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Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno, (1995) - Cantone di Appenzello Esterno

125 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (125)

Art. 1 1995 Art. 2 1995 Art. 3 1995 Art. 4 1995 Art. 5 1995 Art. 6 1995 Art. 7 1995 Art. 8 1995 Art. 9 1995 Art. 10 1995 Art. 11 1995 Art. 12 1995 Art. 13 1995 Art. 14 1995 Art. 15 1995 Art. 16 1995 Art. 17 1995 Art. 18 1995 Art. 19 1995 Art. 20 1995 Art. 21 1995 Art. 22 1995 Art. 23 1995 Art. 24 1995 Art. 25 1995 Art. 26 1995 Art. 27 1995 Art. 28 1995 Art. 29 1995 Art. 30 1995 Art. 31 1995 Art. 32 1995 Art. 33 1995 Art. 34 1995 Art. 35 1995 Art. 36 1995 Art. 37 1995 Art. 38 1995 Art. 39 1995 Art. 40 1995 Art. 41 1995 Art. 42 1995 Art. 43 1995 Art. 44 1995 Art. 45 1995 Art. 46 1995 Art. 47 1995 Art. 48 1995 Art. 49 1995 Art. 50 1995 Art. 51 1995 Art. 52 1995 Art. 53 1995 Art. 54 1995 Art. 55 1995 Art. 56 1995 Art. 57 1995 Art. 58 e 59 1995 Art. 60 1995 Art. 60bis 1995 Art. 61 1995 Art. 61bis 1995 Art. 62 1995 Art. 63 1995 Art. 64 1995 Art. 65 1995 Art. 66 1995 Art. 67 1995 Art. 68 1995 Art. 69 1995 Art. 70 1995 Art. 70bis 1995 Art. 71 1995 Art. 72 1995 Art. 73 1995 Art. 74 1995 Art. 74bis 1995 Art. 75 1995 Art. 76 1995 Art. 77 1995 Art. 78 1995 Art. 79 1995 Art. 80 1995 Art. 81 1995 Art. 82 1995 Art. 83 1995 Art. 84 1995 Art. 85 1995 Art. 86 1995 Art. 87 1995 Art. 87bis 1995 Art. 88 1995 Art. 89 1995 Art. 90 1995 Art. 91 1995 Art. 92 1995 Art. 93 1995 Art. 94 1995 Art. 95 1995 Art. 96 1995 Art. 97 1995 Art. 98 1995 Art. 99 1995 Art. 100 1995 Art. 101 1995 Art. 101bis 1995 Art. 102 1995 Art. 103 1995 Art. 104 1995 Art. 105 1995 Art. 106 1995 Art. 107 1995 Art. 108 1995 Art. 109 1995 Art. 110 1995 Art. 111 1995 Art. 112 1995 Art. 113 1995 Art. 114 1995 Art. 115 1995 Art. 116 1995 Art. 117 1995 Art. 117bis 1995 Art. 117ter 1995 Art. 118 1995

Testo normativo (125 Articoli)

1995; 1. Principi

Il Cantone di Appenzello Esterno è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Esso è un membro indipendente della Confederazione Svizzera e coopera con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con le regioni estere vicine.

Partecipa attivamente alla formazione della volontà nella Confederazione.

1995; 1. Principi

Il Cantone di Appenzello Esterno è suddiviso in Comuni. La legge disciplina l’esistenza e il territorio dei Comuni.

1995; 1. Principi

La cittadinanza comunale è il fondamento di quella cantonale.

L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

1995; 2. Diritti fondamentali

La dignità umana dev’essere rispettata e protetta.

1995; 2. Diritti fondamentali

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno può essere discriminato, segnatamente a causa del sesso, dell’età, della razza, del colore della pelle, della lingua, dell’origine, delle sue convinzioni politiche, religiose o filosofiche, del suo modo di vita o delle sue attitudini fisiche e psichiche.

1995; 2. Diritti fondamentali

Donne e uomini hanno pari diritti.

Essi hanno diritto alla stessa formazione e a un salario uguale per un lavoro di uguale valore, nonché pari accesso alla funzione pubblica.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’uguaglianza di fatto di uomo e donna.

Essi si adoperano affinché i compiti pubblici siano svolti congiuntamente da donne e uomini.

1995; 2. Diritti fondamentali

La libertà di credo e di coscienza e il suo esercizio sono garantiti.

Nessuno può essere costretto a compiere un atto religioso o a professare una data fede.

1995; 2. Diritti fondamentali

La protezione dall’arbitrarietà dei poteri pubblici e la protezione della buona fede sono garantite.

Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo.

1995; 2. Diritti fondamentali

La libertà personale è garantita.

La tortura e le pene o trattamenti inumani e degradanti sono vietati.

Ognuno ha diritto alla tutela della sfera privata, dell’abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

1995; 2. Diritti fondamentali

Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è protetto.

La libera scelta di un’altra forma di convivenza è garantita.

1995; 2. Diritti fondamentali

Ognuno può formare liberamente la propria opinione, manifestarla senza impedimenti di sorta e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in altro modo.

Lo Stato non può esercitare alcun controllo sull’espressione delle opinioni al fine di influenzarne il contenuto.

Chiunque possa dimostrare di avere un interesse legittimo ha il diritto, nei limiti fissati dalla legge, di consultare i documenti ufficiali, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

1995; 2. Diritti fondamentali

La libertà della ricerca e dell’insegnamento, nonché il diritto d’insegnare sono garantiti.

Chi opera nella ricerca e nell’insegnamento è tenuto ad assumere la sua parte di responsabilità per l’integrità della vita umana, animale e vegetale e per la salvaguardia delle corrispondenti basi vitali.

1995; 2. Diritti fondamentali

La libertà dell’espressione artistica è garantita.

1995; 2. Diritti fondamentali

Ognuno ha diritto alla protezione dei suoi dati personali.

È ragguagliato sui dati che lo concernono e può esigere che quelli errati vengano rettificati.

1995; 2. Diritti fondamentali

Ognuno ha il diritto di rivolgere richieste o reclami alle autorità e di raccogliere firme a tal fine. Non gliene devono derivare pregiudizi.

Le autorità sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondere quanto prima possibile.

1995; 2. Diritti fondamentali

La libertà di associazione e di riunione è garantita.

Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione se così disposto dalla legge o dal regolamento comunale. Devono essere autorizzate se è assicurato uno svolgimento ordinato e se l’incomodo per i terzi sembra ragionevolmente sopportabile.

1995; 2. Diritti fondamentali

La proprietà è garantita.

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

1995; 2. Diritti fondamentali

La libera scelta della professione, la libera attività economica, nonché il diritto di associarsi a livello professionale e sindacale sono garantiti.

1995; 2. Diritti fondamentali

Ognuno ha diritto a giudici indipendenti e imparziali, previsti dalla legge.

Per gli indigenti, la tutela giurisdizionale è gratuita.

Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato in un procedimento giudiziario con sentenza passata in giudicato. Nel dubbio, la decisione va presa in favore dell’imputato.

In tutti i procedimenti, le parti hanno il diritto di essere sentite, di ottenere entro congruo termine una decisione motivata e di essere informate circa le possibilità di impugnazione.

1995; 2. Diritti fondamentali

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Chiunque sia privato della libertà dev’essere informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.

Chiunque sia messo in stato di arresto e sospettato di aver commesso un reato dev’essere sentito il più presto possibile da un’autorità giudiziaria.

Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di farsi assistere da un legale e di far controllare tale privazione in un procedimento giudiziario celere e semplice.

Se la privazione della libertà si rivela ingiustificata, lo Stato è tenuto al risarcimento del danno ed eventualmente al versamento di un’indennità a titolo di riparazione morale.

Il diritto di comunicare liberamente con il legale può essere limitato soltanto in caso di rischio di abuso e soltanto nella misura consentita dalla legge.

1995; 2. Diritti fondamentali

I diritti fondamentali hanno efficacia nell’intero ordinamento giuridico.

Essi valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti.

I minorenni capaci di discernimento possono far valere autonomamente i diritti fondamentali inerenti alla loro personalità.

1995; 2. Diritti fondamentali

Chi si avvale dei diritti fondamentali è tenuto a rispettare i diritti fondamentali altrui.

Limitazioni dei diritti fondamentali sono ammissibili soltanto se: a. poggiano su una base legale; b. rispondono a un interesse pubblico preponderante; e c. sono proporzionate.

Senza base legale, un diritto fondamentale può essere limitato temporaneamente, ma soltanto nei casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

In ogni caso l’essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

1995; 3. Diritti sociali e obiettivi sociali

Chiunque si trovi in una situazione di emergenza cui non possa far fronte con i propri mezzi ha diritto a un alloggio, alle cure mediche essenziali e ai mezzi necessari per un’esistenza umanamente degna.

Ogni fanciullo ha diritto di essere protetto e assistito, nonché, durante la scuola dell’obbligo, di ricevere un’istruzione di base gratuita e conforme alle sue capacità.

Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.

1995; 3. Diritti sociali e obiettivi sociali

In complemento all’iniziativa privata e alla responsabilità individuale, il Cantone e i Comuni si impegnano affinché, nell’ambito dei mezzi disponibili: a. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro; b. ognuno possa abitare in condizioni adeguate; c. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni; d. i genitori fruiscano di sicurezza materiale prima e dopo la nascita di un figlio; e. chi abbisogni di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti.

1995; 4. Doveri individuali

Ognuno è responsabile di se stesso, nonché corresponsabile nei confronti della comunità e per la conservazione delle basi vitali per le generazioni future.

Per l’adempimento di compiti di pubblica utilità, la legge può obbligare la popolazione a prestazioni personali. Alla prestazione in natura può essere sostituita una tassa d’esenzione.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.1 Principi

I compiti pubblici devono essere adempiuti in modo da rispettare e preservare le basi naturali della vita; s’improntano ai bisogni e alla prosperità di tutti.

I compiti pubblici, esistenti o nuovi, vanno esaminati costantemente per accertare se siano necessari e finanziabili, nonché adempibili in modo redditizio e appropriato.

Il Cantone assume unicamente compiti che non possano essere svolti in modo altrettanto soddisfacente dai Comuni o da privati. Esso incentiva l’iniziativa privata e la responsabilità individuale e propugna la cooperazione regionale.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone garantisce l’ordine e la sicurezza pubblici.

Esso prende provvedimenti per far fronte a situazioni straordinarie.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

L’ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future e, per quanto possibile, risanato. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.

Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi, nella loro diversità.

Le risorse naturali possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.

Il Cantone e i Comuni possono introdurre misure d’incentivazione che inducano a risparmiare le risorse naturali e a ridurre la produzione di rifiuti e sostanze nocive.

Essi promuovono la responsabilità individuale e possono sostenere le organizzazioni che operano a favore della conservazione delle risorse naturali.

I costi dei provvedimenti di protezione dell’ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.

Le emissioni nocive e moleste devono essere combattute alla fonte, impedite o quanto meno ridotte.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per salvaguardare e curare i paesaggi e siti degni di protezione, i beni culturali e i monumenti naturali.

Essi collaborano con organizzazioni private e possono partecipare al finanziamento.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni assicurano un ordinato insediamento del territorio, un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo, nonché la protezione del paesaggio.

Nella costruzione di edifici e impianti di qualsiasi genere va usato riguardo all’ambiente circostante.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti rispettino l’ambiente, siano sicuri e profittino a tutti gli utenti.

Essi promuovono il passaggio dai modi di trasporto individuali a quelli collettivi, per quanto importanti interessi pubblici generali lo giustifichino.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico e s’impegnano per un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua.

Essi si adoperano per mantenere quanto basso possibile l’aggravio ambientale alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride in sintonia con l’ambiente.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro e riguardoso dell’ambiente, nonché un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’energia.

Essi promuovono in particolare l’utilizzazione di energie rinnovabili.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli.

Essi provvedono affinché i rifiuti siano eliminati in modo appropriato.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

L’educazione e la formazione hanno per compito di sviluppare la personalità individuale, la volontà di assicurare la giustizia sociale e la responsabilità verso il mondo circostante.

La scuola sostiene i genitori nel loro compito educativo; in contatto con i genitori, procura agli allievi una formazione corrispondente alle loro attitudini e possibilità.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni gestiscono asili infantili pubblici e scuole pubbliche.

Essi possono sussidiare scuole private.

Ognuno è libero di frequentare la scuola pubblica o, a sue spese, una scuola privata riconosciuta.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione e il perfezionamento, nonché l’educazione degli adulti.

Il Cantone provvede all’accesso alle università, alle scuole universitarie e alle scuole professionali.

Esso s’impegna per la collaborazione nel settore scolastico e formativo.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, prestano soccorso alle persone nel bisogno.

Essi si adoperano per prevenire le situazioni di emergenza sociale e promuovono le misure di autoaiuto.

Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

Il Cantone esercita la vigilanza sui centri di accoglienza.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni coordinano e sostengono il collocamento delle persone in cerca di lavoro, la riconversione professionale e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro.

In caso di conflitti fra le parti sociali, il Cantone offre la sua mediazione.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni sostengono le famiglie e altre comunioni di vita nell’adempimento dei loro compiti verso i figli; possono sostenere la creazione di condizioni appropriate alla cura dei figli.

