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Costituzione del Cantone di Nidvaldo, (1965)

114 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (114)

Testo normativo (114 Articoli)

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Diritti di libertà

La libertà e la dignità umana sono inviolabili.

Nei limiti fissati dal diritto federale e dalle leggi cantonali emanate a tutela dell’ordine pubblico, sono in particolare garantiti: 1. la libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto; 2. la libertà di opinione e il diritto di esprimere e di diffondere un’opinione, in particolare la libertà della stampa; 3. la libertà di associazione e la libertà di riunione; 4. la libertà di domicilio per tutti i cittadini svizzeri; 5. l’integrità fisica; 6. la libertà di movimento dell’essere umano e l’inviolabilità del domicilio; 7. i diritti privati e le pretese insindacabili, fatta salva l’espropriazione attuata nell’interesse pubblico; 8. la libertà di commercio e d’industria.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Uguaglianza giuridica

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno dev’essere sfavorito o favorito a causa del suo sesso, dell’origine, della lingua, della razza, della posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Tutela giurisdizionale

Nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale.

Il diritto d’essere sentiti è garantito.

Il diritto al gratuito patrocinio in caso d’indigenza è garantito nei limiti fissati dalla legge.

...

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Tutela giurisdizionale
1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Irretroattività

Le leggi che impongano nuovi oneri ai privati non possono avere effetto retroattivo.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Responsabilità

Gli enti e istituti di diritto pubblico devono, nei limiti fissati dalla legge, risarcire il danno che le loro autorità e i loro funzionari e impiegati causino a terzi nell’esercizio di incombenze di servizio non commerciali.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; A. Diritti fondamentali; Diritto all’indennizzo

In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà privata o di un diritto patrimoniale è dovuta piena indennità.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; B. Diritti politici; Cittadini attivi

È cittadino attivo chi ha la cittadinanza svizzera e si è legalmente stabilito nel Cantone, ha compiuto i 18 anni e per legge non è privato dei diritti politici.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; B. Diritti politici; Cittadini attivi
1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; B. Diritti politici; Esercizio dei diritti politici

Il cittadino attivo può, nel Cantone e nel suo Comune di domicilio: 1. partecipare alle votazioni ed elezioni; 2. esercitare il diritto d’iniziativa e di referendum; 3. essere eletto a membro di un’autorità o a un pubblico ufficio; la legislazione determina i casi in cui l’eleggibilità a funzionario è subordinata al possesso di un certificato di capacità o in cui la qualità di cittadino attivo non è richiesta.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; B. Diritti politici; Diritto di petizione

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; B. Diritti politici; Acquisto e perdita della cittadinanza

L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legge.

1965; I. Diritti e doveri dei cittadini ; C. Doveri; Doveri civici

Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù delle legislazioni cantonale e comunale.

La partecipazione alle elezioni e votazioni cantonali e comunali è un dovere civico.

Ogni cittadino attivo è tenuto ad assumere, per la durata di un mandato, la funzione ufficiale che gli è affidata in conformità della Costituzione, per quanto si tratti di funzione a titolo accessorio; la legge definisce le eccezioni.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Frequentazione

La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.

Nelle scuole pubbliche, l’istruzione è gratuita, eccetto che la legislazione disponga altrimenti nel rispetto del diritto federale.

Le scuole pubbliche devono essere dirette in spirito patriottico e cristiano; devono poter essere frequentate dagli aderenti a qualsiasi confessione, impregiudicata la loro libertà di credo e di coscienza.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Istruzione di base

L’istruzione di base è compito dei Comuni, nei limiti fissati dalla legislazione.

Il Cantone esercita la vigilanza sull’istruzione di base e la sostiene mediante sussidi.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Scuole professionali

Il Cantone assicura e promuove l’insegnamento professionale; i compiti della formazione professionale possono essere affidati ad associazioni dell’economia.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Istituti d’istruzione superiore

Il Cantone può gestire istituti d’istruzione superiore o sostenerli mediante sussidi.

A tal fine, può concludere accordi con altri Cantoni.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Scuole speciali

I fanciulli svantaggiati devono ricevere un’educazione e una formazione speciali.

A tal fine, il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e case di educazione.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Sussidi alla formazione

Il Cantone promuove mediante sussidi, nei limiti fissati dalla legislazione, la formazione e il perfezionamento nei campi professionale e scientifico.

1965; II. Compiti pubblici; A. Scuola; Scuole private

Il diritto di istituire e gestire scuole private è garantito nei limiti fissati dalla legislazione.

Le scuole private sottostanno alla vigilanza del Cantone.

Esse possono essere sostenute con fondi pubblici, nei limiti fissati dalla legislazione.

1965; II. Compiti pubblici; B. Patrimonio naturale e culturale; Protezione della natura

Il Cantone protegge le ricchezze naturali del Paese.

Esso promuove in particolare le misure di protezione delle acque e dell’aria dall’inquinamento, la conservazione e lo sfruttamento delle foreste, la protezione del mondo alpestre, nonché gli sforzi nell’ambito della pianificazione territoriale nazionale e locale.

1965; II. Compiti pubblici; B. Patrimonio naturale e culturale; Protezione del clima

Il Cantone e i Comuni si adoperano per limitare i cambiamenti climatici e i loro effetti; tengono conto degli obiettivi della Confederazione e degli accordi internazionali vincolanti per la Svizzera; le misure che adottano sono volte segnatamente a ridurre le emissioni di gas serra al fine di raggiungere la neutralità climatica.

