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Costituzione del Cantone di Friburgo, (2004)

154 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (154)

Art. 1 2004 Art. 2 2004 Art. 3 2004 Art. 4 2004 Art. 5 2004 Art. 6 2004 Art. 7 2004 Art. 8 2004 Art. 9 2004 Art. 10 2004 Art. 11 2004 Art. 12 2004 Art. 13 2004 Art. 14 2004 Art. 15 2004 Art. 16 2004 Art. 17 2004 Art. 18 2004 Art. 19 2004 Art. 20 2004 Art. 21 2004 Art. 22 2004 Art. 23 2004 Art. 24 2004 Art. 25 2004 Art. 26 2004 Art. 27 2004 Art. 28 2004 Art. 29 2004 Art. 30 2004 Art. 31 2004 Art. 32 2004 Art. 33 2004 Art. 34 2004 Art. 35 2004 Art. 36 2004 Art. 37 2004 Art. 38 2004 Art. 39 2004 Art. 40 2004 Art. 41 2004 Art. 42 2004 Art. 43 2004 Art. 44 2004 Art. 45 2004 Art. 46 2004 Art. 47 2004 Art. 48 2004 Art. 49 2004 Art. 50 2004 Art. 51 2004 Art. 52 2004 Art. 53 2004 Art. 54 2004 Art. 55 2004 Art. 56 2004 Art. 57 2004 Art. 58 2004 Art. 59 2004 Art. 60 2004 Art. 61 2004 Art. 62 2004 Art. 63 2004 Art. 64 2004 Art. 65 2004 Art. 66 2004 Art. 67 2004 Art. 68 2004 Art. 69 2004 Art. 70 2004 Art. 71 2004 Art. 72 2004 Art. 73 2004 Art. 74 2004 Art. 75 2004 Art. 76 2004 Art. 77 2004 Art. 78 2004 Art. 79 2004 Art. 80 2004 Art. 81 2004 Art. 82 2004 Art. 83 2004 Art. 84 2004 Art. 85 2004 Art. 86 2004 Art. 87 2004 Art. 88 2004 Art. 89 2004 Art. 90 2004 Art. 91 2004 Art. 92 2004 Art. 93 2004 Art. 94 2004 Art. 95 2004 Art. 96 2004 Art. 97 2004 Art. 98 2004 Art. 99 2004 Art. 100 2004 Art. 101 2004 Art. 102 2004 Art. 103 2004 Art. 104 2004 Art. 105 2004 Art. 106 2004 Art. 107 2004 Art. 108 2004 Art. 109 2004 Art. 110 2004 Art. 111 2004 Art. 112 2004 Art. 113 2004 Art. 114 2004 Art. 115 2004 Art. 116 2004 Art. 117 2004 Art. 118 2004 Art. 119 2004 Art. 120 2004 Art. 121 2004 Art. 122 2004 Art. 123 2004 Art. 124 2004 Art. 125 2004 Art. 126 2004 Art. 127 2004 Art. 128 2004 Art. 129 2004 Art. 130 2004 Art. 131 2004 Art. 132 2004 Art. 133 2004 Art. 134 2004 Art. 135 2004 Art. 136 2004 Art. 137 2004 Art. 138 2004 Art. 139 2004 Art. 139a 2004 Art. 140 2004 Art. 141 2004 Art. 142 2004 Art. 143 2004 Art. 144 2004 Art. 145 2004 Art. 146 2004 Art. 147 2004 Art. 148 2004 Art. 149 2004 Art. 150 2004 Art. 151 2004 Art. 152 2004 Art. 153 2004

Testo normativo (154 Articoli)

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Cantone di Friburgo

Il Cantone di Friburgo è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

È uno dei Cantoni della Confederazione Svizzera.

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Territorio, capitale e stemma

Il Cantone comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione.

La capitale è la città di Friburgo (Fribourg in francese e Freiburg in tedesco).

Lo stemma è: «Troncato di nero e di argento».

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Scopi dello Stato

Gli scopi dello Stato sono: a. la promozione del bene comune; b. la protezione della popolazione; c. il riconoscimento e il sostegno della famiglia in quanto comunità di base della società; d. la giustizia; e. la sicurezza sociale; f. la coesione cantonale nel rispetto della multiculturalità; g. la protezione dell’ambiente; h. lo sviluppo sostenibile.

Lo Stato persegue questi scopi nel rispetto della libertà e della responsabilità dell’essere umano, nonché del principio di sussidiarietà.

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Principi dell’attività statale

Qualsivoglia attività dello Stato poggia sul diritto, corrisponde a un interesse pubblico ed è proporzionata allo scopo prefisso.

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Relazioni esterne

Il Cantone di Friburgo collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, nonché con le organizzazioni regionali, nazionali e internazionali.

Esso favorisce la collaborazione intercantonale e interregionale.

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Lingue

Il francese e il tedesco sono le lingue ufficiali del Cantone.

Il loro uso è disciplinato nel rispetto del principio di territorialità: lo Stato e i Comuni badano alla ripartizione territoriale tradizionale delle lingue e prendono in considerazione le minoranze linguistiche autoctone.

La lingua ufficiale dei Comuni è il francese o il tedesco. Nei Comuni in cui vi è un’importante minoranza linguistica autoctona, il francese e il tedesco possono essere entrambi lingue ufficiali.

Lo Stato favorisce la comprensione, la buona intesa e gli scambi tra le comunità linguistiche cantonali. Promuove il bilinguismo.

Il Cantone favorisce le relazioni tra le comunità linguistiche nazionali.

2004; Titolo I: Disposizioni generali; Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri impostigli dalla Costituzione e dalla legislazione.

Ognuno assume la sua parte di responsabilità verso se stesso, verso gli altri, verso la collettività e verso le generazioni future.

Gli enti pubblici intervengono in favore dell’individuo, integrandone le capacità personali.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Dignità umana

La dignità umana è intangibile.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Uguaglianza

Tutti gli esseri umani sono uguali dinanzi alla legge. Nessuno deve subire discriminazioni.

Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno diritto in particolare a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. Lo Stato e i Comuni provvedono all’uguaglianza di diritto e di fatto, segnatamente nell’ambito della famiglia, della formazione e del lavoro e, per quanto possibile, riguardo all’accesso alla funzione pubblica.

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorire la loro autonomia e la loro integrazione economica e sociale.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Divieto dell’arbitrarietà e buona fede

Ognuno ha il diritto di essere trattato in modo non arbitrario e secondo buona fede dagli organi dello Stato.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Diritto alla vita e libertà personale

Ogni essere umano ha diritto alla vita.

Ognuno ha diritto alla libertà personale, segnatamente all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Vita privata

Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del suo domicilio, della sua corrispondenza e delle sue telecomunicazioni.

Ognuno ha il diritto di essere protetto dall’uso abusivo di dati che lo concernono.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Matrimonio e famiglia

Il diritto al matrimonio e alla famiglia è garantito.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Altre forme di convivenza

La libertà di scegliere una forma di convivenza diversa dal matrimonio è riconosciuta.

Il diritto di farsi registrare come coppia omosessuale in unione domestica è garantito.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Coscienza e credo

La libertà di coscienza e di credo è garantita.

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e di forgiarsi convinzioni filosofiche, nonché di professarle individualmente o in comunità.

Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di appartenervi o di uscirne, e di seguire un insegnamento religioso.

Qualsiasi costrizione, qualsiasi abuso di potere e qualsiasi manipolazione sono vietati.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Stabilimento

La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Lingua

La libertà di lingua è garantita.

Chi si rivolge a un’autorità la cui competenza si estenda all’insieme del Cantone può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Istruzione di base

Il diritto a un’istruzione di base sufficiente e gratuita è garantito.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Opinione e informazione

La libertà di opinione e la libertà d’informazione sono garantite.

Il diritto all’informazione è garantito. Chiunque può consultare i documenti ufficiali per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Mezzi di comunicazione sociale

La libertà dei mezzi di comunicazione sociale e il segreto redazionale sono garantiti.

La censura è vietata.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Arte

La libertà dell’arte è garantita.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Scienza

La libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici è garantita.

Gli operatori scientifici assumono la loro responsabilità verso gli esseri umani, la fauna, la flora e le loro basi vitali.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Associazione

Ognuno ha il diritto di costituire un’associazione, di farne parte e di partecipare alle sue attività. Nessuno può esservi costretto.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Riunione e manifestazione

Ognuno ha il diritto di organizzare una riunione o una manifestazione e di parteciparvi. Nessuno può esservi costretto.

La legge può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.

Le riunioni e le manifestazioni devono essere autorizzate se non arrecano un pregiudizio sproporzionato agli interessi degli altri utenti e se ne è assicurato uno svolgimento ordinato.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Petizione

Il diritto di petizione è garantito. L’autorità interpellata dà una risposta motivata.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Attività economica

La libertà economica è garantita.

Essa comprende segnatamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un’attività economica lucrativa privata e il suo libero esercizio.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Libertà sindacale

I lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di organizzarsi in sindacati per la difesa dei loro interessi, di costituire associazioni e di aderirvi o no.

Per quanto possibile, i conflitti sono risolti con negoziati o con la mediazione.

Lo sciopero e la serrata sono leciti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di far capo a una conciliazione.

La legge può vietare lo sciopero a certe categorie di persone.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Proprietà

La proprietà è garantita.

In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Procedura; a. in genere

Le parti hanno diritto che la loro causa sia trattata equamente e giudicata entro un termine ragionevole.

Esse hanno il diritto d’essere sentite.

Le decisioni devono essere motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.

Chi non disponga di mezzi sufficienti ha diritto alla gratuità della procedura, eccetto che la sua causa non sembri priva di probabilità di successo. Egli ha inoltre diritto al gratuito patrocinio per quanto la salvaguardia dei suoi diritti lo richieda.

La situazione particolare dei fanciulli, degli adolescenti e dei giovani adulti dev’essere presa in considerazione.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Procedura; b. accesso alla giustizia

Ognuno ha diritto che la sua causa sia giudicata da un’autorità giudiziaria. In casi eccezionali la legge può escludere questo accesso alla giustizia.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Procedura; c. procedura giudiziaria

Qualsiasi persona la cui causa debba essere giudicata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. I tribunali d’eccezione sono vietati.

I dibattimenti e la pronuncia della sentenza sono pubblici. La legge può prevedere eccezioni.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 1: Diritti fondamentali; Procedura; d. procedimento penale

Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia oggetto di una condanna passata in giudicato.

Ogni prevenuto ha il diritto di essere informato il più presto possibile e in modo circostanziato sui fatti che gli sono contestati. Deve avere la possibilità di fare valere i diritti di difesa.

Ogni condannato ha il diritto di impugnare la sentenza dinanzi a una giurisdizione superiore.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 2: Diritti sociali; Maternità

Ogni donna ha diritto a prestazioni che le garantiscano sicurezza materiale prima e dopo il parto.

Un’assicurazione maternità copre la perdita di guadagno.

Le madri senza attività lucrativa ricevono prestazioni almeno equivalenti all’importo base del minimo vitale; quelle con un’attività lucrativa a tempo parziale vi hanno diritto proporzionalmente.

L’adozione è equiparata alla nascita se l’adottato non è figlio del coniuge e se la sua età o la sua situazione lo giustificano.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 2: Diritti sociali; Fanciulli e adolescenti

I fanciulli e gli adolescenti hanno il diritto, sussidiariamente al ruolo della famiglia, di essere aiutati, incoraggiati e assistiti nel loro sviluppo al fine di divenire persone responsabili.

Essi hanno diritto a una protezione particolare della loro integrità fisica e psichica, anche all’interno della famiglia.