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con altre organizzazioni, si occupano altresì dei problemi e dei bisogni dei giovani e degli anziani.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono la scolarizzazione, nonché l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro propizie a uno sviluppo economico diversificato ed equilibrato e si adoperano per creare e mantenere posti di lavoro.

Essi possono sostenere organizzazioni dedite alla promozione dello sviluppo economico.

Nei limiti delle loro possibilità, provvedono ad attenuare le crisi economiche e le loro conseguenze.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone prende provvedimenti per promuovere un’agricoltura e una silvicoltura efficienti e adeguate alle condizioni topografiche.

Esso sostiene in particolare le aziende familiari autonome, una gestione agricola quanto possibile in sintonia con la natura e un’ampia formazione agricola di base.

Assicura la conservazione delle foreste nella loro funzione protettrice, produttiva e ristoratrice.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone può partecipare a una banca per sopperire al fabbisogno di liquidità e di crediti della popolazione e dell’economia nel Cantone; a tal fine, può anche gestire esso stesso una banca.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone può gestire un istituto che assicuri contro i danni gli edifici, i terreni e le coltivazioni o partecipare a un tale istituto.

La protezione assicurativa per edifici e terreni è obbligatoria.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone dispone dei seguenti diritti esclusivi di sfruttamento economico: a. regalìa delle acque; b. regalìa della caccia e della pesca; c. regalìa delle miniere, incluso il diritto di depositare sostanze nel sottosuolo e di sfruttare l’energia geotermica; d. regalìa del sale.

Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti di sfruttamento o concederli ai Comuni o a privati.

Rimangano salvi i diritti privati già esistenti.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni creano le condizioni necessarie per assicurare alla popolazione un’assistenza medica e paramedica sufficiente e a costi ragionevoli.

Il Cantone promuove la collaborazione delle istituzioni private e pubbliche nel Cantone e nella regione.

Il Cantone e i Comuni promuovono la responsabilità individuale; sostengono la prevenzione e l’educazione in materia sanitaria e lottano contro i pericoli della dipendenza.

Essi promuovono le cure mediche e sanitarie extraospedaliere.

Il Cantone esercita la vigilanza sulle istituzioni sanitarie pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico.

La libera attività terapeutica è garantita.

1995; 5. Compiti pubblici; 5.2 Singoli compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni promuovono la cultura.

Essi sostengono l’attività scientifica.

Promuovono l’organizzazione assennata del tempo libero.

1995; 6. Diritti popolari; 6.1 Diritto di voto

Hanno diritto di voto in materia cantonale gli Svizzeri d’ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni.

1995; 6. Diritti popolari; 6.2 Iniziativa popolare

Con un’iniziativa popolare si può chiedere: a. la revisione totale o parziale della Costituzione; b. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di leggi o di decreti sottostanti a votazione popolare.

L’iniziativa popolare dev’essere firmata da ameno 300 aventi diritto di voto.

1995; 6. Diritti popolari; 6.2 Iniziativa popolare

L’iniziativa popolare può rivestire la forma di proposta generica oppure, se non chiede la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

1995; 6. Diritti popolari; 6.2 Iniziativa popolare

Se l’iniziativa non chiede la revisione totale, né espressamente una revisione parziale della Costituzione, il Gran Consiglio decide se il progetto debba essere elaborato a livello costituzionale o di legge.

1995; 6. Diritti popolari; 6.2 Iniziativa popolare

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto alle iniziative.

I votanti possono approvare validamente sia l’iniziativa sia il controprogetto e decidere a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati.

1995; 6. Diritti popolari; 6.2 Iniziativa popolare

Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.

Un’iniziativa è interamente o parzialmente nulla se: a. non rispetta il principio dell’unità della materia; b. contrasta con il diritto di rango superiore; c. è inattuabile.

Le iniziative popolari sono trattate senza indugio.

1995; 6. Diritti popolari; 6.3 Diritti di partecipazione

Qualsiasi abitante del Cantone può sottoporre al Gran Consiglio proposte scritte concernenti oggetti sottostanti a referendum obbligatorio o facoltativo e motivarle personalmente dinanzi al Consiglio, in conformità del regolamento.

1995; 6. Diritti popolari; 6.3 Diritti di partecipazione

Le cerchie interessate sono consultate sui progetti costituzionali e di legge e su altri oggetti importanti.

I risultati della procedura di consultazione sono pubblicati.