Possono promuovere lo sviluppo e l’impiego di tecnologie, materiali e processi che contribuiscono alla protezione del clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

1965; II. Compiti pubblici; B. Patrimonio naturale e culturale; Protezione del paesaggio

Il Cantone promuove gli sforzi di protezione del paesaggio e di conservazione dei monumenti storici.

Esso deve avere riguardo per i paesaggi e siti caratteristici e per i luoghi storici, nonché per i monumenti naturali e culturali, e conservarli laddove prevalga l’interesse generale.

1965; II. Compiti pubblici; B. Patrimonio naturale e culturale; Promozione culturale

Il Cantone promuove l’attività scientifica e artistica, nonché gli sforzi in favore della cultura popolare.

Esso può mantenere o sostenere istituzioni che adempiano importanti compiti culturali nel Cantone.

1965; II. Compiti pubblici; B. Patrimonio naturale e culturale; Istruzione popolare

Il Cantone si adopera per rendere accessibili a ciascuno le conquiste e le prestazioni della scienza e dell’arte.

1965; II. Compiti pubblici; C. Assistenza e assicurazione sociale; Assistenza agli indigenti

L’assistenza agli indigenti è disciplinata dalla legge.

1965; II. Compiti pubblici; C. Assistenza e assicurazione sociale; Assicurazioni speciali e istituzioni assistenziali

Il Cantone e i Comuni possono, in complemento alle assicurazioni sociali della Confederazione e nei settori non disciplinati dal diritto federale, creare assicurazioni e istituzioni assistenziali speciali.

1965; II. Compiti pubblici; C. Assistenza e assicurazione sociale; Assistenza nel settore dell’alloggio

Per il settore dell’alloggio sono competenti i Comuni.

Il Cantone può emanare disposizioni di legge uniformi per promuovere la costruzione di abitazioni e sostenerla mediante sussidi.

1965; II. Compiti pubblici; C. Assistenza e assicurazione sociale; Sanità

Il Cantone si adopera per migliorare la salute pubblica.

Esso disciplina l’esercizio della medicina.

Può legiferare in materia di assistenza agli ammalati e sostenere mediante sussidi gli enti che vi si dedicano; può gestire o sostenere ospedali e ricoveri.

1965; II. Compiti pubblici; D. Protezione della famiglia; Famiglia

Nell’adempimento dei loro compiti, il Cantone e i Comuni si adoperano per sostenere la famiglia in quanto fondamento della vita comunitaria.

1965; II. Compiti pubblici; E. Ordinamento economico; Industria, arti e mestieri, commercio

Nei limiti fissati dal diritto federale e dalla presente Costituzione, il Cantone emana le disposizioni necessarie per promuovere l’industria, le arti e mestieri e il commercio.

Esso può gestire o sostenere istituti e opere che servano allo sviluppo economico del Cantone.

1965; II. Compiti pubblici; E. Ordinamento economico; Agricoltura

Il Cantone prende i provvedimenti in suo potere per mantenere un ceto contadino efficiente.

Esso può in particolare promuovere il mantenimento della proprietà fondiaria rurale, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie, la concessione di crediti agricoli, il miglioramento della qualità dei prodotti, la formazione professionale e la consulenza in materia agricola.

1965; II. Compiti pubblici; F. Ordinamento finanziario; Sovranità fiscale

Il Cantone e i Comuni riscuotono, conformemente alla legislazione, imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, nonché sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche.

La legislazione cantonale determina le altre imposte che possono essere riscosse dal Cantone o dai Comuni.

1965; II. Compiti pubblici; F. Ordinamento finanziario; Perequazione finanziaria

La perequazione finanziaria fra i Comuni è disciplinata dalla legislazione.

1965; III. Stato e Chiesa; Chiesa cattolica romana

La Chiesa cattolica romana è Chiesa nazionale.

Il Gran Consiglio è competente per rappresentare il Cantone, nei limiti fissati dal diritto federale, nella conclusione dei concordati con la Curia necessari per regolare i rapporti con la Diocesi.

1965; III. Stato e Chiesa; Chiesa evangelica riformata

La Chiesa evangelica riformata è riconosciuta quale ente ecclesiastico di diritto pubblico.

1965; III. Stato e Chiesa; Altre Chiese

Tutte le altre comunità religiose sottostanno ai principi del diritto privato, in quanto non siano riconosciute dalla legge quali enti di diritto pubblico.

1965; III. Stato e Chiesa; Autonomia

Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente, nei limiti fissati dalla legislazione.

Lo Statuto ecclesiastico adottato dai membri di una Chiesa aventi diritto di voto dev’essere sottoposto per approvazione al Gran Consiglio.

1965; III. Stato e Chiesa; Appartenenza a una Chiesa

Gli abitanti del Cantone sono membri di una Chiesa riconosciuta quale ente di diritto pubblico se appartengono alla confessione della medesima; il passaggio da una Chiesa all’altra e l’uscita da una Chiesa richiedono una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della parrocchia o della cappellania.

1965; III. Stato e Chiesa; Insegnamento religioso

L’insegnamento religioso è materia scolastica a tutti i livelli.

Esso è impartito dalle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico; con il loro assenso, le scuole possono affidare l’insegnamento biblico al loro corpo docente.

1965; III. Stato e Chiesa; Conventi e fondazioni religiose

Il Cantone garantisce la sopravvivenza dei conventi e delle fondazioni religiose.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Divisione dei poteri

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi; nessun potere può intromettersi nel settore di competenza di un altro.

