Trattato sui consultori per le vittime delle due Basilee - Principio
Indice delle disposizioni (13)
Testo normativo (13 Articoli)
1. I due cantoni provvedono congiuntamente a centri di consulenza per le vittime ai sensi dell'art. 9 OHG.
1. I Cantoni incaricano una o più organizzazioni private di svolgere i compiti dei centri di consulenza per le vittime. Essi stipulano con tali organizzazioni contratti nei quali sono stabiliti i diritti e i doveri reciproci.
2. I centri di consulenza sono professionalmente autonomi (art. 3 cpv. 1 Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati - OHG). Le organizzazioni incaricate sono responsabili nei confronti dei Cantoni per l’adempimento appropriato, completo ed efficiente dell’incarico loro assegnato.
1. L'attività amministrativa dei centri di consulenza deve essere organizzata in modo economico e la loro gestione finanziaria deve essere trasparente.
1. I cantoni istituiscono una commissione congiunta che accompagna e controlla l'attuazione e l'applicazione della legge sull'aiuto alle vittime.
2. Ogni cantone nomina nella commissione congiunta 3 rappresentanti di organizzazioni specifiche e professionisti nel campo dell'aiuto alle vittime in particolare e nel settore psicosociale e giuridico in generale. Almeno la metà dei membri deve essere di sesso femminile.
3. La presidenza della commissione è assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante di uno dei due cantoni. Per il resto, la commissione si costituisce da sé.
1. La Commissione ha in particolare i seguenti compiti
a) Elaborazione di linee guida per l'attività di consulenza e per questioni finanziarie;
b) Rilascio di autorizzazioni alle spese e emanazione di decreti per l'assistenza a lungo termine ai sensi dell'art. 13 comma 2 OHG in combinato disposto con l'art. 14 OHG su incarico dei Cantoni;
c) Vigilanza sugli uffici di consulenza nel settore delle prestazioni finanziarie.
1. Contro le decisioni della Commissione ai sensi del § 5 lett. d di questo contratto, la vittima può presentare ricorso per iscritto e motivato entro 10 giorni dalla notifica, come segue
a) se residente in uno dei due cantoni, presso il Tribunale amministrativo di quel cantone;
b) se residente al di fuori, ma il luogo del reato è in uno dei due cantoni, presso il Tribunale amministrativo di quel cantone;
c) in tutti gli altri casi, presso il Tribunale amministrativo del luogo dove ha sede l'ufficio consultivo richiedente.
2. Su richiesta motivata, il termine per la presentazione della motivazione del ricorso può essere prorogato.
3. La procedura è disciplinata dalle disposizioni cantonali sulla giurisdizione amministrativa.
1. Il traffico commerciale tra i cantoni, la commissione e gli uffici di consulenza e specializzazione è gestito dal cantone che detiene la presidenza.
1. I due cantoni mettono a disposizione della Commissione, per l'esecuzione dei suoi compiti, una quota di lavoro del 30% ciascuno.
1. I cantoni si fanno carico dei costi derivanti dall'esecuzione dell'OHG, riservati i paragrafi 2 e 3 di questa disposizione, ciascuno per metà.
2. I costi dell'assistenza a lungo termine, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 2 OHG, sono a carico del cantone responsabile in base all'articolo 18 paragrafo 1 OHG, riservato il paragrafo 3 di questa disposizione.
3. Se il reato non è stato commesso in nessuno dei due cantoni, si applica l'articolo 18 paragrafo 2 OHG.
1. Questo contratto è di durata illimitata. Può essere risolto per iscritto, nel rispetto di un termine di preavviso di sei mesi, con effetto a metà o alla fine di un anno solare. Modifiche scritte di comune accordo sono possibili in qualsiasi momento.
1. Le controversie tra i cantoni derivanti da questo trattato devono essere risolte, per quanto possibile, escludendo il ricorso per vie legali.
2. Se un accordo non è possibile, la decisione finale verrà presa come tribunale arbitrale dal tribunale amministrativo del cantone che, al momento della richiesta del tribunale, non detiene la presidenza della commissione comune.
1. La conclusione del presente contratto da parte del Consiglio di Stato del Cantone Basilea Città avviene con riserva di approvazione da parte del Gran Consiglio.
1. Questo contratto entra in vigore il 1° gennaio 1999 e sostituisce il contratto del 13 febbraio/23 gennaio 1996.