1995; 7. Aventi diritto di voto

Gli aventi diritto di voto si pronunciano su: a. le revisioni totali o parziali della Costituzione; [tab] b. e c. ... d. le decisioni di principio; e. le spese esulanti dalle competenze del Gran Consiglio; f. ... g. le iniziative che il Gran Consiglio non approva o alle quali contrappone un controprogetto; h. le decisioni del Gran Consiglio sottostanti a referendum facoltativo secondo l’articolo 60 bis, quando un terzo dei deputati presenti lo chieda.

Gli aventi diritto di voto eleggono: a. i membri del Consiglio di Stato e, fra costoro, il landamano; b. i membri del Tribunale d’appello; c. il deputato del Cantone al Consiglio degli Stati, per un quadriennio.

1995; 7. Aventi diritto di voto

A richiesta di almeno 300 aventi diritto di voto, presentata entro 60 giorni dopo la pubblicazione ufficiale, gli aventi diritto di voto si pronunciano su: a. l’emanazione, l’abrogazione e la modifica di leggi; b. i trattati intercantonali o internazionali di natura legislativa.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali sono organizzati in base al principio della separazione dei poteri.

Le autorità si prestano vicendevolmente assistenza e si concertano nelle loro attività.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce nell’interesse pubblico secondo buona fede, senza arbitrarietà e secondo il principio di proporzionalità.

Il Consiglio di Stato e i tribunali non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Gli aventi diritto di voto nel Cantone sono eleggibili a membri delle autorità cantonali. La legge disciplina le eccezioni.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Nessuno può far parte simultaneamente: a. del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di un tribunale del Cantone; b. di un tribunale cantonale e di un Municipio o del personale del Cantone e dei suoi istituti; bbis. del Gran Consiglio e del personale del Cantone e dei suoi istituti in una posizione dirigenziale determinata dalla legge o di sostegno diretto al Consiglio di Stato; c. del Consiglio di Stato e di un Parlamento comunale o di un Municipio; d. del Tribunale cantonale e del Tribunale d’appello ; e. in quanto membro di un’autorità di conciliazione, di un tribunale del Cantone.

Eccettuato il Gran Consiglio, non possono far parte simultaneamente della stessa autorità: genitori e figli, fratelli e sorelle, coniugi o partner in unione domestica registrata o conviventi di fatto.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

I membri delle autorità e gli agenti dell’amministrazione cantonale devono astenersi nelle questioni che li concernono.

La legge disciplina i particolari.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

La durata del mandato delle autorità cantonali è di quattro anni.

Tutti gli eletti lo sono per la durata di un mandato o per il resto di tale durata.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Le autorità cantonali e comunali devono informare il Popolo in modo tempestivo e sufficiente.

L’informazione ufficiale su oggetti sottoposti a votazione deve rendere possibile la libera formazione dell’opinione.

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge disciplina le eccezioni.

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato indicano le loro relazioni d’ interesse.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

La legge può delegare attribuzioni al Gran Consiglio o al Consiglio di Stato, sempre che la delega si restringa a un campo determinato e sia delimitata dalla legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.

Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ai dipartimenti e ad altri organi se il Gran Consiglio gliene conferisce la facoltà. Può delegare le attribuzioni dei dipartimenti anche senza che la legge gliene conferisca la facoltà.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Tutte le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione prevede espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: a. le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; b. l’oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; c. lo scopo, la natura e l’ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; d. le linee fondamentali dell’organizzazione e dei compiti delle autorità; e. l’assunzione di un nuovo compito duraturo.

1995; 8. Autorità; 8.1 In genere

Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell’esercizio della loro attività sovrana.

Essi rispondono anche del danno che i loro organi causano lecitamente se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.

La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e degli altri enti incaricati di compiti pubblici.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone ed esercita l’alta vigilanza.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio si compone di 65 membri.

Ogni Comune ha almeno un seggio.

I seggi restanti sono ripartiti fra i Comuni proporzionalmente al numero dei loro abitanti.

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario; i circondari elettorali sono i Comuni. I Comuni possono optare per il sistema proporzionale.

La legge disciplina i particolari.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo e sulla gestione dei tribunali.

Esso esercita l’alta vigilanza sull’amministrazione cantonale e sugli istituti di diritto pubblico.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio elegge: a. il proprio presidente e gli altri membri dell’Ufficio, per un anno; [tab] a bis. il presidente e i vicepresidenti del Tribunale d’appello; b. il presidente e i vicepresidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale; b.bis i presidenti e gli altri membri delle autorità di conciliazione; c. su proposta del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato; d. il capo del Servizio del Parlamento; e. il Controllo delle finanze; f. l’organo di controllo in materia di protezione dei dati.