I membri del Gran Consiglio non possono far parte di un tribunale cantonale.

I membri del Consiglio di Stato non possono far parte del Gran Consiglio, di un tribunale, di un’autorità comunale o di un Consiglio corporativo.

I membri di una giurisdizione superiore non possono far parte simultaneamente di una giurisdizione subordinata.

La legge può stabilire altre incompatibilità per i membri delle autorità cantonali o comunali.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Elezioni

Le elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che la legge prescriva il sistema proporzionale.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Convocazione delle autorità

Le autorità cantonali e comunali devono essere convocate: 1. quando il regolamento interno lo prevede; 2. quando l’autorità lo decide o il presidente lo dispone; 3. quando almeno un quarto dei consiglieri lo chiede per scritto indicando gli oggetti da trattare.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Quorum

Le autorità cantonali e comunali deliberano validamente quando è presente almeno la metà dei membri.

Il quorum per i tribunali è stabilito dalla legislazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Durata del mandato

La durata del mandato delle autorità è di quattro anni.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Sospensione e destituzione

La sospensione dalle funzioni e la destituzione dei membri delle autorità e dei funzionari sono disciplinate dalla legge.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Pubblicità

Gli atti possono essere consultati dai cittadini attivi che hanno diritto di voto nella pratica di cui si tratta.

Le deliberazioni del Gran Consiglio e dell’organo comunale rappresentativo del Popolo sono pubbliche, nei limiti fissati dalla legge.

La pubblicità delle udienze dei tribunali e delle deliberazioni delle Assemblee comunali è disciplinata dalla legge.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Incompatibilità personali

Non possono far parte simultaneamente del Consiglio di Stato o di un tribunale: 1. i coniugi e i partner registrati; 2. i parenti o affini in linea retta, nonché fino al terzo grado incluso in linea collaterale; 3. i coniugi o partner registrati di fratelli e sorelle.

Non possono far parte simultaneamente di un’altra autorità cantonale o comunale: 1. i coniugi e i partner registrati; 2. i parenti o affini in linea retta; 3. i fratelli e sorelle.

Le persone che convivono durevolmente in comunione di vita sono equiparate ai coniugi e ai partner registrati.

Circa la persona tenuta a ritirarsi in caso di incompatibilità decide la sorte.

Queste disposizioni non si applicano né al Gran Consiglio né ai parlamenti comunali.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Sede delle autorità

Stans è la capitale del Cantone e la sede delle autorità cantonali.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; A. Disposizioni generali; Diritto di emergenza

La legge può, per il caso di catastrofi e eventi bellici, conferire al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e agli Esecutivi comunali il potere di ordinare, per un tempo limitato, in deroga alle norme di competenza della presente Costituzione, misure destinate a proteggere la popolazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Esercizio del diritto di voto

I cittadini attivi esercitano il diritto di voto nel Comune politico.

Essi possono votare personalmente alle urne o per corrispondenza.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Elezioni

Gli aventi diritto di voto eleggono: 1. il Gran Consiglio; 2. il Consiglio di Stato; 3. la deputazione al Consiglio degli Stati; 4. ...

...

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Referendum obbligatorio

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo: 1. l’emanazione e la modifica della Costituzione cantonale, nonché la decisione di procedere a una sua revisione totale; 2. le iniziative ai sensi dell’articolo 54 cui il Gran Consiglio non intende dare seguito; 3. le leggi emanate o modificate dal Gran Consiglio e cui i cittadini attivi contrappongano un controprogetto ai sensi dell’articolo 54 a capoverso 3; 4. fatto salvo l’articolo 61 numero 4, le decisioni relative a spese uniche superiori a 5 000 000 di franchi e a spese annue ricorrenti superiori a 500 000 franchi; 5. i pareri del Consiglio di Stato a destinazione della Confederazione, per quanto si riferiscano a impianti nucleari, segnatamente a depositi di scorie radioattive, e relative operazioni preliminari sul territorio del Cantone; 6. il rilascio di concessioni di sfruttamento del sottosuolo a fini di estrazione, produzione e deposito, nonché l’autorizzazione delle relative operazioni preliminari, eccettuato lo sfruttamento delle falde freatiche e della geotermia.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Referendum facoltativo

Sono sottoposti al voto del Popolo, se entro due mesi dalla loro pubblicazione almeno 250 cittadini attivi ne fanno richiesta o il Gran Consiglio lo decide: 1. le leggi emanate dal Gran Consiglio e i trattati intercantonali da esso approvati; 2. le decisioni del Gran Consiglio che comportino spese uniche liberamente determinabili superiori a 250 000 franchi o spese annue ricorrenti superiori a 50 000 franchi; 3. i decreti del Gran Consiglio che determinano l’aliquota dell’imposta cantonale e quella dell’imposta di culto per le persone giuridiche.

La votazione si svolge nell’anno che segue la pubblicazione dell’atto normativo o della decisione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Votazioni consultive

Il Gran Consiglio ha facoltà di consultare i cittadini attivi circa l’introduzione di singoli principi nella legislazione.

Il risultato della votazione consultiva vincola il Gran Consiglio nell’elaborazione della legislazione.

Tale vincolo non si estende agli atti normativi successivi in cui sia trattata la medesima questione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Diritto d’iniziativa

Le iniziative possono rivestire la forma di proposta generica o, se non chiedono la revisione totale della Costituzione, di progetto elaborato.

