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Costituzione del Cantone di Soletta, dell'8 giugno 1986 (1986) - Il Cantone in quanto Stato membro della Confederazione

152 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (152)

Art. 1 1986 Art. 2 1986 Art. 3 1986 Art. 4 1986 Art. 5 1986 Art. 6 1986 Art. 7 1986 Art. 8 1986 Art. 9 1986 Art. 10 1986 Art. 11 1986 Art. 12 1986 Art. 13 1986 Art. 14 1986 Art. 15 1986 Art. 16 1986 Art. 17 1986 Art. 18 1986 Art. 19 1986 Art. 20 1986 Art. 21 1986 Art. 22 1986 Art. 23 1986 Art. 24 1986 Art. 25 1986 Art. 26 1986 Art. 27 1986 Art. 28 1986 Art. 29 1986 Art. 30 1986 Art. 31 1986 Art. 32 1986 Art. 33 1986 Art. 33a 1986 Art. 34 1986 Art. 35 1986 Art. 36 1986 Art. 37 1986 Art. 38 1986 Art. 39 1986 Art. 40 1986 Art. 41 1986 Art. 42 1986 Art. 43 1986 Art. 44 1986 Art. 45 1986 Art. 46 1986 Art. 47 1986 Art. 48 1986 Art. 49 1986 Art. 50 1986 Art. 51 1986 Art. 52 1986 Art. 53 1986 Art. 54 1986 Art. 55 1986 Art. 56 1986 Art. 57 1986 Art. 58 1986 Art. 59 1986 Art. 60 1986 Art. 61 1986 Art. 62 1986 Art. 63 1986 Art. 64 1986 Art. 65 1986 Art. 66 1986 Art. 67 1986 Art. 68 1986 Art. 69 1986 Art. 70 1986 Art. 70bis 1986 Art. 71 1986 Art. 72 1986 Art. 73 1986 Art. 74 1986 Art. 75 1986 Art. 76 1986 Art. 77 1986 Art. 78 1986 Art. 79 1986 Art. 80 1986 Art. 81 1986 Art. 82 1986 Art. 83 1986 Art. 84 1986 Art. 85 1986 Art. 86 1986 Art. 87 1986 Art. 88 1986 Art. 89 1986 Art. 90 1986 Art. 91 1986 Art. 91bis 1986 Art. 92 1986 Art. 93 1986 Art. 94 1986 Art. 95 1986 Art. 96 1986 Art. 97 1986 Art. 98 1986 Art. 99 1986 Art. 100 1986 Art. 101 1986 Art. 102 1986 Art. 103 1986 Art. 104 1986 Art. 105 1986 Art. 106 1986 Art. 107 1986 Art. 108 1986 Art. 109 1986 Art. 110 1986 Art. 111 1986 Art. 112 1986 Art. 113 1986 Art. 114 1986 Art. 115 1986 Art. 116 1986 Art. 117 1986 Art. 118 1986 Art. 119 1986 Art. 120 1986 Art. 121 1986 Art. 122 1986 Art. 123 1986 Art. 124 1986 Art. 125 1986 Art. 126 1986 Art. 127 1986 Art. 128 1986 Art. 129 1986 Art. 130 1986 Art. 131 1986 Art. 132 1986 Art. 133 1986 Art. 134 1986 Art. 135 1986 Art. 136 1986 Art. 137 1986 Art. 138 1986 Art. 139 1986 Art. 140 1986 Art. 141 1986 Art. 142 1986 Art. 143 1986 Art. 144 1986 Art. 145 1986 Art. 146 1986 Art. 147 1986 Art. 148 1986 Art. 149 1986

Testo normativo (152 Articoli)

1986; I. In genere

Il Cantone di Soletta è uno Stato sovrano, membro della Confederazione Svizzera.

Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e adempie i compiti affidatigli dalla Costituzione e dalla legge.

1986; I. In genere

Il Cantone di Soletta collabora con gli altri Cantoni e s’impegna per trovare soluzioni in comune.

Esso si considera un tramite tra le comunità culturali della Svizzera.

1986; I. In genere

Il Cantone riconosce l’autonomia dei Comuni.

La legislazione conferisce ai Comuni ampia libertà organizzativa.

1986; I. In genere

Il potere risiede nell’insieme del Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

1986; I. In genere

Chi assume compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legge. Agisce esclusivamente nell’interesse pubblico e rispetta in tutti i settori i principi dell’uguaglianza giuridica e della proporzionalità.

Gli organi dello Stato e i privati si comportano vicendevolmente secondo buona fede.

1986; II. Diritti fondamentali

La libertà personale è inviolabile. Ognuno ha diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

La sfera privata e segreta, segnatamente la protezione dall’abuso dei dati, l’inviolabilità del domicilio e il segreto postale e delle telecomunicazioni sono garantiti.

In caso di grave limitazione, illegale o ingiustificata, della libertà personale vi è diritto al risarcimento del danno e a una riparazione morale.

1986; II. Diritti fondamentali

La libertà di credo e di coscienza, nonché la libertà di culto sono intangibili.

1986; II. Diritti fondamentali

Ognuno può formare liberamente la propria opinione, esprimerla e diffonderla con la parola, lo scritto, l’immagine o in qualsiasi altro modo, nonché ricevere liberamente le opinioni espresse da altri.

Ognuno ha il diritto di utilizzare le fonti d’informazione accessibili a tutti.

Ognuno ha il diritto di accedere ai documenti ufficiali. La legge precisa questo diritto.

1986; II. Diritti fondamentali

La libertà dei mezzi di comunicazione è garantita.

La censura è vietata.

1986; II. Diritti fondamentali

Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni e associazioni.

Le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico possono essere vietate o sottoposte a restrizioni soltanto se l’ordine e la sicurezza pubblici risultino esposti a un pericolo serio e immediato.

1986; II. Diritti fondamentali

La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici, nonché la libera attività artistica sono garantite.

1986; II. Diritti fondamentali

La proprietà e gli altri diritti patrimoniali sono protetti.

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

1986; II. Diritti fondamentali

La libera attività economica è garantita.

Ognuno può liberamente scegliere la propria professione e il proprio posto di lavoro.

Il Cantone non prende partito in caso di misure di lotta legittime tra le parti sociali.

1986; II. Diritti fondamentali

Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.

