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Ordinanza sul sistema informatico del Ministero pubblico - Ambito di applicazione

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Questo regolamento disciplina la struttura e l'uso del sistema informatico della procura.

1. Disposizioni Generali

1. Il sistema informatico della procura della Repubblica serve al soddisfacimento dei seguenti compiti

a) Prevenzione e perseguimento dei reati

b) Rilevazioni statistiche e indagini scientifiche

c) Fornitura di informazioni.

**Dati Memorizzati**

1. Nel sistema informatico della Procura della Repubblica vengono conservati i dati di base, di caso e di procedimento.

**Dati Memorizzati**

1. I dati essenziali sono informazioni complete su persone fisiche e giuridiche.

2. I dati essenziali sono conservati in relazione a dati di caso o di procedura.

3. In particolare, possono essere conservati i seguenti dati essenziali su persone fisiche

a) Nome, nome d'uso, prenomi, cognome di nascita

b) Nome alias

c) Data e luogo di nascita

d) Luogo/i d'origine e cittadinanza/e, status di straniero

e) Sesso

f) Documento di identità e lingua

g) Stato civile e nome, prenomi, cognome da nubile e lingua della moglie o della partner registrata o del marito o del partner registrato

h) Luogo di residenza o di soggiorno, indirizzo privato e commerciale

i) * Informazioni su tutti i mezzi di comunicazione

j) Nome, prenomi, cognome da nubile e lingua dei genitori

k) Professione, datrice o datore di lavoro, rapporti di proprietà delle aziende

l) Nome, prenomi e lingua delle persone di riferimento

m) Rappresentanza legale

n) Dati di arresto e detenzione

o) Indicazioni di allarme

p) Collegamenti tra persone

q) Ricerca di persone

r) * Dati identificativi forensi

s) * Nome, prenomi e indirizzo dei consulenti legali.

4. In particolare, possono essere conservati i seguenti dati essenziali su persone giuridiche

a) Nome, sede, domicilio amministrativo e forma giuridica

b) Indirizzi, informazioni sui mezzi di comunicazione

c) Dati su titolare, rappresentante e persone responsabili

d) Dati dal registro commerciale

e) Collegamenti tra persone

f) Ricerca di persone.

**Dati Memorizzati**

1. I dati del caso sono informazioni su un reato tentato o commesso o su atti preparatori punibili ai sensi dell'art. 260bis CP e ulteriori informazioni derivate da denunce penali, rapporti della polizia e segnalazioni di terzi.

2. Possono essere archiviati in particolare i seguenti dati del caso

a) Evento, tipo di evento, data dell'evento, luogo dell'evento

b) Autorità presso cui è stata presentata la denuncia e data della denuncia

c) Modalità del reato

d) Descrizione delle persone

e) Partecipanti

f) Tracce

g) Danni materiali

h) Misure adottate o da adottare

i) Collegamento a eventi simili

j) Indizi per la ricerca

k) Collegamento ai procedimenti.

**Dati Memorizzati**

1. I dati di procedura sono dati riguardanti le persone accusate e i reati loro imputati.

2. Possono essere memorizzati in particolare i seguenti dati di procedura

a) Data di apertura e di chiusura

b) Stato del procedimento

c) * persona accusata

d) Direzione del procedimento e ubicazione degli atti

e) Collegamento agli atti, dati di base e del caso

f) Tipo di risoluzione e motivo della risoluzione.

Elaborazione dei Dati

1. Il Procuratore capo è responsabile del sistema informatico ai sensi del § 6 IDG.

2. ...

Elaborazione dei Dati

1. La Prima Procuratrice o il Primo Procuratore concede al personale della Procura, alla Polizia Cantonale e al carcere di custodia preventiva l'autorizzazione a trattare le informazioni necessarie per adempiere ai loro compiti legali.

2. La Procura può, nell'ambito della legge federale sui sistemi informativi di polizia (Indice Nazionale di Polizia), concedere alla Confederazione e ai cantoni associati l'accesso elettronico al sistema informatico.

3. ...

Elaborazione dei Dati

1. Le informazioni comunicate al tribunale penale e alla corte d'appello sono fornite in un'area separata del sistema informatico della procura.