Esse devono concernere un unico oggetto ed essere motivate.

Non devono contenere nulla di contrario al diritto federale né, eccetto che chiedano una revisione costituzionale, alla Costituzione cantonale.

Possono presentare un’iniziativa: 1. 1000 cittadini attivi, nonché il Gran Consiglio, se è chiesta la revisione totale della Costituzione; 2. 500 cittadini attivi, nonché il Gran Consiglio, se è chiesta una revisione parziale della Costituzione; 3. 250 cittadini attivi, nonché le autorità cantonali e comunali menzionate nella presente Costituzione, se è chiesta l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge o di un decreto finanziario; se si tratta di un decreto finanziario per uno scopo di pubblica utilità o cooperativo, hanno parimenti diritto d’iniziativa le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico con sede nel Cantone.

Per le iniziative presentate dai cittadini attivi, le firme devono essere raccolte entro due mesi dal deposito del testo presso la Cancelleria dello Stato.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Controprogetto

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto all’iniziativa.

500 cittadini attivi possono contrapporre un controprogetto a una proposta del Gran Consiglio concernente una revisione parziale della Costituzione.

250 cittadini attivi possono contrapporre un controprogetto a una legge adottata o modificata dal Gran Consiglio.

Per i controprogetti presentati dai cittadini attivi, le firme devono essere raccolte entro due mesi dal deposito del testo presso la Cancelleria dello Stato; il deposito deve avvenire entro due mesi dalla pubblicazione del progetto del Gran Consiglio.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Procedura

Le iniziative che sottostanno al voto del Popolo e i controprogetti presentati dai cittadini attivi devono essere sottoposti al voto del Popolo nell’anno che segue il loro deposito.

Il testo elaborato in seguito all’accettazione di un’iniziativa generica dev’essere adottato entro due anni.

Fintanto che non sia pubblicata la data della votazione popolare, le iniziative e i controprogetti possono essere ritirati dai loro autori abilitati a tal fine.

Il controprogetto dev’essere sottoposto al voto del Popolo simultaneamente all’iniziativa, o al progetto del Gran Consiglio; in caso di ritiro dell’iniziativa, al voto del Popolo è sottoposto soltanto il controprogetto.

Se vi è un controprogetto, i votanti possono accettare o respingere sia l’iniziativa, o il progetto del Gran Consiglio, sia il controprogetto; se entrambi i testi risultano approvati, è considerato accettato quello dei due che ha ottenuto il maggior numero di voti nella risposta alla questione sussidiaria.

La procedura applicabile in caso di più controprogetti è disciplinata dalla legge.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 1. Cittadini attivi; Affari corporativi

Soltanto i cittadini attivi che nel Cantone dispongono di diritti civici corporativi hanno diritto di voto riguardo alle disposizioni di legge che disciplinano la quota di partecipazione ai beni corporativi e il godimento di questi ultimi.

Oltre alle persone di cui al capoverso 1, hanno diritto d’iniziativa il Gran Consiglio e i Consigli corporativi.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Composizione

Il Gran Consiglio si compone di 60 membri.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Circondari elettorali

Per l’elezione del Gran Consiglio ogni Comune politico forma un circondario elettorale.

Ogni circondario elettorale elegge, secondo le disposizioni di legge, i membri che gli sono attribuiti in base al numero dei suoi abitanti; è determinante la statistica demografica cantonale del 31 dicembre del penultimo anno civile precedente l’elezione.

Ogni circondario elettorale ha diritto ad almeno due seggi.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Costituzione

Il Gran Consiglio elegge per un anno i propri presidente e vicepresidente e gli altri membri dell’Ufficio.

Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Elezioni

Il Gran Consiglio elegge: 1. il landamano e il suo vice, per un anno, fra i membri del Consiglio di Stato; il landamano uscente non è immediatamente rieleggibile; 2. il presidente e gli altri membri del Tribunale d’appello; 3. i presidenti e gli altri membri del Tribunale cantonale; 4. il presidente e gli altri membri del Tribunale amministrativo; 5. le altre autorità, nonché i funzionari, secondo quanto previsto dalla legislazione.

L’elezione dei giudici e l’assegnazione della presidenza dei tribunali avvengono due anni dopo le elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Legislazione

Il Gran Consiglio emana in forma di legge: 1. tutte le disposizioni di obbligatorietà generale che conferiscono diritti o impongono obblighi alle persone fisiche e giuridiche; 2. tutte le disposizioni fondamentali relative alla competenza, all’organizzazione e alla procedura dei poteri pubblici; 3. le disposizioni di applicazione di atti normativi federali, fatto salvo l’articolo 64 capoverso l numero 2.

Esso approva i trattati intercantonali che contengano norme di diritto ai sensi del capoverso 1 numeri 1 e 2.

