Ordinanza sulla geoinformazione (KGeoIV) - Oggetto (KGeoIV)
Indice delle disposizioni (30)
Testo normativo (30 Articoli)
1. Questo regolamento disciplina l'esecuzione della parte generale della legge federale sull'informazione geografica e delle relative ordinanze, nonché della parte generale della legge cantonale sull'informazione geografica.
1. I dati geobase del diritto federale e i dati geobase del diritto cantonale vengono di seguito denominati come dati geobase. I dati geobase sono gestiti in un catalogo online pubblicato nel geoportale (di seguito: Catalogo), con le seguenti informazioni
a) * Dati sulle basi giuridiche;
b) * Ufficio competente ai sensi del § 8 KGeoIG (di seguito: ufficio competente);
c) * Disposizioni vincolanti ai sensi di questo regolamento.
2. ...
3. Gli altri dati geospaziali del Cantone (di seguito: altri dati geospaziali) sono gestiti nel Catalogo con le seguenti informazioni
a) Ufficio competente,
b) Disposizioni vincolanti ai sensi di questo regolamento.
4. La decisione sulle modifiche dei dati geobase spetta al capo del Dipartimento delle costruzioni e dei trasporti. Il coordinamento GIS (§ 26) può esprimere un parere come organo tecnico sulle modifiche.
1. Il riferimento di posizionamento e altimetrico dei dati geobasici è determinato dalle disposizioni e dalle norme tecniche valide per i dati geobasici del diritto federale.
2. Il riferimento di posizionamento della misurazione ufficiale è determinato dal sistema di riferimento di posizionamento CH1903+ con il quadro di riferimento LV95.
1. Ai dati geobasici e ad altri dati geospaziali è associato almeno un modello di dati geospaziali.
2. L'ente competente determina, sulla base del quadro normativo specifico e dei requisiti tecnici, un modello di dati geospaziali. In tale contesto, stabilisce la struttura e il livello di dettaglio del contenuto.
3. Il modello di dati geospaziali è conforme alle norme e agli standard tecnici applicabili ai dati geobasici del diritto federale.
1. L'ufficio competente determina per i dati geobasali e altri dati geospaziali uno o più modelli di rappresentazione e li descrive. La descrizione stabilisce in particolare il grado di dettaglio, le simbologie e le legende.
1. Tutti i dati geobase e altri dati geospaziali sono descritti dalla competente unità specializzata con metadati geografici.
2. I metadati geografici sono gestiti, aggiornati, resi accessibili e archiviati insieme ai dati geospaziali che descrivono.
1. I dati geobase e altri geodati sono resi accessibili e utilizzabili attraverso i seguenti servizi geodetici
a) attraverso i servizi di visualizzazione: almeno tutti i dati geobase e altri geodati del livello di autorizzazione di accesso A;
b) * attraverso i servizi di download: almeno i dati geobase e altri geodati specificamente indicati nel catalogo.
2. Ulteriori servizi geodetici possono essere offerti in caso di necessità.
1. Qualora le disposizioni di legge specifiche non contengano indicazioni sul momento e sul modo dell'aggiornamento dei dati geobase del diritto cantonale, l'ufficio competente elabora un concetto di aggiornamento.
2. I dati geobase, che riflettono decisioni vincolanti per i proprietari o le autorità, sono archiviati storicamente in modo tale da permettere che ogni situazione giuridica possa essere ricostruita con sufficiente sicurezza e ragionevole sforzo entro un termine utile.
1. Se la competenza per un geodatensatz ai sensi del § 2 spetta a un'autorità del Cantone, l'archiviazione è disciplinata dalla legge sull'archiviazione.
2. Se la competenza per un geodatensatz ai sensi del § 2 spetta al Comune, quest'ultimo garantisce l'archiviazione.
3. L'Archivio di Stato elabora un concetto di archiviazione adeguato insieme agli uffici competenti e all'ufficio geoinformatico.
