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131.212 KV CH

Costituzione del Cantone di Berna, (CostC) (KV)

144 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Diritto federale (RS / Fedlex)
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Indice delle disposizioni (144)

Art. 1 CostC Art. 2 CostC Art. 3 CostC Art. 4 CostC Art. 5 CostC Art. 6 CostC Art. 7 CostC Art. 8 CostC Art. 9 CostC Art. 10 CostC Art. 11 CostC Art. 12 CostC Art. 13 CostC Art. 14 CostC Art. 15 CostC Art. 16 CostC Art. 17 CostC Art. 18 CostC Art. 19 CostC Art. 20 CostC Art. 21 CostC Art. 22 CostC Art. 23 CostC Art. 24 CostC Art. 25 CostC Art. 26 CostC Art. 27 CostC Art. 28 CostC Art. 29 CostC Art. 30 CostC Art. 31 CostC Art. 31a CostC Art. 32 CostC Art. 33 CostC Art. 34 CostC Art. 35 CostC Art. 36 CostC Art. 37 CostC Art. 38 CostC Art. 39 CostC Art. 40 CostC Art. 41 CostC Art. 42 CostC Art. 43 CostC Art. 44 CostC Art. 45 CostC Art. 46 CostC Art. 47 CostC Art. 48 CostC Art. 49 CostC Art. 50 CostC Art. 51 CostC Art. 52 CostC Art. 53 CostC Art. 54 CostC Art. 55 CostC Art. 56 CostC Art. 57 CostC Art. 58 CostC Art. 59 CostC Art. 60 CostC Art. 61 CostC Art. 62 CostC Art. 63 CostC Art. 64 CostC Art. 65 CostC Art. 66 CostC Art. 67 CostC Art. 68 CostC Art. 69 CostC Art. 70 CostC Art. 71 CostC Art. 72 CostC Art. 73 CostC Art. 74 CostC Art. 74a CostC Art. 75 CostC Art. 76 CostC Art. 77 CostC Art. 78 CostC Art. 79 CostC Art. 80 CostC Art. 81 CostC Art. 82 CostC Art. 83 CostC Art. 83a CostC Art. 84 CostC Art. 85 CostC Art. 86 CostC Art. 87 CostC Art. 88 CostC Art. 89 CostC Art. 90 CostC Art. 91 CostC Art. 92 CostC Art. 93 CostC Art. 94 CostC Art. 95 CostC Art. 96 CostC Art. 97 CostC Art. 97a CostC Art. 98 CostC Art. 99 CostC Art. 100 CostC Art. 100a CostC Art. 101 CostC Art. 101a CostC Art. 101b CostC Art. 101c CostC Art. 102 CostC Art. 103 CostC Art. 104 CostC Art. 105 CostC Art. 106 CostC Art. 107 CostC Art. 108 CostC Art. 109 CostC Art. 110 CostC Art. 110a CostC Art. 111 CostC Art. 112 CostC Art. 113 CostC Art. 114 CostC Art. 115 CostC Art. 116 CostC Art. 117 CostC Art. 118 CostC Art. 119 CostC Art. 120 CostC Art. 121 CostC Art. 122 CostC Art. 123 CostC Art. 124 CostC Art. 125 CostC Art. 126 CostC Art. 127 CostC Art. 128 CostC Art. 129 CostC Art. 130 CostC Art. 131 CostC Art. 132 CostC Art. 133 CostC Art. 134 CostC Art. 135 CostC

Testo normativo (144 Articoli)

CostC; 1 Principi generali; Il Cantone di Berna

Il Cantone di Berna è uno Stato di diritto liberale, democratico e sociale.

Il potere dello Stato poggia sul Popolo. È esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

CostC; 1 Principi generali; Rapporto con la Confederazione e con gli altri Cantoni

Il Cantone di Berna è uno Stato della Confederazione Svizzera.

Esso coopera con la Confederazione e con gli altri Cantoni e si pone come tramite tra la Svizzera romanda e la Svizzera tedesca.

CostC; 1 Principi generali; Territorio cantonale

Il territorio del Cantone di Berna è quello che gli è garantito dalla Confederazione.

Il Cantone è suddiviso in regioni amministrative, circondari amministrativi, distretti e Comuni.

Per compiti particolari possono essere costituite organizzazioni regionali.

CostC; 1 Principi generali; Minoranze

I bisogni delle minoranze linguistiche, culturali e regionali vanno debitamente considerati.

A tal fine, a tali minoranze possono essere conferite particolari attribuzioni.

CostC; 1 Principi generali; Giura Bernese

Al Giura Bernese, che forma la regione amministrativa del Giura Bernese, è riconosciuto uno statuto particolare. Questo statuto deve consentire al Giura Bernese di preservare la propria identità, di conservare la propria specificità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale.

Il Cantone prende provvedimenti per rafforzare i legami tra il Giura Bernese e la parte restante del Cantone.

CostC; 1 Principi generali; Lingue

Il tedesco e il francese sono le lingue nazionali e ufficiali del Cantone.

Le lingue ufficiali sono: a. il francese nella regione amministrativa del Giura Bernese; b. il tedesco e il francese nella regione amministrativa del Seeland e in quella di Biel/Bienne; c. il tedesco nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo del Seeland.

Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa del Seeland sono: a. il tedesco e il francese per i Comuni di Biel/Bienne e di Leubringen/Evilard; b. il tedesco per gli altri Comuni.

Il Cantone e i Comuni possono tenere conto delle situazioni particolari risultanti dal bilinguismo del Cantone.

Ognuno può rivolgersi nella lingua ufficiale di sua scelta alle autorità competenti per l’intero Cantone.

CostC; 1 Principi generali; Cittadinanza

L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla legislazione nei limiti tracciati dal diritto federale, fatti salvi i seguenti principi.

La cittadinanza cantonale poggia su quella comunale.

Non ottiene la cittadinanza segnatamente chi: a. è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un crimine o è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno due anni; b. beneficia di prestazioni dell’aiuto sociale oppure non ha completamente rimborsato le prestazioni riscosse; c. non è in grado di dimostrare di possedere buone conoscenze di una lingua ufficiale; d. non è in grado di dimostrare di possedere nozioni sufficienti dell’organizzazione statale nazionale e cantonale e della sua storia; e. non è in possesso di una decisione in materia di domicilio.

Non vi è alcun diritto alla naturalizzazione.

CostC; 1 Principi generali; Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere i doveri che gli incombono in virtù della Costituzione e della legislazione su di essa fondata.

Oltre ad essere responsabile di se stesso, ognuno è responsabile verso gli altri e corresponsabile nel far sì che il diritto all’autodeterminazione sia preservato anche per le generazioni future.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Dignità umana

La dignità umana va rispettata e protetta.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Uguaglianza giuridica

L’uguaglianza giuridica è garantita. È in ogni caso inammissibile qualsivoglia discriminazione, segnatamente in base alla razza, al colore della pelle, al sesso, alla lingua, all’origine, al modo di vita o alle convinzioni politiche o religiose.

Uomo e donna hanno uguali diritti. Hanno pari diritto di accedere agli istituti pubblici di formazione e alla funzione pubblica, nonché il diritto di fruire della stessa formazione e di ricevere un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’effettiva parità dei sessi.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Protezione dall’arbitrarietà, tutela della buona fede

Ognuno ha diritto alla protezione dall’arbitrarietà dei poteri pubblici.

La tutela della buona fede è garantita.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Diritti della personalità

La libertà personale, segnatamente il diritto all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento, è garantita.

La tortura, nonché le pene o i trattamenti inumani o degradanti sono in ogni caso inammissibili.

Ognuno ha diritto al rispetto della sfera privata, dell’abitazione, della corrispondenza epistolare e di quella per mezzo delle telecomunicazioni.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Matrimonio e altre forme di convivenza

Il diritto al matrimonio e alla vita familiare è protetto.

La libera scelta di una diversa forma di convivenza è garantita.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà di credo e di coscienza

La libertà di credo e di coscienza ed il suo esercizio sono garantiti.

