Gran Consiglio può opporre all’iniziativa un controprogetto. In tal caso, il Popolo si pronuncia simultaneamente sui due testi, in una votazione principale sull’iniziativa e in una votazione eventuale sul controprogetto.
Nella preparazione dei progetti, il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato può consultare i partiti cantonali e le organizzazioni interessate.
Siffatta consultazione è obbligatoria per i progetti sottostanti a votazione popolare obbligatoria o facoltativa. Ognuno può presentare proposte.
I partiti collaborano alla formazione dell’opinione e della volontà degli aventi diritto di voto.
Ai partiti i cui scopi e la cui organizzazione interna poggiano su principi democratici possono essere assegnati sussidi in virtù di una legge.
Le autorità assicurano la conformità al diritto e l’efficienza delle attività dello Stato. Esse tutelano l’interesse pubblico.
Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.
Sono eleggibili al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, nei tribunali e alle cariche istituite dalla presente Costituzione gli aventi diritto di voto nel Cantone. La legge determina le eccezioni applicabili ai tribunali.
Per le cariche che richiedono conoscenze speciali possono essere previste condizioni di eleggibilità supplementari.
Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, né membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale o del Tribunale della magistratura. Ulteriori incompatibilità sono stabilite dalla legge.
Chi si trova in un rapporto di servizio di diritto pubblico sottostante al diritto cantonale non può far parte del Gran Consiglio. Le eccezioni compatibili con il principio della divisione dei poteri sono determinate dalla legge.
I membri delle autorità e i funzionari devono astenersi negli affari che li concernono direttamente.
La legge disciplina la sospensione e la destituzione dei membri delle autorità.
La durata delle funzioni delle autorità è di quattro anni.
Tenuto conto del § 61 della presente Costituzione, la legge determina i collaboratori eletti per un periodo amministrativo e quelli assunti su base contrattuale.
La sede del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale è Aarau.
La lingua ufficiale è il tedesco. Le autorità e gli uffici possono comunicare anche in altre lingue nazionali o in inglese se non ne derivano svantaggi per altri partecipanti al procedimento.
Ognuno ha diritto di consultare gli incartamenti ufficiali.
Le deliberazioni del Gran Consiglio e dei tribunali sono pubbliche.
La legge determina le eccezioni che si impongono a tutela di interessi pubblici e privati.
Il pubblico è informato permanentemente sull’attività delle autorità.
Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto in vista delle votazioni popolari cantonali.
Prima di entrare in funzione, i membri delle autorità e i funzionari s’impegnano verso la Costituzione e la legge.
Il Cantone e i Comuni rispondono dei danni causati illecitamente a terzi dalle loro autorità o dai loro funzionari o altri collaboratori nell’esercizio della loro attività ufficiale. Rispondono parimenti dei danni causati lecitamente se singoli ne risultano gravemente lesi e non si può ragionevolmente pretendere ch’essi abbiano a sopportare il danno da sé. La legge può prevedere eccezioni e disciplina l’esercizio della pretesa di risarcimento.
Le organizzazioni o persone incaricate di compiti pubblici rispondono con il proprio patrimonio del danno da esse causato illecitamente; se questo patrimonio non basta alla copertura del danno, l’ente pubblico che ha affidato loro il mandato risponde per lo scoperto. La legge può prevedere eccezioni e disciplina l’esercizio della pretesa di risarcimento.
La legge disciplina il regresso del Cantone e dei Comuni nei confronti di chi ha causato il danno ai sensi dei capoversi 1 e 2.
I membri del Gran Consiglio non possono essere tenuti a rispondere in giudizio di quanto da essi dichiarato in Gran Consiglio e nelle sue commissioni. Il Gran Consiglio può tuttavia levare tale immunità nei casi di abuso manifesto.
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone.
Esso si compone di 140 membri.
La legge disciplina la supplenza dei membri impediti a lungo termine.
Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzionale.
I circondari elettorali sono i distretti. I seggi sono assegnati ai gruppi politici in funzione della rispettiva forza elettorale nel Cantone.
