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Costituzione del Cantone di Uri, (1984) - Sovranità

127 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (127)

Art. 1 1984 Art. 2 1984 Art. 3 1984 Art. 4 1984 Art. 5 1984 Art. 6 1984 Art. 7 1984 Art. 8 1984 Art. 9 1984 Art. 10 1984 Art. 11 1984 Art. 12 1984 Art. 13 1984 Art. 14 1984 Art. 15 1984 Art. 16 1984 Art. 17 1984 Art. 18 1984 Art. 19 1984 Art. 20 1984 Art. 21 1984 Art. 22 1984 Art. 23 1984 Art. 24 1984 Art. 25 1984 Art. 26 1984 Art. 27 1984 Art. 28 1984 Art. 29 1984 Art. 30 1984 Art. 31 1984 Art. 32 1984 Art. 33 1984 Art. 34 1984 Art. 35 1984 Art. 36 1984 Art. 37 1984 Art. 38 1984 Art. 39 1984 Art. 40 1984 Art. 41 1984 Art. 42 1984 Art. 43 1984 Art. 44 1984 Art. 45 1984 Art. 46 1984 Art. 47 1984 Art. 48 1984 Art. 49 1984 Art. 50 1984 Art. 51 1984 Art. 52 1984 Art. 53 1984 Art. 54 1984 Art. 55 1984 Art. 56 1984 Art. 57 1984 Art. 58 1984 Art. 59 1984 Art. 60 1984 Art. 61 1984 Art. 62 1984 Art. 63 1984 Art. 64 1984 Art. 65 1984 Art. 66 1984 Art. 67 1984 Art. 68 1984 Art. 69 1984 Art. 70 1984 Art. 71 1984 Art. 72 1984 Art. 73 1984 Art. 74 1984 Art. 75 1984 Art. 76 1984 Art. 77 1984 Art. 78 1984 Art. 79 1984 Art. 80 1984 Art. 81 1984 Art. 82 1984 Art. 83 1984 Art. 84 1984 Art. 85 1984 Art. 86 1984 Art. 87 1984 Art. 88 1984 Art. 89 1984 Art. 90 1984 Art. 91 1984 Art. 92 1984 Art. 93 1984 Art. 94 1984 Art. 95 1984 Art. 96 1984 Art. 97 1984 Art. 98 1984 Art. 99 1984 Art. 100 1984 Art. 101 1984 Art. 102 1984 Art. 103 1984 Art. 104 1984 Art. 105 1984 Art. 105a 1984 Art. 106 1984 Art. 107 1984 Art. 108 1984 Art. 109 1984 Art. 109a 1984 Art. 110 1984 Art. 111 1984 Art. 112 1984 Art. 113 1984 Art. 114 1984 Art. 115 1984 Art. 116 1984 Art. 117 1984 Art. 118 1984 Art. 119 1984 Art. 120 1984 Art. 121 1984 Art. 122 1984 Art. 123 1984 Art. 124 1984 Art. 125 1984

Testo normativo (127 Articoli)

1984; Capitolo 1: Principi

Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.

In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.

1984; Capitolo 1: Principi

Il Cantone e i Comuni si prefiggono segnatamente di: a. instaurare un ordine giusto, atto ad assicurare la coesistenza pacifica fra le persone; b. proteggere i diritti e le libertà dell’individuo e della famiglia e preparare le basi per realizzarli; c. creare i presupposti per un’esistenza umanamente degna.

1984; Capitolo 1: Principi

La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale sono indissolubilmente legate.

La legislazione ne disciplina il conferimento.

1984; Capitolo 1: Principi

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell’esercizio della loro attività ufficiale.

Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un’indennità a titolo di riparazione morale.

La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.

1984; Capitolo 1: Principi

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.

1984; Capitolo 1: Principi

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

1984; Capitolo 2: Stato e Chiesa

La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.

Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.

1984; Capitolo 2: Stato e Chiesa

Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione. Si organizzano secondo principi democratici.

Esse possono organizzarsi in parrocchie.