È in ogni caso inammissibile costringere qualcuno a un atto religioso o a una professione di fede, filosofica o religiosa.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà di domicilio

La libera scelta del luogo di domicilio e del luogo di dimora è garantita.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà di opinione e d’informazione

Ognuno ha il diritto di formare liberamente la propria opinione, di manifestarla senza impedimenti di sorta e di diffonderla con la parola, lo scritto o l’immagine o in altro modo.

Salvo nell’ambito di speciali rapporti giuridici, la censura preventiva è in ogni caso inammissibile.

Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Protezione dei dati

Ognuno ha il diritto di consultare i dati che lo concernono e di esigere che quelli errati vengano rettificati e quelli inadeguati o superflui, distrutti.

Le autorità possono trattare dati personali soltanto se ve n’è una base legale e soltanto se i dati sono adeguati e necessari per l’adempimento dei loro compiti.

Esse si assicurano che i dati trattati siano corretti e provvedono affinché questi dati non possano essere oggetto di un impiego abusivo.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà di riunione e di associazione

Ognuno ha il diritto di riunirsi e di associarsi con altri, nonché di non partecipare a riunioni o associazioni.

Le manifestazioni su suolo pubblico possono essere subordinate ad autorizzazione se così disposto dalla legge o dal regolamento comunale. Devono essere autorizzate se risulta assicurato uno svolgimento ordinato e se l’incomodo arrecato agli altri utenti sembra ragionevolmente sopportabile.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Diritto di petizione

Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità e di raccogliere firme a tal fine senza che gliene derivi un pregiudizio.

Il diritto di presentare petizioni individuali non può essere limitato in nessun caso.

L’autorità competente esamina la petizione e vi risponde nel termine di un anno.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà dell’insegnamento e libertà della scienza

L’accesso all’insegnamento e la libertà della ricerca e dell’insegnamento sono garantiti.

Chi opera nell’ambito della scienza, della ricerca e dell’insegnamento assume la sua parte di responsabilità per l’integrità della vita umana, animale e vegetale e delle corrispondenti basi vitali.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà dell’arte

La libertà dell’espressione artistica è garantita.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Libertà economica

La libera scelta della professione e del posto di lavoro, la libera attività economica e il diritto di associarsi a livello professionale e sindacale sono garantiti.

L’istituto della libertà contrattuale è intangibile.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Garanzia della proprietà

La proprietà è garantita e, in quanto istituto, è intangibile.

In caso di espropriazione o di equivalenti restrizioni della proprietà è dovuta piena indennità.

Il Cantone e i Comuni creano condizioni propizie per un’ampia ripartizione della proprietà fondiaria, segnatamente ai fini di un’utilizzazione diretta e autogestita.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Garanzie in caso di privazione della libertà

Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Chiunque sia privato della libertà dev’essere senza indugio informato, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Egli ha il diritto di esigere che i suoi congiunti siano avvisati appena possibile.

Chiunque sia arrestato dalla polizia in quanto sospettato di aver commesso un reato dev’essere sentito quanto prima da un’autorità giudiziaria, che si pronuncerà sul mantenimento o meno dell’arresto. Se l’arresto è mantenuto, l’arrestato ha il diritto di essere giudicato entro congruo termine o altrimenti di essere rimesso in libertà.

Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di: a. farsi assistere da un legale e comunicare liberamente con lui; b. far controllare in un procedimento giudiziario semplice e rapido se la privazione della libertà sia legale o giustificata.

Se la privazione della libertà si rivela illegale o ingiustificata, l’ente pubblico deve all’arrestato pieno risarcimento del danno patito ed eventualmente un’indennità a titolo di riparazione morale.

Qualsivoglia limitazione delle garanzie di cui ai capoversi da 1 a 3 è in ogni caso inammissibile.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Tutela giurisdizionale

Ognuno ha un diritto intangibile a giudici indipendenti, imparziali e previsti dalla legge.

In tutti i procedimenti, le parti hanno il diritto di essere sentite, di prendere visione degli atti, di ottenere entro congruo termine una decisione motivata e di essere informate circa le possibilità di impugnazione.

I non abbienti hanno diritto al gratuito patrocinio.

Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. Nel dubbio, la decisione va presa in favore dell’imputato.

La condanna per un’azione o omissione che non era punibile al tempo dei fatti è in ogni caso inammissibile.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Valenza dei dritti fondamentali

I diritti fondamentali hanno valenza nell’intero ordinamento giuridico.

Chi svolge compiti pubblici è vincolato ai diritti fondamentali e contribuisce ad attuarli.

I diritti fondamentali valgono anche per gli stranieri, sempre che il diritto federale non disponga altrimenti.

Se capaci di discernimento, i minori e gli interdetti possono far valere autonomamente i diritti inerenti alla loro personalità.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.1 Diritti fondamentali; Limiti e essenza dei diritti fondamentali

Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Contenuto, scopo e estensione della limitazione devono essere sufficientemente precisati. Sono eccettuati i casi di pericolo serio, immediato e manifesto, in particolare laddove siano in gioco la vita e la salute di persone, l’esercizio dei diritti democratici o danni ecologici irreparabili.

I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se la protezione di un interesse pubblico preponderante o di un diritto fondamentale altrui lo giustifichi.

Qualsivoglia limitazione dev’essere commisurata allo scopo.

L’essenza dei diritti fondamentali è intangibile. Vi rientrano segnatamente le garanzie che la presente Costituzione dichiara intangibili o per cui essa non ammette limitazioni.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.2 Diritti sociali

Nel bisogno, chiunque ha diritto a un alloggio, ai mezzi necessari per un’esistenza umanamente degna, nonché alle cure mediche di base.

Ogni bambino ha diritto d’essere protetto, assistito e curato, nonché di ricevere un’istruzione scolastica gratuita e conforme alle sue attitudini.

Le vittime di reati gravi hanno diritto a un aiuto per superare le loro difficoltà.

CostC; 2 Diritti fondamentali, diritti sociali, obiettivi sociali; 2.3 Obiettivi sociali

Il Cantone e i Comuni si prefiggono di operare affinché: a. ognuno possa sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate, sia protetto dalle conseguenze della disoccupazione, se non dovuta a sua colpa, e fruisca di vacanze pagate; b. ognuno possa abitare a condizioni sopportabili; c. le donne fruiscano di sicurezza materiale prima e dopo il parto; d. siano create condizioni appropriate per la cura dei figli e le famiglie siano sostenute nell’adempimento dei loro compiti; e. siano tenute in debito conto le aspettative e i bisogni dei fanciulli e dei giovani; f. ognuno possa formarsi e perfezionarsi conformemente alle proprie capacità e inclinazioni; g. chi abbisogni di aiuto per motivi di età, debilità, malattia o disabilità riceva cure e sostegno sufficienti.

Il Cantone e i Comuni perseguono questi obiettivi in complemento all’iniziativa e alla responsabilità dei privati, nonché nei limiti dei mezzi disponibili.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.1 Protezione dell’ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale ; Protezione dell’ambiente

L’ambiente naturale va preservato integro per le generazioni presenti e future. Le attività statali e private devono gravarlo il meno possibile.

Le basi naturali della vita possono essere sfruttate soltanto per quanto la loro capacità di rigenerarsi e la loro disponibilità permangano garantite.

Il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l’essere umano e l’ambiente naturale dagli effetti nocivi e molesti. Il Cantone provvede inoltre a proteggerli dai pericoli potenziali dei processi o prodotti dell’ingegneria genetica.

Il Cantone e i Comuni proteggono la fauna e la flora, nonché i loro biotopi.

I costi dei provvedimenti di protezione dell’ambiente sono di regola a carico di chi li ha causati.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.1 Protezione dell’ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale ; Protezione del clima

Il Cantone e i Comuni si impegnano attivamente a circoscrivere il cambiamento climatico e i suoi effetti nefasti.

Fanno il necessario, nell’ambito delle loro competenze, per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e rafforzano la capacità di adeguarsi agli effetti nefasti del cambiamento climatico.