Le parti hanno il diritto di essere sentite in giudizio, dinanzi alle autorità e in sede amministrativa, e di ottenere una decisione motivata entro un congruo termine.

Nella misura prevista dalla legge, il procedimento dinanzi a un tribunale o ad altre autorità è gratuito per le parti indigenti.

1986; II. Diritti fondamentali

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le procedure previsti dalla legge.

Chiunque sia privato della libertà di movimento dev’essere informato senza indugio, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione.

L’arrestato dev’essere immediatamente tradotto dinanzi a un tribunale indipendente, designato dalla legge, il quale deciderà circa la carcerazione preventiva o di sicurezza.

1986; II. Diritti fondamentali

I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.

Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

Per quanto vi si prestino per loro natura, i diritti fondamentali vincolano anche i privati nei loro rapporti reciproci.

1986; II. Diritti fondamentali

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili.

Qualsivoglia limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza con il Cantone possono essere ulteriormente limitati soltanto nella misura in cui lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto.

1986; III. Obiettivi sociali

In complemento all’iniziativa e alla responsabilità dei privati, il Cantone, in via legislativa, si adopera affinché, nei limiti delle sue competenze e dei mezzi disponibili: a. le persone bisognose di aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale ricevano i mezzi necessari alla loro esistenza; b. la famiglia sia sostenuta e promossa nell’adempimento dei suoi compiti; c. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni e possa partecipare alla vita culturale; d. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, e sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione; e. ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata.

1986; IV. Doveri individuali

Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico.

1986; I. Cittadinanza

La legge disciplina l’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

La naturalizzazione non dev’essere resa più difficile da condizioni o oneri sproporzionati.

1986; II. Diritto di voto

Ha diritto di voto ogni abitante del Cantone che abbia la cittadinanza svizzera e abbia compiuto i 18 anni.

Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di voto.

1986; III. Diritto di petizione

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni e reclami alle autorità. L’autorità competente è tenuta a dare una risposta motivata entro congruo termine, ma non oltre un anno.

1986; IV. Elezioni popolari e revoca

Il Popolo elegge: a) per quanto riguarda gli organi federali, 1. i membri del Consiglio nazionale, 2. i membri del Consiglio degli Stati; b) per quanto riguarda gli organi cantonali, 1. i membri del Gran Consiglio, 2. i membri del Consiglio di Stato; c) per quanto riguarda gli organi circondariali o distrettuali, 1. i presidenti dei tribunali circondariali, 2. ... 3. i giudici circondariali e i loro supplenti, 4. ... 5. ... d) per quanto riguarda gli organi comunali, 1. i membri del Municipio, 2. il sindaco.

1986; IV. Elezioni popolari e revoca

Il Popolo può revocare in ogni tempo il Gran Consiglio o il Consiglio di Stato.

La votazione popolare sulla revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato è indetta allorché, entro sei mesi, una richiesta in tal senso raccolga 6000 firme. La votazione popolare deve svolgersi il più tardi due mesi dopo il deposito delle firme.

Se il Popolo accetta la richiesta di revoca, entro quattro mesi si procede a nuove elezioni.

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

Mediante un’iniziativa, il Popolo ha il diritto di chiedere: a. la revisione totale o parziale della Costituzione; b. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge; c. l’emanazione di un decreto del Gran Consiglio; non sono tuttavia ammesse iniziative riguardo alle decisioni menzionate nell’articolo 37, eccettuate le iniziative in materia di budget globale di cui all’articolo 33 a; d. il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale.

L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto elaborato.

Le altre iniziative possono essere presentate in forma di proposta generica o di progetto elaborato, eccettuata l’iniziativa in materia di budget globale che dev’essere sempre presentata in forma di proposta generica. Esse devono vertere su una materia uniforme e contenere una clausola di ritiro .

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

L’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato dev’essere designata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa.

Prima dell’inizio della raccolta delle firme, ogni iniziativa dev’essere sottoposta per esame alla Cancelleria dello Stato; il parere della Cancelleria non vincola gli autori dell’iniziativa.

Un’iniziativa è considerata formalmente riuscita se, nei 18 mesi dalla pubblicazione ufficiale del testo, è sostenuta da 3000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33 a .

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

Il Gran Consiglio dichiara non valida l’iniziativa che non adempia le condizioni di forma, sia manifestamente contraria al diritto o sia inattuabile.

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

L’iniziativa elaborata è sottoposta immutata al voto del Popolo. Il Gran Consiglio propone al Popolo di approvarla o respingerla. Può contrapporre all’iniziativa un controprogetto. La votazione popolare si svolge il più tardi due anni dopo il deposito dell’iniziativa.

Se il Gran Consiglio non l’approva, l’iniziativa generica è sottoposta entro un anno al voto del Popolo. Se il Gran Consiglio o il Popolo approva l’iniziativa, il Gran Consiglio, entro due anni dall’approvazione, presenta un testo che la realizzi. Questo testo è sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’eventuale controprogetto. L’iniziativa in materia di budget globale è retta dall’articolo 33 a.

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

Se la votazione verte simultaneamente sull’iniziativa e sul controprogetto, i votanti devono avere la possibilità di approvare o respingere entrambi i testi.

Se il Popolo approva i due testi, è considerato accettato il testo che, nella votazione eventuale simultanea, raccoglie il maggior numero di voti.

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

3000 aventi diritto di voto possono chiedere una determinata configurazione di un futuro budget globale pluriennale. La domanda dev’essere depositata il più tardi due anni prima della scadenza del budget globale pluriennale precedente. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni dalla pubblicazione ufficiale del testo dell’iniziativa.

Nei dodici mesi che precedono la scadenza del budget globale, il Gran Consiglio elabora un progetto conforme allo scopo dell’iniziativa. Il progetto, insieme all’eventuale controprogetto, è sottoposto al voto del Popolo il più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo del budget globale. Per assicurare il finanziamento, il progetto può essere abbinato a una modifica dell’aliquota fiscale.

1986; V. Richieste del Popolo (iniziativa e mozione popolare)

100 aventi diritto di voto hanno il diritto di presentare per scritto una proposta al Gran Consiglio vertente su questioni di pianificazione politica o di legislazione o su altri temi che possono essere oggetto di un mandato del Gran Consiglio al Consiglio di Stato.

La legge disciplina i particolari.

