Ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN (OMPAH) - Oggetto (VVMH)
Table of Provisions (16)
Statutory Text (16 Provisions)
La presente ordinanza disciplina: a. l’esecuzione di misure di polizia amministrativa, sulla base della LMSI, da parte dell’Ufficio federale di polizia (fedpol); b. il sistema d’informazione HOOGAN di fedpol; c. ...
Fedpol decide in merito al sequestro e alla confisca di materiale di propaganda ai sensi dell’articolo 13 e LMSI dopo aver consultato il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).
L’autorità che mette al sicuro il materiale di propaganda lo trasmette senza indugio al SIC e informa quest’ultimo sulle circostanze della messa al sicuro e sulle persone e le società coinvolte.
Fedpol confisca il materiale se l’incitamento alla violenza è concreto e serio.
Fedpol distrugge il materiale confiscato, salvo che possa essere impiegato a scopi d’istruzione.
Un comportamento violento e atti violenti sono considerati tali segnatamente se una persona prima, durante o dopo una manifestazione sportiva ha commesso o incitato a commettere: a. reati contro la vita e l’integrità della persona ai sensi degli articoli 111–113, 117, 122, 123, 125 capoverso 2, 126 capoverso 1, 129, 133 e 134 del Codice penale (CP) ; b. danneggiamenti ai sensi dell’articolo 144 CP; c. coazione ai sensi dell’articolo 181 CP; d. incendio intenzionale ai sensi dell’articolo 221 CP; e. esplosione ai sensi dell’articolo 223 CP; f. uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell’articolo 224 CP; g. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell’articolo 259 CP; h. sommossa ai sensi dell’articolo 260 CP; i. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari ai sensi dell’articolo 285 CP; j. impedimento di atti dell’autorità ai sensi dell’articolo 286 CP.
È inoltre considerato comportamento violento minacciare la sicurezza pubblica trasportando o utilizzando armi, esplosivi, polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità o nel viaggio di andata e ritorno verso e da impianti sportivi.
Sono considerate prove di un comportamento violento: a. sentenze giudiziarie o denunce della polizia pertinenti; b. dichiarazioni attendibili o registrazioni visive della polizia, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) , del personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive; c. divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni o dalle società sportive; d. comunicazioni di un’autorità straniera competente in materia.
Le dichiarazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b sono messe per scritto e firmate.
I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 LMSI sono tenuti a comunicare spontaneamente a fedpol informazioni e conoscenze relative ad atti di violenza commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Inoltre i Cantoni comunicano a fedpol: a. le decisioni, le revoche e le modifiche delle misure seguenti: 1. il divieto di accedere a stadi, 2. il divieto di accedere a un’area determinata, 3. l’obbligo di presentarsi, 4. il fermo preventivo di polizia b. le violazioni delle misure di cui alla lettera a; c. le aree da loro vietate, allegando le relative piantine.
Fedpol stabilisce la scala delle piantine di cui al capoverso 2 lettera c.
A fedpol compete la decisione di un divieto limitato di lasciare la Svizzera.
La decisione definisce esattamente la durata del divieto e i Paesi di destinazione interessati.
Una manifestazione sportiva inizia con il primo e termina con l’ultimo evento ufficiale che ne fanno parte.
Si deve presumere che una persona parteciperà ad atti violenti in occasione di manifestazioni sportive in un determinato Paese, segnatamente se: a. ha partecipato ad atti violenti in Svizzera; b. è già nota in base alle informazioni fornite dai servizi di polizia stranieri sulla sua partecipazione ad atti violenti all’estero; oppure c. è membro di un gruppo che ha già partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero.
Per decidere un divieto limitato di lasciare la Svizzera devono inoltre sussistere indizi sull’intenzione della persona o del gruppo in questione di recarsi all’estero per seguire la manifestazione sportiva.
Elementi concreti e attuali tali da giustificare un divieto limitato di lasciare la Svizzera, non preceduto né da un divieto di accedere a un’area determinata né da un obbligo di presentarsi per aver commesso atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive, sussistono se una persona: a. secondo le informazioni fornite da servizi di polizia stranieri ha commesso atti violenti all’estero; b. è membro di un gruppo che ha già più volte partecipato ad atti violenti in Svizzera o all’estero; e c. risulta certo che essa o il gruppo sono intenzionati a recarsi all’estero per seguire una determinata manifestazione sportiva.
Il divieto limitato di lasciare la Svizzera, oltre a essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL), è comunicato all’UDSC, alle autorità di polizia dei Cantoni nonché alle competenti autorità doganali e di polizia straniere.
Fedpol può raccomandare agli organizzatori di manifestazioni sportive di pronunciare divieti di accedere agli stadi contro persone che hanno dimostrato un comportamento violento all’interno o all’esterno dello stadio in occasione di una manifestazione sportiva. Le raccomandazioni sono rilasciate indicando i dati necessari di cui all’articolo 24 a capoverso 3 LMSI.
Può chiedere alle autorità di polizia dei Cantoni di pronunciare un divieto di accedere a un’area determinata o un obbligo di presentarsi.