Ogni Chiesa nazionale emana un proprio Statuto ecclesiastico, che richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

Sotto il profilo giuridico, l’operato delle Chiese nazionali sottostà al controllo del Cantone.Disposizione transitoriaEntro cinque anni, ogni Chiesa nazionale deve sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato il proprio Statuto ecclesiastico. Sino a tale momento, i decreti istitutivi già approvati e il decreto del Gran Consiglio del 28 dicembre 1916 sul riconoscimento della Parrocchia protestante sono riconosciuti quali Statuti ecclesiastici. Scaduto questo termine, il Consiglio di Stato può, in via surrogatoria, emanare esso stesso tali statuti.

1984; Capitolo 2: Stato e Chiesa

Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

La dignità umana è intangibile.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

Nessuno può essere privilegiato o sfavorito a causa dell’origine, del sesso, della razza, della lingua, della sua posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche o religiose.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

Sono garantiti: a. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. il diritto al matrimonio e alla famiglia; c. la protezione della sfera privata, l’inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare e delle telecomunicazioni; d. la libertà di credo e di coscienza, e. la libertà d’informazione, d’opinione e di stampa; f. il diritto di petizione; g. il diritto d’associazione e di riunione; h. la libertà di domicilio; i. la libertà dell’insegnamento e della ricerca e la libertà dell’arte; k. la libertà economica e il diritto alla libera scelta della professione; l. il diritto di proprietà.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.

In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d’essere sentite e d’ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto laddove un interesse pubblico preponderante lo giustifichi.

I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico specifico.

I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

I diritti fondamentali vincolano tutti gli organi del Cantone, dei Comuni e degli altri enti e istituti di diritto pubblico.

1984; Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

Ognuno deve adempiere i suoi doveri legali nei confronti dello Stato e della collettività.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Hanno diritto di voto gli Svizzeri d’ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Uri e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.

In materia ecclesiale hanno diritto di voto soltanto i membri delle Chiese, in questioni di competenza dei Comuni patriziali, soltanto i patrizi.

Il diritto di voto conferisce la facoltà di partecipare alle elezioni e votazioni popolari, nonché di firmare referendum e iniziative popolari.

Chi ha il diritto di voto è eleggibile.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Le Chiese nazionali possono, nello Statuto ecclesiastico, ampliare la cerchia degli aventi diritto di voto in materia ecclesiale.

Esse possono delegare questa facoltà alle parrocchie.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Il diritto di voto in questioni di competenza delle corporazioni comunali e dei Comuni patriziali corporativi è determinato dal diritto delle corporazioni.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

La partecipazione alle votazioni ed elezioni e alle assemblee comunali è un dovere civico.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Gli aventi diritto di voto eleggono: a. i deputati al Consiglio degli Stati; b. i membri del Consiglio di Stato; c. il presidente (« landamano ») e il vicepresidente del Consiglio di Stato; d. il Tribunale di primo grado; e. i giudici del Tribunale d’appello.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Gli aventi diritto di voto del Comune eleggono i membri del Gran Consiglio e gli organi comunali previsti dalla Costituzione, nonché le autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Sottostanno obbligatoriamente a votazione popolare cantonale: a. le modifiche della Costituzione; b. le leggi cantonali; c. le nuove spese del Cantone superiori a un milione di franchi; d. le nuove spese del Cantone superiori a 100 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni; e. le iniziative popolari cantonali sotto forma di progetto elaborato; f. le iniziative popolari cantonali generiche non condivise dal Gran Consiglio. Le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione cantonale sono sempre sottoposte al voto del Popolo; g. le iniziative popolari cantonali che chiedono la destituzione di un’autorità.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

I referendum popolari sono sottoposti a votazione popolare a livello cantonale se sottoscritti da almeno 450 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.

Il referendum popolare è ammissibile contro: a. le ordinanze; b. i concordati del Gran Consiglio; c. le nuove spese del Cantone superiori a 500 000 franchi; d. le nuove spese del Cantone superiori a 50 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni; e. la concessione di importanti diritti d’acqua da parte del Cantone.

