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Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla protezione dei minori e degli adulti (VoKESG) - Dipartimento Competente (FU)

35 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Canton Basilea Città
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Indice delle disposizioni (35)

Testo normativo (35 Articoli)

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. Responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione della protezione dei bambini e degli adulti è il Dipartimento dell'Economia, degli Affari Sociali e dell'Ambiente.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. La KESB è un'unità amministrativa autonoma. Comprende camere decisionali indipendenti per l'emanazione delle misure e disposizioni amministrative. Essa include inoltre un servizio di accertamento, un servizio finanziario e altri servizi necessari per l'adempimento dei compiti.

2. I compiti della KESB consistono nella preparazione tecnica delle decisioni riguardanti le misure amministrative, nella presentazione di proposte, nella presa di decisioni, nel controllo e nell'approvazione degli atti giuridici, nonché nel controllo e nell'approvazione dei conti e dei rapporti dei fiduciari.

3. Inoltre, la KESB è competente per la consulenza e il supporto nella redazione di mandati precauzionali e per la loro autenticazione.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. Nella camera di consiglio devono essere rappresentate almeno due diverse discipline specialistiche per le decisioni collegiali.

2. La responsabilità della corretta composizione della camera di consiglio per l'emanazione del provvedimento amministrativo spetta alla Presidente o al Presidente.

3. La camera di consiglio adotta le sue deliberazioni mediante decisione a maggioranza.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. Nei procedimenti collegiali senza udienza, la camera deliberativa è composta dal presidente o dalla presidente, nonché da due membri interni.

2. Uno dei membri interni rappresenta il team di verifica che ha effettuato la preparazione tecnica e la presentazione della richiesta alla camera deliberativa.

3. I membri interni sono indipendenti nella loro funzione di membri delle camere deliberative e non sono vincolati da istruzioni. Sono eletti in questa funzione dal consiglio di governo.

4. Membri interni sono i responsabili del servizio di verifica e del servizio finanziario, nonché i loro sostituti.

5. I membri interni della camera deliberativa non devono trovarsi in un rapporto di subordinazione reciproco.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. Nei procedimenti collegiali con udienze orali, il collegio decisionale è composto dalla o dal presidente e, di norma, da due membri esterni ai sensi del § 1 comma 2 della legge sulla protezione del bambino e dell'adulto (KESG).

2. In casi eccezionali, il collegio decisionale è composto da entrambi i presidenti e da tre membri esterni ai sensi del § 1 comma 2 KESG. Fanno parte dei casi eccezionali, in particolare, le decisioni per le quali è richiesta la presenza di almeno tre diverse competenze specialistiche nel comitato decisionale.

3. Nell'ambito delle decisioni collegiali con udienze orali partecipa una o un cancelliere del collegio, che ha una funzione consultiva.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. Il Consiglio di governo elegge i membri esterni delle camere di conciliazione per un mandato di quattro anni.

2. La proposta di candidatura è presentata dal dipartimento competente.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. **L'indennizzo dei membri esterni della commissione per le decisioni** corrisponde a CHF 210 per i lavoratori dipendenti e a CHF 260 per i lavoratori autonomi per ogni seduta di mezza giornata. Per lo studio dei documenti per ogni seduta di mezza giornata vengono corrisposti ulteriori CHF 210 rispettivamente CHF 260.

2. **In caso di preparazioni straordinariamente estese o complesse**, il presidente o la presidente della commissione competente può eccezionalmente stabilire un'indennità aggiuntiva una tantum. Per la determinazione è determinante l'impegno richiesto.

3. **In caso di preparazioni straordinariamente ridotte o semplici**, il presidente o la presidente della commissione competente stabilisce l'indennità per la preparazione.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. La KESB può, in base al § 2 comma 2 KESG, incaricare come uffici specializzati idonei, in particolare il Dipartimento delle Dipendenze e il Servizio per l'infanzia e la gioventù, di condurre accertamenti. L'ufficio incaricato è autorizzato, per l'adempimento del suo mandato, a raccogliere le informazioni necessarie e può richiedere la collaborazione delle altre autorità amministrative cantonali e dei tribunali secondo quanto previsto dal § 10 comma 1 KESG.

2. Ai fini del principio di sussidiarietà, le domande e le segnalazioni devono essere presentate direttamente all'ufficio competente, se l'assistenza può essere fornita su base volontaria.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. Il servizio cantonale competente per il ricovero coatto a scopo curativo ordinato da un medico secondo il § 13 comma 1 KESG è la Sezione di Medicina Sociale del Dipartimento della Sanità.

Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA)

1. I dettagli relativi all'organizzazione del KESB, l'assegnazione delle domande alle camere di deliberazione e ai team di verifica, il servizio di reperibilità e la conservazione degli atti sono regolati da un regolamento interno.

Procedura davanti all'APMA

1. L'audizione della persona interessata può essere effettuata dai membri del servizio di valutazione dell'AEP.

2. Fatte salve le disposizioni relative all'audizione del minore ai sensi dell'Art. 314a CC, all'audizione in caso di ricovero coattivo ai sensi dell'Art. 447 cpv. 2 CC, nonché all'audizione in caso di udienze orali ai sensi del § 9 del LAF.

