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Ordinanza sulla composizione, l'organizzazione e le competenze del Ministero pubblico - Organizzazione

34 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (34)

§ 1 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 2 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 3 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura § 4 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della procura § 5 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 6 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 7 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 8 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 9 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 10 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 11 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 12 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze dell'ufficio del pubblico ministero § 13 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 14 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 15 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 16 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 17 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 18 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 19 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 20 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 21 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 22 Regolamento sulla Composizione, l'Organizzazione e i Poteri della Procura della Repubblica § 23 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 24 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 25 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 26 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 27 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 28 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze dell'Ufficio del Procuratore § 29 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 30 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 31 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 32 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica § 33 Regolamento sulla composizione, organizzazione e competenze della Procura della Repubblica § 34 Regolamento sulla Composizione, Organizzazione e Competenze della Procura della Repubblica

Testo normativo (34 Articoli)

**1. Esistenza e Organizzazione della Procura della Repubblica**

1. La Procura della Repubblica comprende

1. la direzione amministrativa,

2. il Primo Procuratore della Repubblica o la Prima Procuratrice della Repubblica e il loro rispettivo staff,

3. la Polizia Criminale,

4. il Dipartimento Generale,

5. il Dipartimento Reati Economici,

6. la Procura dei Minorenni e

7. il Dipartimento Ordinanze Penali.

2. L'adempimento continuo dei compiti e degli incarichi è garantito da un'organizzazione di turno adeguata.

1. Esistenza e Organizzazione della Procura della Repubblica

1. La Procura è composta da

1. il Primo Procuratore o la Prima Procuratrice,

2. i Procuratori Capi e le Procuratrici Capi,

3. il Procuratore Capo dei Minori o la Procuratrice Capo dei Minori,

4. i Procuratori o le Procuratrici oppure i Procuratori dei Minori o le Procuratrici dei Minori con compiti speciali,

5. i Procuratori e le Procuratrici, i Procuratori dei Minori e le Procuratrici dei Minori,

6. i Collaboratori accademici e le Collaboratrici accademiche, nonché i Tirocinanti e le Tirocinanti,

7. i Commissari di polizia e le Commissarie di polizia,

8. i Commissari di polizia dei minori e le Commissarie di polizia dei minori,

9. il personale di investigazione,

10. i Funzionari ispettivi e le Funzionarie ispettive,

11. i Revisori e le Revisore,

12. gli Assistenti sociali e le Assistenti sociali della Procura per i Minori e

13. il personale amministrativo e tecnico.

2. Il personale di investigazione viene reclutato, per quanto possibile e opportuno, dagli effettivi della Polizia Cantonale di Basilea-Città.

La Direzione Aziendale

1. La direzione della Procura della Repubblica si occupa in particolare delle seguenti attività

1. propone modifiche al presente regolamento,

2. avanza proposte riguardanti il numero di posti da coprire e prepara il bilancio annuale,

3. determina l'ambito operativo delle sezioni.

2. Per il trattamento delle attività si applicano le seguenti disposizioni

1. La direzione si riunisce su disposizione del Procuratore Capo o su richiesta di due membri della direzione per le loro sedute. Le attività meno importanti possono essere trattate attraverso la circolazione, qualora nessun membro della direzione sollevi obiezioni.

2. Il Procuratore Capo prepara le sedute, indica le attività da discutere e informa tempestivamente i membri della direzione sull'ordine del giorno. Se la riunione avviene su richiesta dei membri della direzione, gli affari da loro indicati dovranno essere discussi.

3. I membri della direzione sono obbligati a partecipare alle sedute. La direzione è in grado di deliberare con la presenza di almeno quattro membri.

4. La presidenza della direzione è tenuta dal Procuratore Capo. Egli o ella partecipa alle elezioni e alle votazioni. In caso di parità di voti, il Procuratore Capo ha il voto decisivo.

5. Le trattative della direzione sono riservate. Di esse viene redatto un verbale, che è conservato dal Procuratore Capo e presentato ai membri della direzione e, su richiesta, al Consiglio del Governo.

Il Primo Procuratore della Repubblica

1. La Prima Procuratrice o il Primo Procuratore dirige gli affari della Procura della Repubblica, nella misura in cui non siano delegati alla direzione o ad altri suoi membri.