Il referendum popolare dev’essere depositato entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto contestato.

Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre al voto del Popolo qualsiasi altra decisione.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Mediante un’iniziativa popolare cantonale si può chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni della Costituzione, di una legge o di un’ordinanza.

L’iniziativa popolare cantonale può anche chiedere la destituzione di un’autorità o il deposito di un’iniziativa cantonale in sede federale.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Le iniziative popolari cantonali devono rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Quelle che chiedono la revisione totale della Costituzione cantonale sono ammissibili soltanto sotto forma di proposta generica.

Le iniziative popolari cantonali devono rispettare l’unità della materia e non devono essere contrarie al diritto di rango superiore né, per ragioni obiettive, essere inattuabili o contenutisticamente indeterminate. Devono essere sottoscritte da almeno 600 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.

Le iniziative popolari cantonali devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi un anno e mezzo dopo il loro deposito. Il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Mediante un’iniziativa popolare comunale si può chiedere la destituzione di un’autorità comunale o l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di norme giuridiche che rientrino nella sfera di competenza dei Comuni.

Le iniziative popolari comunali devono recare le firme ufficialmente autenticate di almeno un decimo degli aventi diritto di voto nel Comune. Devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi 12 mesi dopo il deposito.

Per altro, si applicano le disposizioni sulle iniziative popolari cantonali.

1984; Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne.

... Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne.

La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico collaborano nell’adempimento dei compiti pubblici.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

L’espropriazione è ammissibile laddove sia necessaria per l’adempimento dei compiti pubblici.

Il diritto di espropriare spetta al Cantone, ai Comuni, ai consorzi intercomunali e alle corporazioni comunali.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché tutti i fanciulli e gli adolescenti possano, secondo le loro capacità, ricevere un’istruzione adeguata in scuole pubbliche di base, medie superiori e professionali.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

La frequentazione della scuola di base è gratuita e obbligatoria, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Gli enti responsabili delle scuole di base sono i Comuni o i consorzi intercomunali.

Il Cantone fornisce il proprio sostegno ai Comuni e ai consorzi intercomunali e vigila su di essi.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone gestisce o sostiene scuole speciali e centri di accoglienza. Può esigere dai Comuni adeguate prestazioni.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

I Comuni gestiscono scuole materne.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone promuove la formazione professionale e specialistica e l’istruzione superiore.

Esso può gestire in proprio istituti del settore o parteciparvi.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il diritto all’insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone accorda sussidi alla formazione sotto forma di borse di studio e di prestiti.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni possono sostenere l’educazione degli adulti e le iniziative per l’organizzazione appropriata del tempo libero.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni tutelano il patrimonio culturale indigeno e promuovono gli sforzi e le attività artistiche e culturali.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

La legislazione specifica i principi in materia di istruzione, in particolare riguardo alla durata della scuola dell’obbligo, e in materia di promozione della cultura.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

L’assistenza pubblica e il settore tutorio incombono ai Comuni, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.

Il Cantone fornisce il suo sostegno ai Comuni e vigila su di essi. Può creare e sostenere istituzioni di aiuto sociale.

Il Cantone può creare proprie istituzioni di assicurazione sociale.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e l’assistenza sanitaria. Creano le condizioni atte ad assicurare cure mediche alla popolazione.

Il Cantone e i Comuni promuovono la lotta contro i pericoli delle dipendenze.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone vigila sul settore della salute pubblica e lo coordina. Disciplina l’esercizio delle professioni mediche e la polizia sanitaria.

Il Cantone garantisce l’operatività dell’Ospedale cantonale. Può sostenere altri istituti e case di cura.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio e un’utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.

Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d’utilizzazione.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni emanano norme edilizie.

Il Cantone disciplina la costruzione e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle opere di premunizione contro le forze della natura.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Nelle loro attività, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano, il suo ambiente e il suo spazio vitale.