La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio decide in merito ai progetti di revisione della Costituzione cantonale a destinazione degli aventi diritto di voto. Può sottoporre proposte sussidiarie.

Esso emana leggi, fatto salvo il referendum facoltativo, nonché ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio partecipa alle relazioni esterne.

Approva e denuncia trattati intercantonali e internazionali. È fatto salvo il referendum facoltativo.

Segue i progetti di collaborazione intercantonale o internazionale.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio delibera sulla pianificazione degli affari, delle finanze e degli investimenti, nonché su altre pianificazioni fondamentali del Consiglio di Stato.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio decide in merito al bilancio di previsione e all’aliquota d’imposta tenendo conto del piano finanziario.

Fatte salve disposizioni di legge contrarie, decide inoltre in merito a: a. nuove spese uniche concernenti uno stesso oggetto d’importo pari all’1–5 per cento di un’unità fiscale; b. nuove spese ricorrenti d’importo pari allo 0,5–1 per cento di un’unità fiscale.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio: a. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; b. prende decisioni di principio nell’ambito delle sue competenze; c. pronuncia sulle domande di grazia; d. decide i conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme; e. approva il conto di Stato.

Se un membro del Consiglio di Stato non è manifestamente più in grado di svolgere durevolmente la sua funzione, il Gran Consiglio, alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti, può determinarne l’incapacità a esercitare la carica.

Il Gran Consiglio può incaricare il Consiglio di Stato di trattare preliminarmente gli affari in deliberazione.

La legge può affidare ulteriori compiti al Gran Consiglio.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e delle sue relazioni con altre autorità.

Il Gran Consiglio dispone di un Servizio del Parlamento.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

Il Gran Consiglio può costituire commissioni permanenti e affidare a commissioni speciali l’esame preliminare di singoli affari.

Il Consiglio di Stato e l’amministrazione forniscono alle commissioni tutte le informazioni di cui esse abbisognano per la loro attività.

La legge può conferire alle commissioni singole attribuzioni secondarie. È escluso il conferimento della facoltà di emanare norme di diritto.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio.

Vi hanno voto consultivo e diritto di proposta.

1995; 8. Autorità; 8.2 Gran Consiglio

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato si esprimono liberamente dinanzi al Consiglio e nelle commissioni; per quanto da loro dichiarato in tali sedi, possono essere perseguiti penalmente o civilmente soltanto previa autorizzazione dei due terzi dei deputati presenti.

I membri del Gran Consiglio votano e si consultano senza istruzioni.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità direttoriale, pianificatrice ed esecutiva del Cantone.

Esso dirige l’amministrazione cantonale e vigila sul pubblico ministero e sui Comuni secondo quanto disposto dalla legge.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri che esercitano la loro funzione a tempo pieno.

I membri possono essere rieletti tre volte.

...

Il Gran Consiglio stabilisce la retribuzione e disciplina la previdenza professionale dei consiglieri di Stato.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il landamano presiede il Consiglio di Stato.

Egli dirige, pianifica e coordina i lavori del Consiglio di Stato.

L’elezione del landamano si svolge ogni due anni. Se ha compiuto l’intero biennio, il landamano uscente non è rieleggibile per un anno.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato fissa gli obiettivi e gli strumenti dell’operato statale, fatte salve le competenze degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.

Esso pianifica e coordina le attività dello Stato. Provvede alla pianificazione a medio termine degli affari e delle scadenze ed elabora a destinazione del Gran Consiglio il piano finanziario, il piano degli investimenti e altri piani di base.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato elabora a destinazione del Gran Consiglio disegni di atti normativi e decisioni.

...

Emana ordinanze nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.

In caso d’urgenza, può emanare ordinanze per assicurare l’applicazione di norme di rango superiore; queste ordinanze contingibili devono essere trasposte senza indugio nel diritto ordinario.

Per eseguire il diritto di rango superiore può emanare le disposizioni necessarie, se queste si limitano all’organizzazione e ai compiti delle autorità cantonali.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato organizza la collaborazione con la Confederazione, con altri Cantoni e con l’estero e rappresenta il Cantone all’esterno.

Esso conclude e denuncia i trattati intercantonali e internazionali concernenti oggetti che rientrano nelle sue competenze ordinarie.

Si adopera per tutelare gli interessi del Cantone nei confronti della Confederazione.

Tutela i diritti di partecipazione del Gran Consiglio.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato appronta il bilancio di previsione e il conto di Stato a destinazione del Gran Consiglio.

