Costituzione del Cantone di Basilea Campagna, (1984) - Statuto del Cantone
Indice delle disposizioni (162)
Testo normativo (162 Articoli)
Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.
Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e sostiene lo Stato centrale nell’adempimento dei suoi compiti.
Le sue autorità si adoperano affinché esso divenga un Cantone a parte intera, che disponga di un voto intero nelle votazioni federali e di due deputati al Consiglio degli Stati.
Il potere dello Stato risiede nell’insieme del Popolo.
Esso è esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.
Le autorità del Cantone di Basilea Campagna s’impegnano per intensificare la collaborazione nella regione. Per l’adempimento di compiti comuni o regionali, collaborano con le autorità di altri Cantoni, segnatamente di Basilea Città, Argovia, Soletta e Giura, con le autorità dei Comuni della regione e degli Stati esteri confinanti.
Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per concludere convenzioni con autorità svizzere ed estere nella regione e in particolare nella Svizzera nordoccidentale, per creare istituzioni comuni, per regolare la reciproca perequazione degli oneri e per armonizzare le legislazioni.
Le autorità del Cantone di Basilea Campagna si adoperano per ottenere il sostegno della Confederazione in progetti d’interesse regionale, cantonale o transfrontaliero.
Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità. A questo scopo il Consiglio di Stato, eventualmente insieme alle autorità dei Cantoni ed enti territoriali coinvolti, può prendere misure adeguate e in particolare far svolgere analisi atte a simulare il mandato di collaborazione di cui ai capoversi da 1 a 3.
I diritti di partecipazione democratici devono essere garantiti.
Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge.
Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato.
Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.
La dignità umana è inviolabile.
Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.
Lo Stato protegge i diritti di libertà.
Sono in particolare garantiti: a. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. la libertà di credo e di coscienza; c. la libertà d’informazione, di opinione e di stampa; d. la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione; e. la libertà dell’insegnamento scientifico, della ricerca e dell’attività artistica; f. la protezione della sfera privata, la protezione del segreto epistolare e delle telecomunicazioni e la protezione del domicilio; g. la protezione dall’abuso dei dati; h. il diritto al matrimonio e alla famiglia; i. la libertà di domicilio; k. il diritto alla libera scelta e al libero esercizio di una professione e al libero esercizio di un’attività economica.
La proprietà e i diritti patrimoniali sono protetti. Il Cantone e i Comuni promuovono l’accesso alla proprietà privata per uso personale.
Tutti sono uguali dinanzi alla legge.
Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.
Uomo e donna hanno pari diritti. Il Cantone e i Comuni provvedono a tale parità.
Tutti i diritti e doveri individuali sanciti dalla presente Costituzione, nonché i diritti popolari spettano in ugual misura a uomini e donne.
Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale. Essa è gratuita per i meno abbienti.
Il Cantone e i Comuni promuovono la conoscenza del diritto e provvedono ad assicurare servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.
In tutti i casi, le parti hanno il diritto d’essere sentite, di essere trattate correttamente e di ottenere entro un termine adeguato una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici.
Chiunque sia privato della libertà di movimento ha il diritto di: a. essere informato immediatamente e in modo comprensibile sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano; b. entro il termine fissato dalla legge, essere sentito da un’autorità specificata dalla legge; c. esigere che un tribunale esamini tale privazione della libertà.
Ognuno può rivolgere petizioni o altre richieste alle autorità senza che gliene derivino pregiudizi. Le autorità rispondono entro un termine adeguato.
Ognuno può rivolgersi al difensore civico.
Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo se la retroattività concerne un periodo di tempo troppo lungo o impone oneri sproporzionati.
Gli atti normativi oggetto di una votazione popolare entrano in vigore il più presto il giorno dopo la votazione.
Tutti gli altri atti normativi entrano in vigore, di regola, il più presto otto giorni dopo essere stati regolarmente pubblicati.
Il Cantone e i Comuni rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi.
Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé.
Chiunque subisca una limitazione grave e ingiustificata della sua libertà personale ha diritto al risarcimento dei danni e a un’indennità a titolo di riparazione morale.
In caso di espropriazione o d’importante restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.
I diritti fondamentali devono essere attuati nell’intero ordinamento giuridico.
Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.
Nessuno può pregiudicare i diritti fondamentali abusando della sua posizione di potere.
I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.
Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale; quelle gravi devono essere previste espressamente dalla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.
I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.
Arresti, perquisizioni e sequestri possono essere operati soltanto nei casi e nelle forme previsti dalla legge. La tortura e altri trattamenti contrari alla dignità umana sono in ogni caso inammissibili.
Ognuno ha diritto all’aiuto e all’assistenza nelle situazioni di bisogno, nonché ai mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo.
Il Cantone e i Comuni proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale.
Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili e a complemento della responsabilità e dell’iniziativa individuali, il Cantone e i Comuni si adoperano affinché: a. ognuno possa formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni, e possa partecipare alla vita culturale; b. ognuno possa, a condizioni adeguate, sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro; c. ognuno riceva un salario uguale per un lavoro uguale e fruisca di vacanze pagate e di possibilità di ristoro sufficienti; d. ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata e, come inquilino, sia protetto dagli abusi.
L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.
Nei limiti fissati dal diritto federale, la legge può concedere un diritto alla naturalizzazione.
La naturalizzazione non può essere resa più difficile con l’imposizione di oneri sproporzionati.
Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico della Confederazione, del Cantone e del Comune.
Il diritto di voto è garantito.
Ha diritto di voto chi possiede la cittadinanza svizzera, ha compiuto i 18 anni, ha il domicilio politico nel Cantone di Basilea Campagna e non è interdetto per infermità o debolezza mentali.
Il diritto di voto degli Svizzeri all’estero e il diritto di voto nei Comuni patriziali sono disciplinati dalla legge.