Il Cantone emana prescrizioni sulla protezione dai grandi predatori e sulla limitazione e regolazione dei loro effettivi. È vietato favorire gli effettivi dei grandi predatori.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

I laghi e i fiumi sono di proprietà del Cantone. Sono salvi i diritti privati.

Il Cantone emana ulteriori prescrizioni relative alle cose pubbliche, al loro uso e al loro sfruttamento.

Esso disciplina lo sfruttamento delle falde freatiche.

Lo sfruttamento delle forze idriche appartenenti al Cantone può essere concesso a terzi soltanto se il Cantone può partecipare in ampia misura all’impresa del concessionario.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori dell’economia urana.

Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per l’agricoltura e la silvicoltura, per l’industria, per le arti e mestieri e per il settore terziario.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone emana disposizioni per assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone può gestire una banca cantonale. Ne garantisce gli impegni.

La banca cantonale deve produrre utili adeguati. Serve principalmente allo sviluppo economico generale del Cantone.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Le regalìe consistono nel potere esclusivo di esercitare una data attività e di sfruttarla economicamente.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

La regalìa del sale, la regalìa della caccia e la regalìa della pesca appartengono al Cantone.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

La regalìa delle miniere appartiene per principio al Cantone.

È fatto salvo il diritto delle corporazioni comunali di concedere diritti di prospezione e di accordare concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari e di cave sul loro territorio comunitario.

La sovranità legislativa in materia di regalìa delle miniere permane al Cantone.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite secondo i principi della legalità, della parsimonia e della redditività. A lungo termine, devono essere equilibrate.

Il Cantone e i Comuni elaborano pianificazioni finanziarie e garantiscono il controllo finanziario.

Le pianificazioni finanziarie devono essere armonizzate con quelle dei compiti.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone e i Comuni si procurano le risorse necessarie mediante: a. la riscossione di imposte, tasse e contributi; b. i redditi del patrimonio e dei diritti di regalìa; c. contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti di diritto pubblico; d. altri redditi eventuali; e. l’emissione e l’assunzione di prestiti.

I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.

Il diritto cantonale determina l’oggetto delle imposte, la cerchia dei contribuenti e le basi di calcolo. I Comuni determinano la loro aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legislazione.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Le imposte sono improntate ai principi della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti.

Esse devono essere calcolate in modo che l’onere complessivo a carico dei contribuenti risulti sopportabile secondo criteri sociali, le risorse dell’economia non vengano eccessivamente sollecitate, la volontà di conseguire un certo livello di reddito e di patrimonio non sia affievolita e il risparmio individuale sia incentivato.

Le sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere represse con sanzioni efficaci.

1984; Capitolo 5: Compiti pubblici

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria fra i Comuni politici. Questi possono essere tenuti a versare contributi perequativi.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Il Cantone di Uri comprende il territorio delimitato dai confini storici che la Confederazione Svizzera gli ha garantito.

Qualsiasi rettifica di confine dev’essere approvata dal Gran Consiglio.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

La capitale del Cantone di Uri è Altdorf.

Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno la sede ad Altdorf.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni: a. il Comune politico, comprendente tutti i residenti in un Comune; b. la parrocchia, comprendente tutti gli appartenenti a una Chiesa nazionale residenti in un Comune; c. il Comune patriziale, comprendente tutti i patrizi residenti in un Comune; d. il Comune corporativo (« Allmendbürgergemeinde»), comprendente tutti i membri di una corporazione comunale residenti in un Comune.

Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Le modifiche territoriali e le rettifiche di confine sono rette dalla legge comunale.

Per le parrocchie fa stato lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale, per i Comuni corporativi, il diritto delle corporazioni.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Il Cantone di Uri è suddiviso in Comuni politici la cui esistenza è garantita nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione.

I Comuni politici possono aggregarsi. La legge disciplina i particolari.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Le parrocchie sono istituite e si organizzano secondo lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale interessata, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

I Comuni politici possono istituire al loro interno uno o più Comuni patriziali.