Per quanto capaci di discernimento, esercitano essi stessi i loro diritti.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 2: Diritti sociali; Anziani

Gli anziani hanno diritto alla partecipazione, all’autonomia, alla qualità di vita e al rispetto della loro personalità.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 2: Diritti sociali; Situazioni di bisogno

Ogni persona nel bisogno ha il diritto di essere alloggiata in modo appropriato, nonché di ottenere le cure mediche essenziali e gli altri mezzi indispensabili al mantenimento della sua dignità.

Ogni persona che venga a trovarsi in una situazione di bisogno in quanto vittima di un reato grave, di una catastrofe naturale o di altri simili eventi ha diritto a un sostegno appropriato.

I fanciulli e gli adolescenti vittime di reati hanno diritto a un aiuto speciale.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 3: Campo d’applicazione e limitazioni; Campo d’applicazione

Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali e sociali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati.

2004; Titolo II: Diritti fondamentali e diritti sociali; Capitolo 3: Campo d’applicazione e limitazioni; Limitazioni

Qualsivoglia limitazione di un diritto fondamentale o sociale deve avere una base legale. Le limitazioni gravi devono essere previste da una legge. Sono fatti salvi i casi di pericolo serio, diretto e imminente.

Qualsivoglia limitazione di un diritto fondamentale o sociale dev’essere giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di un diritto fondamentale o sociale altrui.

Essa dev’essere proporzionata allo scopo prefisso.

L’essenza dei diritti fondamentali e sociali è inviolabile.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Cittadinanza attiva

Hanno il diritto di votare e di eleggere in materia cantonale, se maggiorenni: a. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Cantone; b. gli Svizzeri all’estero d’ambo i sessi che hanno la cittadinanza cantonale o sono stati domiciliati nel Cantone.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di votare e di eleggere.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Elezioni

Il Popolo elegge i membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato, i prefetti e i deputati friburghesi al Consiglio degli Stati.

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti secondo il sistema maggioritario tra le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale; sono eletti simultaneamente ai membri del Consiglio nazionale e per la stessa durata.

L’elezione dei membri del Consiglio nazionale è disciplinata dal diritto federale.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Iniziativa popolare; a. oggetto

L’iniziativa popolare può avere per oggetto: a. la revisione parziale o totale della Costituzione; b. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di una legge.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Iniziativa popolare; b. forma e termine

L’iniziativa popolare può rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica.

Essa dev’essere sottoscritta da almeno 6000 aventi diritto di voto. Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Iniziativa popolare; c. validità

Il Gran Consiglio dichiara interamente o parzialmente non valide le iniziative popolari che violano il diritto di rango superiore, non rispettano l’unità della forma o della materia o risultano inattuabili.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Iniziativa popolare; d. trattazione

L’iniziativa popolare dev’essere trattata dal Gran Consiglio e sottoposta al Popolo senza indugio, se del caso simultaneamente al controprogetto del Gran Consiglio.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Referendum; a. obbligatorio

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo: a. la revisione parziale o totale della Costituzione; b. gli atti del Gran Consiglio che comportino una nuova spesa netta superiore all’1 per cento del totale delle spese dell’ultimo conto di Stato approvato dal Gran Consiglio.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Referendum; b. facoltativo

6000 aventi diritto di voto possono chiedere una votazione popolare su: a. leggi; b. atti del Gran Consiglio che comportino una nuova spesa netta superiore all’ 1/ 4 per cento del totale delle uscite dell’ultimo conto di Stato approvato dal Gran Consiglio o che vertono su crediti di studio d’importanza regionale o cantonale.

Il termine per la raccolta delle firme è di 90 giorni.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 1: Diritti politici cantonali; Mozione popolare

300 aventi diritto di voto possono rivolgere una mozione al Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di una mozione di uno dei suoi membri.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 2: Diritti politici comunali; Cittadinanza attiva

Hanno il diritto di votare e di eleggere in materia comunale, se maggiorenni: a. gli Svizzeri d’ambo i sessi domiciliati nel Comune; b. gli stranieri d’ambo i sessi domiciliati nel Comune, se domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni e titolari di un permesso di domicilio.

La legge disciplina l’esclusione dal diritto di votare e di eleggere.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 2: Diritti politici comunali; Comuni; a. elezioni

Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Municipio e, se del caso, quelli del Consiglio comunale.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 2: Diritti politici comunali; Comuni; b. altri diritti politici

Nei Comuni senza Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto esercitano i loro diritti politici nell’Assemblea comunale.

Nei Comuni in cui vi è un Consiglio comunale, gli aventi diritto di voto hanno il diritto d’iniziativa e di referendum.

2004; Titolo III: Diritti politici; Capitolo 2: Diritti politici comunali; Associazioni di Comuni

Gli aventi diritto di voto dei Comuni membri di un’associazione intercomunale hanno il diritto d’iniziativa e di referendum. La legge determina l’oggetto del referendum finanziario obbligatorio.

Le associazioni intercomunali e i Comuni membri consultano e informano la popolazione.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Principi; a. adempimento dei compiti

L’attività dello Stato è retta dai principi di sussidiarietà, trasparenza e solidarietà.

Per adempiere i loro compiti, lo Stato e i Comuni dispongono di servizi pubblici di qualità e di prossimità.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Principi; b. ripartizione dei compiti tra Stato e Comuni

La legge attribuisce i compiti all’ente pubblico che è meglio in grado di adempierli.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Principi; c. adempimento di compiti da parte di terzi

Lo Stato e i Comuni possono delegare compiti a terzi, a condizione che la delega sia prevista in una legge o in un regolamento comunale e sia giustificata da un interesse pubblico preponderante e la tutela giurisdizionale sia assicurata.

Gli organismi e le persone delegatari sottostanno alla vigilanza dell’ente delegante.

Lo Stato e i Comuni possono partecipare a imprese o costituirne.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Sicurezza materiale; a. precariato, disoccupazione e emarginazione

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire le situazioni di precariato e approntano un aiuto sociale.