Il diritto di voto consiste nel diritto di: a. partecipare alle votazioni del Cantone e del Comune politico; b. presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti a uffici pubblici; c. lanciare e firmare iniziative popolari e domande di referendum.
Ogni avente diritto di voto ha diritto che nelle elezioni e votazioni la volontà del corpo elettorale possa essere espressa in modo affidabile e inalterato.
Il diritto di voto è esercitato nel Comune di domicilio. La legge determina le eccezioni.
Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto in materia cantonale e comunale quando si stabilisce nel Cantone.
Nelle elezioni e votazioni alle urne dev’essere preservato il segreto del voto.
Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il diritto di voto possa essere esercitato senza comportare dispendi irragionevoli.
Il Popolo elegge alle urne i deputati del Cantone di Basilea Campagna al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati.
I deputati di entrambi questi Consigli sono eletti per la stessa durata.
Il Popolo elegge alle urne: a. il Gran Consiglio; b. il Consiglio di Stato; c. ... d. i giudici di pace.
La legge può prevedere altre elezioni popolari.
Il Popolo elegge alle urne: a. il Consiglio comunale o la Commissione comunale; b. il Municipio; c. il sindaco.
La legge e il regolamento comunale possono prevedere altre elezioni alle urne o da parte dell’Assemblea comunale.
I Comuni possono prevedere nel loro regolamento che i membri delle autorità comunali non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.
Il Gran Consiglio e i Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale.
Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che il regolamento comunale prescriva il sistema proporzionale.
1500 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa elaborata o generica, chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.
Il termine per il deposito delle firme è di due anni.
L’iniziativa elaborata contiene un progetto elaborato. È presentata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.
Mediante l’iniziativa generica, i firmatari chiedono al Gran Consiglio di elaborare un progetto nel senso auspicato dall’iniziativa.
L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto.
Il diritto degli aventi diritto di voto di presentare iniziative nei Comuni è retto dalle disposizioni della legge e del regolamento comunale.
Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative inattuabili o manifestamente contrarie al diritto.
Le iniziative elaborate sono sottoposte al voto del Popolo entro 18 mesi, senza cambiamenti di forma o contenuto. ...
Le iniziative generiche sono sottoposte entro due anni al voto del Popolo se il Gran Consiglio non le approva nel merito. Se il Popolo o il Gran Consiglio ha deciso di dare seguito all’iniziativa, il Gran Consiglio elabora entro due anni un pertinente progetto. Esso determina se il testo deve avere rango costituzionale o di legge.
La legge disciplina le eccezioni e le conseguenze in caso d’inosservanza del termine di trattazione delle iniziative popolari.
Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.
Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: a. le modifiche costituzionali e i trattati che modificano la Costituzione; b. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica che è stata ritirata, se adottati dal Gran Consiglio a una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei membri presenti o se il Gran Consiglio decide, con decreto separato, di sottoporli a referendum obbligatorio; c. le iniziative elaborate e i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente; d. le iniziative generiche respinte dal Gran Consiglio, i controprogetti che sono loro contrapposti contemporaneamente e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica; e. le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.
Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto: a. le decisioni vincolanti del Gran Consiglio in materia di pianificazione, se d’importanza fondamentale e sottostanti a referendum facoltativo secondo la Costituzione o la legge; b. le decisioni del Gran Consiglio concernenti nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi; c. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica che è stata ritirata, se non sottostanno a referendum obbligatorio; d. quale eccezione al § 63 capoverso 3, l’aliquota dell’imposta cantonale sul reddito stabilita per decreto per l’anno fiscale successivo, se il suo valore è diverso dal 100 per cento dell’imposta cantonale normale sul reddito delle persone fisiche.
La domanda dev’essere presentata nelle otto settimane dopo la pubblicazione.
Le decisioni dell’Assemblea comunale e del Consiglio comunale sottostanno a referendum facoltativo secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.
Nell’ambito dell’elaborazione di disposizioni costituzionali o di legge, come anche nell’ambito di decisioni in materia di pianificazione possono essere indette votazioni popolari su questioni di principio. Nella votazione possono essere presentate varianti.
Quando elaborano i relativi progetti, le autorità sono vincolate ai risultati delle votazioni sulle questioni di principio.
Nelle votazioni sui progetti di atti normativi o decisioni, il voto può vertere simultaneamente sull’insieme dell’atto o della decisione e su loro singole disposizioni.
La legge disciplina la procedura per le votazioni su più oggetti, segnatamente per le votazioni su un’iniziativa con controprogetto, nonché per le votazioni su questioni di principio con varianti.
Le seguenti direttive devono essere rispettate: a. la procedura dev’essere semplice e comprensibile ed escludere gli abusi; b. il votante deve poter esprimere sulla scheda a quale dei diversi progetti dà la preferenza.
Per essere accettato, un testo deve raccogliere la maggioranza dei voti validi.
Il pubblico è informato per tempo circa l’elaborazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio. I diretti interessati sono sentiti nelle forme appropriate. Ognuno può fare proposte.
Per quanto concerne i progetti comportanti l’eventualità di una votazione popolare, sono consultati i partiti e le organizzazioni interessate.
Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto.
I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono a formare l’opinione e la volontà del Popolo.
Il Cantone sostiene i partiti nell’adempimento di questo compito, purché siano organizzati in modo conforme ai principi democratici, dimostrino di operare regolarmente e globalmente in una parte importante del Cantone e rendano conto pubblicamente della provenienza e dell’utilizzazione dei loro fondi.
Il legislatore non può delegare ad altri organi il potere di emanare disposizioni fondamentali o importanti.
Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a decidere definitivamente in materia di nuove spese.
Ogni avente diritto di voto può ricorrere alla Corte costituzionale per violazione del diritto di voto.
Possono in particolare essere impugnati: a. la violazione del diritto di voto; b. la preparazione o lo svolgimento irregolari di elezioni o votazioni; c. il mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio; d. la delega inammissibile di attribuzioni del Popolo ad altri organi.
