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214.320 VOAV CH-BS

Ordinanza sulla misurazione ufficiale (VOAV) - Legge Applicabile (VOAV)

38 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (38)

§ 1 VOAV - Legge Applicabile § 2 VOAV - Competenza § 3 VOAV - Pianificazione e attuazione (Art. 31 GeoIG e Art. 3 VAV) § 4 VOAV - Ufficio Catasto e Misurazioni (Art. 42, comma 1, Art. 43, Art. 44 VAV e § 20 KGeoIG) § 5 VOAV - Compensazioni da parte della Confederazione (Art. 48 comma 2 VAV) § 6 VOAV - Piano per il catasto e pianta ufficiale della città § 7 VOAV § 8 VOAV - Integrazioni cantonali della misurazione ufficiale § 9 VOAV - Rinuncia alla determinazione dell'altitudine dei punti fissi di misurazione (Art. 10 VAV) § 10 VOAV - Materiale dei punti fissi di rilevamento § 11 VOAV - Ulteriori compiti di rilevamento (Art. 20 KGeoIG) § 12 VOAV - Requisiti di Precisione § 13 VOAV § 14 VOAV § 15 VOAV § 16 VOAV § 17 VOAV § 18 VOAV - Rinuncia Temporanea ai Segni di Confine (Art. 16 comma 2 VAV) § 19 VOAV - Collaborazione delle Autorità nel Risanamento dei Confini di Sovranità § 20 VOAV § 21 VOAV § 22 VOAV - Compiti dell'Ufficio del Catasto e della Topografia § 24 VOAV § 25 VOAV § 26 VOAV - Decreto di accertamento, Annotazione nel registro fondiario, Procedura (Art. 660a e 660b CC, § 180a Esecuzione CC) § 27 VOAV - Compiti dell'Ufficio del Catasto e delle Misurazioni (Art. 22 fino a 24 VAV) § 28 VOAV § 29 VOAV - Termini per l'aggiornamento (Art. 23 e 24 VAV) § 30 VOAV § 31 VOAV - Stato della Misurazione e Disposizioni Sanzionatorie § 32 VOAV § 33 VOAV § 34 VOAV § 35 VOAV § 36 VOAV - Archiviazione (Art. 88 TVAV) § 37 VOAV § 38 VOAV - Segreteria § 39 VOAV

Testo normativo (38 Articoli)

**Disposizioni Generali - Generale**

1. La misurazione ufficiale viene eseguita secondo le disposizioni federali sulla misurazione ufficiale e le normative cantonali complementari.

2. Per la regolamentazione dell'organizzazione della misurazione ufficiale si applicano, fatti salvi i regolamenti della legislazione federale, le disposizioni generali della legge cantonale sull'informazione geografica (KGeoIG) e del regolamento cantonale sull'informazione geografica (KGeoIV).

**Disposizioni Generali - Generale**

1. Le funzioni della misurazione ufficiale sono svolte dall'Ufficio del Catasto e della Misurazione. Questo è soggetto alla supervisione del Dipartimento delle Costruzioni e dei Trasporti.

**Disposizioni Generali - Generale**

1. L'Ufficio del Catasto e della Topografia pianifica l'attuazione in base alle direttive a lungo termine della Confederazione e ai requisiti cantonali.

2. Il Dipartimento delle Costruzioni e dei Trasporti stipula con la Confederazione accordi programmatici pluriennali.

3. I lavori da svolgere annualmente sono regolati da un accordo di prestazione tra la Confederazione e l'Ufficio del Catasto e della Topografia.

**Disposizioni Generali - Generale**

1. L'Ufficio del Catasto e della Misurazione si occupa di tutti i compiti di misurazione che competono al Cantone (misurazione cantonale) e che non rientrano in un'altra giurisdizione. Può emanare disposizioni tecniche per la misurazione ufficiale, fatto salvo l'art. 46 VAV (lavori nel settore ferroviario).