I mandati sono ripartiti tra i circondari elettorali proporzionalmente alla popolazione residente.
Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le norme importanti, segnatamente quelle che definiscono i diritti e i doveri dei cittadini o le linee fondamentali dell’organizzazione del Cantone e dei Comuni. Esso disciplina mediante legge l’esecuzione del diritto federale, eccetto che il diritto federale, la presente Costituzione o una legge disponga altrimenti.
Il Gran Consiglio può emanare decreti d’esecuzione per quanto le leggi lo autorizzino espressamente. Tali decreti non sottostanno al voto del Popolo.
Le leggi devono essere oggetto di duplice lettura.
Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se la maggioranza assoluta di tutti i membri del Gran Consiglio lo decide. Queste leggi sottostanno poi al voto del Popolo conformemente ai §§ 62 capoverso 1 lettera b o 63 capoverso 1 lettera a della presente Costituzione.
La legge può prevedere l’applicabilità di disposizioni d’esecuzione private. Essa disciplina le condizioni e i limiti di tale applicabilità.
Il Gran Consiglio approva i piani delle attività dello Stato designati dalla legge.
La legge disciplina gli effetti vincolanti che tali piani hanno per le autorità, l’implicazione del Gran Consiglio e la procedura.
Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che svolgono compiti cantonali.
Il Gran Consiglio adotta il bilancio di previsione e approva il rapporto di gestione con il consuntivo annuale.
Fatte salve le competenze del Popolo, esso decide circa nuove spese e circa il ricorso a capitali di terzi.
Il Gran Consiglio: a. approva i trattati internazionali e intercantonali, salvo che per la loro conclusione definitiva la legge dichiari competente il Consiglio di Stato; b. esercita i diritti di partecipazione confederale che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni (art. 86, 89, 89 bis e 93 ); c. può pronunciarsi sulle risposte alle consultazioni che il Consiglio di Stato intende inviare alle autorità federali; d. decide i conflitti di competenza tra autorità cantonali; e. stabilisce le retribuzioni, le pensioni, i trattamenti di quiescenza e le eventuali rendite d’invalidità e per superstiti versati dal Cantone; f. fissa gli emolumenti spettanti al Cantone e ai suoi istituti, salvo che la legge disponga altrimenti; g. emana i piani cantonali di obbligatorietà generale concernenti l’utilizzazione del territorio; h. elegge: 1. i presidenti e i membri dei tribunali competenti per l’intero territorio cantonale, eccettuati il giudice dei provvedimenti coercitivi e l’autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi, 2. il vicepresidente del Tribunale cantonale, 3. i membri della Direzione della magistratura aventi diritto di voto; i. conferisce la cittadinanza cantonale agli stranieri; k. esercita il diritto di grazia; l . disciplina gli appalti pubblici mediante decreto.
La legge può attribuire al Gran Consiglio ulteriori competenze, sempre che non siano di natura normativa.
Le modifiche costituzionali eventualmente richieste in seguito a un trattato internazionale o intercantonale devono essere attuate prima dell’approvazione o della conclusione definitiva del trattato medesimo.
La presidenza del Gran Consiglio consta di un presidente e di due vicepresidenti. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti per la durata di un anno.
Per la preparazione delle deliberazioni, il Gran Consiglio può costituire commissioni al suo interno.
A queste commissioni la legge può attribuire determinati poteri decisionali che rientrano nelle competenze del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio rimane tuttavia libero di avocare a sé singoli affari.
I membri del Gran Consiglio possono formare gruppi. Ai gruppi sono versati sussidi.
I membri del Gran Consiglio, i gruppi parlamentari, le commissioni permanenti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e la Direzione della magistratura hanno il diritto di sottoporre nuovi oggetti al Gran Consiglio per deliberazione.
Per quanto la presente Costituzione non disponga altrimenti, le linee fondamentali dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato o la Direzione della magistratura sono disciplinate dalla legge.
Il Gran Consiglio disciplina in un regolamento interno le altre disposizioni relative alla gestione degli affari parlamentari.
Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale e esecutiva del Cantone.
Esso si compone di cinque membri.
Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.
Non più di un membro del Consiglio di Stato può far parte dell’Assemblea federale.
Fatte salve le attribuzioni degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato determina gli obiettivi e i mezzi principali dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
È inoltre compito del Consiglio di Stato: a. preservare l’ordine e la sicurezza pubblici; b. rappresentare il Cantone all’interno e all’esterno; c. curare le relazioni con le autorità della Confederazione e degli altri Cantoni; d. concludere definitivamente i trattati internazionali e intercantonali, per quanto la legge lo dichiari competente a tal fine; e. procedere a nomine, sempre che non ne siano incaricati altri organi.
Il Consiglio di Stato è a capo dell’amministrazione cantonale. Vigila sugli altri enti incaricati di compiti pubblici.
Esso provvede affinché l’attività dell’amministrazione sia conforme al diritto ed efficace e, nei limiti della Costituzione e della legge, fa in modo che l’amministrazione sia organizzata in modo appropriato.
Nei limiti dei fondi disponibili per i settori gestionali del Gran Consiglio, stabilisce i fondi occorrenti per i settori gestionali che gli sono attribuiti.
Il Consiglio di Stato decide sui ricorsi amministrativi deferitigli in virtù della legge.
Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.
Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.
Esso può emanare disposizioni normative sotto forma di ordinanza. Lo scopo e i principi relativi al contenuto dell’ordinanza devono essere fissati nella legge o nel decreto.
Il Consiglio di Stato può emanare le disposizioni necessarie all’esecuzione del diritto federale: a. laddove il diritto federale determini il contenuto delle disposizioni d’esecuzione ai sensi del capoverso 2; b. negli altri casi, quando vi è urgenza; le disposizioni di tali ordinanze decadono il più tardi due anni dopo essere entrate in vigore.
Il Consiglio di Stato emana le ordinanze richieste da trattati internazionali e intercantonali, eccetto che siano necessarie leggi cantonali.
Esso può altresì emanare ordinanze per far fronte a turbative già in atto o imminenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze decadono il più tardi due anni dopo essere entrate in vigore.
La competenza normativa del Consiglio di Stato non può essere delegata.
Il Consiglio di Stato decide in quanto autorità collegiale.
Esso nomina il landamano e il suo vice per la durata di un anno. La loro rielezione immediata è esclusa.
Il cancelliere dello Stato dirige la cancelleria dello Stato, la quale funge da segretariato generale del Consiglio di Stato.
L’amministrazione cantonale è suddivisa in dipartimenti. Possono essere formate unità amministrative decentralizzate.
I dipartimenti sono diretti da membri del Consiglio di Stato.
Mansioni amministrative cantonali possono essere delegate a istituti autonomi, a Comuni, a organizzazioni intercantonali o intercomunali o a imprese a economia mista. Per eccezione, anche organizzazioni di diritto privato possono essere incaricate di svolgere tali compiti, sempre che siano assicurate la tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.
Per quanto la presente Costituzione non contenga disposizioni in materia, le linee fondamentali dell’organizzazione del Consiglio di Stato, dell’amministrazione cantonale e dell’ordinamento dei funzionari sono disciplinate dalla legge.
Gli istituti non autonomi possono, alle condizioni determinanti per le ordinanze del Consiglio di Stato, emanare disposizioni concernenti la loro organizzazione e l’utilizzazione delle loro attrezzature.
Gli istituti autonomi stabiliscono nei limiti della legge la loro organizzazione e gli emolumenti che loro spettano.
I tribunali sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge e al diritto.
Essi sono tenuti a non dare attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.
L’amministrazione della giustizia è di competenza dei tribunali. Ferma restando la competenza di altre autorità, la Direzione della magistratura pianifica l’attività dei tribunali, stabilisce l’importo dei fondi loro assegnati ed esercita la vigilanza. Rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.
Non più di due membri del Tribunale cantonale possono far parte dell’Assemblea federale.
