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Legge sull'ufficio pubblico di conciliazione in materia di locazione (Schlichtungsstellengesetz) (CPC)

9 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (9)

Testo normativo (9 Articoli)

Ambito di Applicazione/Competenza

1. Questa legge regola la competenza e l'organizzazione dell'autorità cantonale di conciliazione nelle controversie derivanti da locazione e affitto non agricolo di beni immobili secondo il Codice delle obbligazioni e il Codice di procedura civile svizzero (Codice di procedura civile, CPC).

2. Come autorità cantonale di conciliazione viene designato l'Ufficio statale di conciliazione per le controversie locative.

Compiti

1. L'ufficio di conciliazione svolge i compiti assegnatigli ai sensi del diritto federale e del diritto cantonale.

2. In particolare, agisce anche come ufficio di consulenza legale (art. 201 cpv. 2 CPC) e risolve controversie nell'ambito delle sue competenze (art. 212 CPC).

3. L'ufficio cantonale per il deposito dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 259g cpv. 1 CO è l'ufficio amministrativo della commissione di conciliazione. Il deposito è esente da tasse. Se il deposito supera l'importo di CHF 5'000, deve essere investito con interessi.

Organizzazione

1. La Commissione di Conciliazione è composta da tre membri. La presidenza è assunta da un membro che garantisce un trattamento indipendente delle procedure; gli altri due rappresentano rispettivamente gli inquilini e i locatori.

2. Il Consiglio di Governo elegge i membri e i membri supplenti necessari. È eleggibile chi possiede la cittadinanza svizzera e decide di risiedere in Svizzera. Nella scelta, il Consiglio di Governo tiene conto del legame con il Cantone di Basilea Città.

3. Alla Commissione di Conciliazione a tre membri è assegnata una persona come segretario o segretaria, che viene eletta dal Consiglio di Governo. I segretari straordinari vengono nominati dalla Commissione di Conciliazione con l'approvazione del dipartimento competente.

4. La durata del mandato dei membri della Commissione di Conciliazione così come quella dei segretari è di quattro anni.

Organizzazione

1. La Commissione di Conciliazione è amministrativamente e disciplinarmente soggetta alla supervisione del dipartimento competente.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali e di conciliazione, la Commissione di Conciliazione è indipendente.

Organizzazione

1. I costi derivanti dall'attività dell'ufficio di conciliazione, inclusi i compensi dei membri nonché dei segretari e delle segretarie dell'ufficio di conciliazione, sono a carico dello Stato.

**Procedura**

1. Il procedimento è disciplinato dal Codice di Procedura Civile (art. 202 e seguenti).

Disposizioni di esecuzione e finali

1. Le disposizioni necessarie per l'attuazione di questa legge sono emanate dal Consiglio di Governo mediante regolamento.

Disposizioni di esecuzione e finali

1. Per i procedimenti pendenti davanti all'Ufficio di Conciliazione Statale al momento dell'entrata in vigore del Codice di Procedura Civile (ZPO), si applica fino alla conclusione del procedimento davanti a tale istanza il diritto precedente (Art. 404 comma 1 ZPO).

2. Se il procedimento termina senza accordo tra le parti (Art. 208 ZPO), senza una proposta di sentenza accettata (Art. 210 comma 1 lett. b, 211 ZPO) o senza decisione, l'Ufficio di Conciliazione Statale rilascia l’autorizzazione a procedere secondo le disposizioni del ZPO (Art. 209, 211 comma 2 ZPO).

Disposizioni di esecuzione e finali

1. Con l'entrata in vigore di questa legge, la legge sulla Commissione Statale di Conciliazione per le Controversie Locative del 16 maggio 1974 è abrogata.

2. Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti i procedimenti pendenti dinanzi alla Commissione di Conciliazione al momento della sua entrata in vigore.

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