Emana il regolamento interno necessario per la sua attività.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Altri compiti

Sono inoltre di competenza del Gran Consiglio: 1. l’esercizio dei diritti d’iniziativa e di referendum che spettano al Cantone in sede federale; 2. la decisione relativa all’ammissibilità costituzionale delle iniziative e dei controprogetti conformemente agli articoli 54 e 54 a; 3. l’interpretazione della Costituzione cantonale e delle leggi, tranne, tuttavia, nei casi pendenti in giudizio; 4. le decisioni concernenti tutte le spese obbligatoriamente prescritte al Cantone dal diritto federale o che il Gran Consiglio è abilitato a deliberare in virtù della legge, nonché tutte le spese uniche liberamente determinabili sino a un importo di 5 000 000 di franchi e le spese annue ricorrenti sino a un importo di 500 000 franchi; 5. il diritto di disporre del patrimonio finanziario e, nei limiti del numero 4, del patrimonio amministrativo, fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 10; 6. le decisioni relative alla manutenzione degli edifici e degli impianti in possesso del Cantone, senza riguardo al numero 4, ma fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 9; 7. la determinazione dell’aliquota dell’imposta cantonale e di quella dell’imposta di culto per le persone giuridiche; 8. la delibera del bilancio di previsione annuale e l’approvazione del conto di Stato; 9. l’approvazione di trattati intercantonali nell’ambito di cui al numero 4, fatto salvo l’articolo 65 capoverso 2 numero 9; 10. la risoluzione dei conflitti di competenza in cui sia parte la Corte costituzionale; 11. il diritto di grazia per condanne a una pena privativa della libertà; 12. l’alta vigilanza sull’amministrazione cantonale e sugli istituti autonomi, in particolare l’approvazione dei rendiconti annuali; 13. l’alta vigilanza sulla gestione dei tribunali, in particolare l’approvazione dei rendiconti annuali; 14. tutti gli altri compiti assegnatigli dalla legislazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 2. Gran Consiglio; Iniziativa parlamentare

Il diritto di presentare iniziative in Gran Consiglio spetta a ciascun deputato, a ciascuna commissione parlamentare, nonché al Consiglio di Stato e a suoi membri.

Le commissioni del Gran Consiglio hanno il diritto di convocare i membri delle autorità amministrative, i funzionari e gli impiegati per farsi dare informazioni, nonché il diritto di far capo a persone non appartenenti all’amministrazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 3. Consiglio di Stato; Composizione

Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 3. Consiglio di Stato; Dipartimenti

Ciascun membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

Ogni dipartimento comprende una o più direzioni il cui campo di attività è determinato dalla legislazione.

Il Consiglio di Stato procede all’attribuzione delle direzioni.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 3. Consiglio di Stato; Attività normativa

Il Consiglio di Stato emana: 1. ordinanze di esecuzione, per quanto ne sia abilitato dalla legge; 2. ordinanze di applicazione di atti normativi federali, sempre che concernano unicamente procedure e competenze.

In caso di emergenza, esso emana altresì atti normativi di durata limitata; tale atti devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, il quale decide se debbano rimanere in vigore e per quanto tempo.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 3. Consiglio di Stato; Attribuzioni amministrative

Fatte salve le attribuzioni del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato è l’autorità che amministra il Cantone; rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne.

Il Consiglio di Stato ha segnatamente la facoltà e il mandato di: 1. eseguire gli atti normativi mediante proprie decisioni e mediante istruzioni all’amministrazione che gli è subordinata; 2. attuare le decisioni e le sentenze di altre autorità cantonali, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali; 3. nominare i funzionari e gli impiegati dell’amministrazione cantonale, per quanto tale nomina non competa, in virtù della legislazione, a un’altra autorità; 4. fatto salvo l’articolo 52 numero 5, dare i pareri che la Confederazione chiede al Cantone; 5. vigilare sull’insieme dell’amministrazione dello Stato e sugli istituti autogestiti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione; 6. vigilare sui Comuni e sulle corporazioni comunali, conformemente a quanto previsto dalla legislazione, e, in caso di gravi inadempienze, prendere i provvedimenti che s’impongono, fatto salvo il ricorso al Gran Consiglio; 7. pronunciare sui ricorsi contro i Comuni e le corporazioni comunali, nonché contro i dipartimenti, per quanto non ne sia competente un tribunale; 8. fatto salvo l’articolo 52 numero 6, rilasciare le autorizzazioni e concessioni cantonali, per quanto tale compito non sia affidato a un’altra autorità in virtù della legge; 9. fatti salvi poteri più estesi conferitigli dalla legislazione o da una decisione del Gran Consiglio, decidere in merito a spese uniche liberamente determinabili sino a un importo di 200 000 franchi e in merito a spese annue ricorrenti sino a un importo di 40 000 franchi; 10. amministrare il patrimonio cantonale e disporne nei limiti del numero 9; 11. adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 4. Tribunali; Indipendenza dei tribunali

I tribunali sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legislazione.

Le leggi che violano la presente Costituzione o sono contrarie al diritto federale, nonché gli atti normativi incostituzionali o contrari alla legge non vincolano i tribunali.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 4. Tribunali; Giurisdizione civile

La giustizia civile è amministrata da: 1. il Tribunale cantonale; 2. il Tribunale d’appello.

La legislazione disciplina l’organizzazione delle autorità di conciliazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 4. Tribunali; Giurisdizione penale

La giustizia penale è amministrata da: 1. il Tribunale cantonale; 2. il Tribunale d’appello.

La legislazione: 1. disciplina l’organizzazione delle autorità incaricate del perseguimento penale; 2. può conferire poteri penali amministrativi alle autorità amministrative cantonali e comunali, ferma restando la possibilità di riesame in sede giudiziaria.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 4. Tribunali; Giurisdizione amministrativa

La giustizia in materia di diritto amministrativo e di diritto delle assicurazioni sociali è amministrata dal Tribunale amministrativo.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 4. Tribunali; Giurisdizione costituzionale

La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale d’appello.

