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Ordinanza sul trattamento degli oggetti smarriti (Fundsachenverordnung) - Ambito di applicazione

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (16)

Testo normativo (16 Articoli)

1. Disposizione Generale

1. Questo provvedimento disciplina la ricezione, lo stoccaggio e la valorizzazione degli oggetti trovati nello spazio pubblico, nonché i compiti correlati del settore Servizi alla popolazione e Migrazione del Dipartimento di giustizia e sicurezza del Cantone di Basilea Città.

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1. Il settore Servizi Demografici e Migrazione riceve le segnalazioni di oggetti smarriti nel Cantone di Basilea Città, il cui valore supera i CHF 10. Un ritrovamento può essere inoltre segnalato presso qualsiasi posto di polizia del cantone. La Polizia Cantonale deve consegnare le segnalazioni di ritrovamenti e gli oggetti smarriti consegnati al settore Servizi Demografici e Migrazione entro 48 ore.

2. Le segnalazioni di animali trovati devono essere presentate, fatte salve le disposizioni dell'art. 720 comma 3 ZGB, all'ufficio segnalazione animali ritrovati dell'associazione Protezione animali di entrambi i Basilea.

Conservazione degli Oggetti Smarriti

1. Gli oggetti smarriti con un valore stimato inferiore a CHF 100 non possono generalmente essere depositati, a meno che non vi sia un interesse pubblico all'oggetto ritrovato (documenti d'identità, chiavi, oggetti pericolosi, ecc.).

2. Un registro degli oggetti smarriti depositati presso il settore dei Servizi alla popolazione e Migrazione viene mantenuto.

3. Alla persona che ritrova l'oggetto deve essere consegnata, su richiesta, una ricevuta scritta per gli oggetti smarriti consegnati.

Conservazione degli Oggetti Smarriti

1. Le targhe trovate devono essere consegnate alla sezione di controllo dei veicoli a motore della polizia cantonale.

Conservazione degli Oggetti Smarriti

1. I beni rinvenuti all'interno di case e istituti non vengono accettati né dal Servizio della popolazione e delle migrazioni né dalla Polizia cantonale.

2. ...

Conservazione degli Oggetti Smarriti

1. Il settore Servizi Demografici e Migrazione conserva gli oggetti smarriti ricevuti per un anno. Sono esclusi gli oggetti rinvenuti che sono soggetti a rapido deterioramento o che richiedono un costoso mantenimento. La loro gestione è disciplinata dall'articolo § 10 o § 11.

2. Se il proprietario o la proprietaria di un oggetto smarrito è noto al settore Servizi Demografici e Migrazione, quest'ultimo ne informa il proprietario o la proprietaria per iscritto del ritrovamento. Il termine per il ritiro dell'oggetto smarrito è di tre mesi. In caso di mancato ritiro dell'oggetto smarrito, si dispone la gestione ai sensi dell'articolo § 9.

3. ...

Consegna di oggetti trovati

1. Il settore dei servizi demografici e immigrazione restituisce gli oggetti smarriti ricevuti per la custodia quando il diritto sull'oggetto è dimostrato in modo credibile, in particolare se la descrizione corrisponde all'oggetto smarrito e le circostanze specifiche della perdita corrispondono alle conoscenze del settore dei servizi demografici e immigrazione. La consegna avviene dopo il pagamento della ricompensa al ritrovatore contro ricevuta e rimborso delle spese e dopo il pagamento della tassa secondo quanto previsto dal § 15.

2. Se tale prova non appare fornita o se l'ammontare della ricompensa al ritrovatore è contestato, la persona interessata viene indirizzata al percorso giudiziario.

3. Se entro un anno non viene avanzata alcuna pretesa sull'oggetto trovato, questo deve essere consegnato o sfruttato da chi l'ha trovato. Se l'oggetto viene consegnato, chi l'ha trovato è obbligato a mantenerlo a disposizione del proprietario per ulteriori quattro anni. Trova analogamente applicazione nel caso della valorizzazione o della vendita a trattativa privata per il ricavato.

Alienazione di oggetti ritrovati

1. La valorizzazione degli oggetti smarriti avviene previa annunciazione pubblica mediante asta pubblica. Il ricavato dell'asta sostituisce l'oggetto smarrito e viene custodito dal Dipartimento dei Servizi alla Popolazione e Migrazione.

2. L'autorizzazione all'asta è concessa dal direttore o dalla direttrice del Dipartimento dei Servizi alla Popolazione e Migrazione del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza di Basilea-Città.

Alienazione di oggetti ritrovati

1. Oggetti smarriti, che sono esposti a un rapido deterioramento o che richiedono una manutenzione costosa, possono essere immediatamente venduti all'asta pubblica con il permesso del/la responsabile del Dipartimento dei Servizi alla Popolazione e Migrazione dopo previo annuncio pubblico. Il provento sostituisce l'oggetto smarrito.

Utilizzo degli oggetti smarriti

1. Se l'urgenza lo richiede, se vi è il rischio di una perdita di valore dell'oggetto smarrito, se la manutenzione dell'oggetto smarrito comporta costi elevati o se i costi di un'asta sono eccessivamente alti rispetto al valore dell'oggetto smarrito, con il consenso della direttrice o del direttore del settore Servizi alla Popolazione e Migrazione, può essere consentita la vendita diretta a una terza persona.

Alienazione di oggetti ritrovati

1. Le spese dell'asta o della vendita privata sono coperte dai diritti.

Ricompensa del Trovatore e Commissioni

1. La ritrovatrice o il ritrovatore ha diritto a una ricompensa. In caso di rinuncia alla corresponsione della ricompensa, occorre firmare una dichiarazione di rinuncia presso l'ufficio oggetti smarriti.

2. La ricompensa ammonta al dieci percento del valore dell'oggetto. In casi di difficoltà, la ricompensa può essere ridotta fino al cinque percento.

Ricompensa del Trovatore e Commissioni

1. Per un oggetto trovato che viene restituito alla proprietaria o al proprietario, quest'ultima o quest'ultimo deve pagare al dipartimento Servizi alla popolazione e Migrazione la seguente tassa

- fino a CHF 100: tassa tra CHF 5 e CHF 25

- tra CHF 100 e 500: tassa tra CHF 25 e CHF 100

- a partire da CHF 500: tassa tra CHF 100 e massimo CHF 500.

2. In caso di deposito esterno dell'oggetto trovato, eventuali costi di stoccaggio devono essere rimborsati al dipartimento Servizi alla popolazione e Migrazione dalla proprietaria o dal proprietario. I costi sostenuti per verifiche speciali e richieste presso istituzioni esterne saranno addebitati in aggiunta in base all'impegno richiesto.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, su tutti gli oggetti smarriti si applicano le disposizioni del nuovo diritto.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il regolamento sul trattamento degli oggetti smarriti del 21 ottobre 1931 è abrogato con l'entrata in vigore del presente decreto.

Disposizioni transitorie e finali

1. Questo regolamento deve essere pubblicato; entra in vigore immediatamente.

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