Essi prendono altresì provvedimenti per attenuare le conseguenze della disoccupazione, prevenire l’emarginazione sociale o professionale e favorire il reinserimento.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Sicurezza materiale; b. alloggio

Lo Stato e i Comuni provvedono affinché ogni persona possa trovare un’abitazione adeguata.

Lo Stato promuove l’aiuto all’alloggio, la costruzione di abitazioni e l’accesso alla proprietà dell’abitazione.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Economia; a. promozione

Lo Stato crea condizioni quadro che favoriscano il pieno impiego, la diversificazione delle attività e l’equilibrio delle regioni, nel rispetto del principio della libertà economica.

Esso promuove l’innovazione e la creazione d’imprese.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Economia; b. monopoli e regalìe

Lo Stato e i Comuni possono istituire monopoli ove l’interesse pubblico lo esiga. Sono fatte salve le regalìe cantonali.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Famiglie; a. principi

Lo Stato e i Comuni proteggono e sostengono le famiglie nella loro diversità.

Lo Stato attua una politica familiare globale. Crea condizioni quadro che consentano di conciliare vita professionale e vita familiare.

La legislazione deve rispettare gli interessi delle famiglie.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Famiglie; b. provvedimenti

Lo Stato attua un sistema di prestazioni in favore di ogni figlio.

Esso accorda prestazioni complementari per i figli in tenera età delle famiglie che non dispongono di mezzi finanziari sufficienti.

In collaborazione con i Comuni e i privati, lo Stato organizza strutture di accoglienza, dalla prima infanzia fino all’inizio della scuola dell’obbligo, e può approntare strutture di accoglienza parascolastiche. Queste prestazioni devono essere finanziariamente accessibili a tutti.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Giovani

Lo Stato e i Comuni favoriscono l’integrazione sociale e politica dei giovani.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Relazioni tra le generazioni

Lo Stato e i Comuni favoriscono la comprensione e la solidarietà tra le generazioni.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Persone vulnerabili o affette da dipendenza

Lo Stato e i Comuni prestano particolare attenzione alle persone vulnerabili o affette da dipendenza.

Lo sviluppo armonioso di tali persone dev’essere sostenuto e favorita la loro integrazione sociale.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Formazione; a. istruzione di base

Lo Stato e i Comuni provvedono a un’istruzione di base obbligatoria e gratuita per tutti i fanciulli, tenendo conto delle attitudini di ciascuno.

La scuola assicura la formazione degli alunni in collaborazione con i genitori, che assiste nel loro compito educativo. Essa favorisce lo sviluppo personale e l’integrazione sociale degli alunni e procura loro senso di responsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso la società e verso l’ambiente.

La prima lingua straniera insegnata è l’altra lingua ufficiale.

L’insegnamento è aconfessionale e apolitico. Le Chiese e le comunità religiose riconosciute hanno il diritto di organizzare un insegnamento religioso nell’ambito della scuola dell’obbligo.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Formazione; b. formazione superiore e ricerca

Lo Stato assicura la formazione secondaria superiore, liceale e professionale. Queste formazioni sono accessibili a chiunque, in funzione delle attitudini individuali e indipendentemente dalla capacità finanziaria del singolo.

Lo Stato assicura la formazione in seno all’Università e alle scuole universitarie professionali.

Esso promuove la ricerca scientifica.

Accorda aiuti finanziari alle persone in formazione che dispongono soltanto di risorse limitate.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Formazione; c. educazione degli adulti

Lo Stato e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Formazione; d. scuole private

Lo Stato può sussidiare le scuole private la cui utilità sia riconosciuta.

Esso esercita la vigilanza su quelle che assicurano l’istruzione di base e su quelle che sussidia.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Sanità

Lo Stato si adopera per la promozione della salute e provvede affinché ogni persona abbia accesso a cure qualitativamente equivalenti.

Garantisce la fornitura di cure urgenti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in tutte le regioni del Cantone.

Esso prende provvedimenti per proteggere la popolazione dal fumo passivo.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Stranieri

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per accogliere e integrare gli stranieri, nel mutuo riconoscimento delle identità e nel rispetto dei valori fondamentali dello Stato di diritto.

Lo Stato e i Comuni agevolano la naturalizzazione degli stranieri. La legge prevede un diritto di ricorso contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione.

Per il conferimento della cittadinanza, lo Stato e i Comuni riscuotono unicamente un emolumento amministrativo.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo

Lo Stato promuove l’aiuto umanitario, la cooperazione allo sviluppo e il commercio equo. Favorisce gli scambi tra i popoli.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Ambiente e territorio; a. ambiente

Lo Stato e i Comuni provvedono alla salvaguardia dell’ambiente naturale e lottano contro ogni forma di inquinamento e di immissione nociva.

Essi favoriscono l’utilizzazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Ambiente e territorio; b. assetto del territorio

Lo Stato e i Comuni provvedono a un’utilizzazione appropriata e parsimoniosa del suolo e a un’occupazione razionale del territorio.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Ambiente e territorio; c. natura e patrimonio culturale

Lo Stato e i Comuni preservano la natura e il patrimonio culturale e proteggono la diversità della fauna e della flora, nonché i loro spazi vitali.

Essi provvedono a un assetto territoriale che salvaguardi i siti naturali o edificati.

Lo Stato e i Comuni favoriscono la conoscenza della natura e del patrimonio culturale, segnatamente mediante la formazione, la ricerca e l’informazione.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Ambiente e territorio; d. agricoltura e silvicoltura

In collaborazione con la Confederazione, lo Stato promuove e sostiene l’agricoltura e la silvicoltura nelle loro funzioni protettiva, ecologica, economica e sociale.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Ambiente e territorio; e. catastrofi

Lo Stato e i Comuni prendono i provvedimenti necessari per prevenire e contrastare efficacemente le catastrofi e le situazioni di emergenza.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Sicurezza e ordine pubblici

Lo Stato e i Comuni assicurano il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Lo Stato detiene il monopolio della forza pubblica.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Approvvigionamento idrico ed energetico

Lo Stato e i Comuni garantiscono l’approvvigionamento idrico ed energetico.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Trasporti e comunicazioni

Lo Stato attua una politica coordinata dei trasporti e delle comunicazioni, tenendo conto delle regioni discoste.