1986; VI. Votazione popolare (referendum)

Sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo: a. le modifiche costituzionali; b. le decisioni del Gran Consiglio e le iniziative per la revisione totale della Costituzione; c. i trattati internazionali e intercantonali il cui contenuto modifichi la Costituzione o che comportino spese secondo la lettera e; d. le leggi, i trattati internazionali e i trattati intercantonali il cui contenuto abbia forza di legge, se sono stati adottati a una maggioranza inferiore ai due terzi dei membri presenti del Gran Consiglio; e. le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche il cui importo superi i 5 milioni di franchi o su spese annue ricorrenti il cui importo superi i 500 000 franchi; f. le iniziative costituzionali e legislative elaborate e i relativi controprogetti; g. le iniziative generiche cui il Gran Consiglio non intenda dare seguito; h. le iniziative cantonali in sede federale, previste dall’articolo 29 capoverso 1 lettera d, e le iniziative per l’emanazione di un decreto del Gran Consiglio, se quest’ultimo non le approva; i. le iniziative per la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato; k. le decisioni che il Gran Consiglio medesimo sottopone al voto del Popolo; l. altre decisioni che per legge devono essere sottoposte al voto del Popolo.

Se il Popolo è chiamato a pronunciarsi su una legge o su un decreto, il Gran Consiglio può decidere di sottoporre al voto, oltre all’atto normativo nel suo complesso, anche singole disposizioni, con o senza varianti.

1986; VI. Votazione popolare (referendum)

Sono sottoposti al voto del Popolo, su richiesta di 1500 aventi diritto di voto o di cinque Comuni politici: a. le decisioni del Gran Consiglio vertenti su nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o su spese annue ricorrenti di oltre 100 000 franchi; b. tutte le leggi, i trattati internazionali o intercantonali e le decisioni del Gran Consiglio che non sottostanno a votazione popolare obbligatoria; è fatto salvo l’articolo 37.

La votazione popolare è indetta qualora ne sia fatta richiesta nei 90 giorni dopo la pubblicazione ufficiale della decisione del Gran Consiglio.

1986; VI. Votazione popolare (referendum)

Sono eccettuate dalla votazione popolare facoltativa le seguenti decisioni del Gran Consiglio: a. le decisioni concernenti l’ammissibilità delle iniziative popolari secondo l’articolo 31; b. le decisioni sui mandati popolari di cui all’articolo 34; bbis. le decisioni programmatiche di cui all’articolo 73; c. le decisioni di cui all’articolo 74; d. le decisioni in materia di elezioni secondo l’articolo 75; e. le decisioni di cui all’articolo 76 capoverso 1.

La legge sull’esercizio dei diritti popolari può prevedere altre eccezioni per decisioni del Gran Consiglio di secondaria importanza.

1986; VII. Partecipazione alla formazione dell’opinione

Il Cantone e i Comuni riconoscono il ruolo dei partiti.

Essi possono sostenerne l’attività.

1986; VII. Partecipazione alla formazione dell’opinione

Prima di emanare disposizioni costituzionali o legislative o di realizzare altri progetti di portata generale, può essere indetta una procedura di consultazione.

Le procedure di consultazione devono essere annunciate ufficialmente. Ognuno ha il diritto di far pervenire il proprio parere.

Le risposte alle consultazioni sono accessibili a ognuno.

1986; VIII. Salvaguardia dei diritti popolari

Il legislatore non può delegare ad altri organi la competenza di emanare disposizioni fondamentali e importanti.

Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a deliberare definitivamente in materia di spese. Il massimale delle nuove spese uniche oggetto della delega finanziaria dev’essere specificato nella legge.

1986; I. Territorio del Cantone e capitale

Il Cantone comprende il territorio delimitato dai confini storici e garantitogli dalla Confederazione Svizzera.

Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare.

Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

1986; I. Territorio del Cantone e capitale

La capitale del Cantone è Soletta.

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno sede a Soletta.

1986; II. Circoscrizioni, distretti, circondari elettorali

Il territorio del Cantone è suddiviso nelle cinque circoscrizioni seguenti ed ogni circoscrizione è suddivisa a sua volta in due distretti: a. Soletta-Lebern; b. Bucheggberg-Wasseramt; c. Thal-Gäu; d. Olten-Gösgen; e. Dorneck-Thierstein.

La suddivisione in circoscrizioni costituisce il fondamento della decentralizzazione dell’amministrazione e dell’apparato giudiziario. È fatto salvo l’articolo 44 capoverso 1.

Le circoscrizioni costituiscono i circondari elettorali per l’elezione del Gran Consiglio.

1986; II. Circoscrizioni, distretti, circondari elettorali

Gli organi delle circoscrizioni sono le prefetture, le segreterie circondariali e i tribunali circondariali. La legge può prevedere che per le circoscrizioni di Soletta-Lebern e di Bucheggberg-Wasseramt vi siano un tribunale e una segreteria circondariali in comune.

La legge disciplina la competenza e l’organizzazione di questi organi.

1986; III. Comuni e consorzi intercomunali

I Comuni (Comuni politici, Comuni patriziali e parrocchie) sono enti autonomi di diritto pubblico.

Il diritto dei Comuni di autogestirsi è garantito nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. I Comuni determinano la propria organizzazione, eleggono le proprie autorità e i propri funzionari e impiegati e adempiono autonomamente i propri compiti.

Qualsiasi conferimento di nuovi compiti ai Comuni richiede una base legale.

1986; III. Comuni e consorzi intercomunali

I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sull’utile netto e sul capitale delle persone giuridiche, in base alla tassazione concernente l’imposta dello Stato.

Per quanto la legge lo consenta, i Comuni politici possono riscuotere altri tributi.

I Comuni patriziali e le parrocchie possono riscuotere imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché imposte personali.

1986; III. Comuni e consorzi intercomunali

La costituzione, l’aggregazione o lo scioglimento dei Comuni politici, dei Comuni patriziali e delle parrocchie, nonché la modifica del loro effettivo o del loro territorio richiedono il consenso dei Comuni direttamente interessati e l’approvazione del Gran Consiglio.

Le rettifiche di confine che non comportino importanti modifiche territoriali possono essere decise dai Comuni direttamente interessati o, per gravi motivi e su richiesta di uno di questi Comuni, dal Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato può essere impugnata dinanzi al Gran Consiglio dai Comuni direttamente interessati.