Le misure di protezione del clima hanno lo scopo di rafforzare nel complesso l’economia e devono essere accettabili sia sotto il profilo sociale che sotto quello ambientale. Prevedono segnatamente strumenti di promozione dell’innovazione e della tecnologia.

Il Cantone e i Comuni orientano nel complesso i flussi finanziari pubblici verso uno sviluppo neutro dal punto di vista climatico e resiliente al cambiamento climatico.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.1 Protezione dell’ambiente, del clima, del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale ; Protezione del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni private, prendono provvedimenti per conservare i paesaggi e siti degni di protezione, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.2 Assetto territoriale ed edilizio

Il Cantone e i Comuni assicurano un’utilizzazione parsimoniosa del suolo, un ordinato insediamento del territorio e la conservazione di spazi ricreativi.

L’assetto territoriale ed edilizio s’impronta all’auspicato sviluppo del Cantone. Esso tiene in debito conto i diversi bisogni della popolazione e dell’economia, nonché le esigenze della protezione dell’ambiente.

Il Cantone provvede a conservare superfici coltive agricole sufficienti.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.3 Trasporti, acqua, energia e rifiuti; Trasporti e strade

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché i trasporti siano sicuri e economici, rispettino l’ambiente e risparmino energia.

Essi promuovono i trasporti pubblici e il passaggio a mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente.

Nella costruzione delle strade, considerano i bisogni del traffico non motorizzato.

Nell’adempimento dei loro compiti, tengono conto delle possibili ripercussioni sull’evoluzione del traffico.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.3 Trasporti, acqua, energia e rifiuti; Approvvigionamento idrico ed energetico

Il Cantone e i Comuni assicurano l’approvvigionamento idrico.

Essi prendono provvedimenti affinché l’approvvigionamento energetico sia rispettoso dell’ambiente, economico e sufficiente. Promuovono l’utilizzazione di energie rinnovabili.

Il Cantone e i Comuni si impegnano per un’utilizzazione parsimoniosa e razionale dell’acqua e dell’energia.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.3 Trasporti, acqua, energia e rifiuti; Depurazione delle acque luride e smaltimento dei rifiuti

Il Cantone e i Comuni si adoperano per ridurre gli interventi nocivi alle acque e provvedono a una depurazione delle acque luride rispettosa dell’ambiente.

Essi prendono provvedimenti al fine di ridurre la quantità di rifiuti e riciclarli. I rifiuti non riciclabili vanno eliminati in modo rispettoso dell’ambiente.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.4 Ordine pubblico e sicurezza

Il Cantone e i Comuni provvedono all’ordine pubblico e alla sicurezza.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.5 Sicurezza sociale; Aiuto sociale

Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, si prendono cura delle persone nel bisogno.

Essi promuovono la previdenza e l’autoaiuto, combattono le cause della povertà e prevengono le situazioni di emergenza sociale.

Possono completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.5 Sicurezza sociale; Lavoro

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Sostengono la riconversione e il reinserimento professionali.

Il Cantone promuove la sicurezza sul lavoro e la medicina del lavoro.

Il Cantone e i Comuni non prendono partito nel caso in cui le parti sociali ricorrano a strumenti di lotta legittimi.

Promuovono la compatibilità tra esercizio di un’attività lucrativa e compiti assistenziali.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.5 Sicurezza sociale; Abitazioni

Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per conservare abitazioni a pigione moderata e migliorare le condizioni d’abitazione insufficienti. Promuovono la costruzione di abitazioni a pigione moderata.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.6 Sanità

Il Cantone e i Comuni proteggono e promuovono la salute. Provvedono affinché l’assistenza medica e paramedica della popolazione sia sufficiente e economicamente sopportabile e approntano a tal fine le strutture necessarie.

Il Cantone assicura l’impiego efficace ed economico delle risorse pubbliche facendo capo alla pianificazione e a un sistema di finanziamento appropriato. Assicura il coordinamento con le istituzioni private.

Il Cantone e i Comuni promuovono l’aiuto e le cure a domicilio. Sostengono misure efficaci volte a prevenire la tossicodipendenza.

Il Cantone promuove i metodi di cura naturali.

Esso vigila sulle istituzioni pubbliche e private, sulle professioni sanitarie e sul settore farmaceutico.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.7 Formazione e ricerca; Principi del sistema educativo

Il sistema educativo ha lo scopo di promuovere lo sviluppo armonioso delle capacità fisiche, intellettuali, creative, emotive e sociali, nonché di rafforzare il senso di responsabilità verso l’ambiente.

Il Cantone e i Comuni assistono i genitori nell’educazione e nella formazione dei figli.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.7 Formazione e ricerca; Scuole

Il Cantone e i Comuni dispongono di propri asili infantili e di proprie scuole. L’insegnamento è aconfessionale e apolitico.

Il Cantone e i Comuni possono assegnare sussidi alle scuole private che adempiono compiti pubblici.

Il Cantone disciplina la vigilanza sulle scuole private e sull’insegnamento privato.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.7 Formazione e ricerca; Università e scuole universitarie professionali

Il Cantone dispone di una propria università e di proprie scuole universitarie professionali. Questa università e queste scuole svolgono i loro compiti al servizio della collettività.

Esse contribuiscono a sviluppare le conoscenze scientifiche mediante l’insegnamento e la ricerca e forniscono servizi.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.7 Formazione e ricerca; Altri compiti

Il Cantone e i Comuni sostengono la formazione degli adulti, professionale e non.

Il Cantone agevola la formazione con sussidi o altre misure volte a promuovere pari opportunità per tutti.

Esso s’impegna per la collaborazione e il coordinamento nel sistema educativo.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.8 Mezzi di comunicazione sociale

Il Cantone sostiene l’indipendenza e la pluralità delle informazioni. La legge disciplina il segreto redazionale per gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.9 Riposo domenicale, cultura e tempo libero; Riposo domenicale

La domenica e i giorni festivi riconosciuti dalla legge sono giorni di riposo pubblici.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.9 Riposo domenicale, cultura e tempo libero; Cultura

Il Cantone e i Comuni agevolano l’accesso alla vita culturale. Promuovono la produzione culturale e gli scambi culturali.

In tal ambito, essi tengono conto dei bisogni di tutte le fasce della popolazione e della multiculturalità del Cantone.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.9 Riposo domenicale, cultura e tempo libero; Tempo libero, sport e ristoro

Il Cantone e i Comuni sostengono l’organizzazione sensata del tempo libero e i provvedimenti volti a promuovere lo sport e le attività ristoratrici.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.10 Economia; In genere

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per un’economia efficiente, strutturalmente e regionalmente equilibrata.

Essi si adoperano per mantenere piccole e medie imprese vitali e una rete capillare di commerci al minuto.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.10 Economia; Agricoltura e silvicoltura

Il Cantone prende provvedimenti per un’agricoltura e una silvicoltura efficienti e rispettose dell’ambiente.

Esso sostiene le aziende contadine familiari, favorisce la coltivazione diretta e promuove metodi di coltura agricola quanto possibile in sintonia con la natura.

Assicura la conservazione dei boschi in quanto aree protettive, produttive e fonti di benessere sociale.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.10 Economia; Regalìe

Sono regalìe del Cantone: a. la regalìa del sale; b. la regalìa delle acque; c. la regalìa delle miniere, incluso lo sfruttamento dell’energia geotermica; d. la regalìa della caccia e della pesca.

Rimangano salvi i diritti privati già esistenti.

Le regalìe conferiscono al Cantone un diritto esclusivo di utilizzazione. Il Cantone può concedere questo diritto ai Comuni o a privati.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.10 Economia; Banca cantonale

Il Cantone gestisce una banca onde promuovere lo sviluppo economico e sociale. La banca sostiene il Cantone e i Comuni nell’adempimento dei loro compiti.

CostC; 3 Compiti pubblici; 3.11 Cooperazione e aiuto internazionali

Il Cantone partecipa alla cooperazione tra le regioni d’Europa.