Esso rivolge particolare attenzione alla sicurezza.

Favorisce i trasporti pubblici e il traffico non motorizzato.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Cultura

Lo Stato e i Comuni promuovono e sostengono la vita culturale nella sua molteplicità, nonché la creazione artistica.

Essi promuovono la cooperazione e gli scambi culturali tra le regioni del Cantone e con l’esterno.

2004; Titolo IV: Compiti pubblici; Sport e tempo libero

Lo Stato e i Comuni favoriscono le attività di tempo libero che contribuiscano all’equilibrio e allo sviluppo personali. Promuovono la pratica dello sport e le possibilità di ristoro.

2004; Titolo V: Finanze; Imposte

Lo Stato e i Comuni riscuotono le imposte e gli altri tributi necessari all’esecuzione dei loro compiti.

Essi tengono conto dei principi di legalità, universalità, uguaglianza e capacità economica.

Lottano contro la frode e la sottrazione fiscali.

2004; Titolo V: Finanze; Gestione finanziaria; a. principio di oculatezza

Lo Stato e i Comuni gestiscono le finanze pubbliche con oculatezza.

Essi verificano periodicamente che i compiti che adempiono e i sussidi che accordano siano sempre efficaci, necessari e sopportabili finanziariamente.

2004; Titolo V: Finanze; Gestione finanziaria; b. equilibrio budgetario

Lo Stato provvede all’equilibrio corrente delle proprie finanze.

Esso tiene conto tuttavia della situazione congiunturale e di eventuali fabbisogni finanziari eccezionali.

I disavanzi provocati da tali situazioni devono essere compensati negli anni seguenti.

2004; Titolo V: Finanze; Gestione finanziaria; c. pubblicità e vigilanza

Ognuno può consultare il bilancio di previsione e i conti degli enti pubblici e dei loro istituti, nonché i conti delle altre istituzioni statali.

La vigilanza sulle finanze dello Stato e dei Comuni è assicurata da un organo la cui indipendenza è garantita.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Divisione dei poteri

Le autorità sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Eleggibilità

Possono essere membri delle autorità le persone domiciliate nel Cantone che hanno la cittadinanza attiva in materia cantonale.

La legge può permettere che abbiano accesso alle funzioni dell’ordine giudiziario anche gli stranieri, se domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni e titolari di un permesso di domicilio.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Incompatibilità

Le funzioni seguenti sono tra loro incompatibili: a. membro del Gran Consiglio; b. membro del Consiglio di Stato; c. giudice di carriera.

I membri del Consiglio di Stato e i prefetti non possono essere membri dell’Assemblea federale. Il cumulo con il mandato federale è tuttavia possibile sino alla fine del periodo del mandato cantonale in corso.

I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività lucrativa accessoria, né altra attività incompatibile con la loro funzione.

La legge può prevedere ulteriori incompatibilità.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Informazione

Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

I membri del Gran Consiglio, i membri del Consiglio di Stato e i prefetti rendono pubblici tutti i legami particolari che hanno con interessi privati o pubblici.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Libertà di parola e immunità

I membri del Gran Consiglio e i membri del Consiglio di Stato non possono di norma essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto dichiarato in Parlamento e davanti agli organi parlamentari.

La legge stabilisce a quali condizioni questa immunità può essere levata.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Responsabilità

Gli enti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro agenti nell’adempimento dei compiti pubblici.

La legge stabilisce le condizioni della responsabilità per fatto lecito.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Atti delle autorità; a. forme

Gli atti legislativi del Gran Consiglio rivestono la forma della legge o dell’ordinanza parlamentare; gli altri atti, quella del decreto sottostante a referendum o del decreto semplice.

Gli atti legislativi delle altre autorità rivestono la forma dell’ordinanza o del regolamento.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Atti delle autorità; b. urgenza

Un atto del Gran Consiglio la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può, per decisione presa a maggioranza dei deputati, essere dichiarato urgente e messo immediatamente in vigore. La sua durata di validità dev’essere limitata.

Se un tale atto sottostà obbligatoriamente a referendum o se il referendum è stato chiesto, l’atto di cui si tratta decade un anno dopo essere stato adottato dal Gran Consiglio se entro tale termine non è stato accettato dal Popolo.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 1: Disposizioni generali; Atti delle autorità; c. delega

Le competenze legislative possono essere delegate, salvo disposizione contraria del diritto di rango superiore. La norma di delega dev’essere sufficientemente precisa.

Le nome di diritto importanti devono tuttavia essere emanate sotto forma di legge.

Il Gran Consiglio può opporre il suo veto agli atti dell’autorità delegataria.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Ruolo

Il Gran Consiglio è l’autorità suprema del Cantone, fatti salvi i diritti del Popolo.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Composizione e elezione

Il Gran Consiglio si compone di 110 deputati.

I membri del Gran Consiglio sono eletti dal Popolo per un quinquennio, secondo il sistema proporzionale.

La legge definisce al massimo otto circondari elettorali. Essa assicura un’equa rappresentanza alle regioni del Cantone.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Sedute

Il Gran Consiglio si riunisce: a. regolarmente in sessione ordinaria; b. su richiesta di un quinto dei suoi membri; c. su richiesta del Consiglio di Stato.

Le sedute plenarie sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.

I membri del Gran Consiglio votano senza istruzioni.