2. Essa o egli nomina un membro della direzione come sostituto.

3. Essa o egli esercita, in particolare, le seguenti funzioni

1. presenta rapporto al Consiglio di Governo,

2. assegna le sezioni della Procura della Repubblica, con l'eccezione della Procura dei Minori, ai Procuratori Capo eletti e decide sulla distribuzione del personale,

3. emana direttive organizzative, amministrative e, tranne che nel campo della giustizia minorile, direttive tecniche e relative ai singoli casi,

4. stabilisce per quali reati l’avvio del procedimento penale contro adulti non deve essere effettuato dalla polizia criminale, ma da un'altra sezione della Procura della Repubblica,

5. garantisce la comunicazione interna ed esterna,

6. promuove la formazione continua specializzata,

7. assicura l’applicazione uniforme della legge e

8. decide sull’assegnazione di ricompense.

4. Inoltre, essa o egli esercita le funzioni di un Procuratore della Repubblica secondo quanto previsto dal § 7 di questo regolamento.

Ecco la traduzione in italiano: --- ### Stab Traduzione: Pugnale/Coltellata --- Il termine "stab" si riferisce comunemente a un'azione di accoltellamento o penetrazione con un'arma appuntita e affilata, come un coltello o un pugnale. In ambito legale, un'accusa di "stab" potrebbe portare a imputazioni di aggressione, lesioni personali aggravate o tentato omicidio, a seconda della gravità dell'incidente e delle leggi specifiche della giurisdizione coinvolta. In molti sistemi giuridici, una coltellata inflitta intenzionalmente con l'intento di causare danno è considerata un grave reato. L'accusato potrebbe affrontare sanzioni penali significative, inclusa la reclusione. La difesa legale in tali casi può includere giustificazioni come legittima difesa o incapacità mentale, se vi è prova sufficiente per sostenerle. È inoltre importante notare che le leggi possono variare significativamente tra diverse giurisdizioni, e una consulenza legale locale è essenziale per comprendere appieno le implicazioni legali di un'accusa di accoltellamento. ---

1. Lo staff comprende la segreteria, i reparti Risorse Umane, Finanze, Comunicazione, Formazione e Sviluppo, Informatica e Servizi.

I Procuratori Capo e le Procuratrici Capo, il Procuratore Capo per i Minorenni o la Procuratrice Capo per i Minorenni

1. I Procuratori Capo e le Procuratrici Capo, il Procuratore Capo o la Procuratrice Capo per i minorenni sono responsabili della gestione, assegnazione e formazione del loro dipartimento. A loro competono le direttive organizzative, amministrative, professionali e relative ai casi per quanto concerne le unità organizzative a loro subordinate.

2. La supplenza è svolta da un procuratore o una procuratrice con compiti speciali, o da un procuratore o una procuratrice per i minorenni con compiti speciali.

3. Assicurano un'equa distribuzione dei casi e verificano che le indagini preliminari siano condotte in modo tempestivo e opportuno.

4. Adempiono in particolare i seguenti compiti

1. garantiscono l'applicazione uniforme della legge,

2. decidono sulla proposizione di mezzi di impugnazione,

3. qualificano i procuratori e le procuratrici e le altre persone subordinate e

4. gestiscono gli affari amministrativi del dipartimento, salvo che siano gestiti dal personale.

5. Inoltre, esercitano le funzioni di una procuratrice o di un procuratore secondo il § 7 del presente regolamento.

Procuratori e Procuratrici della Repubblica

1. Le procuratrici e i procuratori conducono l'istruttoria preliminare e rappresentano l'accusa in tribunale.

2. Sono incaricati in particolare delle seguenti funzioni

1. Trattamento delle richieste di estradizione e di consegna nei confronti dell'estero,

2. Trattamento delle questioni di competenza giurisdizionale,

3. Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria interna e internazionale e

4. Decisioni dopo l'emissione di provvedimenti conclusivi del procedimento.

3. Conducono il procedimento autonomamente e sotto la propria responsabilità.

Personale Accademico

1. I collaboratori e le collaboratrici accademici conducono le indagini preliminari sotto la direzione di una procuratrice o di un procuratore.