**Disposizioni Generali - Generale**

1. Le indennità per i lavori eseguiti dal Cantone stesso sono determinate secondo le tariffe attuali applicabili nel settore della misurazione ufficiale (cfr. § 52 V EGzZGB), fatte salve l'approvazione della Confederazione.

**Disposizioni Generali - Generale**

1. L'Ufficio del Catasto e della Misurazione redige il piano per il catasto.

2. Esso elabora le basi del piano urbano con informazioni locali di interesse pubblico e pubblica periodicamente il piano urbano aggiornato.

3. Può fornire ulteriori progetti in forma analogica o digitale.

**Disposizioni Generali - Generale**

1. I lavori di rilevamento su un terreno devono in genere essere notificati preventivamente ai proprietari dell'immobile.

2. Prima della costruzione di punti fissi di rilevamento su terreni privati, l'Ufficio del Catasto e Rilevamento deve concordare con i proprietari dell'immobile il sito di installazione. Se entro dieci giorni non si giunge a un accordo, è necessario informare il Dipartimento delle Costruzioni e dei Trasporti.

3. La normativa applicabile per le procedure relative alla costruzione di punti fissi di rilevamento sui beni demaniali è il Regolamento sull'utilizzo dei beni demaniali (Regolamento sui beni demaniali) del 4 agosto 2009.

Disposizioni Generali - Requisiti Supplementari e Integrazioni Cantonali (Art. 7 comma 3 e Art. 10 VAV)

1. Il catalogo oggettuale cantonale integra quello federale come segue

a) Livello informativo delle servitù (limiti delle servitù),

b) * ...

c) * ...

d) * ...

e) * ...

f) Catasto delle condotte,

g) Modello tridimensionale della città,

h) ulteriori temi e oggetti possono essere inclusi.

2. Oltre ai livelli informativi conformemente al diritto federale, nel piano per il catasto sono rappresentati i seguenti temi

a) * Servitù (limiti delle servitù),

b) * confini forestali statici,

c) * linee di strade e sentieri,

d) * linee edili,

e) * alberi nello spazio pubblico.

3. L’ufficio del catasto e rilievi topografici stabilisce, nel quadro delle norme, la descrizione dei dati e le definizioni degli oggetti nonché il grado di dettaglio e assicura la compatibilità con i sistemi informativi cantonali.

4. L’ufficio del catasto e rilievi topografici può rilevare immagini stradali e aeree per la documentazione e il rilievo di oggetti di interesse pubblico. L'ufficio del catasto e rilievi topografici può mettere a disposizione del pubblico le riprese aeree e fornire le immagini stradali ad altri enti pubblici per l'espletamento dei loro compiti legali in forma anonima.

Disposizioni Generali - Requisiti Supplementari e Integrazioni Cantonali (Art. 7 comma 3 e Art. 10 VAV)

1. La rete cantonale dei punti fissi altimetrici sostituisce la determinazione delle altezze dei punti fissi di posizionamento della categoria 3.

Disposizioni Generali - Requisiti Supplementari e Integrazioni Cantonali (Art. 7 comma 3 e Art. 10 VAV)

1. I tipi di punti fissi di posizione e di elevazione approvati sono quelli designati dall'Ufficio del Catasto e della Topografia.

Disposizioni generali - Requisiti aggiuntivi e integrazioni cantonali (Art. 7 cpv. 3 e Art. 10 VAV)

1. L'Ufficio del Catasto e della Topografia è responsabile della delimitazione dei confini dei terreni e delle servitù, nonché di ulteriori linee previste dalla legge.

Disposizioni Generali - Requisiti Aggiuntivi Cantonali ed Integrazioni (Art. 7 par. 3 e Art. 10 VAV)

1. Si applicano: Livello di tolleranza 1 (LT1) nella zona urbanistica e Livello di tolleranza 3 (LT3) nelle altre aree.

2. I requisiti di precisione sono visibili nelle tabelle dei limiti di errore (Allegato).

Marchiatura dei Confini - Determinazione dei Confini

1. La determinazione del confine avviene sulla base delle coordinate dei punti di confine.

Marchiatura dei Confini - Determinazione dei Confini

1. Alle autorità competenti deve essere richiesto uno spostamento dei confini del cantone e del comune generalmente quando ciò consente di eliminare o ridurre l'attraversamento di proprietà e, allo stesso tempo, di garantire un tracciato del confine invariabile e semplice.

