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Regolamento sulla vigilanza sulle fondazioni

12 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (12)

Testo normativo (12 Articoli)

Ambito di applicazione

1. L'ordinamento disciplina la vigilanza sulle fondazioni private ai sensi degli Art. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

2. Non si applica alle fondazioni ecclesiastiche e alle fondazioni familiari. Per le fondazioni di previdenza del personale, che operano nel settore della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, si applica l'ordinamento sulla previdenza professionale del 23 gennaio 2012.

Sorveglianza

1. Competente per la sorveglianza è l'Autorità di vigilanza sugli enti di previdenza e sulle fondazioni di entrambi i Basilea (BSABB).

2. La BSABB vigila affinché le fondazioni rispettino le disposizioni di legge.

Sorveglianza

1. In caso di nuove fondazioni, l'assunzione della supervisione avviene con disposizione della BSABB in linea di principio dopo l'iscrizione della nuova fondazione nel registro delle imprese competente. Presupposti per l'emissione del provvedimento sono un atto costitutivo valido, eventuali regolamenti, e organi della fondazione nominati secondo l'atto autenticato.

2. In caso di trasferimento della sede da altri cantoni, l'assunzione della supervisione avviene dopo che il provvedimento relativo all'approvazione del trasferimento della sede è diventato definitivo da parte dell'autorità che cede la supervisione. Il consiglio di fondazione competente presenta all'ufficio del registro delle imprese competente l'atto costitutivo della fondazione per l'iscrizione.

3. In caso di costituzione di una fondazione per disposizione testamentaria, è compito dell'esecutrice testamentaria o dell'esecutore testamentario curare l'iscrizione della fondazione. Se non esiste un atto costitutivo valido, lei o lui deve prima far autenticare la costituzione. Per l'assunzione della supervisione si applica il comma 1.

Sorveglianza

1. La BSABB prende visione della relazione annuale della fondazione. Essa esamina in particolare

a) l'organizzazione della fondazione (Art. 83 e seguenti CC)

b) l'impiego del patrimonio (Art. 84 comma 2 CC)

c) l'investimento del patrimonio della fondazione secondo i principi di un'attenta gestione patrimoniale, in particolare secondo i principi di sicurezza, di ottenimento di un reddito adeguato, della diversificazione del rischio e della liquidità

d) la conformità dei regolamenti e di altri atti della fondazione con l'atto costitutivo e con la legge.

2. La BSABB esamina e approva le modifiche dell'atto costitutivo ai sensi degli Art. 85, 86, 86a e 86b CC.

3. La BSABB scioglie le fondazioni su richiesta o d'ufficio, se queste non sono più in grado di perseguire il proprio scopo, o se il loro scopo è divenuto illecito o immorale.

Sorveglianza

1. Per l'esecuzione della sorveglianza, la BSABB adotta tutte le misure necessarie. In particolare, essa può

a) impartire istruzioni

b) disporre pareri e perizie

c) ordinare esecuzioni sostitutive

d) ammonire, avvertire o revocare gli organi della fondazione

e) nominare amministrazioni ufficiali

f) nominare o revocare un revisore presso una fondazione

g) ordinare una revisione ordinaria nelle fondazioni soggette a revisione limitata.

2. La BSABB può, d'ufficio o su segnalazione di terzi, richiedere in qualsiasi momento al consiglio di fondazione informazioni e la consegna di documenti pertinenti.

3. I costi delle misure di vigilanza sono a carico della fondazione interessata. In caso di revoca di un revisore, i costi sono a carico del revisore che ha causato la misura.

Sorveglianza

**1. Il BSABB mantiene un registro accessibile al pubblico di tutte le fondazioni sottoposte alla sua vigilanza.**

**2. Il registro contiene il nome, la sede e lo scopo delle fondazioni.**

**3. La fondazione può richiedere per iscritto di non essere inclusa nel registro.**

Sorveglianza

1. Nell'ambito dell'esame di documenti e regolamenti, la BSABB può invitare l'amministrazione fiscale competente a fornire un parere.

2. La BSABB notifica all'amministrazione fiscale competente la costituzione o la modifica di una fondazione e le trasmette una copia dell'atto.