In quanto Corte costituzionale, il Tribunale d’appello giudica: 1. le controversie concernenti l’esercizio dei diritti politici e la validità delle elezioni e votazioni nel Cantone, come anche, dopo la pronuncia del Consiglio di Stato secondo l’articolo 65 numero 7, nei Comuni e nelle corporazioni comunali; 2. le controversie concernenti la legalità di leggi e ordinanze del Cantone, dei Comuni e delle corporazioni comunali; 3. i conflitti di competenza fra giurisdizioni cantonali, per quanto la Corte costituzionale non sia parte in causa; 4. le controversie concernenti l’autonomia dei Comuni, delle corporazioni comunali e delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico; 5. i ricorsi contro le decisioni del Gran Consiglio o di un Esecutivo comunale in merito all’ammissibilità costituzionale delle iniziative e dei controprogetti conformemente all’articolo 61 numero 2 o all’articolo 83 capoverso 2 numero 5; 6. le altre cause attribuitegli dalla legge.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; B. Poteri cantonali; 4. Tribunali; Organizzazione

La legislazione disciplina l’organizzazione e le competenze dei tribunali.

I tribunali possono operare in veste di giudice monocratico o di autorità collegiale.

La legislazione può istituire: 1. speciali autorità giudiziarie per controversie specifiche; 2. tribunali intercantonali.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; a. Fondamenti; Comuni

L’esistenza e l’autonomia dei Comuni sono garantite.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; a. Fondamenti; Compiti

I Comuni sbrigano tutti gli affari locali che non rientrino nella sfera dei compiti della Confederazione o del Cantone.

Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di: 1. determinare liberamente la loro organizzazione e eleggere essi stessi le loro autorità e i loro funzionari e impiegati; 2. svolgere secondo libero apprezzamento i compiti che rientrano nel loro settore di attività.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; a. Fondamenti; Collaborazione con altri Comuni

Per adempiere assieme i loro compiti, i Comuni possono, nei limiti fissati dalla legislazione, concludere contratti, costituire consorzi intercomunali o fondare istituti con altri Comuni, dentro o fuori Cantone.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; a. Fondamenti; Organizzazione

L’Assemblea comunale, nonché l’Esecutivo comunale e il suo presidente sono gli organi necessari di ogni Comune.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; a. Fondamenti; Vigilanza

I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

In caso di gravi inadempienze, il Consiglio di Stato può, fatto salvo il ricorso al Gran Consiglio, ritirare totalmente o parzialmente a un Comune il diritto di amministrarsi da sé o disporre altri provvedimenti.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; b. Assemblea comunale; Convocazione

L’Assemblea comunale è convocata almeno due volte all’anno.

Un’Assemblea straordinaria è convocata su decisione dell’Esecutivo comunale o allorché un ventesimo degli aventi diritto di voto lo richieda indicando gli oggetti da trattare; in quest’ultimo caso, l’Assemblea deve svolgersi entro tre mesi.

Le deliberazioni sono dirette dal presidente o dal vicepresidente dell’Esecutivo comunale o, fra gli altri suoi membri, da quello che ha raccolto più suffragi all’atto dell’elezione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; b. Assemblea comunale; Votazione obbligatoria

Rientrano nella competenza dell’Assemblea comunale: 1. l’emanazione di ordinanze e regolamenti, per quanto la legislazione o una decisione assembleare non ne abbia dichiarato competente l’Esecutivo comunale; 2. l’elezione delle autorità e dei funzionari che secondo la legislazione devono essere eletti dall’Assemblea; i Comuni sono liberi di organizzare l’elezione dei membri degli Esecutivi comunali e dei revisori dei conti in modo che la metà dei mandati venga assegnata ogni due anni; 3. la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale; 4. le decisioni in materia di spese e le decisioni finanziarie che eccedano le competenze dell’Esecutivo comunale; 5. la delibera del bilancio di previsione annuale; 6. l’approvazione dei conti comunali.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; b. Assemblea comunale; Votazione facoltativa

Le ordinanze e i regolamenti emanati o modificati dall’Esecutivo comunale sono sottoposti all’Assemblea comunale allorché, nei due mesi dopo la loro pubblicazione, un ventesimo degli aventi diritto di voto lo richieda.

La votazione deve svolgersi nella successiva Assemblea.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; b. Assemblea comunale; Diritto d’iniziativa

Le iniziative possono rivestire la forma di proposte generiche o di progetti elaborati; il testo elaborato in seguito all’accettazione di un’iniziativa generica dev’essere sottoposto entro un anno all’Assemblea comunale.

Le iniziative devono concernere un unico oggetto ed essere motivate.

Possono presentare un’iniziativa: 1. i singoli cittadini attivi, le singole commissioni e l’Esecutivo del Comune competente; 2. le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che hanno sede nel Comune, se si tratta di una decisione finanziaria per uno scopo di pubblica utilità o cooperativo.

Le iniziative non devono contenere nulla di contrario al diritto federale o cantonale.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; b. Assemblea comunale; Votazione alle urne

La legge determina in quali circostanze le votazioni in materia comunale devono svolgersi alle urne.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; b. Assemblea comunale; Organo rappresentativo del Popolo

La legge determina a quali condizioni i Comuni possono sostituire all’Assemblea comunale un organo rappresentativo del Popolo, nonché stabilirne l’organizzazione e le attribuzioni.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; c. Esecutivo comunale; Composizione

L’Esecutivo comunale (Municipio, Consiglio scolastico, Consiglio parrocchiale o Consiglio cappellaniale) si compone di tre a undici membri.