2. I piani di spostamento dei confini devono essere presentati secondo le istruzioni delle autorità di misurazione competenti.

1. Segnalazione dei Confini - Applicazione dei Segni di Confine

1. Devono essere delimitati

a) i confini delle proprietà iscritte nel registro fondiario e dei diritti indipendenti e permanenti separati per superficie;

b) i confini delle strade pubbliche, piazze e vie (confini dell’area pubblica);

c) i confini dei cantoni e dei comuni;

d) i confini delle servitù, purché la delimitazione sia concordata o richiesta dalle parti coinvolte.

1. Segnalazione dei Confini - Applicazione dei Segni di Confine

1. Devono essere utilizzati i segni di confine approvati dall'Ufficio del catasto e della topografia.

1. Segnalazione dei Confini - Applicazione dei Segni di Confine

1. L'installazione di segni di confine può essere omessa

a) per terreni in cui i segni di confine sono costantemente minacciati dall'uso agricolo o da altri effetti come le frane,

b) per strade di campagna e strade forestali, ad eccezione dei confini delle proprietà adiacenti.

2. Il catasto e l’ufficio di rilevamento possono stabilire ulteriori eccezioni.

**Delimitazione - Apposizione di Segni di Confine**

1. Il posizionamento dei segni di confine può essere rinviato

a) quando è reso impossibile da ostacoli la cui immediata rimozione non è ragionevolmente realizzabile,

b) finché i segni di confine sono minacciati da lavori di costruzione in corso o imminenti,

c) quando sono previste modifiche ai confini.

1. Segnalazione dei Confini - Applicazione dei Segni di Confine

1. La rettifica o l'integrazione necessaria della delimitazione dei confini cantonali e comunali durante la regolazione di confine (§ 15 lett. c) può avvenire solo con il consenso dei delegati nominati dei territori confinanti.

2. Durante la delimitazione delle regolazioni di confine dei confini cantonali e comunali, i delegati devono redigere un verbale in duplice copia, firmarlo e conservarne una copia nell'archivio di Stato cantonale.

Contrassegno - Costi di contrassegno

1. Nei casi di terreni definiti da punti di confine comuni, i costi di delimitazione sono ripartiti proporzionalmente tra i proprietari dei terreni coinvolti.

Contrassegno - Costi di contrassegno

1. Le autorità competenti per le proprietà statali assumono i costi proporzionali per la demarcazione dei punti di confine. Equivalgono ai terreni statali i terreni demaniali di strade, sentieri e corsi d'acqua.

2. I costi proporzionali di demarcazione per tutti i punti di confine delle terre comunali, nonché per le proprietà dei comuni e delle imprese ferroviarie (fatto salvo l'art. 46 comma 3 VAV), sono addebitati alle autorità competenti.

Rinnovo - Disposizioni Generali

1. All'Ufficio del Catasto e delle Proprietà Immobiliari spettano l'esecuzione dei lavori di rinnovamento e la redazione dei progetti preliminari necessari.

2. Nell'assegnazione degli appalti si applica la legislazione sugli appalti pubblici.

Rinnovo - Deposizione Pubblica

1. Le rinnovazioni che includono il livello di informazione «proprietà immobiliari» devono essere esposte pubblicamente.

2. Il procedimento di esposizione è condotto dall'Ufficio del catasto e della misurazione catastale.

3. L'esposizione pubblica avviene per un periodo di 30 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Cantone.

4. I proprietari fondiari i cui diritti sono coinvolti vengono informati dell'esposizione tramite comunicazione scritta.

5. Durante il periodo di esposizione, gli interessati possono presentare un'opposizione scritta e motivata presso l'Ufficio del catasto e della misurazione catastale.