I decreti istitutivi, che richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato, devono indicare le linee fondamentali dell’organizzazione e i compiti dei Comuni patriziali.

Se un Comune politico è soppresso o si aggrega a un altro Comune politico, la soppressione o l’aggregazione valgono anche per i Comuni patriziali. Disposizione transitoriaI decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come tali secondo il capoverso 2. Devono essere adattati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. Scaduto infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può procedere esso stesso all’adattamento.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

I Comuni corporativi sono istituiti e si organizzano secondo il diritto delle corporazioni.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i consorzi.Disposizione transitoriaI consorzi esistenti sono considerati approvati e riconosciuti.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Le corporazioni comunali Uri e Ursern sono enti autonomi di diritto pubblico.

Le corporazioni comunali possono istituire Comuni corporativi. Tali decisioni vanno comunicate al Consiglio di Stato.Disposizione transitoriaI Comuni corporativi esistenti sono riconosciuti. I pertinenti decreti istitutivi devono essere adattati entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Il patrimonio corporativo permane garantito.

1984; Capitolo 6: Struttura dello Stato

Le corporazioni comunali sostengono il Cantone e i Comuni nell’adempimento dei loro compiti e forniscono il loro aiuto per l’attuazione degli obiettivi dello Stato.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

I poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono divisi.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono appartenere a un tribunale. Nessun giudice può essere simultaneamente membro di due tribunali ordinari.

I membri del Consiglio di Stato non possono: a. essere membri di un’autorità comunale; b. appartenere al Consiglio esecutivo di una corporazione comunale; c. essere dipendenti a tempo pieno del Cantone o di un Comune; d. fungere da avvocato dinanzi a un tribunale urano.

I dipendenti a tempo pieno del Cantone non possono essere membri del Gran Consiglio.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale: a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita; b. i parenti di primo e secondo grado; c. i coniugi di parenti di primo o secondo grado, i partner registrati di parenti di primo o secondo grado e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita con parenti di primo o secondo grado.

La presente disposizione non si applica al Gran Consiglio.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

I membri delle autorità e i pubblici dipendenti devono astenersi nelle pratiche che li concernono direttamente.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legislazione determina le eccezioni richieste dall’interesse pubblico o da interessi privati.

La pubblicità delle udienze dei tribunali non concerne la deliberazione della sentenza.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Un’autorità è in numero legale se più della metà dei suoi membri, ma almeno tre sono presenti.

Sono salve le disposizioni della legge sull’organizzazione giudiziaria, nonché i casi di astensione o ricusazione previsti dalla legge.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, una decisione è valida soltanto se presa a maggioranza assoluta dei votanti.

I presidenti non votano, tranne nelle elezioni. In caso di parità di voti, decidono. Nelle elezioni, in caso di parità di voti decide la sorte.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Di regola, le autorità e i pubblici dipendenti cantonali devono prestare giuramento.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La durata delle funzioni delle autorità cantonali è di quattro anni, quella del landamano e del suo vice di due. La durata delle funzioni dei pubblici dipendenti cantonali eletti dal Popolo è pure di quattro anni, eccetto che il Gran Consiglio disponga altrimenti.

Per le autorità e i pubblici dipendenti comunali la durata delle funzioni è di due anni, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Per certe categorie di dipendenti, il regolamento comunale può in particolare rinunciare alla rielezione periodica.

Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all’inizio della sessione delle Camere federali che segue l’elezione.

Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.

In caso di elezioni suppletive, l’entrata in funzione è immediata.

Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La legislazione disciplina l’obbligo di assumere certe funzioni.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Le autorità informano il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Gran Consiglio è l’autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l’alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali.

Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario. La legge disciplina i particolari. Disposizione transitoriaLa legge dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall’accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all’entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario.

I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole: a. il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore; b. i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto; c. i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Gran Consiglio si costituisce da sé ed elegge ogni anno i propri presidente e vicepresidente.

Esso emana un regolamento interno, non sottostante a referendum.