Esso contribuisce a migliorare la situazione economica, sociale ed ecologica nei Paesi sfavoriti e sostiene l’aiuto umanitario alle persone e alle popolazioni nel bisogno. In tal ambito, promuove il rispetto dei diritti dell’uomo.

CostC; 4 Diritti politici; 4.1 Diritto di voto

Il diritto di voto in materia cantonale spetta a tutti gli Svizzeri d’ambo i sessi che risiedono nel Cantone e hanno compiuto i 18 anni.

La legge disciplina il diritto di voto degli Svizzeri all’estero e l’esclusione dal diritto di voto per minore età o incapacità di discernimento.

CostC; 4 Diritti politici; 4.2 Elezioni; Elezioni

Il Popolo elegge: a. il Gran Consiglio; b. il Consiglio di Stato; c. i membri bernesi del Consiglio nazionale; d. i membri bernesi del Consiglio degli Stati.

I membri bernesi del Consiglio degli Stati sono eletti contemporaneamente a quelli del Consiglio nazionale e per lo stesso periodo. L’elezione si svolge secondo il sistema maggioritario.

CostC; 4 Diritti politici; 4.2 Elezioni; Rinnovazione integrale straordinaria

30 000 aventi diritto di voto possono chiedere in ogni tempo la rinnovazione integrale del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato. Il neoeletto Consiglio porta a termine il periodo amministrativo del Consiglio uscente.

La domanda è sottoposta al voto del Popolo entro tre mesi dal suo deposito. Se il Popolo l’accetta, sono indette senza indugio nuove elezioni.

CostC; 4 Diritti politici; 4.3 Iniziative; Campo d’applicazione

Con un’iniziativa si può chiedere: a. la revisione totale o parziale della Costituzione; b. l’emanazione, l’abrogazione o la modifica di una legge; c. la denuncia o l’apertura di negoziati per la conclusione o la modifica di un trattato intercantonale o internazionale, in quanto sottostia al voto del Popolo; d. l’elaborazione, da parte del Gran Consiglio, di un testo normativo che sottostia al voto del Popolo.

L’iniziativa è considerata formalmente riuscita se entro sei mesi è firmata da 15 000 aventi diritto di voto. Per la domanda di revisione totale della Costituzione occorrono 30 000 firme.

L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica oppure, eccetto che chieda la revisione totale della Costituzione o l’elaborazione di un testo normativo da parte del Gran Consiglio, la forma di progetto elaborato.

CostC; 4 Diritti politici; 4.3 Iniziative; Procedura

Il Consiglio di Stato decide circa la riuscita formale delle iniziative e il Gran Consiglio circa la loro validità.

Le iniziative devono essere dichiarate interamente o parzialmente nulle se: a. violano diritto di rango superiore; b. sono inattuabili; c. non rispettano l’unità della forma o della materia.

Per le iniziative generiche il Gran Consiglio determina definitivamente la forma giuridica in cui sarà elaborato il progetto.

Le iniziative sono trattate senza indugio.

CostC; 4 Diritti politici; 4.3 Iniziative; Controprogetto

Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a un’iniziativa presentata in forma di progetto elaborato o a un progetto ch’esso ha elaborato in conformità di un’iniziativa generica.

La votazione sull’iniziativa e sul controprogetto si svolge simultaneamente. Gli aventi diritto di voto possono approvare validamente ambedue i testi e decidere a quale dei due danno la preferenza qualora entrambi risultino accettati.

CostC; 4 Diritti politici; 4.4 Votazioni popolari; Votazione popolare obbligatoria

Sottostanno obbligatoriamente al voto del Popolo: a. le revisioni costituzionali; a1. le leggi urgenti; b. le iniziative che il Gran Consiglio non condivide o alle quali contrappone un controprogetto; c. i trattati intercantonali e i trattati internazionali incompatibili con la Costituzione; d. le modifiche del territorio cantonale, eccettuate le rettifiche di confine.

I progetti sottostanti a votazione popolare facoltativa sono sottoposti a votazione popolare obbligatoria se 100 membri del Gran Consiglio lo richiedono.

CostC; 4 Diritti politici; 4.4 Votazioni popolari; Votazione facoltativa

Sottostanno inoltre al voto del Popolo, in caso di riuscita formale del referendum: a. le leggi; b. i trattati intercantonali e i trattati internazionali vertenti su un oggetto che nel Cantone sottostà a votazione popolare facoltativa; c. le decisioni del Gran Consiglio in materia di spese uniche superiori a due milioni di franchi o di spese ricorrenti superiori a 400 000 franchi; d. le decisioni del Gran Consiglio in materia di concessioni; e. le decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di principio; f. altre decisioni del Gran Consiglio vertenti su questioni di merito, se la legge lo prescrive o se il Gran Consiglio o 70 dei suoi membri lo richiedono. Il referendum non può però essere chiesto in materia di elezioni, pratiche giudiziarie, rapporto di gestione e bilancio di previsione.

Il referendum è considerato formalmente riuscito se entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto 10 000 aventi diritto di voto chiedono che si proceda alla votazione popolare.

CostC; 4 Diritti politici; 4.4 Votazioni popolari; Procedura

Un progetto sottoposto a votazione popolare è accettato se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi nel Cantone.

Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade.

10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.

La procedura in caso di votazioni su proposte subordinate o su progetti del Popolo è la stessa di quella applicabile in caso di iniziative con controprogetto.

CostC; 4 Diritti politici; 4.5 Partecipazione; Procedure di consultazione

Tutti hanno il diritto di esprimersi, nell’ambito delle procedure di consultazione, sui disegni costituzionali e legislativi, nonché su altri progetti di portata generale.

I pareri espressi sono accessibili al pubblico.

CostC; 4 Diritti politici; 4.5 Partecipazione; Partiti

I partiti contribuiscono alla formazione dell’opinione e della volontà politiche.

Il Cantone e i Comuni possono sostenerli in questo compito.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.1 Principi; Divisione dei poteri

L’organizzazione delle autorità è improntata al principio della divisione dei poteri. Nessuna autorità è legittimata ad esercitare illimitatamente e senza controllo il potere statale.

Chiunque svolga compiti pubblici è vincolato alla Costituzione e alla legislazione.

Le autorità giudiziarie non possono dare attuazione ad atti normativi cantonali che contraddicano al diritto di rango superiore.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.1 Principi; Eleggibilità, rapporti di servizio

Qualsiasi avente diritto di voto nel Cantone è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e al Consiglio degli Stati, nonché a membro di un’autorità giudiziaria cantonale, per quanto la Costituzione o la legge non preveda condizioni supplementari.

La legge disciplina l’eleggibilità a membro di altre autorità e le condizioni di nomina del personale dell’amministrazione cantonale.

I rapporti di servizio sono disciplinati dalla legislazione.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.1 Principi; Incompatibilità, astensione

Non possono essere simultaneamente membri del Gran Consiglio: a. i membri del Consiglio di Stato; b. i membri delle autorità giudiziarie cantonali e del Pubblico ministero; c. il personale dell’amministrazione cantonale centrale e dell’amministrazione cantonale decentralizzata; c1. il personale delle autorità giudiziarie e del Pubblico ministero; d. altre persone la cui incompatibilità sia prevista dalla legge.

In casi motivati, la legge può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera c.

Chi è membro di un’autorità giudiziaria cantonale o del Pubblico ministero non può essere simultaneamente membro del Consiglio di Stato, né appartenere all’amministrazione cantonale centrale o all’amministrazione cantonale decentralizzata.

I membri del Consiglio di Stato non possono anche essere membri dell’Assemblea federale.

I membri delle autorità e il personale dell’amministrazione cantonale, delle autorità giudiziarie e del Pubblico ministero devono astenersi nelle questioni che li concernono direttamente.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.1 Principi; Deleghe

Le attribuzioni del Popolo possono essere delegate al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato, sempre che la delega concerna un campo determinato e sia delimitata per legge. La delega diretta ad altre autorità è esclusa.