1986; III. Comuni e consorzi intercomunali

Per adempiere determinati compiti, i Comuni possono formare consorzi intercomunali o creare istituti in comune, concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, e partecipare a imprese pubbliche, a economia mista o private.

Gli aventi diritto di voto dei Comuni direttamente interessati hanno un diritto di partecipazione; la legge disciplina i particolari.

Laddove compiti regionali possano essere ragionevolmente adempiuti soltanto in comune, la legge può obbligare i Comuni a formare consorzi intercomunali o ad aderirvi.

1986; IV. Comuni politici

Il Comune politico comprende il territorio comunale e i suoi abitanti.

Qualsiasi persona che dimori sul territorio comunale sottostà alla sovranità territoriale del Comune politico.

1986; IV. Comuni politici

Il Comune politico adempie compiti di portata locale e regionale, sempre che non competano ad altri enti, e i compiti che il Cantone gli ha delegato.

1986; V. Comuni patriziali

Il Comune patriziale comprende tutte le persone che possiedono la cittadinanza comunale, senza riguardo al loro luogo di domicilio.

1986; V. Comuni patriziali

Il Comune patriziale ha segnatamente i compiti seguenti: a. il conferimento della cittadinanza comunale; b. ... c. l’amministrazione dei beni patriziali; d. la gestione naturalistica delle foreste e dei pascoli patriziali («Allmende»), nonché la loro manutenzione a fini di svago e ristoro; e. la promozione del benessere culturale e sociale, nella misura dei suoi mezzi.

1986

La Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali enti di diritto pubblico.

Il Gran Consiglio può riconoscere quali enti di diritto pubblico altre comunità religiose che offrano garanzia di durata.

1986

Le comunità religiose riconosciute quali enti di diritto pubblico si organizzano in parrocchie.

Le parrocchie possono riunirsi in sinodi.

1986

La parrocchia comprende tutti i membri di una comunità religiosa riconosciuta che abitano sul suo territorio. Le parrocchie soddisfanno ai bisogni temporali della loro confessione e adempiono altri compiti nei limiti fissati dallo Statuto ecclesiastico.

L’uscita da una comunità religiosa riconosciuta è ognora possibile mediante dichiarazione scritta al Consiglio parrocchiale.

La parrocchia può accordare il diritto di voto agli stranieri domiciliati.

1986

I sinodi provvedono agli interessi generali della loro comunità religiosa e regolano questioni comuni alle loro diverse parrocchie.

I loro statuti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato.

1986

Le parrocchie sottostanno alla vigilanza e i sinodi all’alta vigilanza del Cantone. L’autodeterminazione ecclesiale è garantita.

Rimangono salvi la legislazione nonché i trattati internazionali e intercantonali vigenti.

1986; I. Disposizioni generali

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali adempiono i loro compiti secondo il principio della divisione dei poteri. Nessuna di queste autorità può interferire nella sfera operativa che la Costituzione o la legge riserva alle altre.

Nessuno può essere contemporaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o membro di una di queste autorità e del Tribunale cantonale.

I funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, dei tribunali e degli istituti cantonali incaricati di compiti amministrativi, nonché i funzionari dirigenti degli altri istituti cantonali non possono essere membri del Gran Consiglio.

Non possono essere membri del Gran Consiglio neppure i giudici non di carriera e i giudici supplenti dei tribunali cantonali che sottostanno alla vigilanza diretta del Gran Consiglio.

1986; I. Disposizioni generali

Ogni avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e in seno ai tribunali, per quanto la legge non imponga condizioni supplementari.

La legge disciplina l’eleggibilità a membro di un’altra autorità e a funzionario.

1986; I. Disposizioni generali

Le funzioni pubbliche vanno attribuite alle persone più qualificate. Per quanto possibile, va tenuto adeguatamente conto dei diversi gruppi della popolazione, segnatamente delle regioni e delle tendenze politiche.

1986; I. Disposizioni generali

Il periodo amministrativo per tutti i funzionari e per tutte le autorità del Cantone e dei Comuni è di quattro anni.

Tutte le elezioni avvengono per un periodo amministrativo o per il periodo amministrativo ancora restante.

1986; I. Disposizioni generali

All’atto dell’entrata in funzione, i membri delle autorità e i funzionari eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio promettono solennemente di rispettare la Costituzione e la legge.

1986; I. Disposizioni generali

Le deliberazioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono pubbliche per quanto interessi privati o pubblici degni di protezione non vi si oppongano.

La legge disciplina il diritto di consultare gli atti ufficiali.

1986; I. Disposizioni generali

Il Cantone, i Comuni e gli altri titolari di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente a terzi nell’esercizio delle loro attività ufficiali.

La legge definisce la responsabilità in altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità, dei funzionari e degli impiegati.

1986; I. Disposizioni generali

I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle commissioni parlamentari. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità con il consenso dei due terzi dei membri presenti.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa e la suprema autorità di vigilanza del Cantone. Si compone di 100 membri.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

La ripartizione dei seggi tra i circondari elettorali avviene secondo un decreto del Gran Consiglio, sulla base della statistica demografica più recente. È determinante il rapporto tra la popolazione residente dei circondari elettorali e la popolazione residente del Cantone.

1986; II. Gran Consiglio

I membri del Gran Consiglio esercitano liberamente il loro mandato.

Essi devono rendere pubblici i loro legami con imprese e gruppi d’interesse.

1986; II. Gran Consiglio

La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei suoi rapporti con il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Questi, nella sua sfera di competenze, può, in casi giustificati, scostarsi dal mandato ricevuto.

I membri del Consiglio di Stato partecipano alle sedute del Gran Consiglio; vi hanno voto consultivo e possono presentare proposte sugli oggetti in deliberazione.

1986; II. Gran Consiglio

Il presidente del Tribunale cantonale partecipa alle sedute del Consiglio di Stato dedicate al preventivo, al consuntivo e al rapporto di attività dei tribunali; vi ha voto consultivo e può presentare proposte.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. Può partecipare alla preparazione della legislazione.

Fatto salvo il capoverso 1, il Gran Consiglio emana sotto forma di ordinanza le disposizioni di esecuzione relative a leggi e decreti federali. Nel singolo caso, può delegare questa competenza al Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio può presentare un’iniziativa parlamentare vertente su un mandato o una decisione programmatica rimasti inadempiuti. La legge disciplina i particolari.