Rinnovo - Approvazione dei lavori di misurazione

1. Il Consiglio di Stato approva i lavori di misurazione.

2. Alla domanda di approvazione per i rinnovi devono essere allegati

a) il rapporto tecnico sullo svolgimento dei lavori,

b) l'elenco dei costi di costruzione e la loro ripartizione,

c) il rapporto di verifica,

d) l'elenco delle opposizioni risolte e dei ricorsi pendenti.

Rinnovo - Aree con spostamenti permanenti del suolo

1. Il Consiglio di Stato determina tramite disposizione i terreni che si trovano in una zona soggetta a movimenti permanenti del suolo.

2. Sulla base delle disposizioni e su richiesta del Dipartimento delle costruzioni e dei trasporti, i terreni interessati ricevono nel registro fondiario l'annotazione «Zona con movimenti permanenti del suolo».

3. Se i confini diventano inadeguati a causa di movimenti del suolo, ogni proprietario dei terreni interessati o l'ente pubblico può richiedere che vengano ridefiniti. L'Ufficio del registro fondiario e del catasto esegue i lavori necessari di nuova misurazione e il procedimento di riassetto o di regolazione dei confini.

Aggiornamento

1. La conduzione continua e periodica degli elementi della misurazione ufficiale e delle loro integrazioni cantonali spetta all'Ufficio del registro fondiario e della misurazione.

Aggiornamento

1. Il sistema di notifica per l'aggiornamento continuo mira a garantire che i dati del rilevamento ufficiale e delle integrazioni cantonali possano essere aggiornati entro un termine utile.

2. Se i lavori di costruzione mettono in pericolo o danneggiano i segni di misurazione, il responsabile dei lavori deve informare l'ufficio del catasto e misurazioni.

3. I proprietari fondiari coinvolti sono obbligati a comunicare all'ufficio del catasto e misurazioni eventuali modifiche che richiedono una registrazione locale, come ad esempio la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni o la demolizione di edifici.

4. Sono soggetti all'obbligo di notifica in caso di cambiamenti

a) * i comuni e le autorità cantonali secondo le loro competenze riguardo linee di costruzione e stradali, numeri civici nonché lo spazio pubblico riguardante edifici, impianti e alberi,

b) le imprese ferroviarie riguardo le costruzioni nelle aree ferroviarie,

c) l'autorità competente per il settore forestale riguardo i confini delle foreste, le delimitazioni delle zone di utilizzo, le strade forestali nonché disboscamenti e rimboschimenti,

d) il dipartimento competente riguardo le aree vitivinicole,

e) l'autorità competente per il rilascio dei permessi di costruzione riguardo i permessi di costruzione,

f) l'assicurazione degli edifici riguardo i valori assicurativi degli edifici,

g) la commissione toponomastica e le autorità comunali riguardo i nomi delle strade e altre denominazioni,

h) i comuni, le autorità e le aziende collegate come partecipanti al catasto delle linee, nonché i privati che costruiscono o gestiscono linee nello spazio pubblico, riguardo alle linee con le loro strutture costruite sopra e sotto il suolo.

**Aggiornamento**

1. I seguenti termini si applicano in linea di principio per l'aggiornamento corrente

a) Livelli informativi «Proprietà immobiliari» e «Servitù»: entro una settimana dalla notifica di iscrizione da parte del catasto,

b) Modifiche edilizie soggette ad autorizzazione e altre modifiche edilizie che richiedono un aggiornamento dell'archivio dati della misurazione ufficiale: entro un anno dalla notifica del completamento dei lavori,

c) Condutture: entro una settimana dopo il rilevamento sul campo,

d) Tutti gli altri livelli di dati: entro un mese dalla notifica da parte delle autorità competenti.

e) Onerose modifiche previste ai livelli informativi «Proprietà immobiliari» e «Servitù»: richiesta di iscrizione al catasto entro tre anni dalla consegna dei fascicoli delle modifiche. Se l'iscrizione al catasto non avviene entro il termine, la modifica prevista viene annullata d'ufficio.

