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Legge sulla grazia (Begnadigungsgesetz)

11 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (11)

Testo normativo (11 Articoli)

Istanza per la Grazia - Commissione per la Grazia del Gran Consiglio

1. Per la grazia si applicano le disposizioni del Codice Penale; esse sono applicabili anche alle pene del diritto cantonale.

2. Il Gran Consiglio decide sulle domande di grazia secondo le disposizioni di questa legge su proposta della Commissione per la Grazia. Per il trattamento delle domande di grazia del Consiglio di Stato si applicano le disposizioni del § 8.

**Istanza di Grazia - In particolare la Commissione di Grazia** La commissione di grazia è un organo istituito per esaminare le domande di grazia presentate dai condannati. Essa è composta da membri nominati dalle autorità competenti, i quali valutano ciascun caso in base alle circostanze specifiche e alle motivazioni addotte dal richiedente. La commissione svolge un ruolo cruciale nel processo decisionale riguardo alla concessione della grazia, tenendo conto di fattori legali, sociali e umanitari. I suoi pareri e raccomandazioni contribuiscono a garantire che le decisioni siano giuste e eque, rispettando al contempo la dignità del richiedente e gli interessi della società.

1. La Commissione di Grazia è composta da nove membri del Gran Consiglio.

2. Il Gran Consiglio li elegge insieme al loro presidente o alla loro presidente ad ogni nuova costituzione per la sua durata in carica; le singole fazioni devono essere prese in considerazione, se possibile, in proporzione alla loro forza. Le elezioni suppletive sono valide per il resto del periodo di carica e devono essere effettuate con la massima urgenza.

3. Le elezioni nella commissione non possono essere trasferite all'ufficio di presidenza.

4. La commissione è in grado di deliberare solo se sono presenti almeno sette membri.

5. I membri che, in singoli casi, hanno agito come giudice, procuratore o avvocato, o che hanno partecipato in modo significativo all'azione penale o all'esecuzione penale, si trovano in stato di astensione.

**Procedura di grazia in generale - Davanti alla commissione di grazia**

1. Le domande di grazia devono essere presentate per iscritto al Gran Consiglio. La Presidentessa o il Presidente del Gran Consiglio assegna una domanda di grazia ricevuta alla Commissione per la Grazia.

2. Se la Presidentessa o il Presidente della Commissione non considera formalmente inammissibile una domanda di grazia, la trasmette all'autorità giudicante per un parere.

3. L'autorità giudicante deve esprimersi sulla questione se raccomanda o meno la concessione della grazia. Se raccomanda la grazia, deve presentare alla Commissione una proposta di grazia.

**Procedura di grazia in generale - Davanti alla commissione di grazia**

1. Se la Presidente o il Presidente della Commissione considera formalmente inammissibile una domanda di grazia, la presenta alla Commissione per la deliberazione senza richiedere un parere all'autorità giudicante. Se la domanda è dichiarata ammissibile, la Commissione la invia all'autorità giudicante per un parere. Se viene dichiarata inammissibile, la Commissione non procede.

**Procedura di grazia in generale - Davanti alla commissione di grazia**

1. Per una decisione di grazia della commissione sono necessarie cinque voti. Se nella discussione materiale della domanda vengono presentate diverse richieste di grazia, si deve prima votare sulla più indulgente di queste richieste e, dopo il suo rifiuto, procedere gradualmente fino a che una richiesta ottenga cinque voti a suo favore. Se ciò non accade per nessuna richiesta, si considera che il rifiuto sia stato deciso.

2. Se la commissione decide di respingere la domanda, delibera se questa non possa essere rinnovata prima della scadenza di un certo periodo di tempo.

Procedura di grazia in generale - Davanti al Gran Consiglio

1. La Commissione riferisce al Gran Consiglio sulle sue deliberazioni.

1. Se la domanda si riferisce a una sentenza che ha inflitto una pena detentiva di almeno un anno, il Gran Consiglio delibera sull'atto di grazia basandosi sulle richieste presentate dalla Commissione o dai suoi membri. Se ci sono diverse richieste di grazia, nell'ambito della votazione il Gran Consiglio procede anche secondo quanto disposto nel § 5. Se la domanda viene respinta, il Gran Consiglio decide se essa non può essere rinnovata prima del termine di un determinato periodo di tempo.

2. Se la domanda si riferisce a una sentenza che non ha inflitto una pena specificata al punto 1, e la Commissione ha deciso per il rigetto, il Gran Consiglio prende atto della decisione e non si pronuncia sulla richiesta. Se la Commissione ha deciso per la grazia, il Gran Consiglio decide se approvare tale decisione o rigettare la grazia.

3. Se la Commissione ha dichiarato una domanda inammissibile, il Gran Consiglio non si pronuncia su di essa.

2. Una richiesta di grazia ai sensi dei punti 1 o 2 è considerata accettata se la maggioranza che si forma raggiunge almeno 40 voti e almeno 60 membri del Consiglio partecipano alla votazione.

**Procedura per i reati politici - Richieste di grazia**

1. Nei reati politici, l'autorità giudicante ha la facoltà di esprimersi su una domanda di grazia. Se ritiene che l'appello alla natura politica di un reato sia ingiustificato, deve motivare tale giudizio e fornire la propria relazione.

2. La commissione per la grazia decide sulla natura politica del reato prima di decidere sulla trattazione materiale della domanda.

3. Se riconosce il reato come politico, il Gran Consiglio si pronuncia comunque sulla domanda, e rispetto alla domanda di grazia o di rigetto sono ammissibili senza limitazioni altri istanze.

Procedura per reati politici - Richieste di grazia del Consiglio di Governo

1. Se il Consiglio di Stato intende, ai sensi dell'articolo 382 comma 2 del Codice penale svizzero, avviare la procedura di grazia, deve dare alla autorità giudicante l'opportunità di esprimere un parere. Non è vincolato a tale parere.

2. Il Gran Consiglio decide se indirizzare la richiesta del Consiglio di Stato alla Commissione per la grazia o se voglia decidere immediatamente in merito.

3. Nel decidere sulla richiesta del Consiglio di Stato o della Commissione per la grazia, non vi sono limitazioni alla presentazione di mozioni nel Gran Consiglio.

**Revoca**

1. Nei casi in cui il Gran Consiglio agisce come istanza di grazia in relazione a una pena e abbia concesso l'esecuzione della pena sospesa o parzialmente sospesa, e nei casi in cui il Gran Consiglio abbia concesso la libertà condizionale, l'autorità competente per la valutazione del nuovo reato è incaricata di decidere su un'eventuale revoca.

2. Nel prendere la decisione devono essere applicati i principi contenuti negli articoli 46 e 89 del Codice penale svizzero.

3. Nei casi di revoca della pena sospesa o parzialmente sospesa e della libertà condizionale, l'autorità competente adotta le disposizioni provvisorie necessarie.

Disposizioni finali

1. La legge sull'esecuzione penale e la grazia del 30 ottobre 1941 è modificata come segue

Disposizioni finali

1. Fino alla fine del periodo di carica corrente, ai sensi del § 6 comma 2, la maggioranza che si unisce in favore di una richiesta di grazia deve raggiungere almeno 50 voti e almeno 80 membri del consiglio devono aver partecipato alla votazione.

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