La legge contiene le disposizioni di dettaglio circa il contenuto e l’esercizio dei diritti popolari, nonché circa i partiti.
Il Cantone di Basilea Campagna comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera.
Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.
Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.
La capitale del Cantone di Basilea Campagna è Liestal.
Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale hanno sede a Liestal.
I distretti sono enti territoriali incaricati dell’espletamento regionale di compiti pubblici.
Il Cantone comprende i distretti di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg.
La legge disciplina l’appartenenza dei Comuni ai diversi distretti. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.
Il Cantone comprende due circondari giudiziari civili.
La legge disciplina l’appartenenza del territorio cantonale ai due circondari giudiziari civili.
Le elezioni e le votazioni popolari cantonali si svolgono in circondari elettorali situati all’interno dei distretti.
...
La legge disciplina i compiti, il numero e l’organizzazione dei circondari elettorali.
I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.
I Comuni politici adempiono i compiti d’importanza locale che non siano di competenza di altre organizzazioni e le incombenze delegate loro dal Cantone.
I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza, promuovono la vita culturale, amministrano i beni patriziali e gestiscono le loro foreste. Collaborano con i Comuni politici.
Dove non vi è un Comune patriziale, la cittadinanza è conferita dal Comune politico.
Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le autorità comunali, di assumere i dipendenti pubblici comunali, di eseguire i loro propri compiti secondo libero apprezzamento e di amministrare autonomamente le cose pubbliche di loro competenza.
Tutti gli organi cantonali rispettano e proteggono l’autonomia dei Comuni. ...
Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.
L’aggregazione o la divisione dei Comuni politici deve essere sottoposta, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti o delle parti di Comuni coinvolte e disciplinata dalla legge.
Le modifiche dei confini devono essere sottoposte, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti e richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.
Le rettifiche di confine tra i Comuni politici richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.
Il Comune patriziale può fondersi con il Comune politico se i due Comuni lo decidono alle urne. La decisione del Comune patriziale dev’essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Dove non ve n’è uno, un Comune patriziale può essere creato per decisione presa alle urne dal Comune politico e dai due terzi dei patrizi votanti.
Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni politici determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale.
Secondo l’organizzazione comunale ordinaria, i diritti popolari sono esercitati alle urne e nell’Assemblea comunale; secondo l’organizzazione comunale straordinaria, alle urne e tramite il Consiglio comunale.
Il Municipio è la suprema autorità esecutiva. Dirige l’amministrazione.
Il legislatore assegna compiti ai Comuni secondo il principio di sussidiarietà. Nei limiti del possibile, tiene conto del principio dell’equivalenza fiscale, secondo cui la competenza di un determinato compito e le risorse finanziarie necessarie sono assegnate allo stesso ente pubblico.
Il legislatore concede ai Comuni la massima autonomia possibile in termini di regolamentazione ed esecuzione e può prevedere a tal fine disciplinamenti diversi (variabilità normativa).
Il legislatore può prevedere che ai Comuni o consorzi intercomunali che lo richiedono siano delegati compiti esecutivi.
I Comuni s’impegnano a collaborare. Il Cantone li sostiene.
La collaborazione ha lo scopo di consentire un adempimento più efficace dei compiti.
La legge: a. può incaricare i Comuni di adempiere in comune determinati compiti; b. disciplina le forme della collaborazione e i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto.
...
Cinque Comuni politici possono chiedere: a. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge; b. l’organizzazione di una votazione popolare facoltativa.
Le condizioni e la procedura sono rette dalle disposizioni concernenti le iniziative e le domande di referendum popolari.
Nella preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i Comuni direttamente interessati devono essere sentiti tempestivamente.
I membri delle autorità cantonali sono eletti per un periodo amministrativo.
I pubblici dipendenti del Cantone sono, di regola, assunti in base a un contratto di diritto pubblico, sempre che la Costituzione o la legge non ne preveda l’elezione per un periodo amministrativo.
Soltanto chi ha diritto di voto è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali.
La legge può prevedere che la qualità di avente diritto di voto sia condizione di eleggibilità anche per altre funzioni.
Essa può stabilire ulteriori condizioni di eleggibilità o di assunzione.
I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il difensore civico, i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale non possono far parte di un’altra di queste autorità.
I giudici e i cancellieri dei tribunali di primo grado, i membri delle autorità delle aziende cantonali autonome e i pubblici dipendenti superiori dell’amministrazione cantonale non possono far parte del Gran Consiglio.
La legge disciplina i particolari. Essa può stabilire ulteriori incompatibilità per altre autorità.
Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità, eccettuato il Gran Consiglio: a. genitori e figli; b. fratelli e sorelle; c. coniugi; d. nonni e nonne e loro abiatici; e. cognati e cognate; f. suoceri e suocere e loro generi o nuore; g. partner registrati; h. partner registrati e rispettivi fratelli e sorelle; i. genitori di un partner registrato e partner di costui; k. partner registrati e loro figli rispettivi.
Il periodo amministrativo dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti eletti è di quattro anni.
Chi ha fatto parte del Gran Consiglio per quattro periodi amministrativi consecutivi non è rieleggibile per il periodo successivo.
I periodi amministrativi incompleti sono equiparati ai periodi completi.
I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.
Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.
Chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità.
La legge disciplina i dettagli, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.
La lingua ufficiale è il tedesco.
Tutte le autorità e tutti i servizi amministrativi del Cantone e dei Comuni accettano anche richieste redatte in un’altra lingua ufficiale della Confederazione.
I membri delle autorità e i pubblici dipendenti si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente.
L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.
All’atto di entrare in funzione, i membri delle autorità promettono di rispettare la Costituzione e la legge.
La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e dei Comuni.
I membri del Gran Consiglio non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone. Esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che eseguono compiti cantonali.
Esso si compone di 90 membri.
I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.
Essi devono rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.
Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti.
Le leggi sono oggetto di duplice lettura.
