Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo e dell'ordinanza federale sulla legge sul credito al consumo - Autorità Competente
Indice delle disposizioni (6)
Testo normativo (6 Articoli)
1. Competente per l'esecuzione delle disposizioni relative al credito al consumo è il Dipartimento dell'Economia, degli Affari Sociali e dell'Ambiente. L'attuazione nel dettaglio, in particolare il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la concessione e l'intermediazione dei crediti al consumo, è di competenza dell'Ufficio cantonale dell'Economia e del Lavoro.
1. La concessione e la mediazione di crediti al consumo secondo la LCC richiedono un'autorizzazione. I requisiti per l'ottenimento di un'autorizzazione sono definiti in via definitiva nell'art. 40 LCC nonché negli articoli 4-7 del Regolamento del Consiglio federale sulla Legge sul credito al consumo (RLCC) del 6 novembre 2002.
1. Chi necessita di un'autorizzazione deve presentare una domanda al Servizio cantonale per l’economia e il lavoro prima di intraprendere l'attività. La domanda deve contenere
a) Nome e cognome;
b) Data di nascita;
c) Luogo di origine o, per richiedenti stranieri, cittadinanza;
d) Indirizzo di residenza;
e) Domicilio commerciale e ragione sociale (nome dell'attività).
2. Alla domanda devono essere allegati
a) una copia della carta d'identità o del passaporto;
b) un estratto del casellario giudiziale;
c) un estratto del registro delle esecuzioni, che copre gli ultimi due anni e dal quale risulti che non vi siano atti di insolvenza (in caso di cambio di domicilio nel periodo indicato, devono essere allegati anche gli estratti del precedente domicilio);
d) un estratto dal registro di commercio;
e) le prove richieste dagli articoli 5-7 VKKG riguardanti l'adempimento dei requisiti economici e professionali e riguardanti l'assicurazione di responsabilità civile professionale.
3. Per società e persone giuridiche devono essere fornite le informazioni secondo il par. 1, gli estratti secondo il par. 2 lit. a a c nonché le prove dell'adempimento dei requisiti professionali secondo il par. 2 lit. e da parte di tutte le persone incaricate della gestione aziendale.
1. La domanda di rinnovo deve essere presentata al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
2. La domanda deve contenere le stesse informazioni e mezzi di prova della domanda iniziale.
1. Per il rilascio della concessione è dovuta una tassa compresa tra CHF 500 e CHF 3'000 a seconda dell'impegno richiesto. Al momento della presentazione della domanda deve essere versato un anticipo sulle spese di CHF 500.
2. Per modifiche minori può essere applicata una tassa di elaborazione.
1. Il rilascio, il rinnovo e la revoca di un'autorizzazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Cantone.