Legge di introduzione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Indice delle disposizioni (14)
Testo normativo (14 Articoli)
1. Il territorio del Cantone di Basilea-Città costituisce un circondario di esecuzione e un distretto fallimentare.
1. Tre Presidenti designati dal regolamento di ripartizione delle competenze formano l'autorità di vigilanza cantonale inferiore sull'ufficio di esecuzione e fallimenti.
2. Il tribunale civile nomina un membro come presidente dell'autorità di vigilanza e designa, tra i suoi membri, tre sostituti, tra i quali l'autorità di vigilanza si completa in caso di impedimento di uno dei suoi membri.
3. Il tribunale d'appello funge da autorità di vigilanza superiore.
4. Il procedimento davanti alle autorità di vigilanza cantonali si conforma all'art. 20a LEF; per il resto si applicano mutatis mutandis le disposizioni del CPC.
1. Per le decisioni assegnate alla corte dal diritto federale, le autorità giudiziarie sono competenti secondo le disposizioni della legge riguardante l'organizzazione dei tribunali e della procura (Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG) del 3 giugno 2015, salvo che questa legge non disponga diversamente.
1. La cancelleria del tribunale civile è tenuta a ricevere depositi nei casi previsti dalla legge federale.
1. L'esecuzione per i crediti delle istituzioni di prestito su pegno (art. 45 BG) avviene secondo le disposizioni del § 18 della legge sul commercio ambulante ecc. del 13 novembre 1882.
1. Le decisioni o le disposizioni definitive basate sul diritto pubblico, emesse da autorità amministrative e giudiziarie, che richiedono un pagamento monetario o la prestazione di una garanzia a favore del cantone, delle comunità di residenti e cittadini, nonché degli enti, istituzioni e associazioni create da esse, sono equiparate a sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 della Legge sull'esecuzione e sul fallimento.
1. Le condizioni usuali di rilancio per la vendita di proprietà immobiliari sono le seguenti disposizioni
1. L'acquirente è obbligato a versare in contanti, al più tardi una settimana dopo l'asta, il decimo del prezzo d'acquisto o a garantirlo mediante titoli di valore buoni e facilmente realizzabili, oppure, entro lo stesso termine, a fornire due fideiussori accettabili residenti nel cantone per l'intero prezzo d'acquisto.
2. Nel caso di aste di terreni agricoli durante il periodo del raccolto, l'Ufficio esecuzioni e fallimenti può richiedere l'adempimento di una quota maggiore, ma non superiore a un quinto del prezzo d'acquisto.
3. * Gli acconti devono essere calcolati sul prezzo d'acquisto deducendo gli oneri ipotecari assunti non ancora esigibili. Il saldo deve essere pagato entro tre mesi dalla data dell'asta; esso è soggetto a un interesse del 5% trascorsa una settimana dall'asta.
1. Su notifica scritta dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti, l'amministrazione del registro fondiario deve effettuare le seguenti annotazioni nel registro immobiliare
1.* Il trasferimento della proprietà di un immobile all'aggiudicatario nonché, durante l'amministrazione esecutiva, altre annotazioni ordinate dall'Ufficio esecuzioni (BG Art. 136, 137).
2.* ...
3.* ...
4.* La retrocessione della proprietà nei casi previsti dall'art. 143 della Legge federale nonché in caso di revoca dell'assegnazione da parte dell'autorità di vigilanza (BG Art. 136bis).
1. Se viene segnalato il pignoramento di un immobile all'amministrazione del catasto, non possono essere più registrate nel registro fondiario disposizioni del debitore relative a tale immobile senza l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione.
1. Se viene ordinata la redazione di un inventario dei beni secondo l'art. 162 o l'art. 183 della legge federale, l'ufficio d'esecuzione deve informarne immediatamente l'amministrazione del registro fondiario. Una volta avvenuta tale comunicazione, è vietata l'iscrizione a catasto di qualsiasi disposizione del debitore sulle sue proprietà immobiliari senza l'autorizzazione dell'ufficio d'esecuzione per un periodo di quattro mesi.
1. L'estinzione dei titoli ipotecari viene effettuata dal conservatore del catasto.
1. Dopo l'entrata in vigore dell'abrogazione del § 11, le procedure di successione pendenti, inclusi i ricorsi riguardanti la risoluzione consensuale privata dei debiti, saranno proseguite secondo la nuova normativa.
1. Questa legge entra in vigore il 1º gennaio 1892.
1. Con l'entrata in vigore della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 318 e 319 della legge federale), tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti cantonali che siano in contrasto con tale legge o con esso stesso sono abrogate.