Il Gran Consiglio può emanare disposizioni di esecuzione sotto forma di decreto per quanto una legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno a referendum.
Eccezionalmente, le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo l’entrata in vigore.
Il Gran Consiglio approva: a. i trattati sottostanti a referendum; b. tutti gli altri trattati la cui conclusione non sia per legge di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.
Se un trattato richiede modifiche della Costituzione o di leggi, il Gran Consiglio procede a tali modifiche contestualmente all’approvazione del trattato.
Nella preparazione di trattati importanti che richiedano la sua approvazione, il Gran Consiglio può istituire commissioni che consigliano il Consiglio di Stato durante i negoziati.
Il Gran Consiglio approva i piani fondamentali concernenti le attività dello Stato, in particolare il piano pluriennale dei compiti e delle finanze. Emana altresì i piani direttori cantonali.
L’approvazione vincola il Gran Consiglio e tutte le autorità interessate. Qualsiasi deroga al piano esige una modifica del piano.
Il Gran Consiglio prende atto del programma del Governo.
Il Gran Consiglio: a. delibera il bilancio di previsione corrispondente al primo anno del piano dei compiti e delle finanze; b. decide le nuove spese uniche di oltre un milione di franchi e nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi; c. approva il conto annuale.
Il Gran Consiglio: a. approva il rapporto annuale di attività del Consiglio di Stato e i rapporti annuali dei tribunali cantonali; b. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; c. decide i conflitti di competenza, per quanto non ne sia competente un tribunale; d. disciplina le retribuzioni, le rendite e le pensioni versate dal Cantone; e. elegge per un anno il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, nonché, per un periodo amministrativo, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere dello Stato e il difensore civico; f. conferisce la cittadinanza cantonale agli stranieri; g. accorda la grazia e l’amnistia.
La legge può conferire ulteriori competenze al Gran Consiglio.
Il Gran Consiglio designa fra i suoi membri il proprio presidente e i due vicepresidenti per la durata di un anno.
Il Gran Consiglio può istituire al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni.
La legge può delegare alle commissioni determinate attribuzioni decisionali del Gran Consiglio.
I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi. Contributi possono essere versati ai gruppi, nonché alle unioni di deputati che non raggiungano la forza di un gruppo.
La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti con il Consiglio di Stato e con i tribunali supremi.
Il regolamento del Gran Consiglio contiene ulteriori disposizioni organizzative e procedurali.
Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.
Esso si compone di cinque membri.
I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività privata retribuita. Possono operare in imprese a scopo lucrativo soltanto come rappresentanti del Cantone.
I membri del Consiglio di Stato non possono essere contemporaneamente membri dell’Assemblea federale.
Il Consiglio di Stato determina gli scopi e i mezzi principali dell’operato dello Stato. Pianifica e coordina le attività dello Stato.
All’inizio di ogni legislatura stabilisce il programma di governo e alla fine della legislatura riferisce sulla sua attuazione.
Stabilisce ogni anno il progetto del piano dei compiti e delle finanze.
Sono fatte salve le attribuzioni degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.
Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti.
Esso emana ordinanze in base e nei limiti fissati dalle leggi e dai trattati, per quanto la legge non autorizzi eccezionalmente il Gran Consiglio a emanare disposizioni di esecuzione.
Il Consiglio di Stato può inoltre emanare ordinanze per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere sottoposte immediatamente per approvazione al Gran Consiglio. Esse decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.
Il Consiglio di Stato: a. decide nuove spese uniche fino a un importo di un milione di franchi e nuove spese annue fino a 200 000 franchi; b. decide in merito alle spese vincolate; c. assume prestiti nei limiti fissati dal piano dei compiti e delle finanze; d. gestisce il patrimonio finanziario; e. allestisce il conto annuale.
Il Consiglio di Stato è alla testa dell’amministrazione cantonale. Esercita la vigilanza sugli altri enti che svolgono compiti pubblici.
Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto ed efficace e determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, l’organizzazione appropriata dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla legge.
Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.
Il Consiglio di Stato: a. provvede alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici; b. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno; c. cura le relazioni con le autorità della Confederazione e degli altri Cantoni; d. conclude autonomamente, nei limiti della sua competenza, trattati nonché accordi amministrativi; e. procede alle nomine che non siano di competenza di altri organi; f. conferisce la cittadinanza cantonale agli Svizzeri.
La legge può conferire ulteriori competenze al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente.
Il presidente è scelto fra uno dei suoi membri. Egli dirige i lavori e cura le incombenze governative.
La legge può affidare al presidente del Consiglio di Stato determinate attribuzioni governative decisionali.
L’amministrazione cantonale comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.
Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.
La Cancelleria dello Stato funge da segretariato generale del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. È diretta dal cancelliere dello Stato.
La legge determina quali funzioni amministrative possono essere ricoperte a titolo di attività accessoria da qualsivoglia avente diritto di voto.
La legge può creare aziende amministrative autonome.
Per adempiere i suoi compiti, il Cantone può partecipare a consorzi intercomunali e a istituzioni pubbliche o a economia mista.
Esso può delegare compiti amministrativi ad, a Comuni, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista o a organizzazioni di diritto privato.
La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza da parte del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere assicurate in ogni caso.
La legge disciplina: a. le grandi linee dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione cantonale; b. le grandi linee della normativa concernente il personale; c. la procedura e la giustizia amministrative.
Altre disposizioni organizzative e procedurali figurano nel regolamento del Consiglio di Stato e in ordinanze.
Tutti i tribunali sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nelle loro decisioni.
Essi dirigono l’amministrazione giudiziaria. La legge può autorizzarli a emanare disposizioni di esecuzione.
Il Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.
La giurisdizione civile è esercitata da: a. i giudici di pace; b. i tribunali civili di circolo ; c. il Tribunale cantonale.
La legge può prevedere che determinate controversie siano giudicate da tribunali speciali.