4. La competenza per i geodati archiviati spetta all'Archivio di Stato.
1. Le competenti autorità specializzate o i comuni forniscono tempestivamente e gratuitamente i dati geobasici aggiornati e gli altri dati geospaziali alla qualità prescritta all'ufficio per l'informazione geospaziale.
1. La Conferenza per l'Organizzazione e l'Informatica del Cantone di Basilea-Città può, su richiesta del Coordinamento GIS (§ 26), emanare ulteriori disposizioni relative ai dati geobase e agli altri geodati in merito a requisiti tecnici e norme.
1. L'accesso ai dati geobasici e agli altri dati geospaziali è stabilito secondo le disposizioni del KGeoIG, della legge sull'informazione e protezione dei dati e della legge sull'archiviazione.
1. Ai dati geospaziali di base e agli altri dati geospaziali vengono assegnati nel catalogo i seguenti livelli di accesso
a) accessibile al pubblico: livello di accesso A;
b) accessibile al pubblico con restrizioni: livello di accesso B.
1. Ai dati geobase e ad altri dati geografici con livello di autorizzazione A viene generalmente concesso l'accesso.
2. L'accesso è limitato, rinviato o negato in casi specifici o in generale per parti del set di dati, se sono soddisfatte le condizioni ai sensi del § 29 della legge sull'informazione e sulla protezione dei dati.
1. Non è concesso alcun accesso a dati geobasici e altri geodati di livello di autorizzazione di accesso B.
2. L'accesso è concesso, in singoli casi o in generale, totalmente o per parti del dataset, se
a) non vi sono interessi pubblici o privati prevalenti contrari, oppure
b) gli interessi pubblici o privati prevalenti possono essere salvaguardati attraverso misure legali, organizzative o tecniche.
1. Il consenso all'utilizzo è concesso dall'ufficio competente quando
a) l'accesso può essere garantito conformemente al § 14 o § 15,
b) l'utente ha dichiarato che le condizioni d'uso sono rispettate e
c) i dati possono essere resi accessibili anche a terzi ai quali è prevista la trasmissione.
2. Il consenso all'utilizzo è valido salvo il rispetto delle disposizioni della legge sull'informazione e la protezione dei dati.
1. Il consenso all'uso può essere concesso mediante un procedimento tecnico, tramite contratto o attraverso disposizioni.
2. Se i dati geospaziali del diritto federale, del diritto cantonale o altri dati geografici vengono utilizzati illecitamente, il procedimento per la concessione del consenso viene successivamente avviato d'ufficio.
1. La fornitura di dati geospaziali del diritto federale, del diritto cantonale o di altri dati geospaziali avviene tramite l'Ufficio del catasto e della misurazione o attraverso l'ufficio competente, a condizione che possa essere concessa l'autorizzazione all'uso.
1. Se i dati geospaziali di base secondo il diritto cantonale e altri dati geospaziali possiedono il livello di accesso A, possono essere riprodotti senza indicazione della fonte.
2. In casi giustificati, l'ufficio competente può prescrivere un obbligo di indicare la fonte nei metadati.
3. Ulteriori dettagli sono regolati nei termini di utilizzo pubblicati sul Geoportale.
1. La fornitura di dati geospaziali e servizi di base per i sistemi informativi geografici (GIS) all'interno dell'amministrazione cantonale è disciplinata da un accordo di servizio per i servizi di base GIS.
2. Un accordo regola la partecipazione adeguata dei comuni alla fornitura di dati geospaziali e servizi di base GIS.
3. Nei confronti delle autorità svizzere extracantonali e delle autorità dei paesi confinanti si applica lo scambio facilitato di dati geospaziali di base di diritto federale, di diritto cantonale e di altri dati geospaziali, nella misura in cui queste concedano reciprocità. Gli articoli 37 fino a 42a del Regolamento sull'informazione geografica (Regolamento sull'informazione geografica, GeoIV) del 21 maggio 2008 si applicano mutatis mutandis.