2. Possono comparire in tribunale accompagnati da una procuratrice o un procuratore, che ne porta la responsabilità.

**Le investigatrici e gli investigatori**

1. Gli ufficiali e le ufficiali inquirenti conducono indagini preliminari sotto la supervisione di un pubblico ministero o di una procuratrice.

La Polizia Criminale

1. La polizia giudiziaria riceve le denunce presentate presso la procura della Repubblica, avvia il perseguimento penale, adotta le prime misure e svolge le prime indagini o investigazioni, in particolare

1. Accertamento dei fatti,

2. Messa in sicurezza dei mezzi di prova,

3. Indagine e, se necessario, arresto temporaneo degli autori del reato,

4. Ricerca degli autori del reato latitanti, nella misura in cui non avvenga in collaborazione con la polizia cantonale,

5. Interrogatori di persone accusate, persone informate sui fatti, nonché testimoni,

6. Creazione di richieste al tribunale delle misure coercitive per la disposizione di custodia cautelare o misure sostitutive e rappresentanza delle richieste nell'udienza di fronte al tribunale delle misure coercitive,

7. Accertamenti sulla competenza territoriale e

8. Estradizioni da e verso l'estero nei procedimenti pendenti presso la polizia giudiziaria.

2. Una volta adottate le prime misure e condotte le prime indagini e investigazioni, in particolare una volta identificata la probabile autorità colpevole, la polizia giudiziaria conclude la propria attività e porta a termine il procedimento penale autonomamente o trasferisce gli atti alla sezione competente della procura della Repubblica.

3. La polizia giudiziaria

1. fornisce l'assistenza giudiziaria richiesta dalla procura, a meno che la fase del procedimento o la materia non richiedano l'intervento di un'altra sezione della procura,

2. deve prevenire la commissione di reati, nel corso della propria attività, in connessione con la polizia cantonale con i mezzi a disposizione della procura,

3. adempie ai compiti assegnati al servizio investigativo nell'ambito dell'organizzazione di crisi cantonale e

4. mantiene le raccolte di documenti e oggetti necessarie per la formazione e l'aggiornamento del personale, nonché dei membri della polizia cantonale e, eventualmente, di altre autorità o gruppi target, che sono stati o sono di importanza per la commissione di reati.

La Polizia Criminale

1. Alla polizia criminale presiede una Procuratrice Capo o un Procuratore Capo. A lei o a lui è assegnato il numero necessario di Procuratrici e Procuratori.

2. La polizia criminale comprende

1. la direzione,

2. * il personale,

3. * l'investigazione interna,

4. * la forensica,

5. * i dipartimenti con le loro aree di specializzazione,

6. * ...

7. * il gruppo di formazione,

7bis. * il servizio informativo cantonale,

8. il personale assegnato alla polizia criminale nell'ambito dell'organizzazione cantonale di crisi per l'adempimento dei compiti.

La Polizia Criminale

1. Commissarie e commissari di polizia conducono, nei procedimenti loro assegnati e sotto la direzione della procuratrice o del procuratore competente, le prime indagini e investigazioni di polizia con il personale investigativo loro assegnato nel settore di competenza o in servizio di picchetto.

2. Sono responsabili della direzione, gestione e formazione del loro settore di competenza.

La Polizia Criminale

1. Le Ispettrici di polizia e gli Ispettori di polizia, comprese quelle e quelli con compiti speciali, le Caporali detective e i Caporali detective, le Detective e i Detective, nonché le Poliziotte e i Poliziotti assegnati lavorano secondo le istruzioni delle Commissarie e dei Commissari di polizia superiori nei settori specialistici o della direzione del servizio di pronta disponibilità nel servizio di pronta disponibilità.

La Polizia Criminale

1. La ricerca interna gestisce i dati personali e materiali rilevanti per la polizia criminale.

La Polizia Criminale

1. La medicina forense supporta l'accertamento dei fatti nella fase istruttoria mediante l'uso di mezzi tecnici, dattiloscopici e fotografici, e gestisce i reperti delle tracce. Comprende i settori di specializzazione e la segreteria.