Fra i membri dell’Esecutivo comunale l’Assemblea comunale nomina, per un biennio, il presidente e il vicepresidente.

Spetta all’Esecutivo comunale, nei limiti fissati dalla legislazione, stabilire il settore di attività dei suoi membri e costituire commissioni.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; c. Esecutivo comunale; Potere regolamentare

Fatto salvo l’articolo 77, l’Esecutivo comunale emana: 1. le ordinanze e i regolamenti che la legislazione o una decisione dell’Assemblea comunale dichiara di sua competenza; 2. i regolamenti concernenti affari di secondaria importanza, nei limiti fissati dall’articolo 83 numero 7.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 1. Disposizioni generali; c. Esecutivo comunale; Attribuzioni amministrative

L’Esecutivo comunale è l’autorità che amministra il Comune; rappresenta il Comune nelle relazioni esterne.

Fatto salvo l’articolo 80, esso ha segnatamente la facoltà e il mandato di: 1. approvare i processi verbali dell’Assemblea comunale; 2. eseguire le leggi, le ordinanze e i regolamenti; 3. eseguire le decisioni e le sentenze delle autorità cantonali e dell’Assemblea comunale, per quanto tale attribuzione non sia riservata a organi speciali; 4. nominare i funzionari e gli impiegati, per quanto tale nomina non competa a un’altra autorità in virtù della legislazione; 5. decidere in merito all’ammissibilità costituzionale delle iniziative presentate all’Assemblea comunale, conformemente all’articolo 78 capoverso 4; 6. dare i pareri che il Cantone chiede al Comune; 7. nei limiti delle competenze finanziarie definite dalla legislazione comunale, decidere in merito a spese uniche liberamente determinabili e in merito a spese annue ricorrenti, nonché in merito a spese cui il Comune è legalmente tenuto o per le quali la legislazione o una decisione dell’Assemblea comunale ha delegato poteri più estesi all’Esecutivo comunale; 8. amministrare il patrimonio comunale e disporne nei limiti fissati dal numero 7; 9. decidere in merito alle spese di manutenzione degli edifici e impianti in possesso del Comune, senza riguardo al numero 7; 10. adempiere tutti gli altri compiti affidatigli dalla legislazione.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; a. Comune politico; Consistenza

Un Comune politico non può essere smembrato né aggregato a un altro Comune senza il consenso dei cittadini attivi del Comune e del Cantone.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; a. Comune politico; Compito

Il Comune politico sbriga, nei limiti fissati dalla legislazione, tutti gli affari locali che non siano affidati a un altro Comune.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; b. Comune scolastico; Consistenza

Il territorio del Comune scolastico coincide con quello del Comune politico.

Il Comune scolastico può essere soppresso e i suoi compiti e poteri possono essere ripresi dal Comune politico a condizione che gli aventi diritto di voto acconsentano a tale fusione; la fusione può essere revocata per decisione degli aventi diritto di voto.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; b. Comune scolastico; Consistenza
1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; c. Parrocchia o cappellania; Consistenza

I membri delle Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico formano parrocchie o cappellanie.

L’istituzione, la fusione o la divisione di parrocchie o cappellanie richiede il consenso degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; c. Parrocchia o cappellania; Diritto di voto

Il diritto di voto è retto dalle disposizioni della presente Costituzione; lo Statuto ecclesiastico può accordare questo diritto ad altri membri della Chiesa.

Il parroco, cappellano o pastore fa parte d’ufficio del Consiglio parrocchiale o cappellaniale.

Nelle parrocchie o cappellanie cattoliche romane che per tradizione hanno il diritto di nomina (presentazione) degli ecclesiastici, tale diritto è esercitato dall’Assemblea comunale parrocchiale o cappellaniale.

1965; IV. Poteri cantonali e comunali e loro funzioni; C. Poteri comunali; 2. Genere di Comuni; c. Parrocchia o cappellania; Imposta di culto

Le parrocchie o cappellanie possono riscuotere imposte di culto soltanto dai loro membri.

Nei limiti fissati dalla legislazione, il Cantone riscuote un supplemento d’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; la legislazione disciplina la ripartizione del gettito fra le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico.

1965; V. Corporazioni comunali; Consistenza

L’istituzione di nuove corporazioni comunali sottostà all’approvazione del Gran Consiglio.

La facoltà delle corporazioni comunali di amministrare e impiegare da sé il patrimonio corporativo è garantita nei limiti fissati dalla legislazione.

1965; VI. Revisione della Costituzione; Revisione parziale

Se un’iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, la revisione parziale della Costituzione si svolge in via legislativa, fatti salvi gli articoli 54 e 94.

Se un’iniziativa è presentata in forma di proposta generica, la revisione parziale si svolge secondo la procedura prevista nell’articolo 93.

1965; VI. Revisione della Costituzione; Revisione totale

Se è chiesta la revisione totale della Costituzione conformemente all’articolo 54, tale domanda è sottoposta al voto alle urne.

Se il responso delle urne è di procedere alla revisione totale, il Gran Consiglio è incaricato di elaborare la nuova Costituzione, eccetto che dal responso medesimo risulti che la revisione debba essere affidata a una Costituente.

La Costituente annovera lo stesso numero di membri del Gran Consiglio e dev’essere eletta entro 90 giorni secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio.