Nel sistema d’informazione elettronico HOOGAN sono registrati i dati delle persone che hanno avuto un comportamento violento in occasione di manifestazioni sportive in Svizzera o all’estero e contro cui è stata pronunciata una misura di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettera a oppure un divieto limitato di lasciare la Svizzera di cui all’articolo 7.
In HOOGAN sono inoltre registrate le manifestazioni sportive, come pure gli avvenimenti a esse collegati e le aree vietate dai Cantoni.
Le seguenti autorità possono accedere a HOOGAN esclusivamente per gli scopi seguenti: a. i servizi seguenti di fedpol: 1. il settore Tifoseria violenta: per gestire HOOGAN, per pronunciare divieti limitati di lasciare la Svizzera, per scambiare informazioni come previsto dalla legge nonché per analizzare e valutare la situazione, 2. la Centrale operativa di fedpol: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive, 3. il consulente per la protezione dei dati di fedpol: per trattare le richieste d’informazione e di cancellazione dei dati registrati in HOOGAN; b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive: per pronunciare divieti di accedere a un’area determinata, obblighi di presentarsi e fermi preventivi di polizia, per analizzare e valutare la situazione e per trasmettere dati personali agli organizzatori di manifestazioni sportive in Svizzera; c. i servizi delle autorità di polizia dei Cantoni: per identificare le persone in relazione alla violenza in occasione di manifestazioni sportive; d. i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone: per applicare i divieti limitati di lasciare la Svizzera e i divieti di entrata; e. ... f. i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone (servizi specializzati CSP) secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni per lo svolgimento delle procedure di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza dell’8 novembre 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
Per accedere a HOOGAN può essere concesso un diritto d’accesso integrale o limitato. L’accesso integrale consente di leggere, inserire, modificare e cancellare i dati. L’accesso limitato consente unicamente di leggere i dati attivi al momento della consultazione concernenti un caso concreto.
Beneficiano dell’accesso integrale: a. il settore Tifoseria violenta; b. i collaboratori delle autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni responsabili di prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone; c. i servizi specializzati CSP.
Beneficiano dell’accesso limitato: a. la Centrale operativa di fedpol; b. il consulente per la protezione dei dati di fedpol; c. le autorità di polizia dei Cantoni; d. i collaboratori dell’UDSC impiegati per il controllo delle persone.
L’accesso limitato delle autorità di polizia dei Cantoni e dell’UDSC funziona per mezzo di un’interfaccia in RIPOL.
I campi di dati e i diritti di trattamento sono elencati nell’allegato.
Le autorità di cui al capoverso 1 garantiscono il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza delle informazioni.
Il capo del settore Tifoseria violenta di fedpol o il suo supplente decide in merito alle richieste d’accesso individuali delle autorità di cui al capoverso 1.
La responsabilità per HOOGAN è assunta dal settore Tifoseria violenta.
Gli organizzatori di manifestazioni sportive sono autorizzati a trasmettere i dati registrati in HOOGAN ai responsabili della sicurezza di tali manifestazioni unicamente con il consenso dell’autorità che ha fornito i dati e soltanto per eseguire misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive.
I responsabili della sicurezza sono autorizzati a trattare i dati unicamente in relazione alla manifestazione sportiva designata dall’autorità. A questo scopo sono autorizzati a trattare i dati in sistemi elettronici d’identificazione delle persone.
Dopo la manifestazione sportiva i responsabili della sicurezza e, se del caso, gli organizzatori della manifestazione cancellano immediatamente i dati. L’autorità che ha fornito i dati è informata entro 24 ore della cancellazione.
Fedpol disciplina nel regolamento sul trattamento dei dati l’utilizzazione e il trattamento dei dati da parte degli organizzatori di manifestazioni sportive e dei responsabili della sicurezza.
Fedpol è autorizzato a trasmettere dati personali alle autorità di polizia e agli organi di sicurezza stranieri responsabili della sicurezza durante manifestazioni sportive.
Fedpol registra la trasmissione ad autorità straniere.
Quando trasmette informazioni e dati personali fedpol informa il destinatario sull’attendibilità e l’attualità dei dati.
Fedpol avverte il destinatario che: a. le informazioni e i dati personali possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per cui sono stati trasmessi; b. si riserva il diritto di esigere informazioni sull’uso che ne è stato fatto.
I dati personali e le informazioni concernenti una singola misura sono cancellati trascorsi tre anni dalla scadenza della misura.
Se durante questi tre anni è registrata una nuova misura contro la medesima persona, la durata di conservazione della prima registrazione è prorogata di tre anni a partire dalla data di registrazione della seconda misura.
I dati concernenti una singola misura sono tuttavia cancellati al più tardi dopo dieci anni.
La sicurezza dei dati è retta: a. dagli articoli 1–4 e 6 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati; b. dall’ordinanza dell’8 novembre 2023 sulla sicurezza delle informazioni.
Fedpol disciplina in un regolamento sul trattamento dei dati: a. le misure organizzative e tecniche intese a evitare il trattamento non autorizzato dei dati; b. la verbalizzazione automatica dei dati introdotti; c. le esigenze tecniche che devono essere soddisfatte dai terminali degli utenti.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.