Il Gran Consiglio può deliberare validamente soltanto se la maggioranza dei suoi membri sono presenti.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Segreteria

Il Gran Consiglio dispone di una propria segreteria, diretta dal segretario generale. Può avvalersi anche dei servizi dell’amministrazione.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Rapporti con il Consiglio di Stato

Il Gran Consiglio può conferire al Consiglio di Stato il mandato di prendere provvedimenti in un campo di competenza governativa.

Il presidente del Gran Consiglio può in ogni tempo consultare i documenti del Consiglio di Stato su oggetti che concernono il Gran Consiglio.

La Segreteria, in collaborazione con la Cancelleria dello Stato, assicura i rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; a. legislazione; 1. in genere

Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo.

Esso può proporre la revisione della Costituzione.

Un quarto dei deputati può chiedere un referendum finanziario (art. 46 cpv. 1 lett. b). La legge fissa il termine per il deposito della relativa domanda.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; a. legislazione; 2. trattati intercantonali e internazionali

Il Gran Consiglio approva l’adesione del Cantone ai trattati intercantonali e internazionali.

Esso può delegare questa competenza al Consiglio di Stato per gli strumenti denunciabili a breve termine o di secondaria importanza.

Può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato o a denunciare un trattato esistente.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; b. pianificazione

Il Gran Consiglio esamina il programma di legislatura e il piano finanziario del Consiglio di Stato.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; c. finanze

Il Gran Consiglio approva il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.

Esso stabilisce le imposte cantonali, nonché le condizioni e i limiti di un nuovo indebitamento.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; d. elezioni

Il Gran Consiglio elegge: a. il proprio presidente e i propri vicepresidenti; b. il presidente del Consiglio di Stato; c. il presidente del Tribunale cantonale; d. i membri del Consiglio della magistratura; e. i membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico, su preavviso del Consiglio della magistratura; f. il segretario generale del Gran Consiglio; g. i membri delle commissioni parlamentari.

La legge può affidare al Gran Consiglio ulteriori competenze elettorali.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; e. alta vigilanza

Il Gran Consiglio esercita l’alta vigilanza su: a. il Consiglio di Stato e l’amministrazione; b. la giustizia; c. i delegatari di compiti pubblici.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 2: Gran Consiglio; Competenze; f. altre competenze

Il Gran Consiglio: a. pronuncia sulla validità delle iniziative popolari; b. risolve i conflitti di competenza tra le autorità superiori del Cantone; c. accorda l’amnistia e la grazia; d. conferisce la cittadinanza cantonale; e. esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni; f. adempie tutti gli altri compiti che gli incombono o non sono di competenza di un’altra autorità in virtù della Costituzione o della legge.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Composizione e elezione

Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.

Esso è eletto dal Popolo, secondo il sistema maggioritario, contemporaneamente al Gran Consiglio. Il circondario elettorale è il Cantone.

I membri del Consiglio di Stato sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di tre legislature complete.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Presidenza

Il presidente del Consiglio di Stato è eletto dal Gran Consiglio per un anno. Non è immediatamente rieleggibile.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Cancelleria dello Stato

Il Consiglio di Stato dispone di una propria segreteria, diretta dal cancelliere dello Stato.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Rapporti con il Gran Consiglio

Il Consiglio di Stato informa ogni anno il Gran Consiglio sulle sue attività e sull’avanzamento dei lavori di realizzazione del programma di legislatura. Lo fa parimenti ogni qual volta il Gran Consiglio glielo chieda.

I membri del Consiglio di Stato rispondono dinanzi al Gran Consiglio della loro gestione e degli atti delle persone sottoposte allo loro vigilanza.

La Cancelleria dello Stato, in collaborazione con la Segreteria del Gran Consiglio, assicura i rapporti tra il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; a. in genere

Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo, dirige l’amministrazione e sovrintende alla politica del Cantone.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; b. legislazione

Il Consiglio di Stato prepara i disegni di atti legislativi a destinazione del Gran Consiglio.

Esso emana norme di diritto laddove la Costituzione o la legge lo autorizzino a farlo, nonché disposizioni di esecuzione di leggi cantonali o federali, per quanto esse non debbano essere emanate sotto forma di legge.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; c. pianificazione

Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio il programma di legislatura e il piano finanziario.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; d. finanze

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e il conto di Stato annuale.

Esso decide circa le spese, nonché circa gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, nei limiti fissati dalla legge.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; e. relazioni esterne

Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone.

Esso negozia e firma i trattati intercantonali e internazionali, fatti salvi i diritti del Gran Consiglio. Informa regolarmente il Gran Consiglio sui negoziati in corso.

Risponde alle procedure di consultazione federali.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; f. vigilanza sui Comuni

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; g. nomine

Il Consiglio di Stato procede alle nomine che non siano riservate a un’altra autorità.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Competenze; h. circostanze straordinarie

Il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per far fronte ai pericoli seri, diretti e imminenti. Questi provvedimenti decadono appena il pericolo venga meno o allorché non siano approvati dal Gran Consiglio nel termine di un anno.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Amministrazione

Il Consiglio di Stato organizza l’amministrazione in modo appropriato.

Esso provvede affinché l’amministrazione sia efficace e assicuri un servizio di prossimità.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 3: Consiglio di Stato; Mediazione amministrativa

Il Consiglio di Stato istituisce, in materia amministrativa, un organo di mediazione indipendente.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Principi; a. organizzazione generale

La giustizia è amministrata dalle autorità previste a tal fine dalla Costituzione e dalla legge.

La legge può prevedere modi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il Gran Consiglio accorda al potere giudiziario i mezzi necessari per assicurare la celerità e la qualità della giustizia.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Principi; b. indipendenza

L’indipendenza del potere giudiziario è garantita.

I membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico sono eletti per un tempo indeterminato. Possono essere revocati dall’autorità eleggente nei soli casi previsti dalla legge.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Principi; c. osservanza del diritto di rango superiore

Le autorità delle giurisdizioni civile, penale e amministrativa non danno attuazione alle disposizioni contrarie al diritto di rango superiore.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Giurisdizioni civile, penale e amministrativa

La giurisdizione civile è esercitata da: a. le giudicature di pace e i giudici di pace; b. i tribunali civili e i loro presidenti; c. il Tribunale cantonale.