2. L'aggiornamento periodico avviene almeno ogni 12 anni.

Aggiornamento

1. L'Ufficio del catasto terreni e dell'ufficio di misurazione stabilisce il contenuto e la presentazione degli atti di mutazione dei confini e di servitù.

2. Assicura la corrispondenza tra la misurazione ufficiale, le integrazioni cantonali e il catasto.

3. Le parcelle comunali possono essere adattate di ufficio dall'Ufficio del catasto terreni e dell'ufficio di misurazione a un semplice tracciato di confine.

Mantenimento (Art. 31 comma 1 VAV)

1. I proprietari terrieri hanno l'obbligo di proteggere i segni di confine e i punti fissi di misurazione da eventuali danni e di notificare al catasto e all'ufficio di misurazione eventuali danni subiti.

2. Lo spostamento dei confini e la rimozione di segni di misurazione e segni di confine statali sono punibili ai sensi degli artt. 256 e 257 del Codice Penale del 21 dicembre 1937.

Mantenimento (Art. 31 comma 1 VAV)

1. L'Ufficio del Catasto e della Misurazione si occupa della manutenzione e del rinnovo di tutti i punti fissi di posizione e di elevazione, nonché dei punti di confine di sovranità, e li coordina con i comuni limitrofi.

2. In particolare, assicura la completezza e l'adeguatezza dei punti fissi prima di un rinnovo.

3. Regola la procedura, in caso di modifiche ai confini delle proprietà dovute al rinnovo dei confini di sovranità, applicando in modo conforme il § 24.

Mantenimento (Art. 31 comma 1 VAV)

1. I proprietari terrieri sostengono le spese di manutenzione dei segni di confine delle loro proprietà.

Mantenimento (Art. 31 comma 1 VAV)

1. I segni di misurazione e segni di confine danneggiati o distrutti a causa dei lavori di costruzione vengono ricostruiti dall'Ufficio del Catasto e delle Misurazioni a carico del committente dei lavori.

Mantenimento (Art. 31 comma 1 VAV)

1. L'Ufficio del Catasto e della Misurazione è responsabile del mantenimento dei dati, degli atti e dei registri della misurazione ufficiale e gestisce documenti di gestione e sicurezza dei dati relativi ai dati della misurazione ufficiale.

2. Adotta le ulteriori misure necessarie per la gestione, conservazione, sicurezza e archiviazione dei dati, atti e registri.

Mantenimento (Art. 31 comma 1 VAV)

1. L'Ufficio del registro fondiario e della misurazione si occupa della custodia e dell'archiviazione

a) di tutti i documenti tecnici che non sono soggetti ad aggiornamento,

b) delle parti soppresse della misurazione ufficiale in accordo con l'Archivio di Stato.

Commissione Nomenclatura Cantonale

1. La Commissione cantonale di Nomenclatura è la commissione specialistica per i nomi geografici. Essa è composta da almeno cinque membri ed è eletta dal Consiglio di Stato per una durata di mandato di quattro anni. Ne fanno parte

a) Geometra cantonale, Presidente

b) Archivista di Stato

c) Rappresentante del Comune di Riehen

d) Rappresentante del Comune di Bettingen.

Commissione Cantonale per la Nomenclatura

1. La segreteria della Commissione è gestita dal Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.

Commissione Nomenclatura Cantonale

1. I compiti della Commissione di Nomenclatura sono

a) Verificare i nomi geografici della misurazione ufficiale e fornire una raccomandazione all'autorità competente per la misurazione ufficiale.

b) Elaborare proposte di denominazione per i nomi delle strade cantonali e delle strade della città di Basilea, da presentare al responsabile del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.

c) Esaminare i nomi delle strade nel territorio comunale proposti per la definizione dal consiglio comunale competente e fornire una raccomandazione.

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