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Legge sulle contravvenzioni (ÜStG) - Ambito di applicazione

32 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (32)

Testo normativo (32 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. Ai sensi di questa legge, viene valutato chi commette un'azione o un'omissione che, al momento del fatto, è punita con una multa da questa o un'altra legge cantonale o da un'ordinanza cantonale.

2. Le disposizioni generali di questa legge si applicano a tutte le infrazioni del diritto cantonale, nella misura in cui i relativi atti normativi non contengano disposizioni divergenti.

1. Disposizioni Generali

1. Le disposizioni generali del Codice Penale Svizzero e della Legge Federale sulla Giustizia Minorile (Legge sulla giustizia minorile, LLGM) del 20 giugno 2003 si applicano corrispondentemente a tutte le infrazioni del diritto cantonale, a meno che questa legge o altri decreti cantonali non dispongano diversamente.

2. Le disposizioni del Codice di procedura penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) del 5 ottobre 2007, del Codice di procedura penale minorile svizzero (Codice di procedura penale minorile, CPPM) del 20 marzo 2009, nonché delle leggi introduttive cantonali corrispondenti, si applicano per il perseguimento e il giudizio di tutte le infrazioni del diritto cantonale, a meno che questa legge o altri decreti cantonali non dispongano diversamente.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con ammenda chi, con il proprio comportamento, mette seriamente in pericolo altre persone o, nonostante l'ammonimento delle autorità, le molesta in maniera inaccettabile o disturba seriamente la sicurezza pubblica, la quiete e l'ordine, senza che sussista un altro reato punibile.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Con una multa viene punito chi ostacola l'esercizio delle loro funzioni ai membri della polizia cantonale o di altri organi con competenze di polizia o non rispetta i loro ordini o richieste che emettono nei limiti delle loro competenze, in particolare chi rifiuta di fornire i propri dati personali o fornisce informazioni false.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con ammenda chi, nonostante l'ammonimento dell'autorità, intenzionalmente o per negligenza

a) causa rumore nei giorni di riposo o durante le ore di riposo notturno. Il riposo notturno dura dalle 23:00 alle 07:00;

b) nei giorni di riposo o dalle 22:00 alle 07:00 utilizza impianti di altoparlanti o altoparlanti integrati in dispositivi elettronici in luoghi pubblici senza autorizzazione;

c) nei giorni feriali, tra le 19:00 e l'inizio del riposo notturno e dalle 12:00 alle 13:00, effettua lavori domestici e di giardinaggio o lavori agricoli che causano rumori eccessivi;

d) provoca rumore che eccede il livello normalmente tollerabile nel luogo o nell'orario in questione.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Con sanzione pecuniaria è punito chi intenzionalmente o per negligenza, tramite effetti evitabili, come vibrazioni, polvere, fuliggine, odore, gas di scarico o luce, mette seriamente in pericolo altre persone o le disturba in modo inaccettabile, nonostante un avvertimento ufficiale.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con ammenda chi

a) trasgredisce le disposizioni delle autorità relative all'accesso o all'uso di luoghi generalmente accessibili, in particolare i regolamenti dei parcheggi pubblici così come i regolamenti per l'uso delle strutture sportive e di movimento pubbliche;

b) accede senza autorizzazione ai moli di attracco delle navi, dei traghetti, delle barche antincendio e della polizia, nonché ai pontili galleggianti dei pescatori;

c) fa il bagno in acque pubbliche in aree soggette a divieto di balneazione segnalato o marcato;

d) utilizza gommoni o barche da spiaggia non registrati o nuota verso le navi in acque pubbliche;

e) salta da ponti in acque pubbliche.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con una multa chiunque soddisfi i propri bisogni fisiologici al di fuori delle strutture sanitarie in un'area abitata, pubblica o in un'area abitata accessibile al pubblico.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con una multa chi

a) * mendica in modo organizzato;

b) * invia altre persone a mendicare;

c) * utilizza metodi ingannevoli o scorretti mentre mendica.

2. È punito con una multa chi mendica in luogo pubblico o in luoghi accessibili al pubblico e perturba la sicurezza pubblica, la pace e l’ordine, in particolare chi

a) * mendica in modo invadente o aggressivo;

b) * mendica entro cinque metri dagli ingressi e dalle uscite di stazioni ferroviarie e fermate dei mezzi pubblici e approdi navali;

c) * mendica entro cinque metri da distributori automatici di denaro, pagamenti e biglietterie automatiche o parchimetri;

d) * mendica entro cinque metri dagli ingressi e dalle uscite di negozi, banche, uffici postali, musei, teatri, cinema, edifici adibiti a residenza o ufficio, o edifici e strutture pubbliche;

e) * mendica entro cinque metri dagli ingressi e dalle uscite di hotel, ristoranti e nelle aree limitrofe o entro cinque metri dai loro perimetri;

f) * mendica nei mercati o entro cinque metri dai banchi di vendita o buvette;

g) * mendica nei parchi pubblici, giardini, cimiteri, parchi giochi, complessi scolastici, sottopassaggi e entro cinque metri dagli ingressi e uscite dei suddetti luoghi.

