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Legge sulla geoinformazione (KGeoIG) - Oggetto (KGDI)

25 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (25)

Testo normativo (25 Articoli)

1. Disposizioni Generali

1. La presente legge disciplina

a) l'esecuzione del diritto federale in materia di informazione geografica,

b) la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geografici del Cantone e dei Comuni,

c) nel quadro delle disposizioni del diritto federale, la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati della misurazione ufficiale, del catasto delle restrizioni di diritto pubblico alla proprietà e del catasto delle condutture.

1. Disposizioni Generali

1. La legge ha come scopo che i dati geografici, nel rispetto dei legittimi interessi di terzi, siano messi a disposizione delle autorità del Cantone e dei comuni, nonché dell'economia, della società e della scienza per un ampio utilizzo, in modo sostenibile, aggiornato, semplice, nella qualità richiesta e a costi adeguati.

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge si applica a

a) dati geospaziali di diritto cantonale e altri dati geospaziali del Cantone,

b) dati geospaziali di diritto comunale e altri dati geospaziali dei Comuni.

1. Disposizioni Generali

1. Le definizioni ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Legge federale sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007 e dell'art. 2 del Regolamento del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione si applicano per analogia.

2. Il Consiglio di Stato può emanare ulteriori definizioni tramite regolamento.

Principi - Requisiti qualitativi e tecnici dei dati geospaziali di base e altri dati geospaziali del cantone

1. Il Consiglio di governo designa in un catalogo

a) i dati geospaziali di base del diritto cantonale e stabilisce i relativi diritti di accesso,

b) altri dati geospaziali del Cantone che sono accessibili pubblicamente tramite accesso elettronico diretto.

2. Emana disposizioni sui requisiti qualitativi e tecnici.

3. In questo contesto, mira ad un'armonizzazione con i dati geospaziali di base del diritto federale e adotta, per quanto possibile e opportuno, le disposizioni del diritto federale.

4. Può stabilire mediante ordinanza che vengano creati e resi accessibili ulteriori insiemi di dati geospaziali.

Principi - Requisiti qualitativi e tecnici per i dati geobase e altri dati geografici del Cantone

1. I comuni indicano in un catalogo

a) i dati geospaziali di base del diritto comunale e stabiliscono il relativo diritto di accesso,

b) altri dati geospaziali dei comuni, che sono accessibili al pubblico tramite accesso elettronico diretto.

**Principi - Requisiti qualitativi e tecnici per i dati geospaziali di base e altri dati geospaziali del Cantone**

1. Dati relativi alle basi geografiche del diritto cantonale e comunale e ai dati geografici del cantone e dei comuni indicati negli articoli § 5 e § 6 devono essere accompagnati da metadati geografici e resi accessibili centralmente.

2. Responsabile per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei metadati geografici è l'ufficio competente per la raccolta e l'aggiornamento dei corrispondenti dati geografici.

Principi - Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. La competenza per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geobasici è determinata dalla legislazione settoriale.

2. In assenza di disposizioni pertinenti, la competenza spetta all'ufficio competente del Cantone o del comune responsabile del settore relativo ai dati geobasici.

Principi - Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. L'ufficio specializzato responsabile per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione garantisce la disponibilità sostenibile dei dati geospaziali.

2. Il Consiglio di Stato disciplina la storicizzazione e l'archiviazione dei dati geospaziali del diritto cantonale.

Principi - Raccolta, Aggiornamento e Gestione

1. Nell'acquisizione, aggiornamento e gestione dei dati geospaziali di diritto cantonale si applica analogamente l'art. 20 della legge federale sulla geoinformazione.

Principi - Accesso e Utilizzo

1. I dati geospaziali ai sensi del § 3 lett. a e b sono accessibili al pubblico e possono essere utilizzati da qualsiasi persona, a condizione che le restanti normative cantonali o comunali non contengano disposizioni contrarie e non vi siano interessi pubblici e privati prevalenti che si oppongano.

2. Il Consiglio di Stato ovvero i comuni possono limitare le autorizzazioni di accesso ai dati geospaziali ai sensi del § 3 lett. a o lett. b o subordinare l'accesso a un consenso, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione di interessi privati o pubblici.

Principi - Accesso e Utilizzo

1. Prima che il Consiglio di Stato dichiari i dati geografici, ai sensi del § 3 lett. a, accessibili al pubblico tramite accesso elettronico diretto, esamina i potenziali impatti derivanti su le persone coinvolte.

2. Prima che il Comune dichiari i dati geografici, ai sensi del § 3 lett. b, accessibili al pubblico tramite accesso elettronico diretto, esamina i potenziali impatti derivanti su le persone coinvolte.

3. Quando i dati geografici sono resi accessibili ai sensi del § 3 tramite un servizio di download, deve essere preventivamente consultato il o la responsabile della protezione dei dati in conformità con il § 13 della Legge sull'informazione e la protezione dei dati (Legge sull'informazione e la protezione dei dati, IDG) del 9 giugno 2010.

Principi - Accesso e Utilizzo

1. Il Consiglio di Stato emana, rispettivamente i comuni emanano, per i dati geospaziali ai sensi del § 3 lett. a rispettivamente lett. b, disposizioni più dettagliate riguardo a

a) l'uso e la trasmissione consentiti, nonché la procedura corrispondente;

b) gli obblighi degli utenti, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati nell'uso e nella trasmissione dei dati;

c) l'apposizione di indicazioni di fonte e avvertenze;

d) un'eventuale necessaria autorizzazione per l'accesso, l'uso e la trasmissione.

