Ordinanza sul registro fondiario (VOGB) - Diritto Applicabile (WRFG)
Indice delle disposizioni (34)
Testo normativo (34 Articoli)
1. Il Catasto è gestito secondo le disposizioni del diritto catastale federale e le disposizioni integrative del presente regolamento.
2. Per la gestione del Catasto si applicano le disposizioni del Codice civile e del regolamento federale relativo al Catasto (GBV) così come le leggi e i regolamenti cantonali, in particolare la legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero del 27 aprile 2011 e il regolamento ad esso relativo.
3. Per la regolamentazione dell'organizzazione dell'amministrazione del Catasto si applicano, fatto salvo quanto prescritto dalla legislazione federale, le disposizioni corrispondenti della legge relativa all'introduzione del Codice civile svizzero.
1. Il Cantone Basilea Città costituisce un circondario del registro fondiario, composto dal registro fondiario Basilea Sezione 1 fino a 8, 9B e 9C, dal registro fondiario Riehen Sezione A fino a F e dal registro fondiario Bettingen.
1. Le funzioni per la gestione del catasto sono svolte dall'Ufficio del Catasto e delle Misurazioni. Quest'ultimo è sottoposto alla supervisione del Dipartimento delle Costruzioni e dei Trasporti.
1. La numerazione delle particelle avviene separatamente per ciascun libro fondiario e ciascuna sezione secondo il sistema combinato di numerazione progressiva (nuove particelle) nonché dell'aumento dell'indice (variazione di quote e superficie delle particelle esistenti).
1. La proprietà comune è registrata nel catasto in forma di parcelle comuni come terreni. L'autorità competente provvede alla necessaria annotazione.
2. La numerazione avviene per sezione, iniziando con il numero 9000.
1. L'attribuzione della proprietà degli enti di diritto pubblico come proprietà finanziaria o amministrativa, nonché un punto di contatto, viene aggiunta all'indicazione della proprietà ai sensi di un'annotazione ai sensi dell'art. 130 GBV.
2. Le modifiche di un'attribuzione devono essere comunicate immediatamente all'Ufficio del Catasto e dell'Agrimensura dall'ente competente.
3. Annotazioni precisanti sulla proprietà e le loro modifiche riguardanti i diritti del Cantone o del comune urbano della città di Basilea richiedono il consenso dell'Immobiliare Basilea-Città (IBS).
1. Se la proprietà di un fondo (fondo annotato) compete alla proprietà di un altro fondo (fondo principale) (Art. 655a cpv. 1 CC), al posto del nome della proprietà viene iscritta nel registro della sezione «Proprietà» il numero del fondo principale (Art. 95 cpv. 1 ORL).
2. Sul fondo principale si fa riferimento a tale rapporto di proprietà (collegamento) nella descrizione del fondo (Art. 95 cpv. 5 ORL).
3. Le iscrizioni sul fondo principale si applicano in linea di principio anche al fondo annotato, in modo che una modifica della proprietà o un onere del fondo principale - come fondo dominante - incida sempre anche sul fondo annotato. Tuttavia, nell'ambito di una modifica della proprietà o di un onere nell'atto d'obbligo, devono essere specificamente indicati sia il fondo principale che il fondo annotato.
4. Altri diritti, come in particolare le servitù, il cui esercizio può essere limitato localmente, possono essere iscritti separatamente sia sul fondo principale che sul fondo annotato.
1. Le iscrizioni nel registro fondiario sono effettuate solo previa domanda. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento, nelle quali il procedimento è avviato d’ufficio, in particolare rettifiche e cancellazioni ai sensi degli artt. 976, 976c e 977 CC.
2. In caso di modifica della proprietà per successione universale (ad esempio successione ereditaria, fusione, comunione di beni), è possibile effettuare le iscrizioni necessarie su tutti i fondi interessati, anche se non sono elencati nella domanda di iscrizione nel registro fondiario.
1. Se i requisiti per l'iscrizione nel libro principale non sono soddisfatti al momento della registrazione, la domanda sarà respinta.