1986; II. Gran Consiglio

Fatti salvi i diritti popolari, il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali, eccetto che il Consiglio di Stato sia autorizzato per legge a concluderli definitivamente.

Il Gran Consiglio può partecipare alla preparazione di importanti trattati internazionali o intercantonali che sottostiano alla sua approvazione.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio tratta il programma di legislatura e il piano integrato dei compiti e delle finanze, nonché altri piani fondamentali in singoli settori di compiti e ne prende atto.

Mediante una decisione programmatica esso incarica il Consiglio di Stato di svolgere un compito statale in una data direzione.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio: a. decide in materia di nuove spese, ferma restando la competenza del Popolo secondo gli articoli 35 e 36; b. determina periodicamente la struttura e il grado di precisione del bilancio pubblico, decide sulle questioni importanti relative al budget globale e approva il bilancio di previsione; c. approva il rapporto di gestione.

Il Gran Consiglio connette le decisioni finanziarie alle prestazioni da fornire. Si assicura dell’efficacia di tutte le misure cantonali.

La legge può conferire alla Commissione delle finanze l’autorizzazione provvisoria di procedere a una spesa che non consenta dilazioni. L’autorizzazione richiede l’approvazione del Gran Consiglio.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio nomina: a. il cancelliere dello Stato e il suo supplente; b. i membri e i giudici supplenti dei tribunali, per quanto la Costituzione o la legge non ne affidi l’elezione al Popolo; c. il procuratore pubblico superiore e il suo sostituto; d. i procuratori pubblici; e. il procuratore in capo dei minorenni e gli altri procuratori dei minorenni; f. il capo del Controllo delle finanze.

La legge può affidare altre nomine al Gran Consiglio. Essa determina i posti che devono essere messi a concorso.

1986; II. Gran Consiglio

Il Gran Consiglio: a. esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che svolgono compiti cantonali; b. può aggregare ai dipartimenti commissioni peritali consultive permanenti; c. ... d. esercita il diritto di amnistia e, per quanto la legge non l’attribuisca al Consiglio di Stato, il diritto di grazia; e. pronuncia su ricorsi e petizioni nei limiti delle sue competenze; f. risolve i conflitti di competenza, per quanto questo compito non spetti a un tribunale; g. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni (art. 86, 89, 89 bis e 93 Cost. ); h. può pronunciarsi sui pareri che il Consiglio di Stato indirizza alle autorità federali in sede di procedure di consultazione.

La legge può conferire al Gran Consiglio ulteriori competenze.

La legislazione attribuisce al Gran Consiglio la competenza di accordare le concessioni importanti.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

Esso si compone di cinque membri e adempie i suoi compiti in quanto autorità collegiale.

Sceglie al suo interno il presidente («landamano») e il vicepresidente per la durata di un anno.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Fatti salvi i diritti popolari e i diritti del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato determina gli obiettivi e i mezzi principali dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

All’inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Stato elabora un programma di legislatura e un piano integrato dei compiti e delle finanze. Alla fine della legislatura, fa rapporto al Gran Consiglio sulla loro realizzazione.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Il Consiglio di Stato dirige la procedura preliminare di elaborazione dei testi costituzionali e legislativi. In singoli casi, il Gran Consiglio può prevedere eccezioni.

Il Consiglio di Stato emana ordinanze sulla scorta e nei limiti delle leggi, dei trattati internazionali e dei trattati intercantonali.

17 membri del Gran Consiglio possono, entro 60 giorni, opporsi a un’ordinanza o a una modifica di ordinanza decisa dal Consiglio di Stato. Se l’opposizione è confermata dalla maggioranza dei membri presenti del Gran Consiglio, il testo contestato è rinviato al Consiglio di Stato. La legge sul Gran Consiglio precisa la procedura.

Il Consiglio di Stato può altresì emanare ordinanze per far fronte ai disordini già in atto o imminenti che minaccino l’ordine e la sicurezza pubblici, nonché a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio. Decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Il Consiglio di Stato può decidere nuove spese uniche sino a un importo di 250 000 franchi e spese annue ricorrenti sino a un importo di 50 000 franchi.

Esso può assumere e rinnovare prestiti.

Il Consiglio di Stato dispone circa il patrimonio finanziario. Per quanto non costituiscano meri investimenti, le partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato sottostanno alle disposizioni sulle attribuzioni in materia di spese.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Il Consiglio di Stato determina l’organizzazione appropriata dell’amministrazione, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. Provvede ad assicurare un servizio pubblico conforme al diritto e improntato all’efficienza.

Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi laddove previsto dalla legge. L’articolo 88 capoverso 3 è applicabile per analogia.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Il Consiglio di Stato: a. provvede al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici; b. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno; c. conclude accordi amministrativi e, nei limiti delle sue competenze, trattati internazionali e trattati intercantonali; d. si pronuncia sui progetti delle autorità federali; e. procede a nomine, per quanto esse non siano di competenza di altri organi; f. conferisce la cittadinanza cantonale.

La legge può conferire al Consiglio di Stato ulteriori competenze.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

La Cancelleria dello Stato è il segretariato generale del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

L’amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti che, nei limiti delle loro competenze, decidono autonomamente in questioni amministrative.

Ciascun membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più dipartimenti.

Qualsiasi decisione di un dipartimento può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità o abiliti il dipartimento a pronunciare definitivamente sul ricorso.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone può: a. istituire enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico autonomi; b. per adempiere i suoi compiti, partecipare a imprese a economia mista; c. delegare compiti amministrativi a unità amministrative autonome, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista, nonché, eccezionalmente, a privati o a organizzazioni di diritto privato.

La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza del Consiglio di Stato devono essere assicurate. La legge prevede un’appropriata partecipazione del Gran Consiglio.

1986; III. Consiglio di Stato e amministrazione

La legge disciplina: a. i fondamenti dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dei dipartimenti; b. le linee fondamentali della normativa applicabile ai rapporti di servizio del personale dello Stato; c. la procedura e la giustizia amministrative.

1986; IV. Tribunali

La giurisdizione civile, penale e amministrativa è esercitata dai tribunali statali e dai tribunali arbitrali.

La legge disciplina l’organizzazione, le competenze e la procedura.