2. Il Primo Procuratore concede ai dipendenti del tribunale penale e della corte d'appello l'accesso a questa area separata.

Diritti delle persone interessate

1. I diritti delle persone interessate sono disciplinati dalla legge sull'informazione e la protezione dei dati (Legge sull'informazione e la protezione dei dati) del 9 giugno 2010 o, nei procedimenti pendenti, dalle corrispondenti norme procedurali.

Diritti delle persone interessate

1. Il Pubblico Ministero decide sulle richieste di informazione, consultazione, rettifica e cancellazione.

Conservazione e Cancellazione dei Dati

1. I dati rimangono fino alla scadenza dei termini di cancellazione stabiliti per le singole categorie di persone nel sistema informatico della Procura della Repubblica.

Conservazione e Cancellazione dei Dati

1. Ogni operazione deve essere accompagnata, al momento della registrazione, dai termini di conservazione specifici stabiliti per la categoria di persone interessata.

2. Alla scadenza del termine di conservazione, i dati saranno cancellati automaticamente dal sistema.

Conservazione e Cancellazione dei Dati

1. ...

2. ...

3. Dopo la conclusione definitiva del procedimento, si applicano i seguenti termini di cancellazione

a) * In caso di non luogo a procedere e di archiviazione senza obbligo di pagamento delle spese: Il termine di cancellazione corrisponde al termine di prescrizione del reato, ma è di almeno 5 anni a partire dalla data della decisione.

b) * In caso di non luogo a procedere e di archiviazione con obbligo di pagamento delle spese: Il termine di cancellazione corrisponde al termine di prescrizione del reato, ma è di almeno 10 anni a partire dalla data della decisione.

c) * In caso di decreti penali inseriti nel sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA: 15 anni a partire dalla data della decisione.

d) * In caso di altri decreti penali: 10 anni a partire dalla data della decisione.

e) * In caso di decisioni di condanna del tribunale con una pena detentiva di almeno uno e meno di cinque anni come sanzione: 20 anni a partire dalla data della decisione.

f) * In caso di decisioni di condanna del tribunale con una pena detentiva di almeno cinque anni come sanzione: 25 anni a partire dalla data della decisione.

g) * In caso di altre decisioni di condanna del tribunale: 15 anni a partire dalla data della decisione.

h) * In caso di assoluzioni complete del tribunale: 5 anni a partire dalla data della decisione.

4. In caso di apertura di un nuovo procedimento entro il termine di cancellazione di un procedimento precedente contro la stessa persona, i termini di cancellazione del procedimento precedente si estendono automaticamente fino alla conclusione definitiva del nuovo procedimento.

Conservazione e Cancellazione dei Dati

1. Per le persone sottoposte a trattamento segnaletico, valgono i termini di cancellazione automatica stabiliti nell'art. 261 CPP.

2. Per quanto riguarda i profili del DNA creati nell'ambito delle misure segnaletiche, si applicano i termini di cancellazione previsti dalla legge federale sui profili del DNA del 20 giugno 2003.

Conservazione e Cancellazione dei Dati

1. Inoltre, si applicano i seguenti termini di cancellazione

a) Persone con dati di detenzione o esecuzione penale: 5 anni dalla liberazione o dal trasferimento

b) Denuncianti, danneggiati, vittime ai sensi della OHG e loro rappresentanza: termine di prescrizione del reato

c) * ...

d) * ...

e) * Minori

ea) * in caso di decisioni di condanna di un tribunale: 10 anni dalla data della decisione

eb)

1. in caso di decreti penali per crimini e delitti: 10 anni dalla data della decisione

2. in caso di infrazioni: 5 anni dalla data della decisione

ec) in caso di assoluzione, archiviazione o trasferimento: 5 anni dalla data della decisione

f) Scopritori di incendi: termine di prescrizione del reato

g) Testimoni oculari: termine di prescrizione del reato

h) Rappresentanza legale: termine di prescrizione del reato

i) Sospettati: 5 anni dall'interruzione delle indagini

j) Scopritori, titolari di negozi, segnalanti, detentori, feriti, deceduti: 5 anni dalla conclusione definitiva del procedimento

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