3. Se la BSABB, nell'ambito della sua attività di vigilanza, rileva problemi di natura fiscale (ad es. perdita della qualifica di ente senza scopo di lucro, compromissione dell'esenzione fiscale della fondazione), essa richiede un parere all'amministrazione fiscale competente.

4. Sono fatti salvi ulteriori obblighi di comunicazione e informazione ai sensi delle leggi fiscali applicabili.

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. Il Consiglio della Fondazione presenta annualmente alla BSABB la relazione entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Eventuali richieste di proroga del termine devono essere presentate per iscritto, in tempo utile, e accompagnate da una breve motivazione.

2. La relazione comprende i seguenti documenti

a) il bilancio annuale approvato dal Consiglio della Fondazione, legalmente sottoscritto, composto da bilancio patrimoniale e conto economico con i dati dell'anno precedente e l'allegato

b) il verbale relativo all'approvazione del bilancio annuale

c) il rapporto del revisore, qualora la fondazione non sia esonerata ai sensi del § 9

d) la relazione sull'attività della fondazione

e) eventuali ulteriori documenti richiesti dalla BSABB, in particolare la relazione completa in caso di revisione ordinaria.

3. Le norme del Codice delle Obbligazioni in materia di contabilità mercantile e rendiconto si applicano per analogia.

4. I documenti della relazione devono essere presentati in originale e firmati legalmente.

5. ...

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. L'BSABB può esonerare la fondazione dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 83b CC così come il regolamento relativo agli uffici di revisione delle fondazioni, e se esistono condizioni finanziarie semplici. Tale esonero è revocabile in qualsiasi momento.

2. La richiesta di esonero deve essere presentata all'BSABB almeno tre mesi prima della chiusura contabile della fondazione. L'esonero ha efficacia per l'esercizio contabile successivo.

3. Se la fondazione è esonerata dall'obbligo di designare un ufficio di revisione, deve confermare che

a) il bilancio annuale è completo e presenta conformemente alla legge tutte le operazioni e i fatti rilevanti (dichiarazione di completezza);

b) il bilancio è redatto a valori correnti;

c) il patrimonio è stato utilizzato in conformità con lo scopo e

d) le condizioni per l'esonero continuano a sussistere.

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. Le modifiche degli atti devono essere presentate al BSABB con una richiesta corrispondente per l'approvazione.

2. La richiesta comprende

a) l'atto costitutivo vigente

b) la motivazione della modifica

c) la delibera del consiglio di fondazione relativa alla modifica

d) eventualmente l'atto notarile di modifica dell'atto costitutivo.

3. I documenti secondo il paragrafo 2 lett. a-c devono essere presentati al BSABB. La modifica notarile secondo il paragrafo 2 lett. d deve essere presentata direttamente al registro delle imprese. Il BSABB comunica al registro delle imprese l'approvazione della modifica degli atti.

4. Nella misura in cui una modifica degli atti venga richiesta dalla fondatrice o dal fondatore ai sensi dell'art. 86a del CCS e siano soddisfatti gli altri requisiti legali, viene meno la necessità di una motivazione separata e della delibera del consiglio di fondazione secondo il paragrafo 2 lett. b e c.

5. I documenti possono essere presentati in bozza per una revisione preliminare al BSABB.

Compiti del Consiglio di Fondazione

1. I regolamenti emanati dal Consiglio di fondazione e le loro modifiche devono essere immediatamente comunicati alla BSABB. Questo vale anche per gli atti costitutivi della fondazione modificati. I documenti devono essere inviati alla BSABB in forma cartacea o elettronicamente tramite il loro portale.

2. Tutti i membri del Consiglio di fondazione, nonché l'organo di revisione, devono essere registrati nel registro di commercio competente.

3. Le variazioni degli organi della fondazione e della loro composizione devono essere, nella misura in cui devono essere registrate nel registro di commercio, comunicate per l'iscrizione al registro di commercio competente. Le modifiche devono essere immediatamente comunicate alla BSABB, indipendentemente dall'obbligo di iscrizione.

**Tasse**

1. La BSABB riscuote per la propria attività tariffe conformi all'allegato. L'ammontare delle tariffe è determinato in base all'onere lavorativo e al patrimonio delle fondazioni.

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