1986; IV. Tribunali

I tribunali sono indipendenti nell’amministrare la giustizia; sottostanno al solo diritto.

Di regola, le udienze sono pubbliche.

Il giudice non è vincolato dagli atti normativi cantonali o comunali contrari al diritto federale o al diritto cantonale di rango superiore.

1986; IV. Tribunali

La giurisdizione civile è esercitata da: a. i giudici di pace; b. i presidenti dei tribunali circondariali; c. i tribunali circondariali; d. ... e. il Tribunale cantonale; f. altri tribunali e autorità di conciliazione ai sensi della legge.

Nei limiti fissati dalla legislazione, le controversie possono essere deferite al giudizio di tribunali arbitrali.

1986; IV. Tribunali

La giurisdizione penale è esercitata da: [tab] a. e b. ... c. i presidenti dei tribunali dei minorenni; d. il tribunale dei minorenni; e. i presidenti dei tribunali circondariali; f. i tribunali circondariali; g. il Tribunale cantonale; h. il giudice dell’arresto; i. ...

Le autorità incaricate del perseguimento penale sono il pubblico ministero, il pubblico ministero dei minorenni, la polizia e i giudici di pace.

La legge disciplina la competenza decisionale penale del procuratore pubblico superiore, dei procuratori pubblici, dei procuratori dei minorenni, dei funzionari istruttori e dei giudici di pace, nonché la facoltà delle autorità amministrative d’infliggere pene.

1986; IV. Tribunali

La giurisdizione amministrativa è esercitata da: a. il Tribunale amministrativo; b. il Tribunale delle assicurazioni; c. il Tribunale fiscale; d. la Commissione di stima; e. ... f. altri tribunali speciali, per quanto previsti dalla legge.

1986; IV. Tribunali

L’amministrazione giudiziaria compete ai tribunali.

Il presidente del Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con le altre autorità.

La legge definisce le linee fondamentali dell’organizzazione e della procedura dell’amministrazione giudiziaria.

1986; I. Sicurezza pubblica

Il Cantone e i Comuni politici garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

1986; I. Sicurezza pubblica

Il Cantone e i Comuni politici prendono provvedimenti per proteggere la popolazione da catastrofi o eventi bellici.

A tal fine, la legge può, per un tempo limitato, conferire al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato poteri che deroghino alle disposizioni costituzionali sulla ripartizione delle competenze.

1986; II. Sicurezza sociale

A complemento di quanto intrapreso su iniziativa e sotto responsabilità private, il Cantone realizza gli obiettivi sociali nei limiti della sua competenza e dei suoi mezzi.

1986; II. Sicurezza sociale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone bisognose d’aiuto.

Essi possono creare o sostenere istituzioni previdenziali e assistenziali. Promuovono le misure di autoaiuto.

1986; II. Sicurezza sociale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, promuovono il benessere e l’integrazione degli stranieri.

1986; II. Sicurezza sociale

Il Cantone definisce in una legge le linee fondamentali dei diritti e doveri: a. delle persone in carcere preventivo; b. delle persone che scontano una pena o una misura; c. delle persone internate per motivi assistenziali.

1986; II. Sicurezza sociale

Il Cantone può sostenere servizi gratuiti d’informazioni giuridiche.

1986; II. Sicurezza sociale

Il Cantone e i Comuni possono: a. accordare sussidi per il pagamento dei premi delle assicurazioni sociali; b. integrare con assegni complementari le prestazioni assicurative; c. gestire essi stessi assicurazioni sociali.

L’assicurazione malattie e infortuni è obbligatoria.

Gli edifici devono essere assicurati contro il fuoco e contro gli elementi naturali presso l’Assicurazione immobiliare solettese. Il Cantone può, per legge, dichiarare obbligatorie altre assicurazioni di cose.

1986; III. Sanità

Il Cantone disciplina il settore della sanità pubblica. Crea le condizioni atte ad assicurare cure mediche adeguate ed economicamente sopportabili.

Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove la prevenzione e l’assistenza sanitarie, nonché le cure mediche e a domicilio.

Il Cantone esercita la vigilanza sulle professioni sanitarie.

1986; III. Sanità

Il Cantone, da solo o insieme con altri enti, gestisce ospedali e ricoveri.

Le istituzioni private sono sottoposte ad autorizzazione. La legge ne fissa le condizioni.

Tutti gli ospedali e i ricoveri, privati e pubblici, sottostanno alla vigilanza del Cantone.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone e i Comuni promuovono la creatività individuale e agevolano la partecipazione alla vita culturale.

Essi tutelano il patrimonio culturale e provvedono a conservarlo.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone può emanare una legge sui mezzi di comunicazione sociale che promuova le peculiarità culturali del Cantone e la pluralità dell’informazione.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

L’educazione e la formazione sono compiti assunti congiuntamente dai genitori e dalla scuola. La legge disciplina i rispettivi diritti e doveri.

Ogni alunno ha diritto a una formazione adeguata alle sue capacità intellettuali, morali e fisiche. Le materie insegnate sono le stesse per ambo i sessi.

La frequentazione della scuola è obbligatoria durante il tempo stabilito dalla legge.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

I Comuni politici istituiscono e gestiscono le scuole di base; la scuola d’infanzia è parte integrante della scuola di base. Il Cantone partecipa alle spese.

Il Cantone istituisce e gestisce gli istituti pedagogici speciali. Può gestire altre offerte cantonali a livello di scuola di base. La legge disciplina i particolari.

Il Cantone istituisce e gestisce le altre scuole pubbliche. La legge disciplina i loro compiti e la loro organizzazione.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone sostiene la formazione e il perfezionamento professionali, nonché la riqualificazione professionale.

Esso può istituire e gestire corrispondenti centri di formazione o partecipare a centri siffatti.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’acquisizione di una cultura generale da parte degli adolescenti, nonché l’educazione degli adulti.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone si adopera per la collaborazione e il coordinamento nel settore scolastico.

Esso può, con altri Cantoni o altri enti, costituire e gestire centri di formazione.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Le scuole private elementari e medie, inferiori e superiori, le scuole professionali private e le istituzioni accademiche private sottostanno ad autorizzazione e sono poste sotto la vigilanza del Cantone.