La giurisdizione arbitrale è riconosciuta nelle controversie in materia patrimoniale. I lodi possono essere impugnati dinanzi ai tribunali del Cantone nella misura prevista dalla legge.
La giurisdizione penale è esercitata da: a. il Tribunale penale; b. il Tribunale dei minorenni; c. il giudice dei provvedimenti coercitivi; d. il Tribunale cantonale.
Le autorità incaricate del perseguimento penale sono la polizia, il pubblico ministero e la procura dei minorenni.
La legge disciplina la facoltà dei servizi amministrativi e delle autorità comunali d’infliggere multe.
La giurisdizione amministrativa è esercitata da: a. il Tribunale fiscale e delle espropriazioni; b. Abrogata c. Abrogata d. il Tribunale cantonale; e. il giudice dei provvedimenti coercitivi.
I conflitti di competenza tra le autorità amministrative e il Tribunale cantonale sono decisi da quest’ultimo.
La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.
Come Corte costituzionale, il Tribunale cantonale pronuncia su: a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali, segnatamente dei diritti fondamentali e dei diritti popolari; b. le controversie tra Cantone e Comuni o fra Comuni in materia di competenze; c. i ricorsi per violazione dell’autonomia comunale.
Non sono impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale: a. le disposizioni costituzionali e le leggi, eccetto che nell’ambito della loro applicazione; b. le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato eccettuate dal diritto federale o dalla legge; c. la clausola d’urgenza di una legge.
La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione, nonché la competenza e la procedura dei tribunali. Dev’essere garantito un procedimento celere e affidabile.
Un tribunale può essere suddiviso in sezioni e operare in più ordini di giurisdizione.
Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza sui tribunali del Cantone e ne riferisce annualmente al Gran Consiglio.
La legge disciplina le condizioni e la competenza per l’elezione dei membri straordinari dei tribunali.
Il difensore civico vigila affinché l’amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali, nonché l’apparato giudiziario operino conformemente al diritto e in modo appropriato.
Il difensore civico svolge i suoi compiti in modo indipendente. Non è vincolato a istruzioni di altre autorità.
La legge disciplina le incompatibilità.
Il difensore civico fa conoscere in modo appropriato il suo parere sulle pratiche da lui esaminate e si adopera anzitutto per mediare una soluzione in via amichevole.
Può formulare critiche, segnalare difetti del diritto vigente e fare raccomandazioni. Non può però né modificare, né annullare atti giuridici.
Il difensore civico ha il diritto di prendere visione degli atti e di farsi dare tutte le informazioni necessarie. È tenuto al segreto come le autorità o i pubblici dipendenti che si sono occupati del caso.
Il difensore civico fa rapporto al Gran Consiglio almeno una volta all’anno.
L’assunzione di nuovi compiti cantonali il cui adempimento non sia imposto al Cantone dal diritto federale richiede una modifica della Costituzione. Tale modifica è sottoposta al Popolo contestualmente alle disposizioni legali di esecuzione.
Il Cantone collabora con i Comuni nell’adempimento dei compiti pubblici.
Il Cantone e i Comuni provvedono a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici.
Il Cantone e i Cantoni prendono provvedimenti per prevenire catastrofi e per assicurare il funzionamento dei principali servizi dello Stato nelle situazioni di emergenza.
La scuola provvede, in collegamento con i genitori, affinché gli allievi ricevano un’educazione e una formazione corrispondenti alle loro inclinazioni e attitudini. Le materie insegnate sono le stesse per ragazze e ragazzi.
I rapporti tra autorità scolastiche, insegnanti, allievi e genitori s’improntano al rispetto dei diritti e della personalità di ciascuno.
La legge disciplina i diritti di partecipazione dei genitori, degli insegnanti e degli allievi.
L’intero settore scolastico sottostà alla vigilanza del Cantone.
La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.
L’istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone. La legge determina le eccezioni.
La frequentazione delle scuole pubbliche dev’essere possibile senza che ne risulti pregiudicata la libertà di credo e di coscienza.
Il Cantone e i Comuni promuovono l’integrazione sociale dei minorenni disabili prevedendo per loro un’istruzione scolastica adeguata.
La legge determina chi è responsabile delle scuole pubbliche e delle altre istituzioni pubbliche che si occupano dell’istruzione o della formazione professionale.
Il Cantone sostiene i Comuni nell’adempimento dei loro compiti nel settore scolastico.
Esso può concludere accordi con altri Cantoni e partecipare a scuole e istituti d’insegnamento intercantonali.
Il Cantone garantisce e sostiene la formazione professionale e continua.
Esso esercita la vigilanza sul settore della formazione professionale e promuove l’acquisizione di una cultura generale da parte degli apprendisti.
Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.
Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica.
Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate.
Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea.
Le scuole non statali sottostanno alla vigilanza del Cantone.
Il Cantone può sostenere scuole non statali nel Cantone e fuori Cantone.
Gli enti responsabili delle scuole prendono misure compensative in favore dei fanciulli che risultino svantaggiati a causa dell’ubicazione del loro domicilio, a causa di disabilità o per ragioni d’ordine sociale.
Il Cantone accorda borse e prestiti di studio.
Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione artistica e scientifica, nonché le iniziative e le attività culturali.
Essi si adoperano per rendere accessibili a tutti le conoscenze e le prestazioni artistiche e scientifiche.
Il Cantone e i Comuni possono gestire istituzioni con fini culturali e sostenere le iniziative volte a promuovere al meglio l’impiego del tempo libero.
Il Cantone e i Comuni promuovono la protezione della natura e del paesaggio, nonché la conservazione dei monumenti storici.
Essi proteggono i siti e i paesaggi meritevoli d’essere conservati, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, provvedono alle persone nel bisogno.
Essi si adoperano in particolare per prevenire le situazioni di angustia sociale, sopprimerne le cause ed eliminarne le conseguenze. Promuovono le misure di autoaiuto.