Esso decide circa: a. spese vincolate e modifiche del patrimonio finanziario non sottoposte a limitazioni; b. nuove spese uniche sino a un importo pari all’1 per cento di un’unità fiscale; c. nuove spese ricorrenti sino a un importo pari allo 0,5 per cento di un’unità fiscale.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato assume tutte le altre attribuzioni che non siano espressamente conferite a un altro organo.

In particolare, il Consiglio di Stato: a. è responsabile dell’ordine e della sicurezza pubblici; b. ... c. risponde alle autorità federali nell’ambito delle procedure di consultazione; d. decide, in casi urgenti, di lanciare o sostenere un referendum dei Cantoni; e. esegue la legislazione e le sentenze passate in giudicato; f. conferisce la cittadinanza cantonale; g. nomina i membri dell’amministrazione cantonale, per quanto non ne siano competenti altri organi; h. elabora il rapporto annuo di gestione a destinazione del Gran Consiglio.

La legislazione può conferire ulteriori attribuzioni al Consiglio di Stato.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato prende provvedimenti, anche senza esplicita base legale, per far fronte a disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale.

Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo la loro entrata in vigore.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni come autorità collegiale.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

Mediante legge, ordinanza o decisione del Consiglio di Stato si possono istituire commissioni consultive permanenti o incaricare commissioni speciali dell’esame preliminare di singoli affari.

1995; 8. Autorità; 8.3 Consiglio di Stato

L’amministrazione adempie i suoi compiti conformemente ai principi di legalità, efficienza e economicità.

La legge disciplina le linee fondamentali dell’organizzazione dell’amministrazione e la procedura amministrativa.

La Cancelleria dello Stato, diretta dal cancelliere dello Stato, funge da segretariato generale e da ufficio di coordinamento e collegamento tra Consiglio di Stato e Gran Consiglio.

1995; 8. Autorità; 8.4 Tribunali

La giustizia è amministrata da: a. le autorità di conciliazione nelle cause civili; b. ... c. il Tribunale cantonale incaricato della giurisdizione civile e penale di primo grado; d. il Tribunale d’appello quale istanza unica o istanza di ricorso nella giurisdizione civile, penale e amministrativa. e. ...

La legge disciplina l’organizzazione, la procedura e le competenze.

Il Gran Consiglio disciplina la retribuzione, la previdenza professionale e le indennità dei membri dei tribunali.

1995; 8. Autorità; 8.4 Tribunali

Le sentenze devono essere motivate per scritto.

La legge disciplina le eccezioni.

1995; 9. Ordinamento finanziario

Il Cantone e i Comuni gestiscono le loro finanze in modo economo, economico e atto ad assicurarne l’equilibrio a medio termine.

Essi provvedono a una pianificazione globale delle finanze e degli investimenti.

L’assunzione di nuovi compiti presuppone che ne sia assicurato il finanziamento.

Organi di controllo indipendenti dall’amministrazione esaminano se le finanze siano gestite conformemente alla legge.

La legge disciplina i particolari.

1995; 9. Ordinamento finanziario

Il Cantone si procura i suoi mezzi con: a. la riscossione di imposte e altri tributi; b. i redditi patrimoniali; c. prestazioni della Confederazione e di terzi; d. l’assunzione e l’emissione di prestiti.

1995; 9. Ordinamento finanziario

Il Cantone e i Comuni riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.

La legge può prevedere ulteriori imposte e tributi cantonali o comunali.

Il regime fiscale s’impronta ai principi dell’uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

1995; 9. Ordinamento finanziario

Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un pertinente credito e una decisione in materia presa dall’organo competente.

1995; 10. Comuni

Il Comune politico è il solo tipo di Comune esistente nel Cantone.

Il Comune politico è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Esso adempie tutti i compiti locali che non siano assunti dalla Confederazione o dal Cantone e che non sia opportuno lasciare a privati.

1995; 10. Comuni

L’autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.

Tutti gli organi cantonali accordano ai Comuni un margine d’azione quanto ampio possibile.

1995; 10. Comuni

La modifica del numero e del territorio dei Comuni richiede il consenso degli aventi diritto di voto di ciascun Comune interessato.

Il Cantone fornisce supporto amministrativo e finanziario ai Comuni che intendono fondersi.

La legge disciplina i particolari.

1995; 10. Comuni

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni determinano la propria organizzazione nel regolamento comunale.

Il regolamento comunale dev’essere sottoposto al voto del Popolo e richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

I Comuni possono istituire un Parlamento comunale.