I tribunali sono strutturati in modo chiaro e semplice nella legge. Occorre assicurare che la giustizia sia amministrata in modo affidabile e con celerità.
Il Cantone provvede affinché vi siano uffici d’informazioni giuridiche gratuite.
Vi sono tribunali per la giurisdizione civile, penale e amministrativa. Un tribunale può essere istituito per più giurisdizioni.
La giurisdizione arbitrale è riconosciuta nelle controversie in materia patrimoniale. I lodi possono essere impugnati dinanzi a tribunali statali nella misura prevista dalla legge.
La Direzione della magistratura può emanare un regolamento sull’organizzazione interna dei tribunali. La legge o un decreto determina lo scopo e i principi contenutistici cui si impronta il regolamento.
La giurisdizione civile è esercitata da: a . le autorità di conciliazione; b. i presidenti dei tribunali distrettuali; c. i tribunali distrettuali; cbis . i giudici unici del Tribunale cantonale; d. il Tribunale cantonale.
Le controversie in materia di diritto del lavoro, di diritto commerciale, di diritto di locazione e di diritto assicurativo possono essere attribuite a tribunali speciali.
La giurisdizione penale è esercitata da: a. il giudice dei provvedimenti coercitivi; abis. i presidenti dei tribunali distrettuali; b. i tribunali distrettuali; c. ... d. il Tribunale cantonale.
La legge può autorizzare uffici amministrativi cantonali e autorità comunali a infliggere multe di lieve entità.
La legge può altresì conferire alle autorità fiscali e ai tribunali amministrativi la competenza d’infliggere le multe di diritto penale fiscale previste dal diritto federale per violazione degli obblighi procedurali e per sottrazione d’imposta.
La giurisdizione amministrativa è esercitata da: a. il Tribunale amministrativo speciale; b. il Tribunale cantonale; c. il Tribunale della magistratura.
I conflitti di competenza tra autorità amministrative e tribunali amministrativi sono decisi dalla sezione amministrativa del Tribunale cantonale.
Le controversie concernenti la responsabilità del Cantone e dei Comuni, nonché delle organizzazioni o persone incaricate di compiti pubblici sono decise dalla sezione amministrativa del Tribunale cantonale. La legge può prevedere eccezioni.
La legge può istituire l’Ufficio del difensore civico cantonale.
I distretti sono organizzazioni territoriali decentralizzate del Cantone, incaricate di compiti dell’amministrazione cantonale e della giustizia, nonché delle elezioni. Vi sono tribunali distrettuali.
Il Cantone comprende i distretti di Aarau, Baden, Bremgarten, Brugg, Kulm, Laufenburg, Lenzburg, Muri, Rheinfelden, Zofingen e Zurzach.
L’assegnazione dei Comuni ai distretti e le modifiche di confine sono decise con decreto dopo aver sentito i Comuni coinvolti. Se un Comune contesta l’assegnazione, la decisione del Gran Consiglio è sottoposta a referendum facoltativo.
I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico. Promuovono il bene e il pieno sviluppo dei loro abitanti.
I Comuni politici attendono ai compiti d’importanza locale, per quanto non siano di competenza di altre organizzazioni.
I Comuni patriziali amministrano i beni patriziali, sostengono i Comuni politici e promuovono la vita culturale.
L’aggregazione, la divisione o una nuova ripartizione dei Comuni politici richiedono il consenso dei Comuni coinvolti, espresso alle urne, e l’approvazione del Gran Consiglio.
In un Comune politico vi può essere un solo Comune patriziale. I Comuni patriziali possono aggregarsi ai rispettivi Comuni politici, se i due Comuni lo decidono.
Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni sono autorizzati a organizzarsi da sé, a eleggere le proprie autorità e i propri funzionari, a svolgere i propri compiti a propria discrezione e ad amministrare in piena indipendenza la cosa pubblica comunale.
Il legislatore concede ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.