La Costituzione riveduta è sottoposta al voto alle urne.

1965; VI. Revisione della Costituzione; Accettazione delle disposizioni costituzionali

L’accettazione o la reiezione delle nuove disposizioni costituzionali o della nuova Costituzione è decisa alle urne dai cittadini attivi.

Nelle norme transitorie, l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni costituzionali o di alcune di esse può essere differita: 1. fino al conferimento della garanzia federale; 2. fino all’adattamento degli atti normativi esistenti ivi menzionati.

1965; VII. Regime transitorio; Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore accettata che sia dalla Landsgemeinde.

1965; VII. Regime transitorio; Diritto costituzionale anteriore

Fintanto che risultano necessarie per l’esistenza e l’attività degli organi cantonali e comunali, le disposizioni della vecchia Costituzione rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.

Tale è in particolare il caso delle disposizioni procedurali applicabili alla Landsgemeinde e alle Assemblee comunali e delle disposizioni sull’organizzazione giudiziaria.

1965; VII. Regime transitorio; Leggi e ordinanze

Tutte le leggi e ordinanze esistenti rimangono in vigore per quanto non contraddicano alla presente Costituzione.

Il Gran Consiglio deve adeguare alla presente Costituzione le leggi e ordinanze che la contraddicano.

Le nuove leggi da emanarsi in virtù della presente Costituzione devono essere sottoposte quanto prima alla decisione della Landsgemeinde.

1965; VII. Regime transitorio; Responsabilità

Sino all’emanazione della nuova legislazione sulla responsabilità degli enti e istituti di diritto pubblico conformemente all’articolo 6, rimane applicabile la normativa prevista dalla vecchia Costituzione (art. 22 cpv. 2).

1965; VII. Regime transitorio; Comuni

Sino all’emanazione della nuova legislazione, l’Assemblea comunale rimane competente ad eleggere i funzionari e gli impiegati che eleggeva in virtù della vecchia Costituzione.

Le imposte speciali riscosse dai Comuni in virtù della legislazione anteriore rimangono in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.

1965; VII. Regime transitorio; Comuni scolastici

Affinché la consistenza dei Comuni scolastici conformemente all’articolo 86 capoverso 1 possa essere realizzata, dev’essere elaborata una normativa vincolante con tutte le disposizioni necessarie relative alla divisione e alla fusione, in particolare per quanto concerne la liquidazione dei beni e il regime transitorio.

In caso di fusione di più Comuni scolastici, le rispettive Assemblee comunali sono competenti a designare i propri rappresentanti per l’elaborazione e l’approvazione delle disposizioni occorrenti; in caso di divisione di un Comune scolastico, le stesse competenze spettano alle Assemblee comunali dei Comuni politici direttamente interessati.

Su istanza di una delle parti alle trattative, il Gran Consiglio è tenuto a istituire un tribunale arbitrale, e a stabilirne la procedura se non intende lasciarla alla discrezione del tribunale medesimo; se le parti non riescono esse stesse a regolare la situazione entro il 1° gennaio 1970, il Gran Consiglio istituisce d’ufficio il tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale ha il compito di indurre le parti a un’intesa amichevole o, se ciò non sia possibile, di regolare definitivamente la situazione elaborando una normativa vincolante con tutte le disposizioni necessarie.

Salvo pattuizione di una data anteriore, la consistenza dei Comuni scolastici conformemente all’articolo 86 capoverso 1 diviene effettiva dal 1° gennaio 1975.

1965; VII. Regime transitorio; Parrocchie

Se la parte del Comune di Oberdorf che appartiene alla Parrocchia cattolica romana di Stans vuole separarsi da questa parrocchia, la decisione secondo l’articolo 88 capoverso 2 compete all’Assemblea comunale del Comune politico di Oberdorf e non alla Parrocchia di Stans; nella relativa votazione hanno diritto di voto soltanto i cittadini attivi membri della Chiesa cattolica romana.

1965; VII. Regime transitorio; Aliquota dell’imposta cantonale e dell’imposta di culto

Sino all’entrata in vigore del decreto del Gran Consiglio relativo alla determinazione dell’aliquota dell’imposta cantonale e di un decreto del Gran Consiglio relativo alla determinazione dell’aliquota dell’imposta di culto per le persone giuridiche rimangono in vigore le aliquote d’imposta attuali.

1965; VII. Regime transitorio; Comuni di assistenza pubblica

I Comuni di assistenza pubblica ancora esistenti sussistono fintanto che la legge non abbia introdotto un nuovo ordinamento in materia assistenziale.

Essi devono adempiere i loro compiti secondo le disposizioni della presente Costituzione; l’articolo 94 capoverso 3 della vecchia Costituzione rimane in vigore sino all’emanazione della nuova legislazione.

1965; VII. Regime transitorio; Elezioni

La durata del mandato dei giudici di pace e del giudice unico in materia di esecuzione e fallimenti è prorogata sino a fine dicembre 2010.

Per la composizione della presidenza dei tribunali e per la nomina dei giudici il cui mandato scade nel 2010, un’elezione si terrà nel 2010 per il resto del periodo di nomina fino al 2012.

1965; VII. Regime transitorio; Procedura di conferimento della garanzia

Al Gran Consiglio è conferita piena facoltà di mettere in sintonia con la Costituzione federale le disposizioni della presente Costituzione che l’Assemblea federale dovesse dichiarare contrarie alla Costituzione federale.

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