3. I beni ottenuti mendicando in modo punibile secondo il comma 1 possono essere sequestrati e confiscati.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Con una multa è punito chi, in spazi pubblici o in luoghi accessibili al pubblico al di fuori delle località designate da un regolamento (zone di tolleranza)

a) promuove o cerca di promuovere in modo evidente potenziali clienti alla prostituzione;

b) contatta, cerca di contattare o utilizza servizi di prostituzione con persone allo scopo di usufruire di tali servizi.

2. Con una multa è punito chi, intenzionalmente o per negligenza, disturba in modo intollerabile i residenti attraverso l'esercizio di un salone.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con ammenda chi

a) senza autorizzazione o nonostante il divieto dell'autorità, organizza o effettua assemblee o manifestazioni soggette a autorizzazione in spazi pubblici;

b) causa un assembramento di persone nello spazio pubblico che mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico;

c) contravviene alle condizioni e agli ordini delle autorità emessi nell'interesse della sicurezza e dell'ordine pubblico durante assemblee, manifestazioni, e altre riunioni di persone negli spazi pubblici;

d) partecipa ad assemblee, manifestazioni e altre riunioni di persone nello spazio pubblico portando armi o oggetti che possono mettere in pericolo le persone o danneggiare le cose. Le armi e gli oggetti possono essere sequestrati e confiscati;

e) si traveste o nasconde la propria identità nelle assemblee, manifestazioni e altre riunioni di persone negli spazi pubblici soggette a autorizzazione. L'autorità competente può concedere eccezioni.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Con sanzioni verrà punito chiunque organizzi un evento pubblico soggetto ad autorizzazione senza aver ottenuto tale autorizzazione o contravvenga agli obblighi e alle disposizioni delle autorità.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con la sanzione chi contravviene alle disposizioni di polizia relative al carnevale.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con la multa chi

a) imbratta o deturpa lo spazio pubblico o la proprietà pubblica o privata;

b) senza autorizzazione, affigge o fa affiggere materiale pubblicitario o informativo o altri manifesti nello spazio pubblico o sulla proprietà pubblica o privata oppure danneggia o modifica manifesti affissi legalmente. Il tentativo e la complicità sono punibili. Il materiale di affissione può essere sequestrato e confiscato.

2. La compromissione della proprietà privata è perseguita solo su querela di parte.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con la multa chiunque utilizza senza autorizzazione o mette fuori servizio, rimuove, rende inutilizzabili o non mantiene adeguatamente apparecchi di allarme, chiamata d'emergenza, salvataggio o protezione pubblici o prescritti dalle autorità.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con multa chi

a) si qualifica come detentore o detentrice di un titolo o grado accademico senza averlo acquisito legalmente, o utilizza un grado o titolo che suggerisce che lui o lei abbia acquisito legalmente un grado o titolo accademico presso un'università cantonale o intercantonale riconosciuta o accreditata;

b) si spaccia pubblicamente come detentore o detentrice di un diploma di formazione completata o qualifica senza averlo acquisito legalmente;

c) esercita una professione, avvia un'impresa commerciale o artigianale senza la necessaria autorizzazione, o contravviene ai requisiti e agli ordini delle autorità.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Chiunque violi le disposizioni relative al monopolio del sale è punito con una multa fino al doppio della tassa di monopolio evasa.

2. Il sale ottenuto, importato o messo in commercio illegalmente può essere sequestrato e confiscato.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. Con ammenda sarà punito chi parcheggia veicoli su terreno privato senza autorizzazione.

2. Il parcheggio su terreno privato viene perseguito solo su richiesta.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con una sanzione pecuniaria chi

a) Detiene animali pericolosi senza autorizzazione o contravviene alle prescrizioni e disposizioni delle autorità;

b) Intenzionalmente o per negligenza non custodisce o controlla adeguatamente animali pericolosi o omette di prendere precauzioni alle quali è obbligato/a secondo le circostanze, o non denuncia immediatamente se un tale animale è scappato.

2. L'autorità giudicante può ordinare il sequestro e il collocamento appropriato, la neutralizzazione o l'abbattimento dell'animale.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con sanzione chi intenzionalmente o per negligenza

a) provoca pericolo per persone, animali o cose, eccitando o spaventando animali;

b) incita un animale ad attaccare persone o altri animali, oppure omette di impedire un attacco a persone o animali qualora fosse suo dovere;

c) in qualità di proprietario o proprietaria, oppure come detentore o detentrice temporaneo o temporanea di animali, omette di fare in modo che altre persone non siano disturbate in modo inaccettabile da rumori o altri mezzi.

**Articolo 1: Fattispecie di Contravvenzioni**

1. È punito con ammenda chi nutre piccioni selvatici.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Le infrazioni minori della legge cantonale sono sanzionate in un procedimento semplificato con multe disciplinari, se sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 24.