Divisione Generale

1. La Sezione Generale assume tutti i procedimenti preliminari al termine delle indagini e delle prime investigazioni della polizia criminale, a meno che non competano espressamente a un'altra sezione.

2. In casi di particolare rilevanza, difficoltà o complessità, i pubblici ministeri della Sezione Generale possono essere incaricati dalla direttrice o dal direttore della sezione, su richiesta della direttrice o del direttore della polizia criminale, già nella fase delle indagini di polizia o delle prime investigazioni, per l'accompagnamento tecnico dei procedimenti.

3. La Sezione Generale designa un funzionario o una funzionaria investigativa per le denunce penali particolari.

Divisione Generale

1. La Sezione Generale è diretta da un Procuratore Capo o da una Procuratrice Capo.

2. La Sezione Generale è composta da

1. il Procuratore Capo o la Procuratrice Capo,

2. i Pubblici Ministeri,

3. i Collaboratori Accademici,

4. gli Ufficiali Investigativi,

5. il Personale di Segreteria e

6. i Tirocinanti.

**La Sezione Reati Economici**

1. La Sezione Reati Economici è competente per lo svolgimento dei procedimenti preliminari, nella misura in cui questi riguardino fattispecie che sono in modo specifico connesse con la vita economica.

2. La Sezione Reati Economici gestisce i procedimenti di sua competenza generalmente dalla denuncia fino alla conclusione definitiva e si occupa inoltre delle richieste di assistenza giudiziaria nazionale e internazionale, nella misura in cui rientrano nel suo ambito di competenza.

**La Sezione Reati Economici**

1. Alla Sezione Reati Economici presiede una Procuratrice Capo o un Procuratore Capo.

2. La Sezione Reati Economici è composta da

1. la Procuratrice Capo o il Procuratore Capo,

2. le Procuratrici e i Procuratori,

3. le Commissarie e i Commissari di Polizia,

4. le Ispettrici e gli Ispettori,

5. le Revisore e i Revisori,

6. il personale di investigazione,

7. il personale di segreteria e

8. le Tirocinanti e i Tirocinanti.

La Procura dei Minori

1. Il pubblico ministero minorile conduce i procedimenti penali per i minorenni, esegue le decisioni conclusive del procedimento e opera nella prevenzione per la prevenzione dei reati.

2. Fornisce assistenza legale ad altre sezioni della procura e ad altre autorità cantonali e intercantonali, nonché a autorità estere, in relazione a interrogatori di minorenni in qualità di persone imputate, informatori o testimoni e svolge indagini pertinenti a tali contesti.

3. Le procure minorili possono, in singoli casi, fornire il loro consenso per l'interrogatorio di minorenni da parte di altri membri della procura o di altre autorità con compiti di polizia.

4. In accordo tra le sezioni, il pubblico ministero minorile può anche condurre procedimenti penali contro adulti. Ciò riguarda in particolare quei casi in cui minorenni e adulti avrebbero partecipato congiuntamente a reati. In tali casi, i procuratori minorili assumono la posizione di pubblici ministeri.

1. L'ufficio del procuratore per i minorenni

1. La Procura dei Minori è composta da

1. la Procuratrice Capo dei Minori o il Procuratore Capo dei Minori,

2. le Procuratrici dei Minori e i Procuratori dei Minori,

3. le Commissionarie e i Commissari della Criminalità Giovanile,

4. il personale investigativo,

5. le Assistenti Sociali e gli Assistenti Sociali così come le Tirocinanti e i Tirocinanti nel settore sociale,

6. il personale di segreteria e

7. le Volontarie e i Volontari.

1. L'ufficio del procuratore per i minorenni

1. Alla Procura per i Minorenni presiede una Procuratrice Capo per i Minorenni o un Procuratore Capo per i Minorenni. A lei o lui spetta la funzione dei Procuratori Capo secondo l'articolo 6 di questo regolamento.

2. Lei o lui gestisce una cassa separata del Pubblico Ministero.

3. La Procuratrice Capo per i Minorenni o il Procuratore Capo per i Minorenni è responsabile del finanziamento dell'esecuzione delle pene e delle misure protettive. Lei o lui può, in misura limitata, delegare poteri finanziari ai membri del personale.