2. Qualora si tratti di documenti mancanti o errati che possono essere successivamente integrati (Art. 2 lett. g GBV), sarà concesso alla persona richiedente un termine di 14 giorni per sanare il vizio (Art. 87 comma 2 GBV).
1. Il procedimento per la cancellazione di registrazioni irrilevanti è disciplinato dalle disposizioni degli artt. 976, 976a e 976b CC.
1. Oneri su una pluralità di fondi in una zona, servitù, annotazioni preliminari o note di importanza materiale trascurabile possono essere soggetti a una rettifica d'ufficio ordinata dall'Ufficio del Catasto e Misurazioni Territoriali (art. 976c cpv. 1 CC).
2. L'ordinanza viene annotata nel catasto (art. 976c cpv. 2 CC) e comunicata mediante lettera raccomandata ai proprietari interessati nonché agli altri titolari di diritti reali, ed è pubblicata.
3. Ogni persona che ritiene che la rettifica leda i suoi diritti può sollevare un'obiezione scritta e motivata presso l'Ufficio del Catasto e Misurazioni Territoriali entro 30 giorni dalla pubblicazione. Quest'ultimo riesamina i presupposti materiali per una rettifica e decide se dar seguito all'obiezione.
4. Se l'Ufficio del Catasto e Misurazioni Territoriali conclude che l'obiezione debba essere respinta, lo comunica all'interessato, notificandogli che procederà alla rettifica se questi non avvia un'azione legale entro 30 giorni presso il tribunale per accertare che l'iscrizione (le iscrizioni) ha (hanno) una rilevanza giuridica.
5. L'Ufficio del Catasto e Misurazioni Territoriali procede alla rettifica se entro 30 giorni dalla pubblicazione non viene sollevata alcuna obiezione.
1. L'acquisizione della proprietà di terreni, per la quale l'iscrizione nel registro fondiario ha effetto costitutivo, viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Cantone.
2. La pubblicazione comprende in particolare
a) * il numero, la tipologia e la designazione del luogo del terreno;
b) * in caso di comproprietà senza proprio foglio del registro fondiario, la quota;
c) * i nomi e il domicilio o la sede delle persone cedenti e acquirenti.
3. Si può rinunciare alla pubblicazione dell'acquisizione di piccole superfici nonché di quote e frazioni di scarsa entità.
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1. L'emissione di una cartella ipotecaria cartacea avviene secondo la disposizione dell'art. 144 GBV. In particolare, le indicazioni relative agli oneri prioritari e di pari grado si limitano al contenuto ai sensi dell’art. 144 comma 6 GBV. Per eventuali altri oneri prioritari viene fatto riferimento nel titolo di credito all'annotazione nel registro fondiario.
2. Le disposizioni sugli interessi, il rimborso e la disdetta possono essere fissate in un accordo separato tra il creditore e il debitore. Nel titolo di credito si fa riferimento a questo accordo. Salvo diversa previsione dell'accordo, il debito deve essere assoggettato a interessi dal giorno di costituzione trimestralmente al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre in conformità con l'art. 73 CO ed è revocabile in qualsiasi momento con un preavviso di disdetta di tre mesi.
3. Nel caso di cartelle ipotecarie registrate, si fa menzione dell'esistenza di tale accordo secondario separato nel registro fondiario (art. 846 comma 2 CC in combinato disposto con l'art. 106 comma 1 GBV).
1. L'ispettorato per l'edilizia e i pubblici esercizi è competente per il rilascio della conferma ufficiale prevista dagli articoli 68 e 69 GBV, nonché per la notifica del completamento o della ristrutturazione dell'edificio in conformità con i piani di ripartizione.
1. I piani di suddivisione secondo l'art. 68 GBV devono essere presentati nel formato DIN A4 o A3.
1. La commissione per la tutela abitativa è competente per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del § 8 comma 5 WRFG.