2. L'autorizzazione viene concessa dall'autorità competente, rispettando la legge sull'informazione e la protezione dei dati del 9 giugno 2010, tramite provvedimento, contratto o controlli di accesso organizzativi o tecnici.

Principi - Accesso e Utilizzo

1. Il Consiglio di Stato stabilisce i servizi geodetici di interesse cantonale e il loro contenuto minimo e designa l'autorità responsabile per la loro creazione e gestione.

2. Può emanare regolamenti riguardanti i requisiti qualitativi e tecnici per questi servizi geodetici al fine di garantirne un'ottimale interconnessione.

3. Può prescrivere che determinati dati geobasici del diritto federale e del diritto cantonale, da soli o in combinazione con altri dati a cui si ha accesso elettronico diretto, vengano resi accessibili in formato elettronico mediante procedura di consultazione o in altro modo.

Principi - Accesso e Utilizzo

1. Le autorità del cantone e dei comuni si concedono reciprocamente un accesso semplice e diretto ai dati geografici, nella misura in cui ne abbiano bisogno per svolgere i loro compiti.

2. Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Principi - Accesso e Utilizzo

1. Per l'utilizzo dei dati geospaziali non viene addebitata alcuna tassa.

2. Per l'accesso a e la fornitura di dati geospaziali pubblici si applica

a) nessuna tassa, se sono accessibili tramite accesso elettronico diretto,

b) una tassa di disponibilità, se non sono accessibili tramite accesso elettronico diretto.

3. Per l'accesso a e la fornitura di dati geospaziali non pubblici viene addebitata una tassa di disponibilità, a condizione che l'accesso possa essere concesso ai sensi del § 11 comma 2.

4. La tassa di disponibilità copre i costi di personale e materiali derivanti dal tempo e dallo sforzo.

5. Il Consiglio di Stato regola i dettagli.

Principi - Catasto delle restrizioni della proprietà di diritto pubblico

1. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione relative al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà ai sensi dell'art. 16 della legge federale sulla geoinformazione.

2. Stabilisce quali dati geobasici del diritto cantonale sono oggetto del catasto.

3. Regola tramite ordinanza i dettagli della procedura, dell'organizzazione, dell'accesso e della pubblicazione.

Rilevamento Catastale Ufficiale

1. Il Consiglio di Stato determina l'ufficio competente per l'esecuzione della misurazione ufficiale e la relativa supervisione. Esso è posto sotto la supervisione del dipartimento competente; emana le disposizioni necessarie al riguardo.

Rilevamento Catastale Ufficiale

1. Il Consiglio di Stato stabilisce, fatta salva la competenza delle autorità federali, l'esecuzione dei compiti e disciplina tramite regolamento le tariffe di misurazione in conformità con la legge sulle tasse amministrative.

2. I diritti sui dati creati dalla misurazione cantonale spettano al Cantone, fatte salve le competenze federali.

3. Il Consiglio di Stato disciplina in un regolamento l'utilizzo dei dati della misurazione ufficiale.

Rilevamento Catastale Ufficiale

1. L'ufficio competente per l'esecuzione della misurazione ufficiale si occupa della misurazione e della delimitazione territoriale del cantone, della manutenzione e dell'aggiornamento del dataset di base e delle mappe per il registro fondiario. Consente la consultazione agli interessati e provvede al rilascio di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale secondo le disposizioni federali e cantonali.

2. Si occupa inoltre della creazione e dell'aggiornamento di un catasto dei servizi pubblici, nonché di ulteriori lavori di misurazione ad esso affidati.

3. I lavori di delimitazione territoriale e i lavori di misurazione in caso di rinnovi e degli aggiornamenti periodici possono essere affidati a imprese private tramite procedura di gara.

Rilevamento Catastale Ufficiale

1. Le spese per il rinnovo delle misurazioni ufficiali e il loro aggiornamento periodico, dopo la detrazione del contributo federale, sono sostenute per metà dal rispettivo comune residenziale e per metà dal Cantone nei territori dei comuni di Riehen e Bettingen, mentre nel territorio della città di Basilea sono interamente a carico del Cantone. Il contributo complessivo è fissato dal Consiglio di Stato per ogni area misurata a seguito di rinnovo o aggiornamento periodico.

2. Il Consiglio di Stato può, dopo aver consultato i comuni rurali, determinare diversamente la loro quota delle spese.

Rilevamento Catastale Ufficiale

1. Per la commercializzazione e l'aggiornamento continuo, le proprietarie e i proprietari, durante l'esecuzione dei lavori, pagano le tasse previste al § 19.

Rilevamento Catastale Ufficiale

1. Le condutture con le loro strutture edili sopra e sotto il suolo per la fornitura e lo smaltimento nello spazio pubblico sono registrate nel catasto delle condutture.

2. Gli enti coinvolti nel finanziamento hanno accesso illimitato al catasto delle condutture e ne sostengono i costi.

3. Altri utilizzatori dello spazio pubblico devono pagare una tassa per la misurazione delle strutture loro autorizzate.

Organizzazione

1. Il Cantone gestisce l'infrastruttura geodati cantonale e coordina i dati geobase e i servizi georeferenziati cantonali.

2. In particolare, gestisce la piattaforma elettronica per i geodati (Geoportale), che garantisce l'integrazione, l'accesso e la fornitura di geodati ad autorità, economia e privati.

3. Il Consiglio di Stato designa l'ufficio responsabile e ne regola i compiti.

Modifica e Abrogazione del Diritto Precedente

1. La legge concernente l'introduzione del Codice civile svizzero del 27 aprile 1911 è modificata come segue

2. La legge concernente l'amministrazione del catasto e la geodesia dell'11 aprile 1929 è abrogata.

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