4. La Procuratrice Capo per i Minorenni o il Procuratore Capo per i Minorenni si impegna a garantire una stretta collaborazione con gli altri organi delle autorità di perseguimento penale, della giustizia minorile, della protezione dei minori e con le strutture di prevenzione.

La Procura dei Minori

1. Le avvocate e gli avvocati dei minori hanno le competenze di una pubblica ministera o di un pubblico ministero.

2. Essi dirigono l'istruttoria preliminare, rappresentano l'accusa in tribunale e sono responsabili dell'esecuzione delle sanzioni definitive.

La Procura per i Minorenni

1. Le commissarie e i commissari di polizia giudiziaria minorile conducono i procedimenti penali loro assegnati in modo tale che la responsabile o il responsabile del procedimento possa decidere senza ulteriori indagini o esami.

Il Procuratore Minorile

1. Le investigatrici e gli investigatori in divisa, le caporali e i caporali investigatori, le investigatrici e gli investigatori, così come le poliziotte e i poliziotti assegnati, insieme alle commissarie e ai commissari di polizia giovanile, costituiscono il personale investigativo della Procura per i minori e si occupano dei procedimenti penali ad essi assegnati.

Il Pubblico Ministero per i Minorenni

1. La responsabile o il responsabile del gruppo nel settore sociale è incaricata/o della guida, dell'impiego e della formazione delle assistenti sociali e degli assistenti sociali, nonché della distribuzione dei casi.

2. Lei o lui vigila sul rispetto delle linee guida finanziarie nell'attuazione delle sanzioni.

1. L'ufficio del procuratore per i minorenni

1. Assistenti sociali sono responsabili delle indagini sulle circostanze personali dei minorenni e della preparazione ed esecuzione dell'applicazione delle sanzioni penali minorili.

Il Procuratore Minorile

1. I membri del gruppo di audizione delle vittime effettuano interrogatori con vittime minorenni di reati contro l'integrità sessuale e di violenza intrafamiliare in modo adeguato all'età e tenendo in particolare considerazione le disposizioni relative alla protezione delle vittime.

La Sezione dei Decreti Penali

1. La sezione del decreto penale accoglie i procedimenti preliminari trasmessi dalla polizia cantonale, dalle autorità amministrative con potere investigativo e dalla polizia criminale mediante rinvio e richiesta al pubblico ministero, e conclude il procedimento preliminare, a meno che non sia competente un'altra sezione del pubblico ministero.

2. I procuratori e le procuratrici svolgono i compiti di direzione del procedimento nei procedimenti preliminari condotti dalla polizia cantonale e dalle autorità amministrative con potere investigativo in base alla propria competenza o su incarico del pubblico ministero, a meno che non sia competente un'altra sezione del pubblico ministero.

3. La sezione del decreto penale gestisce il centro di coordinamento VOSTRA del Cantone di Basilea Città.

La Sezione dei Decreti Penali

1. L'ufficio del decreto penale è presieduto da un Procuratore Capo o una Procuratrice Capo.

2. L'ufficio del decreto penale è composto da

1. il Procuratore Capo o la Procuratrice Capo,

2. i Pubblici Ministeri,

3. i Collaboratori accademici e le Collaboratrici accademiche,

4. gli Ispettori e le Ispettrici,

5. il Personale di segreteria.

Poteri all'interno della Procura

1. Per lo svolgimento di indagini e inchieste sono autorizzati i seguenti membri del personale della procura

1. Pubblici ministeri e avvocati minorili,

2. Commissari di polizia criminale e commissari di polizia minorile,

3. Personale investigativo,

4. Poliziotte e poliziotti assegnati,

5. Funzionari investigativi,

6. Revisori,

7. Assistenti sociali dell’ufficio del pubblico ministero per i minori,

8. Collaboratori accademici e

9. Tirocinanti.

2. I pubblici ministeri e gli avvocati minorili, in qualità di direttori del procedimento, dispongono di tutti i poteri che le pertinenti disposizioni procedurali conferiscono loro e che non sono limitati da questo regolamento.