Gli organi che ogni Comune deve necessariamente avere sono il corpo elettorale, composto degli aventi diritto di voto che si pronunciano alle urne, l’Assemblea comunale o il Consiglio comunale, il Municipio e il sindaco.
I Comuni determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
Il Cantone promuove e disciplina la collaborazione intercomunale. Può sostenere l’aggregazione di Comuni.
Al fine di svolgere determinati compiti, più Comuni possono associarsi in consorzi. L’organizzazione consortile è disciplinata in uno statuto sottostante all’approvazione del Consiglio di Stato.
La legge può obbligare i Comuni a costituire consorzi o ad aderirvi.
Nei consorzi, gli aventi diritto di voto dei Comuni associati hanno, nella misura prevista dalla legge, diritti di voto, di proposta e di decisione.
La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali chiese nazionali, con autonomia di diritto pubblico e propria personalità giuridica.
Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti ecclesiastici di diritto pubblico altre chiese e comunità religiose e in tal caso le disposizioni qui appresso sono loro applicabili per analogia.
Le altre comunità religiose sottostanno al diritto privato. Esse hanno la possibilità di far iscrivere in registri statali l’appartenenza dei loro membri.
Le chiese nazionali si organizzano autonomamente secondo principi democratici, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.
Esse si danno uno statuto organizzativo la cui emanazione e le cui eventuali modifiche sottostanno all’approvazione del Gran Consiglio. Il Gran Consiglio accorda l’approvazione se lo statuto non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.
L’organo supremo di ogni chiesa nazionale è il sinodo. Esso nomina l’organo esecutivo ed emana lo statuto organizzativo.
Gli abitanti del Cantone appartengono alla chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello statuto organizzativo.
L’uscita da una chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.
Il diritto di voto è disciplinato dallo statuto organizzativo.
Le chiese nazionali si compongono di parrocchie secondo le disposizioni del loro statuto organizzativo.
Le parrocchie sono enti autonomi di diritto pubblico con propria personalità giuridica. Ogni parrocchia elegge un consiglio parrocchiale quale organo esecutivo, i propri delegati al sinodo e i propri pastori o parroci.
Per adempiere i compiti ecclesiastici elencati nello statuto organizzativo, le parrocchie possono riscuotere imposte dai loro membri.
L’obbligo fiscale si conforma alla legislazione fiscale e alla tassazione dello Stato. Lo statuto organizzativo deve prevedere un diritto di referendum per le decisioni parrocchiali relative all’aliquota fiscale e alle spese.
Le chiese nazionali hanno il diritto di chiedere alle loro parrocchie contributi uniformi.
Le chiese nazionali assicurano la perequazione finanziaria tra le parrocchie.
Le chiese nazionali e le parrocchie amministrano il loro patrimonio e i loro introiti in completa indipendenza, secondo i principi applicati dallo Stato nell’amministrazione dei beni e introiti pubblici.
Le chiese nazionali si adoperano per una tutela giurisdizionale sufficiente degli appartenenti alle loro confessioni e delle parrocchie.
Le decisioni di ultima istanza delle autorità delle chiese nazionali possono essere impugnate presso organi statali, nei limiti fissati dalla legislazione. Compete a questi organi controllare se tali decisioni siano conformi alla presente Costituzione e allo statuto organizzativo.
I rapporti diocesani della Chiesa cattolica romana si conformano alle convenzioni concluse dai Cantoni diocesani tra loro e con la Curia. La rappresentanza del Cantone alla Conferenza diocesana della Diocesi di Basilea è assicurata dai delegati della Chiesa cattolica romana.
Le finanze devono essere gestite in modo parsimonioso, economico, adeguato alla congiuntura e, sul lungo periodo, equilibrato. L’osservanza di questi principi dev’essere oggetto di un controllo sufficiente.
Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione completa dei compiti e delle finanze, che dev’essere mantenuta in sintonia con la pianificazione finanziaria della Confederazione.
I compiti e le spese vanno periodicamente esaminati per accertarne la necessità e l’opportunità, le conseguenze finanziarie e la sostenibilità.