Alle stesse condizioni, le attribuzioni del Gran Consiglio possono essere delegate al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato può delegare le proprie attribuzioni ad altri organi se la legge gliene dà facoltà. Può delegare le competenze dei Dipartimenti senza che la legge gliene dia facoltà.

Le norme fondamentali e importanti del diritto cantonale sono emanate sotto forma di legge. Vi rientrano le disposizioni per cui la Costituzione esige espressamente la forma della legge, nonché le disposizioni su: a. le linee fondamentali dello statuto giuridico dei singoli; b. l’oggetto dei tributi pubblici, i principi del loro calcolo e la cerchia dei contribuenti, eccettuate le tasse di poca entità; c. lo scopo, la natura e l’ambito delle prestazioni cantonali di una certa importanza; d. le linee fondamentali dell’organizzazione e dei compiti delle autorità; e. l’assunzione di un nuovo compito duraturo.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.1 Principi; Informazione

Le autorità sono tenute ad informare in modo sufficiente sulla loro attività.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.1 Principi; Responsabilità

Il Cantone e gli altri enti incaricati di compiti pubblici rispondono del danno causato illecitamente dai loro organi nell’esercizio delle loro funzioni sovrane.

La legge definisce la responsabilità negli altri casi. Essa disciplina la responsabilità delle autorità e del personale dell’amministrazione cantonale.

La legge stabilisce altresì a quali condizioni il Cantone risponde anche del danno che i suoi organi hanno causato lecitamente.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Membri, durata del mandato

Il Gran Consiglio si compone di 160 membri eletti per quattro anni.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Elezione

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale.

La legge designa i circondari elettorali.

I mandati sono assegnati ai circondari elettorali proporzionalmente al numero di abitanti. Al circondario elettorale del Giura Bernese sono garantiti dodici mandati. Un’equa rappresentanza dev’essere garantita alla minoranza francofona del circondario elettorale di Biel/Bienne-Seeland.

I seggi sono ripartiti tra le liste in funzione dei voti di partito ottenuti nei circondari elettorali.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Attività legislativa

Il Gran Consiglio emana leggi e decreti. Nelle leggi vanno designate le disposizioni che andranno precisate mediante decreto.

Il Gran Consiglio approva: a. i trattati internazionali e b. i trattati intercantonali che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Attività legislativa in caso di urgenza

Una legge la cui entrata in vigore non possa essere ritardata può essere messa immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Le proposte subordinate di cui all’articolo 63 capoverso 2 sono escluse per le leggi di cui al capoverso 1.

La votazione popolare prevista secondo l’articolo 61 capoverso 1 lettera a1 ha luogo entro sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge urgente. Se la legge urgente è respinta, essa è abrogata immediatamente dopo la votazione popolare.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Pianificazione

Il Gran Consiglio delibera sul programma governativo di legislatura, sulla programmazione dei compiti e finanziaria, nonché su altri piani fondamentali concernenti singoli settori di compiti.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Attribuzioni finanziarie

Il Gran Consiglio risolve su: a. il bilancio di previsione; b. il rapporto di gestione; c. l’aliquota d’imposta; d. i limiti di un nuovo indebitamento; e. le spese che non rientrano nella competenza del Consiglio di Stato o della Direzione amministrativa della magistratura.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Elezioni

Il Gran Consiglio elegge: a. il proprio presidente; b. il presidente del Consiglio di Stato; c. il cancelliere dello Stato; d. il presidente della Corte suprema e quello del Tribunale amministrativo; e. gli altri membri dei tribunali, sempre che la legge non preveda altrimenti; f. il procuratore generale e i procuratori generali supplenti.

La legge può incaricare il Gran Consiglio di procedere ad altre elezioni.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Vigilanza

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza: a. sul Consiglio di Stato; b. sulla gestione della Direzione amministrativa della magistratura, dei tribunali supremi e della Procura generale.

Esercita l’alta vigilanza sull’amministrazione e sugli altri enti incaricati di compiti pubblici.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Altre attribuzioni

Il Gran Consiglio: a. delibera e risolve su qualsivoglia oggetto che sottostia al voto del Popolo; b. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; c. può esprimere il proprio parere nelle procedure di consultazione indette dalle autorità federali; d. decide sui conflitti di competenza tra le autorità cantonali supreme; e. accorda l’amnistia e la grazia; f. ... g. adempie gli altri compiti conferitigli dalla Costituzione o dalla legislazione.

La legge attribuisce al Gran Consiglio la competenza di rilasciare, modificare, rinnovare e trasferire importanti concessioni.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Mandati al Consiglio di Stato, decisioni di principio

Il Gran Consiglio può conferire mandati al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato ha competenza decisionale esclusiva, il mandato ha valore di semplice direttiva.

Nell’ambito delle sue competenze il Gran Consiglio può prendere decisioni di principio.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Commissioni e gruppi parlamentari

Il Gran Consiglio può costituire commissioni al fine di preparare le proprie deliberazioni.

Esso può delegare loro singole attribuzioni decisionali. Mantiene nondimeno intatta la possibilità di avocare nuovamente a sé singoli affari.

Per l’adempimento dei loro compiti, le commissioni dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni, di consultare documenti e di svolgere inchieste.

I membri del Gran Consiglio possono costituire gruppi parlamentari.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Statuto dei membri del Gran Consiglio

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni. Fatto salvo il segreto professionale, devono rendere pubblici i legami che hanno con gruppi d’interesse.

Nell’esercizio del loro mandato, i membri del Gran Consiglio si esprimono liberamente e possono essere chiamati a rispondere delle loro dichiarazioni soltanto nei casi previsti dalla legge.

Essi hanno il diritto di iniziativa parlamentare e il diritto di presentare gli atti parlamentari previsti dalla legge.

Di fronte all’amministrazione, dispongono di speciali diritti, stabiliti dalla legge, di procurarsi informazioni e di consultare documenti. Il presidente del Gran Consiglio può ognora consultare gli incartamenti del Consiglio di Stato.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Statuto del Consiglio di Stato nel Gran Consiglio

Il Consiglio di Stato ha il diritto di sottoporre proposte al Gran Consiglio.

Esso partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.

Può farsi rappresentare dai suoi membri.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.2 Gran Consiglio; Statuto della Direzione amministrativa della magistratura nel Gran Consiglio

La Direzione amministrativa della magistratura ha il diritto di sottoporre al Gran Consiglio proposte concernenti gli affari previsti dalla legge.

Partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo in occasione del trattamento di tali affari.

La legge disciplina la partecipazione del Consiglio di Stato alla preparazione degli affari.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Composizione

Il Consiglio di Stato si compone di sette membri.

Un seggio è garantito al Giura Bernese. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto francofoni residenti nei distretti di Courtelary, Moutier o La Neuveville.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Elezione e durata del mandato

I membri del Consiglio di Stato sono eletti secondo il sistema maggioritario simultaneamente alla rinnovazione totale ordinaria del Gran Consiglio e per lo stesso periodo.

Per l’elezione, l’insieme del territorio cantonale forma un solo circondario.

Fatto salvo il seggio garantito al Giura Bernese, sono eletti al Consiglio di Stato: a. nel primo turno, nell’ordine del numero dei suffragi, i candidati che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi; b. nella votazione di ballottaggio, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi.

I suffragi ottenuti dai candidati del Giura Bernese sono conteggiati separatamente per l’intero Cantone e per il Giura Bernese. Per l’assegnazione del seggio garantito al Giura Bernese è determinante la media geometrica più elevata dei due risultati. L’elezione al primo turno richiede nel contempo la maggioranza assoluta dei suffragi nell’intero Cantone.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Pianificazione e coordinamento

Il Consiglio di Stato fissa gli obiettivi dell’operato statale, fatte salve le competenze del Gran Consiglio. Pianifica e coordina le attività del Cantone.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Direzione dell’amministrazione

Il Consiglio di Stato dirige l’amministrazione. Ripartisce i Dipartimenti fra i suoi membri. Ogni membro del Consiglio di Stato è a capo di uno o più Dipartimenti.

