Ordinanza concernente l'introduzione della legge federale sul diritto fondiario rurale - Autorità di autorizzazione e di valutazione
Indice delle disposizioni (9)
Testo normativo (9 Articoli)
1. L'Ufficio Catastale è competente per
a) l'autorizzazione delle eccezioni al divieto di frazionamento reale e di parcellizzazione (Art. 60 BGBB);
b) l'autorizzazione all'acquisto di aziende o terreni agricoli (Art. 61-65 BGBB);
c) l'autorizzazione relativa al superamento del limite di carico (Art. 76 comma 2 BGBB) e l'approvazione delle agevolazioni per il rimborso (Art. 78 comma 1 BGBB);
d) l'autorizzazione e la disposizione delle annotazioni nel registro fondiario (Art. 86 BGBB);
e) l'esecuzione e l'approvazione delle stime dei valori di rendimento (Art. 87 BGBB).
1. I ricorsi contro le disposizioni dell'ufficio catastale devono essere presentati al Consiglio di Stato (Art. 88 LDIP).
1. Autorità di vigilanza competente per i reclami è il Dipartimento dell'Economia, degli Affari Sociali e dell'Ambiente (Art. 83 par. 3 BGBB).
1. La domanda per il rilascio di un'autorizzazione, per l'emissione di una disposizione di accertamento o per la stima o approvazione del valore di rendimento deve essere presentata presso l'ufficio di misurazione.
2. Se l'azienda agricola o il terreno, o parte di esso, si trovano sul territorio dei comuni di Riehen o Bettingen, l'ufficio di misurazione richiederà un parere preliminare al comune interessato prima di prendere una decisione.
3. Il Consiglio di Stato può regolamentare più dettagliatamente mediante regolamento i compiti e la collaborazione degli uffici coinvolti nel procedimento.
1. Ricorsi contro la decisione dell'Ufficio di Misurazione devono essere presentati al Consiglio di Governo entro 30 giorni. Il ricorso deve contenere le richieste e la loro motivazione, con l'indicazione dei mezzi di prova. Per il resto, si applicano le disposizioni della legge sull'organizzazione.
1. Per l'elaborazione delle richieste ai sensi del § 1 lett. a-e, viene imposta una tassa a carico della parte richiedente, che varia da CHF 50 a CHF 500.
2. La tassa è determinata in base all'onere amministrativo ed è calcolata secondo il principio del recupero totale dei costi e in base all'interesse della parte obbligata al pagamento della tassa.
3. In caso di onere straordinario e di un particolare vantaggio economico per la parte richiedente, può essere richiesta una tassa fino a CHF 1'000. Se un'azione amministrativa viene effettuata prevalentemente nell'interesse pubblico, si può rinunciare all'imposizione di una tassa.
1. Per il procedimento di ricorso si applicano le disposizioni della legge sulle tasse amministrative.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i seguenti decreti cantonali
1. Regolamento sull'introduzione della legge federale concernente la ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole dell'8 giugno 1948.
2. Regolamento relativo all'esclusione dell'applicazione della legge federale sulla conservazione della proprietà fondiaria contadina per il Cantone di Basilea Città del 17 aprile 1952.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato; entra in vigore il 1º gennaio 1994.