Lo stesso vale per l’insegnamento privato dispensato durante la scuola dell’obbligo e sostituivo di quello pubblico

Il Cantone può sussidiare scuole private.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone rimuove o riduce le difficoltà d’ordine economico, geografico o d’altro genere che ostacolino la frequentazione della scuola.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone accorda sussidi alla formazione.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone promuove l’istruzione civica.

1986; IV. Cultura, istruzione e formazione

Il Cantone e i Comuni sostengono l’organizzazione razionale del tempo libero, le attività giovanili e la pratica dello sport.

1986; V. Ambiente ed energia

La protezione e la cura dell’ambiente sono compiti di ognuno. Il Cantone e i Comuni provvedono alla protezione dell’essere umano e del suo ambiente naturale dalle immissioni nocive o moleste.

Chi causa misure di protezione dell’ambiente ne assume le spese.

Il Cantone e i Comuni politici garantiscono uno smaltimento ambientale compatibile. Chi ne è causa è corresponsabile.

Il Cantone promuove l’applicazione di tecnologie rispettose dell’ambiente, nonché il riciclaggio dei materiali usati e dei rifiuti.

1986; V. Ambiente ed energia

Il Cantone e i Comuni proteggono e conservano gli spazi vitali della fauna e della flora indigene, nonché i siti e paesaggi caratteristici.

1986; V. Ambiente ed energia

Il Cantone e i Comuni assicurano un approvvigionamento con acqua potabile e industriale che soddisfi al fabbisogno idrico regionale.

1986; V. Ambiente ed energia

Il Cantone e i Comuni possono prendere provvedimenti per assicurare un approvvigionamento energetico che promuova lo sviluppo economico, che sia rispettoso dell’ambiente, sicuro e gestito in modo economico.

Promuovono un consumo energetico parsimonioso, l’uso efficiente dell’energia, l’impiego di fonti di energia rinnovabili e la decentralizzazione dell’approvvigiona-mento energetico.

1986; VI. Assetto del territorio e trasporti

Il Cantone e i Comuni politici provvedono a una pianificazione del territorio che assicuri un’utilizzazione appropriata, equilibrata e parsimoniosa del suolo e un’occupazione razionale del territorio cantonale.

1986; VI. Assetto del territorio e trasporti

Il Cantone disciplina le costruzioni in vista di proteggere l’essere umano e l’ambiente.

1986; VI. Assetto del territorio e trasporti

Il Cantone e i Comuni politici disciplinano il settore dei trasporti e delle strade.

Essi promuovono insieme i trasporti pubblici.

Il Cantone e i Comuni politici provvedono affinché l’ordinamento del traffico rispetti l’ambiente e sia per quanto possibile favorevole sotto il profilo economico.

1986; VII. Economia

Il Cantone, assicurando condizioni quadro favorevoli, si adopera per un’economia efficiente e per un grado di occupazione quanto alto possibile.

Esso promuove uno sviluppo dell’economia strutturalmente e regionalmente equilibrato.

Gli interessi della protezione dell’ambiente, dell’ordinamento del territorio e dell’agricoltura, nonché la pace sociale devono essere considerati.

Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività che rivestano un’importanza economica.

Esso prende provvedimenti per limitare quanto possibile la densità normativa e l’onere amministrativo per le imprese, segnatamente le piccole e medie imprese (PMI).

1986; VII. Economia

Il Cantone prende provvedimenti per assicurare un’agricoltura efficiente e a basso impatto ambientale.

Esso sostiene provvedimenti volti a conservare e promuovere le aziende familiari indipendenti.

1986; VII. Economia

Il Cantone esercita la vigilanza su tutte le aree boschive.

Esso garantisce la conservazione delle foreste assicurandone le funzioni di protezione, sfruttamento e ristoro.

Il Cantone promuove altresì una gestione naturalistica delle foreste.

1986; VII. Economia

Nei limiti delle sue possibilità, il Cantone prende provvedimenti per attenuare le crisi economiche e i loro effetti.

1986; VII. Economia

Il Cantone esercita la sovranità sulle cose pubbliche. Ne disciplina in particolare lo sfruttamento e l’utilizzazione.

1986; VII. Economia

Le regalìe del sale, della caccia, della pesca e delle miniere appartengono al Cantone. Rimangono salvi i diritti privati già esistenti.

Le regalìe conferiscono al Cantone il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta. Il Cantone può esercitare esso stesso questi diritti o delegarli a terzi.

1986; VII. Economia

Il Cantone e i Comuni politici possono emanare prescrizioni per assicurare un esercizio razionale delle attività economiche.

1986

Il Cantone utilizza e gestisce il patrimonio amministrativo in modo economico e conforme alla sua destinazione.

Il patrimonio finanziario dev’essere amministrato conformemente alle leggi del mercato, tenuto conto dell’interesse pubblico.

1986

Le finanze devono essere gestite con oculatezza, in modo economico e adeguato alla congiuntura. I conti dell’esercizio corrente devono di regola essere equilibrati.

Il Cantone adatta la propria pianificazione finanziaria ai compiti pubblici.

Ogni compito, ogni introito e ogni spesa vanno esaminati previamente e periodicamente per accertarne la necessità, la congruità e le conseguenze finanziarie.

1986

Il Cantone e i Comuni possono procurarsi i mezzi finanziari necessari mediante: a. la riscossione di imposte e tasse; b. redditi patrimoniali; c. contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituzioni di diritto pubblico; d. l’emissione e l’assunzione di prestiti; e. eventuali altri introiti.

I consorzi intercomunali sopperiscono alle loro spese con prestazioni dei loro membri, nonché mediante emolumenti e contributi. Non riscuotono imposte.

1986

Il Cantone può riscuotere le seguenti imposte: a. l’imposta personale sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b. l’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; c. le imposte sugli utili immobiliari e sui redditi non periodici; d. l’imposta di perequazione finanziaria sulle persone giuridiche; e. la tassa ospedaliera; f. la tassa di mutazione; g. l’imposta sulle successioni e la tassa ereditaria; h. la tassa sui veicoli a motore; i. la tassa sui natanti; k. l’imposta sulle donazioni; l. la tassa sui cani, m. imposta sull’esercizio di ristoranti, take-away, tavole calde e strutture alberghiere, sul commercio di bevande alcoliche nonché sull’esercizio della prostituzione.

Imposte a destinazione vincolata possono essere riscosse soltanto finché sono necessarie.