Il Consiglio di Stato organizza l’amministrazione in modo appropriato, nei limiti della Costituzione e della legge, e provvede affinché l’operato dell’amministrazione sia conforme al diritto, efficace e vicino al modo d’essere e alle esigenze degli amministrati.

Esso nomina le autorità che gli sono subordinate e il personale cantonale, sempre che la Costituzione o la legge non attribuisca questa competenza a un altro organo.

Il Consiglio di Stato rende conto al Gran Consiglio dell’attività dell’amministrazione, ogni anno od ogni qualvolta il Gran Consiglio gliene faccia richiesta.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Attività normativa

Di regola, il Consiglio di Stato dirige la procedura legislativa preliminare.

Esso emana ordinanze nei limiti della Costituzione e della legislazione.

In caso d’urgenza può, mediante ordinanza, emanare le disposizioni necessarie all’applicazione di norme di rango superiore. Queste disposizioni urgenti sono sostituite senza indugio da norme emanate secondo la procedura ordinaria.

Il Consiglio di Stato può concludere trattati intercantonali e internazionali, fatto salvo il diritto di ratifica da parte del Gran Consiglio. I trattati intercantonali denunciabili a breve termine sono di competenza esclusiva del Consiglio di Stato se rientrano nelle sue competenze regolamentari o se rivestono importanza secondaria.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Attribuzioni finanziarie

Il Consiglio di Stato elabora la programmazione dei compiti e finanziaria e licenzia il bilancio di previsione e il rapporto di gestione a destinazione del Gran Consiglio.

Esso decide circa: a. nuove spese uniche sino a un milione di franchi; b. nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi; c. spese vincolate.

Decide altresì circa vendite fondiarie e acquisti fondiari a fini d’investimento.

Appronta i mezzi di finanziamento necessari.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Altre attribuzioni

Il Consiglio di Stato, inoltre: a. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno; b. è responsabile della sicurezza e dell’ordine pubblici; c. prepara gli affari parlamentari per quanto il Gran Consiglio non intenda trattarli da sé; d. esegue la legislazione, le decisioni del Gran Consiglio e le sentenze passate in giudicato; e. risponde alle autorità federali nell’ambito delle procedure di consultazione. In tal ambito è vincolato al parere eventualmente espresso dal Gran Consiglio; f. pronuncia sui ricorsi che gli sono deferiti per legge; g. decide circa le rettifiche di confini cantonali e comunali; h. adempie gli altri compiti che gli sono conferiti dalla Costituzione o dalla legislazione.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.3 Consiglio di Stato; Situazioni straordinarie

Il Consiglio di Stato può, anche senza base legale, prendere provvedimenti per parare a disordini già in atto o imminenti che minacciano la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché a situazioni di emergenza sociale. Le ordinanze emanate a tal fine devono essere immediatamente sottoposte per approvazione al Gran Consiglio; decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.4 Amministrazione cantonale; Amministrazione centrale

L’amministrazione centrale del Cantone si articola in Dipartimenti.

La Cancelleria dello Stato funge da stato maggiore e da ufficio di collegamento tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

Una quota adeguata del personale dev’essere di lingua francese.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.4 Amministrazione cantonale; Amministrazione distrettuale

Le regioni amministrative e i circondari amministrativi sono le unità amministrative decentrate ordinarie del Cantone. Sono designate dalla legge.

Gli aventi diritto di voto eleggono un prefetto per ciascun circondario amministrativo.

La legge stabilisce i compiti dei prefetti.

Essa determina quali altre autorità regionali o circondariali sono elette dagli aventi diritto di voto.

Essa designa i distretti.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.4 Amministrazione cantonale; Esecuzione regionale dei compiti

La legge può prevedere che determinati compiti cantonali siano svolti a livello regionale.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.4 Amministrazione cantonale; Altri enti incaricati di compiti pubblici

Il Cantone può: a. creare stabilimenti e altre istituzioni di diritto pubblico o privato; b. partecipare a istituzioni di diritto pubblico o privato; c. attribuire compiti pubblici a privati e istituzioni esterne all’amministrazione.

Devono essere in particolare disciplinate dalla legge: a. le linee fondamentali dell’organizzazione e dei compiti degli stabilimenti e delle istituzioni creati dal Cantone; b. la natura e i limiti della delega di attribuzioni legislative; c. la natura e l’estensione delle partecipazioni cantonali di una certa importanza; d. la natura e l’estensione dell’attribuzione di compiti pubblici che implichino una prestazione significativa, la limitazione di diritti fondamentali o la riscossione di tributi.

Questi enti incaricati di compiti pubblici sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato. La legge provvede a un’adeguata partecipazione del Gran Consiglio.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.4 Amministrazione cantonale; Difensore civico

La legge può prevedere l’istituzione di un difensore civico.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.5 Tribunali e Pubblico ministero ; In genere

I tribunali e il Pubblico ministero sono indipendenti nella loro attività giurisdizionale e di perseguimento penale e sottostanno soltanto al diritto.

Si amministrano autonomamente, sempre che la legge non preveda altrimenti.

Le udienze sono pubbliche. Le sentenze devono essere motivate per scritto. La legge determina le eccezioni.

La legge disciplina l’organizzazione e la competenza dei tribunali e del Pubblico ministero.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.5 Tribunali e Pubblico ministero ; Direzione amministrativa della magistratura

La Direzione amministrativa della magistratura è l’organo congiunto di amministrazione autonoma della giustizia della Corte suprema, del Tribunale amministrativo e della Procura generale.

La legge disciplina la composizione e le competenze della Direzione amministrativa della magistratura.

La Direzione amministrativa della magistratura decide circa: a. nuove spese uniche sino a un milione di franchi; b. nuove spese ricorrenti fino a 200 000 franchi; c. spese vincolate.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.5 Tribunali e Pubblico ministero ; Tribunali civili

La giurisdizione civile è esercitata da: a. le autorità di conciliazione; b. i tribunali regionali; c. la Corte suprema.

La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.5 Tribunali e Pubblico ministero ; Tribunali penali

La giurisdizione penale è esercitata da: a. i tribunali regionali; [tab] b. a d. ... e. la Corte suprema.

La legge può istituire autorità giudiziarie speciali.

Competenze in materia di diritto penale amministrativo possono essere attribuite dalla legge anche alle autorità amministrative del Cantone e dei Comuni. Rimane salvo il controllo in sede giudiziaria.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.5 Tribunali e Pubblico ministero ; Tribunale amministrativo

Il Tribunale amministrativo giudica in ultima istanza le controversie amministrative che la legge non dichiari di competenza esclusiva di un’altra autorità.

La legge può istituire autorità giudiziarie speciali per giudicare determinate controversie amministrative.

CostC; 5 Autorità cantonali; 5.5 Tribunali e Pubblico ministero ; Pubblico ministero

Il Pubblico ministero adempie i compiti attribuitigli per legge nell’ambito del perseguimento penale.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Principi generali

La gestione finanziaria dev’essere parsimoniosa ed economica, nonché consona all’andamento congiunturale e al principio di causalità. Le finanze devono essere equilibrate a medio termine.

Il Cantone pratica una pianificazione finanziaria globale e, per quanto possibile, l’armonizza con quella della Confederazione.

Prima di assumere un nuovo compito, occorre esaminare come finanziarlo.

Ogni compito va controllato periodicamente al fine di verificarne la necessità e l’utilità, nonché esaminarne le ripercussioni finanziarie e la loro sopportabilità.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Freno all’indebitamento per il conto economico

Il bilancio di previsione può presentare un’eccedenza di uscite soltanto se questa è coperta da un’eccedenza di bilancio.

Un’eccedenza di uscite esposta nel rapporto di gestione dev’essere ammortata entro un termine di due anni sempre che non sia coperta da un’eccedenza di bilancio.

Quando adotta il bilancio di previsione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 1 con l’approvazione dei tre quinti dei suoi membri. Per quanto concerne l’approvazione del rapporto di gestione, il capoverso 2 non è applicabile all’importo dell’eccedenza di uscite preventivata. L’eventuale disavanzo dev’essere ammortato nei cinque anni successivi.