Il Cantone e i Comuni possono creare o sostenere istituzioni di previdenza e di assistenza, nonché completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.
Nei limiti fissati dal diritto federale, il Cantone emana prescrizioni sui rapporti di lavoro e sulla protezione dei lavoratori.
Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Provvedono in particolare ad assicurare servizi di collocamento.
Il Cantone prende e sostiene misure volte a promuovere la riqualificazione professionale.
Esso può mediare in caso di controversie tra le parti sociali.
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni di aiuto agli invalidi, promuovono l’integrazione professionale e sociale dei disabili.
Il Cantone e i Comuni possono accordare agevolazioni in materia di pigioni.
I Comuni aiutano le persone in cerca di alloggio e si prendono cura dei senzatetto.
Il Cantone istituisce un ufficio di conciliazione per le controversie in materia di locazione.
Il Cantone promuove la costruzione di abitazioni, l’acquisto di appartamenti e case per uso personale e l’allestimento di spazi abitativi da parte di società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica. Persegue questo obiettivo attenendosi al principio dell’utilizzazione parsimoniosa del suolo attraverso la concentrazione delle attività di costruzione e promuove le abitazioni per anziani.
Per le società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica il Cantone emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi per la costruzione o l’acquisto di alloggi a prezzi moderati nel Cantone e per il finanziamento di ristrutturazioni di spazi abitativi nel Cantone, segnatamente nell’ambito del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente.
Il Cantone emana in particolare disposizioni sulle agevolazioni accordate in occasione del primo acquisto nel Cantone di un’abitazione per uso personale, nonché sulle agevolazioni accordate ai proprietari che abitano nella loro propria abitazione e i cui altri redditi e beni patrimoniali non investiti nell’immobile si trovano in un rapporto di squilibrio duraturo rispetto alle spese di manutenzione e agli interessi debitori.
Per le abitazioni a uso personale emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi alla costituzione di risparmi vincolati destinati al primo acquisto di una proprietà abitativa nel Cantone e al finanziamento di lavori di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente in abitazioni già esistenti nel Cantone.
In particolare emana disposizioni per un’equilibrata determinazione del valore locativo.
Il Cantone e i Comuni proteggono la famiglia, la condizione genitoriale e la maternità.
In collaborazione con le organizzazioni private, essi si occupano dei bisogni dei giovani e degli anziani.
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, favoriscono il benessere e l’integrazione degli stranieri.
Il Cantone e i Comuni aiutano i nomadi a trovare posti di stazionamento.
Ognuno è lui stesso primo responsabile del proprio stato di salute.
L’assicurazione malattie è obbligatoria nei limiti fissati dalla legge.
Il Cantone crea condizioni atte ad assicurare alla popolazione cure mediche sufficienti e provvede all’igiene pubblica.
Esso vigila sul sistema sanitario e lo coordina.
Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, con i Cantoni vicini e con i privati, prende provvedimenti per mantenere e ripristinare la salute, nonché per assistere le persone durevolmente bisognose di cure.
Esso gestisce istituti medici, vigila sulle cliniche private e coordina il settore ospedaliero.
Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con i privati, assicurano alla popolazione cure mediche ambulatorie. I Comuni promuovono le cure a domicilio e le cure mediche locali.
Il Cantone assicura la formazione del personale ospedaliero, partecipa all’insegnamento della medicina e disciplina l’esercizio delle professioni sanitarie.
Il Cantone e i Comuni promuovono la pratica sportiva generale.
Il Cantone e i Comuni perseguono un rapporto durevolmente equilibrato tra, da un lato, le forze naturali e la loro rinnovabilità e, dall’altro, la loro utilizzazione da parte dell’uomo.
Essi proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.
Vanno segnatamente preservate incontaminate la terra, l’aria e l’acqua, salvaguardate la bellezza e la peculiarità dei paesaggi, protette la fauna e la flora dando loro spazi vitali sufficienti e limitate le emissioni di rumore.
Il Cantone incentiva l’utilizzazione di tecnologie ecocompatibili.
Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le acque luride siano evacuate e i rifiuti eliminati in modo ecocompatibile. Chi ha prodotto le acque luride o i rifiuti assume la sua parte di responsabilità.
I rifiuti devono essere riciclati per quanto possibile e ragionevole.
Il Cantone provvede a sovvenire ai bisogni regionali di approvvigionamento in acqua potabile e industriale. Può affidare questo compito a terzi.
Spetta ai Comuni assicurare l’approvvigionamento idrico sul loro territorio. I Comuni sono in particolare responsabili della distribuzione dell’acqua.
Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro, ottimale sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente, nonché un uso parsimonioso ed economico dell’energia.
Il Cantone elabora un piano concettuale in cui siano ancorati i principi della politica energetica cantonale. Fa in modo che sul territorio cantonale e nelle sue vicinanze non vengano costruite centrali nucleari a fissione, impianti di ritrattamento di combustibile nucleare o depositi di scorie mediamente o altamente radioattive.
Il Cantone e i Comuni possono partecipare a impianti di approvvigionamento energetico e, in caso di necessità, costruire e gestire essi stessi impianti del genere.
Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio, un’utilizzazione appropriata del suolo e il mantenimento di aree destinate al ristoro.
Il Cantone elabora piani direttori in cui figurino gli obiettivi cantonali o regionali della pianificazione e in cui siano coordinate le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni, nonché piani di dettaglio destinati ad attuare gli obiettivi della pianificazione.
I Comuni elaborano i piani regolatori nei limiti fissati dal piano direttore.
I vantaggi e gli inconvenienti considerevoli risultanti dalla pianificazione sono adeguatamente compensati nei limiti fissati dalla legge.
La superficie globale delle zone destinate all’agricoltura e alla silvicoltura dev’essere salvaguardata.
Nell’elaborazione dei piani, il Cantone e i Comuni tengono conto dell’opinione dei gruppi di popolazione interessati.