Il Consiglio di Stato partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Gran Consiglio sottopone al Popolo, sotto forma di legge, tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri di tutti i cittadini o della maggior parte di essi.

Per prescrizioni d’altro genere, il Gran Consiglio emana ordinanze, eccetto che la legislazione in materia non competa a un’altra autorità.

Il Consiglio di Stato emana atti normativi di emergenza, di durata limitata; essi devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, che decide se e fin quando occorra mantenerli in vigore.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Gran Consiglio: a. decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo; b. delibera il bilancio preventivo annuale; c. approva il conto di Stato, quello della Banca cantonale urana e quello dell’Ospedale cantonale.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Gran Consiglio elegge: a. i capi delle direzioni del Consiglio di Stato e i loro supplenti, su proposta del Consiglio di Stato; b. il Consiglio dell’educazione, eccettuato il presidente; c. ... d. il comandante del battaglione urano, conformemente alle prescrizioni federali; e. i pubblici dipendenti del Cantone, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato; f. il Consiglio della Banca.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Gran Consiglio: a. approva i concordati che contengano norme di diritto; b. approva i rendiconti del Consiglio di Stato e del Tribunale d’appello; c. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni a livello federale (art. 86, 89, 89 bis e 93 Cost. ); d. ... e. esercita il diritto di grazia; f. risolve i conflitti di competenza, per quanto la decisione non competa al Tribunale d’appello; g. prende atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato; h. autorizza l’assunzione di prestiti; i. adempie altri compiti assegnatigli dalla legislazione.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone.

Esso si compone del landamano, del suo vice e di cinque altri membri.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.

Nell’elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio di Stato svolge i suoi compiti come autorità collegiale.

Per preparare i compiti governativi e provvedere all’esecuzione della legislazione della Confederazione e del Cantone sono istituite direzioni che, nei limiti della loro competenza, hanno potere decisionale autonomo.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio di Stato determina gli obiettivi importanti e i mezzi dell’operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

Inoltre, il Consiglio di Stato: a. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno; b. tutela la tranquillità, l’ordine e la sicurezza pubblici; c. cura i rapporti con le autorità federali e con quelle degli altri Cantoni; d. conclude, nei limiti della sua competenza, concordati negoziali e concordati d’esecuzione; e. procede a elezioni, per quanto non ne siano incaricati altri organi; f. nei limiti fissati dalla legislazione, conferisce la cittadinanza cantonale, g. sottopone regolarmente al Gran Consiglio il bilancio preventivo, il conto di Stato e il rendiconto sull’attività governativa e amministrativa; h. sbriga tutti gli affari di Stato e prende tutte le decisioni che rientrino nei compiti governativi e non siano espressamente assegnati a un’altra autorità.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifica della Costituzione, disegni di legge e disegni di ordinanza.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio di Stato è la suprema autorità amministrativa. È a capo dell’amministrazione cantonale e vigila sugli altri titolari di compiti pubblici.

Il Consiglio di Stato provvede affinché l’attività dell’amministrazione sia conforme al diritto ed efficace.

Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi, per quanto previsto dalla legislazione.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio dell’educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull’intero sistema scolastico ed educativo.

Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri. La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

L’amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato.

Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista.

Eccezionalmente, l’adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Le autorità giudiziarie sono indipendenti e tenute a rispettare la legge e il diritto.

Esse sottostanno all’alta vigilanza del Gran Consiglio. Il Tribunale d’appello sottopone regolarmente al Gran Consiglio un rendiconto sull’amministrazione della giustizia nel Cantone di Uri.

Le autorità amministrative svolgono i compiti giudiziari affidati loro dalla legislazione.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La legge disciplina l’organizzazione e la composizione delle autorità giudiziarie. Per singoli tribunali può prevedere sezioni e commissioni.

Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La giustizia civile è amministrata da: a. l’autorità di conciliazione; b. le presidenze dei tribunali di primo grado; c. il tribunale di primo grado; d. il Tribunale d’appello.