Quando approva il rapporto di gestione, il Gran Consiglio può derogare al capoverso 2 con l’approvazione dei tre quinti dei suoi membri, in una misura da determinarsi. L’eventuale disavanzo dev’essere ammortato nei cinque anni successivi.

Gli utili contabili e le rettifiche di valore effettuate sugli investimenti del patrimonio finanziario non sono considerati nell’applicazione dei capoversi 1 e 2.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Freno all’indebitamento per il conto degli investimenti

L’autofinanziamento degli investimenti netti deve ammontare almeno al 100 per cento a medio termine.

Un grado preventivato di autofinanziamento degli investimenti netti inferiore al 100 per cento dev’essere compensato nella programmazione dei compiti e finanziaria sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti l’anno del bilancio di previsione.

Un disavanzo di finanziamento esposto nel rapporto di gestione deve essere compensato entro cinque anni sempre che non sia coperto da eccedenze di finanziamento dei cinque anni precedenti il periodo di riferimento.

Con l’approvazione dei tre quinti dei suoi membri, il Gran Consiglio può decidere se protrarre a nove anni il termine di compensazione del disavanzo di finanziamento o rinunciare interamente alla compensazione.

I capoversi da 1 a 4 si applicano allorché la quota dell’indebitamento netto, definita come debito netto I rapportato al prodotto interno lordo cantonale, eccede il sei per cento. È determinante la quota alla fine dell’anno civile precedente.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Freno all’aumento delle imposte

Qualsiasi aumento dell’aliquota d’imposta da parte del Gran Consiglio, se comporta globalmente un aumento del gettito fiscale del Cantone, richiede l’approvazione della maggioranza dei membri del Gran Consiglio.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Risorse finanziarie

Il Cantone trae le sue risorse segnatamente da: a. la riscossione di imposte e altri tributi; b. il reddito del suo patrimonio; c. prestazioni della Confederazione e di terzi; d. l’assunzione e l’emissione di prestiti.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Imposte

Il Cantone riscuote: a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; c. un’imposta sugli utili patrimoniali.

Il Cantone riscuote inoltre un’imposta sulle successioni e sulle donazioni, un’imposta sui veicoli a motore e, per quanto la legislazione lo preveda, altre imposte su spese e transazioni.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Principi dell’imposizione

Il regime fiscale s’impronta ai principi dell’universalità, dell’uguaglianza giuridica e della capacità economica dei contribuenti.

Le imposte delle persone fisiche sono calcolate in modo da risparmiare i contribuenti economicamente deboli, salvaguardare lo spirito d’iniziativa del singolo e promuovere la previdenza individuale.

Le imposte delle persone giuridiche sono calcolate in modo da preservare la competitività delle medesime e tener conto delle loro prestazioni sociali, nonché dei loro sforzi intesi a garantire la piena occupazione.

La sottrazione d’imposta e la frode fiscale vanno represse efficacemente.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Spese

Qualsiasi spesa presuppone una base giuridica, un credito a preventivo e una decisione dell’organo competente.

CostC; 6 Ordinamento finanziario; Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria del Cantone è garantita da organi di controllo indipendenti.

La legislazione disciplina la vigilanza finanziaria sulle organizzazioni e persone che ricevono prestazioni cantonali.

CostC; 7 Comuni; 7.1 Disposizioni generali; In genere

I Comuni sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Nel Cantone di Berna vi sono i seguenti tipi di Comune: a. Comuni politici; b. Comuni patriziali; c. Comuni misti; d. parrocchie.

Le sezioni e le associazioni di Comuni di diritto pubblico sono di massima assimilate ai Comuni. La legge può sottoporre al di ritto co munale anche altri enti.

I compiti che la presente Costituzione attribuisce ai Comuni incombono ai Comuni politici e a quelli misti. Possono anche essere assunti da altri Comuni se il diritto cantonale lo consente.

CostC; 7 Comuni; 7.1 Disposizioni generali; Esistenza, territorio e demanio

L’esistenza, il territorio e il demanio dei Comuni sono garantiti.

Il Consiglio di Stato approva la creazione, la soppressione o la modifica del territorio dei Comuni nonché la loro fusione, se i Comuni direttamente interessati vi hanno acconsentito. Se nega l’approvazione, decide il Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio può disporre la fusione di Comuni contro la loro volontà, laddove lo esigano interessi comunali, regionali o cantonali. I Comuni direttamente interessati devono essere previamente sentiti.

La legge disciplina i dettagli, in particolare le condizioni e la procedura per disporre una fusione tra Comuni contro la loro volontà.

Il Cantone promuove la fusione di Comuni.

CostC; 7 Comuni; 7.1 Disposizioni generali; Autonomia comunale

L’autonomia dei Comuni è garantita. La sua estensione è determinata dal diritto cantonale e dal diritto federale.

Il diritto cantonale accorda ai Comuni un margine d’azione quanto più ampio possibile.

CostC; 7 Comuni; 7.1 Disposizioni generali; Cooperazione intercomunale

Il Cantone promuove la cooperazione intercomunale.

I Comuni possono associarsi con altri Comuni o con altre organizzazioni al fine di svolgere assieme certi compiti. La legge può obbligarli a farlo.

La legge determina che cosa deve figurare necessariamente nei regolamenti delle associazioni intercomunali.

I diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto e delle autorità dei singoli Comuni devono essere salvaguardati.

CostC; 7 Comuni; 7.1 Disposizioni generali; Cooperazione regionale

Il Cantone prevede speciali comunità comprensoriali per la cooperazione regionale vincolante dei Comuni.

La legislazione stabilisce i compiti e il territorio di tali comunità e ne disciplina l’organizzazione e la procedura.

La creazione e lo scioglimento di una comunità comprensoriale richiede il consenso della maggioranza dei votanti e di quella dei Comuni direttamente interessati.

Gli aventi diritto di voto esprimono la loro volontà in votazioni regionali. Hanno diritto di voto i residenti nel territorio della comunità comprensoriale che hanno diritto di voto in materia cantonale.

CostC; 7 Comuni; 7.1 Disposizioni generali; Organizzazione

Il Cantone fissa le linee fondamentali dell’organizzazione comunale, disciplina l’ordinamento finanziario e la vigilanza cantonale.

Sempre che la legge non preveda altrimenti, in materia di responsabilità i Comuni sottostanno alle disposizioni applicabili al Cantone.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Compiti

I Comuni politici svolgono i compiti assegnati loro dalla Confederazione e dal Cantone.

Essi possono assumere altri compiti, purché la Confederazione, il Cantone o altre organizzazioni non ne abbiano la competenza esclusiva.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Imposte, perequazione finanziaria

I Comuni politici riscuotono imposte sul reddito e sulla sostanza, sugli utili e sul capitale, nonché sugli utili patrimoniali, fondandosi sulla tassazione cantonale. Stabiliscono l’aliquota dell’imposta.

Essi possono riscuotere altre imposte, sempre che la legge lo preveda.

Mediante la perequazione finanziaria devono essere compensate le diversità di capacità fiscale dei singoli Comuni e ricercate condizioni equilibrate d’imposizione fiscale. Nei casi previsti dalla legge è possibile ridurre o rifiutare prestazioni vincolate alla perequazione finanziaria.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Diritto di voto

Il diritto di voto in materia comunale spetta ad ogni persona che abbia diritto di voto in materia cantonale e risieda nel Comune da almeno tre mesi.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Elezioni

Gli aventi diritto di voto eleggono il Municipio e il Parlamento comunale, se il regolamento organizzativo ne prevede uno.

Nella costituzione delle autorità si avrà riguardo a che siano rappresentate le minoranze.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Votazioni

Il regolamento organizzativo è obbligatoriamente sottoposto al voto del Popolo. La legge determina gli oggetti che devono necessariamente esservi disciplinati.