La gestione delle finanze cantonali, la riscossione di tributi cantonali e la perequazione finanziaria sono disciplinate dalla legge. Il Gran Consiglio è autorizzato a stabilire l’aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legge.
I Comuni riscuotono le loro imposte secondo il diritto cantonale. Essi determinano l’aliquota fiscale.
Il Cantone e i Comuni si procurano i fondi loro necessari mediante: a. la riscossione di imposte, emolumenti e contributi; b. i redditi patrimoniali; c. contributi e partecipazioni agli utili di enti, imprese e istituti pubblici; d. emissione e assunzione di prestiti.
I consorzi intercomunali sopperiscono alle loro spese con prestazioni dei membri, nonché con emolumenti e contributi.
Le imposte sono strutturate secondo i principi della solidarietà e della capacità dei contribuenti.
Esse vanno calcolate in modo che l’onere complessivo dei contribuenti risulti sopportabile sotto il profilo sociale, non si esiga troppo dalla produttività dell’economia, la volontà del singolo di conseguire un reddito e un patrimonio non risulti affievolita e la previdenza individuale sia incentivata.
Le sottrazioni d’imposta e le resistenze frapposte alla riscossione delle imposte vanno represse efficacemente.
Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
La perequazione finanziaria è volta a instaurare condizioni equilibrate nell’imposizione fiscale e nelle prestazioni dei Comuni, nonché a consentire uno sviluppo dei Comuni conforme alle esigenze dei tempi.
Il versamento di contributi di perequazione finanziaria può, in base alla legge, essere subordinato a condizioni e oneri.
La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
Le revisioni parziali della Costituzione vengono intraprese in via legislativa e poi sottoposte obbligatoriamente al voto del Popolo.
Possono essere oggetto di una revisione parziale: a. una singola disposizione costituzionale; o b. più disposizioni costituzionali concernenti una stessa materia.
Il Popolo decide previamente, in base a un’iniziativa popolare o a una decisione del Gran Consiglio, se occorra intraprendere una revisione totale della Costituzione.
La revisione totale dev’essere elaborata da una Costituente.
La Costituente è eletta su ordine del Consiglio di Stato fra tutti gli aventi diritto di voto, con lo stesso numero di membri e la stessa procedura elettorale del Gran Consiglio.
La Costituente si dà un regolamento interno e determina la propria procedura.
La Costituzione riveduta è sottoposta al voto del Popolo.
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’Assemblea federale le avrà conferito la garanzia federale.
A tale data sarà abrogata la Costituzione del Cantone di Argovia del 23 aprile 1885 .
Nella presente Costituzione, le designazioni di persone e funzioni si riferiscono ai due sessi.
Le disposizioni del diritto anteriore che contraddicano alla presente Costituzione sono abrogate. Sono salve le disposizioni speciali del presente ordinamento transitorio.
Gli atti normativi che erano stati elaborati secondo una procedura non più prevista dalla presente Costituzione rimangono in vigore.
L’eventuale modifica di tali atti normativi avverrà secondo la presente Costituzione. Le disposizioni che secondo la presente Costituzione devono essere emanate sotto forma di legge possono essere modificate soltanto in via legislativa.
Le disposizioni relative all’adempimento di compiti pubblici privi di base costituzionale ai sensi del § 26 capoverso 1 della presente Costituzione rimangono in vigore sino alla loro modifica.
Il § 82 capoverso 3 della presente Costituzione si applica anche in caso di modifica dei trattati internazionali e intercantonali attualmente in vigore.
Le proposte sottoposte al Gran Consiglio di emanare disposizioni legali o prendere decisioni secondo il § 63 della presente Costituzione sono trattate secondo il diritto anteriore se ancora pendenti dinanzi al Gran Consiglio al momento dell’entrata in vigore della modifica costituzionale del 18 dicembre 2001.
Il più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione, le competenze conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato di autorizzare spese, assumere prestiti o emanare atti normativi decadono se non sono conformi ai §§ 63 capoversi 1, 2 e 3, 78 capoversi 1 e 2 o 91 capoverso 2 della presente Costituzione.