La legge può attribuire a organi speciali il giudizio su determinate cause civili.

...

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La giustizia penale è amministrata da: a. il pubblico ministero, nella procedura del decreto d’accusa; b. la presidenza del tribunale di primo grado; c. ... d. il tribunale di primo grado; e. il Tribunale d’appello.

Gli organi incaricati della giustizia penale minorile sono: a. il procuratore dei minorenni, b. il Tribunale dei minorenni, c. la Commissione del Tribunale dei minorenni istituita in seno al Tribunale d’appello.

La legislazione può abilitare le autorità e i servizi amministrativi cantonali o comunali a infliggere multe di lieve entità. Permane garantito il diritto d’impugnazione in giudizio.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La giustizia amministrativa è amministrata da: a. il Tribunale d’appello, b. altre autorità e organi incaricati dalla legislazione di compiti di giurisdizione amministrativa.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali.

I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale.

Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico.

I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo.

I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni.

Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo. Disposizione transitoria

Qualsivoglia patrimonio a destinazione vincolata dev’essere trasferito al Comune che in futuro sarà chiamato ad adempiere il compito corrispondente. I relativi contratti devono essere conclusi il più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Costituzione. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può prendere misure sostitutive.

I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 107 capoverso 5.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

L’organo comunale supremo è costituito dagli aventi diritto di voto.

Ogni Comune politico ha un Municipio, ogni parrocchia un Consiglio parrocchiale e ogni Comune patriziale un Consiglio patriziale. Per compiti particolari possono essere elette altre autorità, segnatamente un Consiglio scolastico e un Consiglio sociale.

L’organizzazione dei Comuni corporativi è retta dal diritto delle corporazioni.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Per quanto né la Costituzione né la legislazione dispongano altrimenti, il Municipio, il Consiglio parrocchiale e il Consiglio patriziale sono competenti ad agire in nome rispettivamente del Comune politico, della parrocchia e del Comune patriziale.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

La legge comunale disciplina i dettagli.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Gli aventi diritto di voto sono competenti per: a. deliberare norme di diritto; b. approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune; c. stabilire i tributi del Comune; d. ... e. eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale; f. deliberare i decreti istitutivi; g. approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l’articolo 107.

Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti.

...

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Municipio si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Sempre che il Comune istituisca un Consiglio scolastico, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale determina il numero dei membri.

La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Sempre che il Comune istituisca un Consiglio sociale, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni ecclesiastiche.

Essi eleggono il Consiglio parrocchiale e il parroco o pastore locale.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio parrocchiale si compone del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore e di almeno due altri membri.

Esso adempie i compiti assegnatigli dallo Statuto ecclesiastico.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Gli aventi diritto di voto hanno le stesse attribuzioni del Comune politico, ma limitate alle questioni del Comune patriziale.

Essi eleggono il Consiglio patriziale.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Il Consiglio patriziale si compone del presidente, del vicepresidente, dell’amministratore e di due a quattro altri membri.

Esso adempie i compiti assegnatigli dal decreto istitutivo.

1984; Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Le corporazioni comunali si organizzano e si amministrano da sé, secondo principi democratici.

L’attività delle corporazioni comunali sottostà al controllo giuridico del Cantone.

1984; Capitolo 8: Revisione della Costituzione

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

1984; Capitolo 8: Revisione della Costituzione

I progetti di revisione parziale della Costituzione, proposti dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo.Disposizione transitoriaIl Consiglio di Stato può adattare redazionalmente al testo della presente Costituzione le iniziative popolari pendenti al momento dell’entrata in vigore della medesima.

1984; Capitolo 8: Revisione della Costituzione

Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.

La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.

Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

1984; Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie

La Costituzione del Cantone di Uri del 6 maggio 1888 è abrogata.

1984; Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell’Assemblea federale.

1984; Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione rimangono in vigore. La loro eventuale modifica avverrà secondo le norme previste dalla presente Costituzione.

1984; Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie

I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.

Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.

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