La giurisdizione penale è esercitata da: a. i prefetti; b. i giudici istruttori; c. i tribunali penali e i loro presidenti; d. il Tribunale penale economico; e. la Camera penale dei minorenni e i suoi presidenti; f. il Tribunale cantonale.

Il Tribunale cantonale è l’autorità ordinaria della giurisdizione amministrativa.

La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Tribunale cantonale

Il Tribunale cantonale è l’autorità superiore in materia civile, penale e amministrativa.

Esso giudica in ultima istanza cantonale le contestazioni amministrative che la legge non dichiari di competenza definitiva di un’altra autorità.

Il presidente del Tribunale cantonale è eletto dal Gran Consiglio per un anno. Non è immediatamente rieleggibile.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Consiglio della magistratura; a. ruolo

Il Consiglio della magistratura è un’autorità indipendente di vigilanza sul potere giudiziario. Dà il suo preavviso in occasione delle elezioni giudiziarie.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Consiglio della magistratura; b. composizione e elezione

Il Consiglio della magistratura comprende: a. un membro del Gran Consiglio; b. un membro del Consiglio di Stato; c. un membro del Tribunale cantonale; d. un membro dell’Ordine friburghese degli avvocati; e. un professore ordinario della Facoltà di giurisprudenza dell’Università; f. un membro del Ministero pubblico; g. un membro delle autorità giudiziarie di primo grado; h. due altri membri.

I membri del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio. I primi sette citati qui sopra sono eletti su proposta dell’autorità o del gruppo di persone cui appartengono; gli altri due, su proposta del Consiglio della magistratura.

I membri del Consiglio della magistratura sono eletti per un quinquennio e non possono rimanere in funzione per più di due periodi consecutivi.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Consiglio della magistratura; c. vigilanza

Il Consiglio della magistratura è incaricato della vigilanza amministrativa e disciplinare sul potere giudiziario e sul Ministero pubblico.

Esso può delegare al Tribunale cantonale la vigilanza amministrativa sulle autorità giudiziarie di primo grado.

Il Consiglio della magistratura informa annualmente il Gran Consiglio sulla sua attività. Lo fa parimenti ogni qualvolta il Gran Consiglio glielo chieda.

2004; Titolo VI: Autorità cantonali; Capitolo 4: Giustizia; Consiglio della magistratura; d. elezioni

Il Consiglio della magistratura preavvisa a destinazione del Gran Consiglio le candidature ai posti del potere giudiziario e del Ministero pubblico, fondandosi sulla formazione, l’esperienza professionale e le qualità personali dei candidati.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Comuni; a. ruolo e statuto

I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

L’autonomia comunale è garantita nei limiti fissati dal diritto cantonale. Può essere invocata dalle associazioni intercomunali nel loro ambito di competenza.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Comuni; b. compiti

I Comuni adempiono i compiti affidati loro dalla Costituzione e dalla legge.

Essi provvedono al benessere della popolazione, le assicurano una qualità di vita duratura e dispongono di servizi di prossimità.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Comuni; c. organi

Possono essere membri delle autorità comunali le persone che hanno la cittadinanza attiva in materia comunale.

Ogni Comune ha un’Assemblea comunale o un Consiglio comunale, nonché un Municipio.

Gli articoli 85, 88 capoverso 1 e 90 si applicano per analogia ai Comuni.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Comuni; d. finanze

I Comuni dispongono di autonomia nel determinare e riscuotere tasse e imposte comunali, nei limiti fissati dalla legislazione.

Essi approntano un piano finanziario.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Perequazione finanziaria

Lo Stato prende provvedimenti per attenuare gli effetti delle disparità tra i Comuni; instaura segnatamente una perequazione finanziaria.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Collaborazione intercomunale

Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale.

I Comuni possono associarsi per adempiere uno o più compiti. Devono però aderire a tutti gli scopi dell’associazione.

Lo Stato può obbligare determinati Comuni a far parte di un’associazione o a costituirne una.

I Comuni possono creare strutture amministrative regionali.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Aggregazioni

Lo Stato promuove e favorisce le aggregazioni di Comuni.

Un’aggregazione può essere proposta dalle autorità comunali, mediante un’iniziativa popolare o dallo Stato.

Gli aventi diritto di voto dei Comuni coinvolti si pronunciano sull’aggregazione. Rimane salvo il capoverso 4.

Laddove interessi comunali, regionali o cantonali lo esigano, lo Stato può ordinare un’aggregazione. I Comuni coinvolti devono essere sentiti.

2004; Titolo VII: Comuni e struttura territoriale; Distretti

Il territorio cantonale è suddiviso in distretti amministrativi.

A capo di ogni distretto vi è un prefetto eletto dal Popolo. Egli adempie i compiti attribuitigli dalla legge.

2004; Titolo VIII: Società civile; Principi

Lo Stato e i Comuni possono, per motivi d’interesse pubblico, sostenere le organizzazioni della società civile. Possono parimenti consultarle.

Lo Stato e i Comuni assicurano, in particolare presso i fanciulli e gli adolescenti, la promozione del civismo e dello spirito di cittadinanza.

2004; Titolo VIII: Società civile; Associazioni

Lo Stato e i Comuni riconoscono l’importanza della vita associativa; possono accordare un sostegno alle associazioni e delegare loro certi compiti.

Essi promuovono il volontariato.

2004; Titolo VIII: Società civile; Partiti politici

I partiti politici contribuiscono in maniera importante al funzionamento della democrazia; lo Stato e i Comuni possono sostenerli finanziariamente.