Procedura davanti all'APMA

1. La convocazione per le udienze orali ai sensi del § 3 paragrafo 2 KESG è disciplinata dagli articoli 133 e seguenti del Codice di procedura civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). Le altre convocazioni della KESB possono essere effettuate tramite posta ordinaria o informalmente.

Procedimento davanti al KESB

1. Le dichiarazioni rilasciate durante un'udienza orale dalla persona interessata e da altre persone ascoltate vengono registrate nel loro contenuto essenziale nel verbale. Il verbale deve essere firmato dalla persona che lo redige.

2. Su ordine del presidente o della presidenta del collegio giudicante, le dichiarazioni possono essere registrate su nastro magnetico, video o con altri mezzi tecnici idonei, in luogo della documentazione scritta.

3. Resta riservato l'art. 314a comma 2 del Codice Civile Svizzero (ZGB).

Procedura davanti all'APMA

1. Per il procedimento dinanzi alla KESB non si applica la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 145 e seguenti CPC.

Mandato precauzionale

1. Per ricevere e autenticare le dichiarazioni di volontà ai sensi dell'art. 361 del Codice Civile Svizzero (ZGB) sono competenti i presidenti delle camere arbitrali.

2. Per la procedura di autenticazione e la forma dell'atto pubblico si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Legge notarile del Cantone di Basilea Città del 18 gennaio 2006.

Mandato Precauzionale

1. Un mandato precauzionale può essere consegnato alla KESB per la custodia dietro pagamento di una tariffa.

2. Su richiesta della mandante o del mandante del mandato precauzionale, la KESB consegna il mandato precauzionale depositato presso di essa.

Tariffe e Indennità

1. La KESB impone le seguenti tasse per le sue attività

1. Decisioni singole CHF 50 fino a 500

1.a. Gestione della curatela: redazione dell'inventario e disposizione per la redazione di un inventario pubblico (Art. 405 CC in relazione con § 4 lett. d KESG)

1.b. Disposizione di misure provvisorie (Art. 445 CC in relazione con § 4 lett. ha KESG)

1.c. Revoca dell'effetto sospensivo di un ricorso, qualora la decisione nel merito sia anch'essa una decisione singola (Art. 450c CC in relazione con § 4 lett. i KESG)

1.d. Disposizione di una rappresentanza (Art. 449a e Art. 314abis CC in relazione con § 4 lett. hb KESG)

1.e. Competenza territoriale: avvio di una procedura di trasferimento in caso di cambio di residenza (Art. 442 CC in relazione con § 4 lett. g KESG)

1.f. Accesso agli atti e limitazione del diritto di accesso agli atti salvo che una disposizione normativa speciale preveda la gratuità (Art. 449b CC in relazione con § 4 lett. hc KESG)

1.g. Comunicazione all'ufficio dello stato civile in caso di curatela completa e mandato di previdenza (Art. 449c CC in relazione con § 4 lett. hd KESG)

1.h. Decisione sul diritto all'informazione: comunicazione sull'esistenza e sugli effetti di una misura (Art. 451 comma 2 CC in relazione con § 4 lett. ja KESG)

1.i. Comunicazione di capacità d'azione limitata o revocata (Art. 452 CC in relazione con § 4 lett. jb KESG)

1.j. Conseguenze del divorzio

1.ja. * Nuova regolamentazione del mantenimento dei figli in caso di accordo tra i genitori (Art. 134 comma 3 CC in relazione con § 4 lett. ka KESG)

1.jb. * Nuova regolamentazione delle relazioni personali e delle quote di assistenza in casi non contestati senza contemporanea rivalutazione della custodia genitoriale e/o del mantenimento (Art. 134 comma 4 CC in relazione con 315b comma 2 CC, § 4 lett. kb KESG)

1.k. Richiesta per la nomina di una rappresentanza del minore nel procedimento di divorzio dei genitori (Art. 299 comma 2 lett. b CPC in relazione con § 4 lett. l KESG)

1.l. Effetti del matrimonio (misure di protezione coniugale): nuova regolamentazione delle relazioni personali in casi non contestati senza contemporanea rivalutazione della custodia genitoriale e/o del mantenimento (Art. 179 comma 1 CC in relazione con 315b comma 1 n. 3 CC, § 4 lett. m KESG)

1.m. Obbligo di mantenimento dei genitori: approvazione della conclusione e della modifica consensuale di un contratto di mantenimento (Art. 287 CC in relazione con § 4 lett. n KESG)

1.n. Patrimonio del minore

1.na. Ricezione dell'inventario del patrimonio del minore dopo la morte di un genitore e verifica della necessità di redigere un inventario o di una contabilità periodica e di una relazione (Art. 318 CC in relazione con § 4 lett. oa KESG)

1.nb. Autorizzazione all'uso del patrimonio del minore fino a un importo di CHF 5'000 (Art. 320 CC in relazione con § 4 lett. ob KESG)