Il Gran Consiglio può, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, adattare queste competenze delle autorità alle disposizioni dei §§ 63 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 2 e 91 capoverso 2. Laddove non possano essere fatti mediante decreti o ordinanze ai sensi dei §§ 78 capoverso 2 e 91 capoverso 2, questi adattamenti sottostanno al voto del Popolo conformemente ai §§ 63 capoverso 1 e 131 della presente Costituzione.
Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo in tempi brevi.
La legislazione relativa al § 69 capoversi 3 e 4 della presente Costituzione dev’essere sottoposta al voto del Popolo il più tardi un anno prima dell’inizio della legislatura 1985/89.
Le Chiese nazionali sono tenute a sottoporre per approvazione al Gran Consiglio i loro statuti organizzativi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.
Per quanto concerne il diritto di chiedere votazioni popolari facoltative ai sensi del § 63 capoverso 1 della presente Costituzione, sino alla promulgazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue: a. il termine di referendum è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale degli atti normativi o delle decisioni sottoposti a referendum facoltativo; b. l’adesione alla domanda di referendum si esprime con la firma individuale su apposite liste; c. ogni lista di firme deve indicare l’atto normativo o la decisione sottoposti a referendum, la data di adozione da parte del Gran Consiglio e il Comune politico del firmatario avente diritto di voto, nonché menzionare che chiunque altera il numero delle firme a sostegno della domanda di referendum si rende punibile (art. 282 CP ); d. l’avente diritto di voto deve apporre di proprio pugno e leggibilmente il proprio nome sulla lista e dare tutte le indicazioni che consentano di identificare la sua identità, quali prenomi, anno di nascita e indirizzo. Può firmare una sola volta la stessa domanda di referendum; e. le liste delle firme devono essere inviate tempestivamente, prima della scadenza del termine di referendum, alla cancelleria del Comune politico dove i firmatari hanno diritto di voto. Il segretario comunale attesta gratuitamente il diritto di voto dei firmatari aventi diritto di voto nel Comune, dopo di che, senza indugio, rinvia le liste ai mittenti; f. l’attestazione del diritto di voto deve indicare in tutte lettere o in cifre il numero delle firme attestate, dev’essere datata, firmata di proprio pugno dal segretario comunale e munita del timbro dell’attestatore; g. l’attestazione è negata qualora e per quanto le condizioni di cui alle lettere c) e d) del presente paragrafo non siano adempiute. Il motivo del diniego va indicato sulla lista. Se l’avente diritto di voto ha firmato più volte, soltanto una firma è attestata; h. la domanda di referendum dev’essere depositata alla Cancelleria dello Stato entro il termine di referendum; i. la Cancelleria dello Stato può far rimediare ai difetti dell’attestazione prima e dopo la scadenza del termine di referendum, se la riuscita formale del referendum ne dipende; k. sono nulle le firme che figurano su liste che non soddisfanno alle esigenze menzionate o che sono state depositate dopo la scadenza del termine di referendum, nonché quelle di persone il cui diritto di voto non è stato attestato o riguardo alle quali l’attestazione risulta nulla o accordata a torto; l. scaduto il termine di referendum, il Consiglio di Stato accerta se il referendum è formalmente riuscito e pubblica la relativa decisione nel Foglio ufficiale del Cantone di Argovia, indicando il numero delle firme valide e quello delle firme nulle.
...
Il periodo amministrativo dei membri delle autorità di cui al § 61 cpv. 1 lett. a, c, e ed f, dei giudici specializzati dei tribunali distrettuali e dei consiglieri scolastici, che inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2016. Il periodo amministrativo successivo inizia il 1° gennaio 2017 e dura quattro anni.
Il periodo amministrativo delle autorità e dei collaboratori del Cantone eletti dal Gran Consiglio, che inizia nel 2013, dura fino al 31 dicembre 2018. Il periodo amministrativo successivo inizia il 1° gennaio 2019 e dura quattro anni.