Ordinanza del 30 maggio 1994 sulla festa nazionale (nazionale) - Principio
Statutory Text (4 Provisions)
Il giorno della festa nazionale è un giorno non lavorativo parificato alla domenica.
Esso non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l’articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro .
Il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario intero per il giorno non lavorativo della festa nazionale.
L’occupazione di lavoratori durante il giorno della festa nazionale è retta dalle pertinenti prescrizioni sul lavoro domenicale.
Laddove non sono applicabili disposizioni legali, i lavoratori possono essere occupati il giorno della festa nazionale se le esigenze dell’azienda lo richiedono. Se la sua durata non supera cinque ore, il lavoro è compensato con tempo libero di uguale durata; esso è compensato con un giorno di riposo se la sua durata è superiore a cinque ore.
Sono salve le disposizioni cantonali sul riposo domenicale e sugli orari di apertura di aziende operanti nella vendita al dettaglio, nella ristorazione o nel settore del divertimento.