I piani direttori e i piani di dettaglio sono elaborati in collaborazione con i Comuni, i Cantoni vicini e le regioni estere limitrofe. I Comuni partecipano inoltre alla stesura definitiva.
Il Cantone emana prescrizioni sulle cose pubbliche.
Esso esercita la sovranità sulle acque e sulle strade cantonali.
Il Cantone può prevedere per legge agevolazioni di parcheggio a favore dei veicoli commerciali valide su tutte le strade comunali e cantonali; disciplina la riscossione dei relativi emolumenti.
Il Cantone disciplina le costruzioni, nonché le misurazioni catastali e il catasto.
Esso disciplina altresì le ricomposizioni particellari e le rettifiche di confini.
Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.
Essi provvedono a organizzare i trasporti in modo rispettoso dell’ambiente e quanto possibile favorevole sotto il profilo dell’economia pubblica.
Il Cantone, insieme con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.
Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove uno sviluppo equilibrato dell’economia. Si adopera in particolare per preservare una struttura economica diversificata e il pieno impiego.
Le misure promozionali devono tener conto degli interessi delle piccole e medie imprese, dell’agricoltura, dell’assetto territoriale e della protezione dell’ambiente.
Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività rilevanti sotto il profilo dell’economia pubblica.
Il Cantone e i Comuni promuovono il commercio al minuto decentralizzato. In particolare vanno fissati limiti all’insediamento di nuovi centri commerciali e all’ampliamento di quelli esistenti.
Il Cantone prende provvedimenti per mantenere un ceto contadino indipendente e sano, nonché un’agricoltura produttiva.
Esso promuove e sostiene in particolare: a. la formazione, la consulenza e la sperimentazione agricole; b. le aziende familiari e quelle esercitate come attività accessoria; c. il mantenimento della proprietà fondiaria rurale; d. i miglioramenti delle strutture agricole, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie; e. la collaborazione su base cooperativa di mutuo aiuto; f. la concessione di prestiti e il comparto assicurativo.
Il Cantone provvede alla conservazione delle foreste nella loro estensione e nella loro ripartizione geografica. Assicura che le foreste possano adempiere durevolmente le loro funzioni.
Il Cantone, insieme con i Comuni politici, sostiene la silvicoltura. Essi provvedono affinché l’economia forestale tenga conto del bene comune.
I Comuni politici esercitano la vigilanza sulle foreste nell’ambito della loro sovranità territoriale.
Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni volte ad assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.
Le regalìe del sale e delle miniere, come anche il diritto di disporre della falda freatica appartengono al Cantone; le regalìe della caccia e della pesca, ai Comuni. Rimangono salvi i diritti privati esistenti.
Le regalìe conferiscono il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta.
Il Cantone e i Comuni possono esercitare essi stessi questo diritto o delegarlo a terzi.
Il Cantone gestisce una banca cantonale che ha segnatamente lo scopo di fornire capitali e di promuovere lo sviluppo economico e sociale.
Il Cantone provvede al mantenimento di impianti portuali sul Reno. La legge determina la zona portuale e la sua utilizzazione.
Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici, i terreni e le coltivazioni devono essere assicurati contro i danni presso un istituto del Cantone.
Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie anche altre assicurazioni di cose.
Le finanze devono essere gestite in modo parsimonioso, economico e conforme agli imperativi congiunturali. ...
A medio termine il conto economico deve essere equilibrato.
Se il capitale proprio è inferiore all’importo indicato nella legge, il disavanzo deve essere eliminato a medio termine.
Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione finanziaria in sintonia con i compiti pubblici.
Prima della pertinente decisione e, in seguito, periodicamente, ogni compito e ogni spesa vanno esaminati per accertarne la necessità e l’appropriatezza, nonché le conseguenze finanziarie e la sostenibilità.
Il Cantone, i Comuni e i consorzi intercomunali riscuotono i tributi necessari all’adempimento dei loro compiti.
Le loro spese sono inoltre coperte mediante: a. i redditi patrimoniali; b. i contributi e le partecipazioni alle entrate della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti pubblici; c. altri redditi eventuali; d. emissione e assunzione di prestiti.
I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.
Il Cantone riscuote: a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; c. un’imposta sul plusvalore immobiliare; d. tasse di mutazione; e. un’imposta sulle successioni e donazioni; f. un’imposta di culto presso le persone giuridiche; g. una tassa sui veicoli a motore; h. una tassa sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle case da gioco; i. una tassa di soggiorno; j. una tassa sul deposito definitivo di rifiuti nelle discariche.
L’introduzione di nuove imposte cantonali esige une modifica della Costituzione. Tale modifica dev’essere sottoposta al Popolo simultaneamente alle disposizioni legali di esecuzione.
I Comuni riscuotono: a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.
Essi riscuotono tali imposte secondo il diritto cantonale. Ne stabiliscono l’aliquota nei limiti fissati dalla legge.
Per l’introduzione di altre imposte comunali occorre une base nella legislazione cantonale.
Nella strutturazione delle imposte vanno considerati: a. i principi della generalità, della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti; b. la preservazione della volontà di produrre del singolo; c. i limiti della garanzia della proprietà e l’onere fiscale globale dei contribuenti; d. le incidenze sull’andamento dell’economia e sulle condizioni di concorrenza; e. la possibilità dell’evasione fiscale e della diminuzione del gettito fiscale; f. la parità di trattamento delle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, fatta salva l’esenzione fiscale prevista dalla legge in casi speciali.
Devono essere favoriti fiscalmente in particolare: a. la famiglia, nonché le persone con obblighi di assistenza; b. la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato; c. l’uso personale dell’abitazione da parte del proprietario.
La sottrazione e la frode fiscali devono essere combattute con sanzioni efficaci.
La legge fiscale dev’essere semplice, facilmente comprensibile e trasparente. La dichiarazione d’imposta deve poter essere compilata in poco tempo e verificata agevolmente.
