Legge d'introduzione alla legge federale sull'aiuto alle vittime di reati (EG OHG) (EGOHG)
Testo normativo (3 Articoli)
1. Il Consiglio di Stato provvede a uno o più centri di consulenza, pubblici o privati.
2. Può svolgere questo compito insieme al Cantone di Basilea-Campagna o con altri cantoni della Svizzera nordoccidentale.
1. La tutela e i diritti della vittima nel procedimento penale sono disciplinati dal codice di procedura penale.
1. Le richieste della vittima per risarcimento e riparazione sono decise dall'unità amministrativa competente. Essa può ottenere un parere dalle autorità di perseguimento penale in merito alla questione se si tratti di una vittima ai sensi della legge sull'assistenza alle vittime e sull'ammontare delle somme da corrispondere.
2. L'unità amministrativa competente fa valere le pretese che derivano al Cantone a norma dell'art. 7 della legge sull'assistenza alle vittime nei confronti della vittima, dell'autore del reato e dei terzi.
3. Contro le decisioni dell'unità amministrativa competente, la vittima può presentare ricorso al tribunale amministrativo presso il tribunale amministrativo.