1. Non viene addebitata alcuna tassa per l'accesso elettronico diretto.
2. In caso di acquisizione tramite un punto di distribuzione vengono generalmente applicate le seguenti tariffe
a) i costi di predisposizione ammontano a CHF 150 per ogni ordine, inclusi il primo set di dati
b) per ogni ulteriore set di dati dello stesso ordine CHF 20
c) nel caso di consegna dei dati su un supporto elettronico, i costi di predisposizione per supporto aumentano di CHF 30
d) i costi di spedizione.
1. In caso di utilizzo tramite accesso elettronico diretto, vengono richieste le seguenti tasse
a) per l'installazione unica del diritto di accesso max. CHF 250
b) per il contributo basato sull'uso per il funzionamento dell'accesso elettronico.
2. In caso di utilizzo tramite un punto di distribuzione, oltre alle tasse di preparazione previste al § 21, viene imposto un massimo di CHF 150 per ciascun insieme di dati ad accesso pubblico limitato.
1. Servizi aggiuntivi personalizzati vengono addebitati in base al tempo impiegato. Il tempo interno impiegato viene addebitato secondo le tariffe orarie della Conferenza di Coordinamento degli Organi di Costruzione e Immobiliari dei Committenti Pubblici (KBOB).
2. Se le prestazioni sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, questa viene addebitata in aggiunta.
3. Per le istituzioni educative riconosciute, la tassa di messa a disposizione può essere ridotta.
1. Gli uffici specializzati elencati nel catalogo sono responsabili dei dati loro assegnati, delle relative applicazioni GIS e dei progetti GIS, e garantiscono il coordinamento con l'ufficio specializzato per l'informazione geografica.
1. L'ufficio competente per l'informazione geografica dell'Ufficio del Catasto e della Misurazione è responsabile dei servizi GIS di base centrali.
2. Questi vengono regolati tramite un mandato di prestazione e includono in particolare
a) il funzionamento dell'infrastruttura di dati geospaziali, dei servizi geospaziali centrali e del geoportale,
b) il supporto agli uffici competenti,
c) il coordinamento con altre autorità e comitati.
1. La coordinazione GIS è composta da rappresentanti dei servizi competenti, dei comuni e del servizio specializzato per le informazioni geografiche.
2. Essa garantisce il coordinamento e lo scambio di informazioni.
3. Essa prepara il mandato di prestazione per i servizi di base GIS, nonché direttive tecniche e organizzative ad uso della Conferenza per l'Organizzazione e l'Informatica.
1. L'Ufficio del Catasto e della Misurazione è responsabile della segnalazione dei voli per riprese aeree, che servono per la raccolta di dati geobase del diritto federale e del diritto cantonale, all'Ufficio Federale di Topografia.
2. Gli uffici competenti segnalano preventivamente questi voli all'Ufficio del Catasto e della Misurazione.
1. Le informazioni non più necessarie, che provengono da un sistema di settore e vi restano, devono essere distrutte.
2. Se, attraverso una combinazione di dati provenienti da uno o più sistemi di settore, si generano nuove informazioni, è necessario determinare l'appartenenza dei singoli dati e restituirli agli uffici competenti ai sensi del § 24. Se non è possibile la restituzione, i contenuti informativi devono essere distrutti rispettando le disposizioni del § 16 della legge sull'informazione e protezione dei dati.
3. Se esistono dipendenze rispetto alle informazioni dell'infrastruttura dei dati geografici da altri sistemi di dati o utenti di dati, è necessario prevedere termini appropriati fino alla distruzione delle informazioni dell'infrastruttura dei dati geografici.
1. L'organo pubblico competente ai sensi del § 25 può delegare a terzi l'elaborazione di informazioni, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dal § 7 della legge sulle informazioni e la protezione dei dati.
1. Se l'infrastruttura di geodati viene sciolta, le raccolte di informazioni in essa contenute devono essere restituite ai servizi specializzati competenti in conformità con l'articolo 24.
2. Se una restituzione non è possibile, le raccolte di informazioni devono essere distrutte tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 16 della Legge sull'informazione e la protezione dei dati.