2. Se l'Ufficio Catasto e Misurazioni non può escludere senza riserve l'obbligo di autorizzazione, sospende il procedimento e rinvia la richiedente o il richiedente all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione affinché presenti una domanda entro 30 giorni. Se non si agisce entro il termine o l'autorizzazione viene negata, la registrazione verrà respinta.
3. Se l'Ufficio Catasto e Misurazioni respinge la registrazione a causa della mancata autorizzazione, può essere presentato ricorso all'istanza di ricorso competente secondo il WRFG.
1. Le servitù e gli oneri reali vengono registrati nel libro principale con una parola chiave. Anche la cosiddetta «formula letterale» è considerata una registrazione nel libro principale. Questa comprende la parte reale dell'iscrizione stabilita dalle parti.
2. ...
2bis. ...
3. ...
4. Le restrizioni dei diritti di servitù possono essere rettificate nell'ambito di una modifica della superficie, se la restrizione può essere descritta attraverso un'integrazione redazionale della formula letterale della servitù o rappresentata attraverso un piano supplementare.
1. I piani di servitù rappresentano la posizione locale della servitù. Devono essere generalmente creati come piano di servitù ufficiale o in modo appropriato basandosi su un estratto dal geoportale cantonale.
2. Per le servitù che coinvolgono enti pubblici, deve essere presentato un piano di servitù ufficiale.
3. Se un estratto dal geoportale o un piano di servitù ufficiale non sono adatti per rappresentare la servitù, è possibile scegliere un'altra rappresentazione adeguata.
4. I piani di servitù contengono almeno
a) i numeri catastali;
b) la data del piano;
c) le firme delle parti, se il piano non è allegato alla documentazione pubblica;
d) una misurazione chiara della geometria della servitù e i confini attuali delle particelle per gli estratti dal geoportale.
1. All'interno dei diritti reali limitati e delle annotazioni, le relazioni di rango devono essere organizzate in modo chiaro.
2. Un diritto di pegno non può occupare diverse posizioni di rango sullo stesso immobile. Qualora tale relazione di rango venga a esistere a seguito della cancellazione di un diritto di pegno precedente, le parti interessate devono procedere a un'adeguata rettifica.
3. La modifica di un diritto reale limitato o di un'annotazione (espansione in termini di carico, diritto, durata o ulteriore contenuto) può essere registrata solo se i titolari di diritti posteriori forniscono il loro consenso (rinuncia al rango).
4. Se l'immobile gravato è una proprietà in comproprietà o un'unità in condominio, la stessa normativa si applica anche ai diritti reali limitati e alle annotazioni sul terreno comune o sui terreni comuni.
5. Se non è possibile ottenere le necessarie dichiarazioni di rinuncia al rango, devono essere istituiti nuovi diritti.
6. Una domanda di iscrizione nel registro fondiario viene respinta se attraverso essa si creano rapporti di rango poco chiari.
1. La conservazione dei documenti avviene in ordine cronologico.
1. I titoli di pegno di ipoteche cancellate vengono distrutti dall'Ufficio del Catasto e della Misurazione, a meno che la persona avente diritto non richieda la loro consegna.
1. Il registro fondiario elettronico sostituisce le precedenti forme di registrazione cantonali e la gestione del registro fondiario su carta. Le registrazioni nel registro fondiario elettronico hanno pieno effetto giuridico.
1. Le seguenti elaborazioni dai dati possono essere create singolarmente o come elenchi
L'elenco dei
a) terreni;
b) proprietari e proprietarie;
c) proprietari e proprietarie provvisori;
d) creditori e creditrici;
e) debitori e debitrici;
f) altri aventi diritto;
g) edifici e strade.
2. L'Ufficio del catasto e della misurazione può effettuare ulteriori elaborazioni, se necessario.
1. L'Ufficio del registro fondiario e della topografia segnala le modifiche sostanziali del sistema informatico del registro fondiario all'Ufficio federale del registro fondiario e del diritto fondiario.
1. Nell'ambito della normativa sulla protezione dei dati, l'Ufficio del catasto e della misurazione può ottenere dati da altri sistemi informativi attraverso la trasmissione elettronica.