Poteri all'interno della Procura

1. Le commissarie e i commissari di polizia criminale, le commissarie e i commissari di polizia criminale minorile, le investigatrici e gli investigatori, nonché le collaboratrici e i collaboratori accademici sono autorizzati a svolgere le seguenti attività d'ufficio

1. Interrogare testimoni (Art. 142 comma 2 CPP),

2. Nominare e incaricare esperti nell'ambito delle competenze esecutive, eccetto per perizie psichiatriche (Art. 184 CPP),

3. Ordinare comparizioni (Art. 207 comma 2 CPP),

4. Rilasciare da fermo provvisorio (Art. 219 comma 3 CPP),

5. Concedere permessi di visita (Art. 235 comma 2 CPP),

6. Ordinare perquisizioni di persone e oggetti (Art. 249 CPP),

7. Ordinare la rilevazione d'identità (Art. 260 commi 2 a 4 CPP),

8. Emettere decreti di apertura (Art. 309 comma 3 CPP) e

9. Estendere le indagini ad altre persone o altri reati (Art. 311 comma 2 CPP).

2. Tutte le collaboratrici e i collaboratori autorizzati a condurre indagini e investigazioni sono autorizzati a svolgere le seguenti attività d'ufficio

1. Includere traduttrici e traduttori (Art. 68 comma 1 CPP),

2. Confermare l'accuratezza dei verbali e assumersi la responsabilità per la corretta e completa redazione degli stessi (Art. 76 commi 2 e 3 CPP),

3. Permettere alle persone interrogate di dettare le proprie dichiarazioni (Art. 78 comma 4 CPP),

4. Correggere i verbali (Art. 79 CPP),

5. Fissare nuovi termini quando i termini sono ripristinati (Art. 94 comma 5 CPP),

6. Garantire una corretta archiviazione sistematica dei documenti e un continuo aggiornamento in un registro (Art. 100 comma 2 CPP),

7. Assicurarsi che venga nominata immediatamente una difesa nel caso di difesa obbligatoria (Art. 131 comma 1 CPP),

8. Interrogare imputati e persone informate sui fatti (Art. 142 comma 1 CPP),

9. Concordare l'uso di documenti scritti durante l'interrogatorio (Art. 143 comma 6 CPP),

10. Convocare (Art. 201 comma 1, Art. 206 comma 1 CPP) e

11. Controllare la posta (Art. 235 commi 2 e 3 CPP).

3. Anche i membri del gruppo di interrogatorio delle vittime della procura dei minori sono autorizzati a interrogare testimoni (Art. 142 comma 2 CPP). Questa stessa competenza spetta a tutte le altre collaboratrici e collaboratori autorizzati a condurre indagini e investigazioni, purché abbiano un'autorizzazione specifica da parte di una procuratrice, di un procuratore, di una procuratrice minorile o di un procuratore minorile in casi particolari.

4. Le commissarie e i commissari di polizia criminale, le commissarie e i commissari di polizia criminale minorile sono inoltre autorizzati a trattenere le persone arrestate provvisoriamente per più di tre ore (Art. 219 comma 5 CPP) e a ordinare la perquisizione di documenti in caso di arresto provvisorio (Art. 246 CPP).

Poteri all'interno della Procura

1. I magistrati del pubblico ministero secondo il § 10 EG StPO, nonché gli altri pubblici ministeri, sono autorizzati a portare un'arma.

2. L'uso delle armi da fuoco per i magistrati del pubblico ministero secondo il § 10 EG StPO è regolato dalle disposizioni della legge sulla Polizia Cantonale del Cantone di Basilea Città, mentre per gli altri pubblici ministeri si applicano le disposizioni sulla legittima difesa ai sensi del Codice Penale.

Protezione Giuridica

1. Il Primo Sostituto Procuratore della Repubblica può concedere tutela legale necessaria ai dipendenti,

1. contro i quali è avviato un procedimento a causa dell'esercizio delle loro funzioni,

2. che vantano pretese di risarcimento danni o per lesioni subite nell'esercizio o in conseguenza delle loro funzioni.

2. Qualora i dipendenti della Procura siano riconosciuti colpevoli, le spese di questa tutela legale sono a loro carico, a condizione che abbiano violato intenzionalmente o con grave negligenza i loro doveri di servizio.

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