La legge può designare altri oggetti fondamentali o importanti da sottoporre obbligatoriamente al voto del Popolo. I Comuni in cui vi è un Parlamento comunale possono sottoporre questi oggetti a votazione popolare facoltativa. Il numero di firme necessario per il referendum non deve superare il cinque per cento degli aventi diritto di voto.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Iniziative

Il dieci per cento degli aventi diritto di voto può, con un’iniziativa, chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di un regolamento o di una decisione di competenza degli aventi diritto di voto o del Parlamento comunale.

Il regolamento organizzativo può sottoporre altri oggetti al diritto di iniziativa e ridurre il numero di firme necessario.

Un’iniziativa dev’essere sottoposta agli aventi diritto di voto se concerne un oggetto che sottostà a votazione popolare obbligatoria o se non è condivisa dall’autorità comunale competente.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.1 Comuni politici; Sezioni di Comuni

I Comuni politici possono costituire sezioni con il consenso del Consiglio di Stato e attribuire loro compiti permanenti.

Le sezioni possono assumere altri compiti per quanto il Comune non li adempia da sé.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.2 Altri Comuni; Comuni patriziali

I Comuni patriziali operano per il bene della collettività nei limiti dei mezzi di cui dispongono.

Essi svolgono i compiti che incombono loro per tradizione.

CostC; 7 Comuni; 7.2 Disposizioni speciali; 7.2.2 Altri Comuni; Comuni misti

Il Comune misto nasce dalla fusione di un Comune politico con uno o più Comuni patriziali del luogo.

Esso sottostà alle stesse disposizioni del Comune politico di cui adempie i compiti.

Amministra i beni patriziali conformemente alla loro destinazione.

CostC; 8 Chiese nazionali e altre comunità religiose; 8.1 Chiese nazionali; In genere

La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono le Chiese nazionali riconosciute dal Cantone.

Esse sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

CostC; 8 Chiese nazionali e altre comunità religiose; 8.1 Chiese nazionali; Autonomia, diritto di proposta

Le Chiese nazionali regolano autonomamente i loro affari interni nei limiti del diritto cantonale.

Esse regolano il diritto di voto dei loro membri nei loro propri affari e in quelli delle loro parrocchie.

Hanno un diritto di preavviso e di proposta negli affari cantonali e intercantonali che le concernono.

CostC; 8 Chiese nazionali e altre comunità religiose; 8.1 Chiese nazionali; Organizzazione, finanze

Le Chiese nazionali designano le loro autorità secondo principi democratici.

Esse si organizzano in parrocchie.

Sovvengono alle loro spese con i contributi delle parrocchie e con le prestazioni del Cantone designate dalla legge.

CostC; 8 Chiese nazionali e altre comunità religiose; 8.1 Chiese nazionali; Appartenenza

L’appartenenza a una Chiesa nazionale è retta dall’ordinamento interno della medesima.

L’uscita da una Chiesa nazionale è possibile in ogni tempo mediante dichiarazione scritta.

CostC; 8 Chiese nazionali e altre comunità religiose; 8.1 Chiese nazionali; Parrocchie

Ogni parrocchia è composta degli appartenenti alla rispettiva Chiesa nazionale residenti sul suo territorio.

Le parrocchie eleggono i propri ministri del culto.

Esse hanno il diritto di riscuotere un’imposta di culto.

CostC; 8 Chiese nazionali e altre comunità religiose; 8.2 Comunità israelitiche e altre comunità religiose

Le comunità israelitiche sono riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina gli effetti di questo riconoscimento.

Altre comunità religiose possono essere riconosciute di diritto pubblico. La legge disciplina le condizioni, la procedura e gli effetti di questo riconoscimento.

CostC; 9 Revisioni costituzionali; In genere

La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo totalmente o parzialmente.

Il progetto di revisione è sottoposto a due letture.

Per quanto la Costituzione non disponga altrimenti, le revisioni costituzionali si svolgono secondo la procedura legislativa.

CostC; 9 Revisioni costituzionali; Revisione parziale

Mediante una revisione parziale possono essere modificate singole o più disposizioni costituzionali materialmente connesse.

CostC; 9 Revisioni costituzionali; Revisione totale

La decisione di procedere alla revisione totale è presa dal Popolo. Il Popolo decide inoltre se la revisione debba essere preparata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

Se la preparazione della revisione totale è affidata a una Costituente, questa è eletta senza indugio secondo le disposizioni applicabili all’elezione del Gran Consiglio. Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata del mandato non sono applicabili. La Costituente si dà un proprio regolamento.

Invece di una proposta subordinata ai sensi dell’articolo 63, il progetto costituzionale può contemplare anche varianti sulle quali si voterà separatamente, prima o nell’ambito della votazione sul testo integrale.

Se il Popolo respinge il progetto, l’organo incaricato della revisione totale ne elabora un secondo. Se anche questo è respinto dal Popolo, la decisione di procedere alla revisione totale decade.

CostC; 10 Disposizioni transitorie e finali; Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Le nuove competenze del Consiglio di Stato in materia di spese secondo l’articolo 89 capoverso 2 si applicano a partire dall’accettazione della presente Costituzione. Gli affari che il Consiglio di Stato ha già trasmesso al Gran Consiglio sono trattati secondo il diritto anteriore.

Le elezioni per la rinnovazione integrale del Consiglio di Stato si svolgeranno nel 1994 secondo le disposizioni della presente Costituzione.

Per i prefetti che operano nel contempo come presidenti di tribunale, l’articolo 68 capoverso 2 si applica soltanto a partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge in materia di organizzazione giudiziaria, ma il più tardi a partire dalla scadenza della durata ordinaria del loro mandato il 31 dicembre 1998.

L’articolo 117 sul diritto d’iniziativa nei Comuni si applica soltanto allorché saranno stati adeguati i pertinenti regolamenti comunali, ma il più tardi a partire dal 1° gennaio 1997.

CostC; 10 Disposizioni transitorie e finali; Abrogazione del diritto anteriore

La Costituzione del Cantone di Berna del 4 giugno 1893, l’Aggiunta costituzionale del 1° marzo 1970 relativa al Giura e la Base costituzionale per il Cantone di Berna nei suoi nuovi confini, del 5 dicembre 1976, sono abrogate.

Sono altresì abrogate le disposizioni del diritto vigente contrarie alla presente Costituzione.

CostC; 10 Disposizioni transitorie e finali; Ultrattività parziale del diritto anteriore

Gli atti normativi emanati da un’autorità non più competente o secondo una procedura non più ammissibile restano provvisoriamente in vigore. Possono essere modificati soltanto in conformità della presente Costituzione.

L’elezione e la durata del mandato del presidente del Consiglio di Stato sono rette dall’articolo 35 della vecchia Costituzione fintanto che non siano entrate in vigore le pertinenti disposizioni di legge.

Gli articoli da 49 a 62 della vecchia Costituzione sulle autorità giudiziarie rimangono applicabili fin tanto che non sia entrata in vigore una nuova regolamentazione a livello di legge, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1998.

L’articolo 113 della vecchia Costituzione sul giuramento e sulla promessa solenne rimane applicabile fintanto che non sia entrata in vigore una regolamentazione a livello di legge.

CostC; 10 Disposizioni transitorie e finali; Emanazione del nuovo diritto

Il nuovo diritto richiesto dalla presente Costituzione dev’essere emanato senza indugio.

Il Gran Consiglio stabilisce un pertinente programma legislativo.

CostC; 10 Disposizioni transitorie e finali; Diritti politici

Il diritto anteriore rimane determinante per le iniziative depositate prima del 1° gennaio 1995 e per i referendum contro progetti adottati prima di questa data.

Le iniziative per la revisione parziale della vecchia Costituzione depositate prima dell’accettazione della nuova Costituzione sono trasformate dal Gran Consiglio in progetti di revisione parziale della nuova Costituzione.

CostC; 10 Disposizioni transitorie e finali; Distretto di Laufen/ Laufon

Alla separazione del distretto di Laufen/Laufon dal Cantone di Berna si applicano gli articoli da 105 a 108 della vecchia Costituzione.

La presente disposizione entra in vigore appena tale separazione sarà stata approvata nella relativa votazione popolare federale.

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