1. L'accesso ampliato ai dati catastali viene concesso a persone e autorità a seguito di specifico accordo con l'autorità competente tramite un accesso elettronico (Art. 28 GBV).
a) ...
b) ...
c) ...
2. ...
3. ...
4. L'autorizzazione all'accesso avviene sulla base della definizione del ruolo stabilita dall'autorità competente per ciascun utente in modo individuale. Gli utenti possono essere solo persone fisiche.
5. Se i dati ottenuti sono trattati in modo illecito, l'autorità competente revoca immediatamente l'autorizzazione all'accesso (Art. 30 comma 3 GBV). In caso di sospetto fondato di abuso, l'autorizzazione all'accesso può essere revocata.
6. L'accesso ai dati del catasto, la generazione elettronica di un estratto catastale e il rilascio di estratti di registro di accesso sono soggetti a pagamento di una tassa.
7. L'autorità competente può incaricare soggetti privati di garantire l'accesso ai dati tramite una piattaforma elettronica, così come il commercio elettronico (Art. 949d ZGB). Il soggetto privato incaricato può essere autorizzato a stipulare accordi con le utenti e gli utenti.
1. Per la sicurezza dei dati e la protezione dei dati sono determinanti i regolamenti emanati dal Consiglio di Stato. Per il resto, si applicano le disposizioni della legislazione federale e cantonale sulla protezione dei dati.
1. L'Ufficio del Catasto e delle Misurazioni determina il processo di prima acquisizione dei dati (inclusa l'assunzione dei dati dal catasto cartaceo) e il sistema con cui viene gestito il catasto.
2. Nel catasto elettronico (EDV-Grundbuch) vengono trasferite tutte le registrazioni attuali delle singole sezioni, ad eccezione del titolo di acquisizione della proprietà. Per quanto riguarda il titolo di acquisizione, continua ad applicarsi l'iscrizione nel registro principale cartaceo (registro a fogli mobili o registro di stoccaggio).
3. Inoltre, continua ad applicarsi il diritto transitorio di modifica dell'Ordinanza federale sul catasto del 23 novembre 1994.
1. Le servitù finora iscritte unilateralmente come carichi verranno iscritte d'ufficio anche sul/sui fondo/fondi avente/aventi diritto.
2. La procedura per la rettifica delle servitù, che sono iscritte solo come diritto, è disciplinata dagli art. 975 e seguenti del Codice Civile Svizzero (ZGB).
3. Durante il trasferimento dei dati delle servitù nel registro fondiario informatizzato, le parole chiave vengono standardizzate secondo un registro di parole chiave.
4. Le servitù che designano proprie sezioni come futuri fondi aventi diritto o gravati verranno rettificate d'ufficio, eliminando tali sezioni come aventi diritto o gravati.
1. Le iscrizioni del precedente diritto catastale, che non potevano più essere giustificate dopo l'entrata in vigore del Codice Civile, in particolare quelle cosiddette «iscrizioni rosse», vengono registrate come annotazioni sui fondi interessati.
1. Il trasferimento dei beni immobili nel registro fondiario informatizzato costituisce la base per l'introduzione del registro fondiario federale.
2. Quando in una sezione tutti i beni immobili sono stati trasferiti nel registro fondiario informatizzato, il Dipartimento di Giustizia decide l'entrata in vigore del registro fondiario federale e pubblica la decisione nel Bollettino Ufficiale del Cantone.
1. Il regolamento riguardante la competenza dell'ispettorato edilizio per il rilascio della conferma ufficiale, prevista per la registrazione della proprietà per piani (Ordinanza sul Registro Fondiario Art. 33b e 33c) del 26 aprile 1965 è abrogato.
2. Il regolamento riguardante le notifiche dell'ufficio del registro fondiario del 7 aprile 1917 è abrogato.
1. Questo regolamento deve essere pubblicato; ha bisogno dell'approvazione del governo federale.
2. Il Consiglio di governo determina la data di entrata in vigore.