1995; 10. Comuni

Nell’adempimento dei loro compiti, i Comuni collaborano fra loro, con il Cantone e, se del caso, con Comuni di altri Cantoni.

Con il consenso del Consiglio di Stato, essi possono istituire consorzi intercomunali o unirsi in altre forme associative.

Quando un compito non possa essere adempito in altro modo, il Consiglio di Stato può obbligare due o più Comuni a collaborare.

1995; 10. Comuni

Mediante la perequazione finanziaria dev’essere perseguito un rapporto equilibrato nell’onere fiscale dei diversi Comuni.

1995; 10. Comuni

Il diritto di voto a livello comunale spetta a chiunque abbia diritto di voto in materia cantonale.

I Comuni possono inoltre accordare il diritto di voto agli stranieri che ne facciano richiesta, se residenti in Svizzera da almeno dieci anni, di cui cinque nel Cantone.

1995; 10. Comuni

Con un’iniziativa può essere chiesta l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di regolamenti o decisioni sottostanti a referendum obbligatorio o facoltativo.

L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

Se chiede l’emanazione o la modifica di piani o prescrizioni per cui è prevista una procedura di opposizione, l’iniziativa è ammissibile soltanto in forma di proposta generica.

Per il resto si applicano per analogia gli articoli 51 capoverso 1, 52, 54 e 55.

1995; 10. Comuni

La legge disciplina in particolare le linee fondamentali dell’organizzazione comunale, la vigilanza sui Comuni e il settore finanziario.

1995; 11. Enti e istituti di diritto pubblico

Nei limiti fissati dalla legge, compiti pubblici possono essere assunti da enti e istituti di diritto pubblico.

1995; 12. Stato e Chiesa; 12.1 Comunità religiose di diritto pubblico

La Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica romana sono enti ecclesiastici di diritto pubblico autonomi.

Le comunità ecclesiastiche sbrigano autonomamente i loro affari interni. Hanno facoltà di riscuotere imposte dai loro membri.

Le decisioni e le disposizioni prese dagli organi ecclesiastici non possono essere impugnate dinanzi a organi statali.

1995; 12. Stato e Chiesa; 12.1 Comunità religiose di diritto pubblico

L’appartenenza a una Chiesa è disciplinata dal rispettivo Statuto ecclesiastico. Il diritto di uscire da una Chiesa mediante dichiarazione scritta è garantito.

1995; 12. Stato e Chiesa; 12.2 Altre comunità religiose

Le altre comunità religiose sottostanno al diritto civile. Il Gran Consiglio può riconoscerle quali enti di diritto pubblico se il loro Statuto non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

1995; 13. Revisione della Costituzione

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

1995; 13. Revisione della Costituzione

Mediante una revisione parziale possono essere modificate una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse.

1995; 13. Revisione della Costituzione

A contare dall’entrata in vigore della presente Costituzione, il Gran Consiglio esamina ogni vent’anni se occorra procedere a una revisione totale.

La questione se procedere o no a una revisione totale dev’essere sottoposta agli aventi diritto di voto. Questi decidono anche se la revisione debba essere preparata dal Gran Consiglio o da una Costituente.

1995; 14. Disposizioni finali e transitorie

I Comuni patriziali esistenti sono considerati automaticamente sciolti se, nei cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione, non vengono trasformati in enti di diritto pubblico per decisione dei loro membri.

Sciolto il Comune patriziale, il Comune politico gli è surrogato in tutti i diritti e obblighi.

1995; 14. Disposizioni finali e transitorie

I diritti di coutenza riguardo agli edifici ecclesiastici di proprietà del Comune politico devono essere garantiti e disciplinati in una convenzione di utilizzazione e manutenzione conclusa entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione.

1995; 14. Disposizioni finali e transitorie

Le incompatibilità create dalla presente revisione parziale della Costituzione devono essere eliminate al termine del periodo amministrativo in corso.

All’entrata in vigore della presente revisione parziale della Costituzione, i membri del Tribunale amministrativo nominati per il periodo amministrativo in corso diventano membri del Tribunale d’appello fino al termine del periodo amministrativo.

Fino al termine del periodo amministrativo in corso i conciliatori eletti dagli aventi diritto di voto dei Comuni si occupano delle richieste pervenute loro sino al 31 dicembre 2010.

1995; 14. Disposizioni finali e transitorie

Fermo restando il conferimento della garanzia federale, la presente Costituzione entra in vigore il 1° maggio 1996.

A tale data è abrogata la Costituzione del Cantone di Appenzello Esterno del 26 aprile 1908.

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