L’introduzione di nuove imposte cantonali richiede una base costituzionale.

1986

Tutti i contribuenti sono tenuti a partecipare alle spese del Cantone proporzionalmente ai loro mezzi. I redditi straordinari e non periodici possono essere tassati separatamente. Occorre preservare la volontà produttiva del singolo e l’efficienza dell’economia.

Le imposte delle persone fisiche devono essere calcolate in modo da non comportare oneri supplementari importanti in caso di matrimonio; sono fatti salvi gli sgravi fiscali di cui all’articolo 134.

Nell’imposizione del reddito e della sostanza devono essere applicati i principi di un’adeguata progressività. Questi principi possono essere applicati anche ad altre imposte. La progressione a freddo dev’essere compensata periodicamente.

1986

Sgravi fiscali devono essere accordati segnatamente per: a. la famiglia; b. le persone con obblighi di mantenimento o dedite al volontariato assistenziale; c. la costruzione e la manutenzione di abitazioni occupate personalmente dai loro proprietari; d. la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato; e. il perfezionamento e la riqualificazione professionali.

1986

In tempi di crisi si può derogare ai principi ordinari della riscossione delle imposte al fine di adempiere compiti straordinari dello Stato; queste deroghe devono tuttavia essere limitate nel tempo ed essere decise in via legislativa.

1986

Mediante la perequazione finanziaria devono essere create condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.

1986; I. Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

La revisione parziale deve vertere su una materia uniforme.

1986; I. Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione

Se chiesta mediante un’iniziativa popolare, la revisione parziale della Costituzione avviene conformemente alle disposizioni sulle richieste del Popolo.

Il Gran Consiglio decide la revisione parziale dopo averne deliberato in duplice lettura, con un mese almeno d’intervallo fra la prima e la seconda lettura.

Il Gran Consiglio può sottoporre al voto del Popolo questioni di principio, con o senza varianti. Può sottoporgli simultaneamente l’intero progetto o sue parti, con o senza varianti.

1986; I. Disposizioni concernenti la revisione della Costituzione

Il Popolo, in base a un’iniziativa popolare presentata da almeno 3 000 aventi diritto di voto o da dieci Comuni politici o in base a una decisione del Gran Consiglio, decide se: a. si debba intraprendere la revisione totale della Costituzione; b. la revisione debba essere preparata dal Gran Consiglio o da una Costituente. La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo il deposito dell’iniziativa popolare o dopo la decisione del Gran Consiglio.

Se il Popolo decide di affidare la revisione totale a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio, eccettuate tuttavia le norme sulle incompatibilità.

L’autorità incaricata della revisione può indire votazioni popolari su questioni di principio, con o senza varianti; nei successivi lavori di elaborazione della nuova Costituzione, essa è vincolata dal risultato di queste votazioni.

L’autorità incaricata della revisione sottopone al Popolo il progetto di Costituzione totalmente riveduta dopo averne deliberato in duplice lettura, con almeno un mese d’intervallo fra la prima e la seconda lettura. Essa può chiedere al Popolo di pronunciarsi simultaneamente sull’intera Costituzione o su sue parti, con o senza varianti.

Se il Popolo respinge la Costituzione o parte di essa, l’autorità incaricata della revisione elabora un secondo progetto. Se anche questo progetto è respinto dal Popolo, la revisione totale è considerata non riuscita.

1986; II. Disposizioni transitorie

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

1986; II. Disposizioni transitorie

La Costituzione del Cantone di Soletta del 23 ottobre 1887 è abrogata. I suoi articoli 24, 26, 27 e 28 rimangono tuttavia applicabili a titolo transitorio, ma al massimo fino al rinnovo integrale del Gran Consiglio nel 1993.

Le disposizioni del diritto attualmente in vigore il cui contenuto risulti contrario alla presente Costituzione sono abrogate.

1986; II. Disposizioni transitorie

Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore; la loro eventuale modifica è retta dalla presente Costituzione.

Se contrarie alla presente Costituzione, le attribuzioni conferite al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato in materia di spese decadono il più tardi dopo cinque anni.

1986; II. Disposizioni transitorie

Se, secondo la presente Costituzione, devono essere emanate nuove disposizioni o se disposizioni vigenti devono essere modificate, occorre provvedervi senza indugio. Le disposizioni vigenti vanno esaminate per accertarne la conformità con i diritti fondamentali, segnatamente con l’uguaglianza giuridica.

1986; II. Disposizioni transitorie

Fino all’entrata in vigore delle pertinenti disposizioni di legge, l’esercizio dei diritti popolari è retto da un’ordinanza del Gran Consiglio.

Le richieste del Popolo ammissibili secondo la Costituzione del 23 ottobre 1887 possono ancora essere presentate fino al 30 giugno 1989.

1986; II. Disposizioni transitorie

I periodi amministrativi delle autorità e dei funzionari del Cantone e dei Comuni rimangono quelli previsti dal diritto anteriore Il più tardi fino al 1997.

1986; II. Disposizioni transitorie

Se pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione, le domande di acquisto della cittadinanza presentate da Svizzeri sono trattate dal Consiglio di Stato.

1986; II. Disposizioni transitorie

Il Gran Consiglio nomina per il 1° gennaio 1988 una Corte criminale composta di due giudici cantonali e di tre giudici laici permanenti. Il primo periodo amministrativo termina nel 1993.

Fino all’adattamento delle pertinenti disposizioni di legge, l’organizzazione e la procedura sono disciplinate dal Tribunale cantonale.

I procedimenti penali pendenti dinanzi alla Corte d’assise il 1° gennaio 1988 sono retti dal diritto anteriore.

1986; II. Disposizioni transitorie

Fino all’adattamento della legge sull’organizzazione giudiziaria, non possono far parte di uno stesso tribunale: a. i parenti consanguinei e gli affini in linea retta, o collaterale fino al terzo grado compreso; b. i coniugi, nonché mogli e mariti di fratelli e sorelle.

1986; II. Disposizioni transitorie

La Banca cantonale solettese è trasformata in una società anonima di diritto privato cui il Cantone può partecipare soltanto come azionista minoritario. Il Consiglio di Stato prende definitivamente tutte le decisioni necessarie.

Il Consiglio di Stato può delegare singole decisioni al Consiglio di banca straordinario della Banca cantonale solettese, fermo stante il suo diritto di approvazione.

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