2. L'importo massimo per una multa disciplinare è di Fr. 300.

3. Non si prendono in considerazione i precedenti e le circostanze personali della persona in difetto.

4. Il procedimento per le multe disciplinari è gratuito.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Le multe amministrative sono imposte dagli appartenenti in uniforme della Polizia cantonale.

2. Il Consiglio di Stato può stabilire eccezioni al requisito dell'uniforme di servizio per determinati casi di infrazioni, nonché autorizzare membri di altri organi esplicitamente designati in una legge con competenze di polizia a imporre multe amministrative. Essi devono identificarsi spontaneamente di fronte alla persona in difetto con un tesserino di servizio.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. La procedura delle sanzioni amministrative viene applicata quando

a) lo stato di fatto dell'infrazione pertinente è elencato nella lista delle sanzioni amministrative;

b) un membro dell'organo di polizia competente ha constatato di persona la violazione;

c) i fatti sono chiari sia sul piano fattuale sia su quello giuridico;

d) la persona inadempiente acconsente a questa risoluzione; e

e) non sussistono eccezioni ai sensi del § 25.

2. I membri dell'organo di polizia competente devono informare la persona inadempiente che può rifiutare la procedura delle sanzioni amministrative.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. La procedura delle sanzioni amministrative non è applicata quando

a) la persona responsabile non ha compiuto il 15° anno di età;

b) la persona responsabile ha messo in pericolo o ha leso altre persone o ha causato danni materiali attraverso l'infrazione;

c) alla persona responsabile è contestata un’infrazione aggiuntiva che non è elencata nella lista delle sanzioni amministrative;

d) la persona responsabile rifiuta la procedura delle sanzioni amministrative per una o più delle infrazioni a lei contestate.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Se la persona inadempiente commette una o più violazioni che realizzano più fattispecie di contravvenzioni, le sanzioni pecuniarie sono sommate e le viene inflitta una sanzione pecuniaria complessiva.

2. Se la somma della sanzione pecuniaria complessiva supera i Fr. 600, tutte le infrazioni saranno valutate secondo la procedura ordinaria.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. La persona in difetto può pagare l'ammenda amministrativa immediatamente o entro 30 giorni (termine di riflessione). L'ammenda amministrativa diventa definitiva con il pagamento.

2. Se paga immediatamente, le viene rilasciata una ricevuta che non menziona i suoi dati personali.

3. Se non paga immediatamente, è tenuta a fornire i suoi dati personali e riceve un modulo di termine di riflessione con bollettino di versamento, di cui una copia viene conservata dall'organo di polizia competente. Se paga entro il termine, la copia del modulo di termine di riflessione viene distrutta.

4. Se l’ammenda non viene pagata entro 30 giorni, viene avviato il procedimento ordinario.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Se la persona inadempiente, che non ha domicilio in Svizzera, non paga immediatamente la multa disciplinare o rifiuta il procedimento relativo alla multa, deve depositare l'importo della multa o fornire una garanzia adeguata.

2. Se il periodo di riflessione scade inutilizzato o la persona inadempiente accetta esplicitamente la multa disciplinare entro tale termine, l'importo depositato verrà compensato con la multa. La compensazione è considerata come pagamento.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Se la conducente o il conducente responsabile dell’infrazione non viene trovato o fermato al momento della violazione commessa con un veicolo, la multa amministrativa viene imposta alla proprietaria o al proprietario del veicolo registrato nel libretto di circolazione.

2. Alla proprietaria o al proprietario del veicolo viene notificata la multa amministrativa per iscritto. Egli o ella può pagarla entro 30 giorni. Se la multa non viene pagata entro 30 giorni, si procederà con il normale procedimento.

3. Se la proprietaria o il proprietario del veicolo fornisce nome e indirizzo della conducente o del conducente responsabile dell’infrazione, il procedimento contro quest'ultimo sarà avviato secondo quanto previsto dal paragrafo 2.

4. Se, con un impegno ragionevole, non è possibile determinare chi ha commesso la violazione, la proprietaria o il proprietario del veicolo deve pagare la multa amministrativa, a meno che non dimostri nel normale procedimento penale che il veicolo è stato utilizzato contro la sua volontà e che ciò non poteva essere impedito nonostante la dovuta diligenza.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Con l'imposizione della multa disciplinare vengono sequestrati beni e valori patrimoniali che, secondo questa legge o altri decreti cantonali oppure gli articoli 69 e 70 del Codice Penale Svizzero, possono essere confiscati e sono in relazione con la rispettiva infrazione.

2. I beni e i valori patrimoniali sequestrati si considerano confiscati con il pagamento della multa disciplinare.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Una multa amministrativa può essere pronunciata anche nel procedimento ordinario.

Procedura delle sanzioni amministrative

1. Il Consiglio dei Ministri disciplina i dettagli del procedimento delle multe amministrative in un regolamento e, in particolare, compila l'elenco delle infrazioni che sono sanzionate con multe amministrative, con i corrispondenti importi delle multe (lista delle multe amministrative).

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