Le autorità cantonali si impegnano ai fini della semplificazione del diritto federale ai sensi del capoverso 1.
Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.
La perequazione finanziaria è volta a instaurare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.
La legge traccia le grandi linee della gestione finanziaria, della riscossione dei tributi pubblici e della perequazione finanziaria. Stabilisce le quote spettanti ai Comuni sul gettito delle imposte cantonali.
La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali Chiese nazionali.
Esse sono enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Il Cantone può riconoscere altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni, il contenuto e la procedura di riconoscimento.
Le Chiese nazionali regolano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.
Gli Statuti ecclesiastici e le loro modifiche richiedono il consenso della maggioranza dei membri delle Chiese che partecipano al voto e l’approvazione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato accorda l’approvazione se lo statuto o la modifica non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.
Gli abitanti del Cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello Statuto ecclesiastico.
L’uscita da una Chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.
Il diritto di voto nella Chiesa nazionale e nelle parrocchie è disciplinato dallo Statuto ecclesiastico.
Le Chiese nazionali si compongono di parrocchie secondo le disposizioni del loro Statuto.
Le parrocchie sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
Lo Statuto ecclesiastico determina il ruolo e l’organizzazione delle parrocchie. Disciplina altresì la procedura per la riunione e la divisione di parrocchie.
Per poter adempiere i loro compiti, le parrocchie riscuotono dai membri della loro confessione un’imposta di culto secondo le disposizioni della legge e dello Statuto ecclesiastico. Le Chiese nazionali disciplinano la perequazione finanziaria tra le loro parrocchie.
Il prodotto dell’imposta cantonale di culto riscossa presso le persone giuridiche è ripartito tra le Chiese nazionali proporzionalmente al numero dei loro membri.
Il Cantone versa sussidi alle Chiese nazionali nella misura prevista dalla legge.
Le Chiese nazionali istituiscono un’autorità incaricata di pronunciare sui rapporti di diritto litigiosi e sugli atti normativi contestati. Tale autorità può essere adita dai membri delle Chiese e dalle parrocchie.
Le Chiese nazionali possono permettere o prescrivere alle parrocchie d’istituire anche un’autorità giurisdizionale da adire preliminarmente in prima istanza.
Gli atti normativi e le decisioni di ultima istanza delle Chiese nazionali possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo dai membri delle Chiese e dalle parrocchie.
Il Tribunale amministrativo esamina se l’atto o la decisione impugnata è conforme al diritto federale, al diritto cantonale e, per quanto lo Statuto ecclesiastico lo preveda, al diritto della Chiesa nazionale.
La popolazione cattolica romana del Cantone appartiene alla Diocesi di Basilea. I rapporti tra il Cantone e la Diocesi si conformano alle convenzioni concluse dai Cantoni diocesani con la Curia papale.
La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.
Per quanto le disposizioni qui appresso non prevedano diversamente, le revisioni costituzionali si svolgono nell’ambito della procedura legislativa, conformemente alle disposizioni sui diritti popolari.
In ogni caso, spetta al Popolo decidere se occorra intraprendere una revisione totale.
La revisione totale è elaborata da una Costituente eletta dal Popolo secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio. Le prescrizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.
La Costituzione riveduta totalmente può essere sottoposta al voto nel suo insieme o per singole parti, simultaneamente o per tappe.
Se un progetto è respinto dal Popolo, la Costituente deve elaborarne un secondo. Se anche questo è respinto, la revisione totale è considerata non riuscita.
La revisione parziale può concernere una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse.
Se decide una revisione parziale o approva un’iniziativa popolare o comunale che chiede una revisione parziale, il Gran Consiglio può sottoporre questa sua decisione al voto del Popolo.
La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio successivo alla sua accettazione in votazione popolare e al conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.
La Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 4 aprile 1892 è abrogata.
Le disposizioni di contenuto contrario alla presente Costituzione cessano di avere vigore.
Le disposizioni elaborate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore.
L’eventuale modifica di tali disposizioni avverrà secondo la procedura prevista dalla presente Costituzione. In particolare, le disposizioni che secondo la presente Costituzione devono essere emanate sotto forma di legge possono essere modificate soltanto in via legislativa.
Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo senza indugio.
Se una domanda di referendum è presentata secondo il diritto anteriore, il termine di referendum è di otto settimane anche se è cominciato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.
Sino all’emanazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue: a. le iniziative o le domande di referendum dei Comuni conformemente al § 49 capoverso 1 sono presentate dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. Queste decisioni non sottostanno a referendum; b. il diritto dei Comuni d’essere sentiti conformemente al § 49 capoverso 3 è esercitato dal Municipio.
Le autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo secondo il diritto anteriore.
Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari.
Le nuove autorità previste dalla presente Costituzione devono essere elette senza indugio.
Fino all’entrata in vigore di pertinenti disposizioni di legge, alla procedura in materia di giurisdizione costituzionale si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa e in materia di assicurazioni sociali.
Le disposizioni concernenti l’adempimento di compiti pubblici prive di base costituzionale conformemente al § 90 rimangono in vigore fintanto che non saranno modificate.
Le spese che dovessero risultare per il Cantone di Basilea Campagna dalla liquidazione patrimoniale con il Cantone di Berna concernente il Laufental sono considerate definitivamente accettate.
Il periodo amministrativo 2010–2014 termina il 31 dicembre 2010 per: a. i capi delle prefetture; b. il capo dell’Ufficio speciale dei giudici istruttori.
Per la presidenza e gli altri membri del Tribunale di procedura in materia penale il periodo amministrativo 2010–2014 termina appena saranno conclusi tutti i procedimenti di ricorso a tenore dell’articolo 453 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero. Dopo di che, la Sezione diritto penale del Tribunale cantonale subentrerà al Tribunale di procedura in materia penale, sempre che il diritto federale non preveda un’altra competenza giurisdizionale.