2004; Titolo VIII: Società civile; Obbligo di trasparenza

I partiti, i gruppi politici, i comitati di campagne e le organizzazioni che partecipano a campagne in vista di elezioni o votazioni devono pubblicare i loro conti. Devono in particolare essere pubblicati: a. in vista di elezioni e votazioni, le fonti di finanziamento e il preventivo globale della relativa campagna; b. per il finanziamento delle suddette organizzazioni, la ragione sociale delle persone giuridiche che partecipano al finanziamento di tali organizzazioni nonché l’importo dei versamenti; c. l’identità delle persone fisiche che partecipano al finanziamento di tali organizzazioni; sono escluse le persone i cui versamenti non superano i 5000 franchi per anno civile.

All’inizio dell’anno civile i membri eletti nelle autorità cantonali pubblicano il reddito conseguito con il loro mandato e con le attività a esso correlate.

I dati pubblicati secondo i capoversi 1 e 2 sono verificati dall’amministrazione o da un ente indipendente. Una volta verificati, questi dati sono messi a disposizione su Internet o su carta.

Per il resto la legge disciplina l’applicazione. Le disposizioni d’applicazione tengono conto in particolare del segreto professionale.

2004; Titolo IX: Chiese e comunità religiose; Principi

Lo Stato e i Comuni riconoscono il ruolo importante delle Chiese e delle comunità religiose nella società.

Le Chiese e le comunità religiose si organizzano liberamente nel rispetto dell’ordinamento giuridico.

2004; Titolo IX: Chiese e comunità religiose; Chiese riconosciute

Lo Stato accorda uno statuto di diritto pubblico alle Chiese cattolica romana e evangelica riformata.

Le Chiese riconosciute sono autonome. La loro organizzazione richiede l’approvazione dello Stato.

2004; Titolo IX: Chiese e comunità religiose; Altre Chiese e comunità religiose

Le altre Chiese e comunità religiose sono rette dal diritto privato.

Se la loro importanza sociale lo giustifica e se rispettano i diritti fondamentali, esse possono ottenere prerogative di diritto pubblico o fruire di uno statuto di diritto pubblico.

2004; Titolo IX: Chiese e comunità religiose; Imposte

La riscossione delle imposte di culto è disciplinata dalla legge.

2004; Titolo X: Revisione della Costituzione; Revisione totale

La revisione totale della Costituzione può essere chiesta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

Se è chiesta la revisione totale, il Popolo decide: a. se essa debba avvenire; b. se essa debba essere affidata al Gran Consiglio o a una Costituente.

Se la revisione è affidata a una Costituente, questa è eletta per un quinquennio secondo le modalità previste per il Gran Consiglio. Non vi sono tuttavia incompatibilità.

Se il Popolo respinge il progetto di nuova Costituzione, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se si tratta di una Costituente, i suoi poteri sono prorogati per due anni.

2004; Titolo X: Revisione della Costituzione; Revisione parziale

La revisione parziale della Costituzione può essere proposta dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare.

Essa dev’essere conforme al diritto di rango superiore, rispettare l’unità della forma e della materia ed essere attuabile.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Entrata in vigore e abrogazione

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 2005. A tale data è abrogata la Costituzione del Cantone di Friburgo del 7 maggio 1857. Sono fatte salve le disposizioni qui appresso.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; a. principi

Il diritto vigente dev’essere adattato senza indugio alla presente Costituzione. Gli adattamenti devono entrare in vigore il più tardi il 1° gennaio 2009.

Nei campi in cui le norme della presente Costituzione richiedano disposizioni di applicazione, il diritto vigente rimane applicabile fino all’emanazione di tali disposizioni.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; b. disposizioni particolari; 1. maternità (art. 33)

Le prestazioni cantonali dovute in caso di nascita e di adozione sono versate durante almeno quattordici settimane.

Il loro versamento deve iniziare il più tardi il 1° gennaio 2008.

Qualora venga attuata un’assicurazione maternità federale, le prestazioni cantonali non saranno più versate se corrispondenti a quelle previste dal diritto federale (madre con o senza attività lucrativa [rispettivamente art. 33 cpv. 2 e 33 cpv. 3], adozione [art. 33 cpv. 4]).

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; b. disposizioni particolari; 2. esercizio dei diritti politici ed eleggibilità (art. 39, 48 e 131)

Gli Svizzeri all’estero e gli stranieri possono esercitare i loro diritti politici a partire dal 1° gennaio 2006.

Gli stranieri sono eleggibili a partire dalla stessa data.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; b. disposizioni particolari; 3. iniziative costituzionali pendenti (art. 41 segg. e 99)

Il Gran Consiglio adatta formalmente alla presente Costituzione il testo delle iniziative costituzionali pendenti.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; b. disposizioni particolari; 4. Gran Consiglio e Consiglio di Stato

Le nuove norme relative al Gran Consiglio, segnatamente alla sua Segreteria (art. 97), hanno effetto in considerazione della legislatura 2007– 2011.

Ne va del pari per le nuove norme relative al Consiglio di Stato.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; b. disposizioni particolari; 5. potere giudiziario, Ministero pubblico e Consiglio della magistratura

Il Consiglio della magistratura entra in funzione il 1° luglio 2007. Inizia tuttavia la sua attività di vigilanza soltanto il 1° gennaio 2008.

Il Tribunale cantonale unificato inizia anch’esso la sua attività il 1° gennaio 2008.

Le norme seguenti si applicano all’elezione e alla durata delle funzioni dei membri del potere giudiziario e del Ministero pubblico: a. le persone in funzione all’entrata in vigore della presente Costituzione lo rimangono fino al termine del loro mandato; b. i posti vacanti da assegnare tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 sono assegnati secondo il diritto attuale; c. le nuove norme (art. 103, 121 e 128) si applicano ai posti da assegnare dopo il 1° gennaio 2008.

2004; Titolo XI: Disposizioni finali; Diritto transitorio; b. disposizioni particolari; 6. Comuni (art. 49–51 e 129–135)

Le nuove norme relative ai Comuni, eccettuato l’articolo 133 (perequazione finanziaria), hanno effetto in considerazione del periodo amministrativo 2006–2011.

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