1.o. Nomina di un rappresentante per il nascituro per tutelare i diritti successori (Art. 544 comma 1bis CC in relazione con § 4 lett. p KESG)

1.p. Richiesta di redazione di un inventario ereditario (Art. 553 CC in relazione con § 4 lett. q KESG)

2. Decisioni collegiali CHF 100 fino a 2'000

2.a. * Disposizione, modifica, revoca, revisione di una misura secondo il diritto di protezione dei minori o degli adulti nonché l'interruzione di un procedimento di accertamento corrispondente

2.b. * Mandato di previdenza: constatazione dell'efficacia (Art. 363 commi 1 e 2), decisione sulla compensazione e spese (Art. 366)

2.c. Decisioni in relazione con le disposizioni del paziente

2.d. Decisioni in relazione con la rappresentanza per le misure mediche

2.e. Decisioni in relazione con il soggiorno in strutture residenziali e di cura, in particolare riguardo alla limitazione della libertà di movimento

2.f. Decisioni in relazione con la rappresentanza da parte di una moglie, di un marito o di una partner registrata o di un partner registrato

2.g. Transazioni che richiedono consenso (Art. 416 sgg. CC)

2.h. Decisioni riguardanti l'investimento di beni patrimoniali (Art. 6 sgg. VBVV)

2.i. * Decisioni in relazione con la custodia genitoriale (Art. 298a comma 4, 298b commi 2, 3 e 4 nonché 298d CC)

2.j.

2.ja. * Nuova regolamentazione della custodia genitoriale e dell'affido in caso di accordo tra i genitori (Art. 134 comma 3 CC)

2.jb. * Nuova regolamentazione delle relazioni personali e delle quote di assistenza in casi contestati (Art. 134 comma 4 e 275 comma 1 CC)

2.k. * Decisioni sul cambiamento del luogo di residenza del minore (Art. 301a CC)

2.l. * Decisioni sull'accredito dei contributi educativi (Art. 52fbis AHVV)

3. Verifica dei rapporti e dei conti CHF 100 fino a 7'500

3.a. L'importo della tassa per la verifica annuale dei rapporti e dei conti è basato sul tempo necessario per la verifica e sulla complessità delle circostanze.

3.b. Se l'impegno della KESB è limitato, la tassa deve essere ridotta fino alla metà; in caso di impegno elevato deve essere raddoppiata, ma non oltre CHF 12'500.

4. * Altre tasse

4.a. * Rilascio di un documento per il mandato di previdenza nonché istruzioni per la persona incaricata CHF 10 fino a 500

4.b. Rilascio di un documento per la rappresentanza del coniuge o della partner registrata o del partner registrato CHF 10 fino a 500

4.c. Certificati di poteri rappresentativi legali CHF 10 fino a 500

4.d. Consulenza sulla preparazione di un mandato di previdenza e/o stipulazione di un mandato di previdenza (§ 10a KESG) CHF 100 fino a 1'000.

4.e. Fotocopie o copie elettroniche

4.ea. per pagina CHF 1

4.eb. dalla 40ª pagina per pagina CHF 0.50

4.f. * Deposito di un mandato di previdenza CHF 60

4.g. * Tassa per il rilascio di un certificato di forza legale CHF 10 fino a 100

4.h. * Ricezione della dichiarazione di custodia genitoriale condivisa CHF 30

4.i. * Consulenza sulla custodia genitoriale condivisa CHF 50 fino a 1'000

2. Se l'impegno della KESB è limitato, la tassa secondo il punto 1 lett. a - p deve essere ridotta fino alla metà; in caso di impegno elevato deve essere aumentata, ma non oltre CHF 1'000.

3. Se l'impegno della KESB è limitato, la tassa secondo il punto 2 lett. a - l deve essere ridotta fino alla metà; in caso di impegno elevato deve essere aumentata, ma non oltre CHF 4'000.

Tariffe e Indennità

1. Se la persona interessata non dispone dei mezzi finanziari necessari o se la riscossione delle tasse non appare proporzionata per altri motivi, l'autorità tutoria dei minori e degli adulti (KESB) può differire o annullare le tasse ai sensi del § 23 dell'ordinanza, conformemente alle linee guida approvate dal dipartimento.

Spese e Indennizzo

1. La KESB riconosce alla mandataria o al mandatario un'indennità forfettaria per ciascun periodo di rapporto annuale. L'ammontare dell'indennità è determinato in base al tempo necessario per la gestione della curatela o tutela, alla complessità dei compiti assegnati, nonché alla situazione personale e finanziaria della persona curatelata o tutelata.

2. L'indennità minima ammonta a CHF 500.00 per ciascun periodo di rapporto annuale, mentre l'indennità massima è di CHF 12'500.00. In casi eccezionali, è possibile derogare al minimo e al massimo a fronte di circostanze particolari.

3. I dettagli sono disciplinati dal regolamento.

Tasse e Risarcimento

1. Se per la gestione della curatela o tutela sono necessarie conoscenze specialistiche, l'APMA fissa l'indennità della curatrice o del curatore in base al tempo impiegato.

2. L'APMA determina gli ambiti di attività pertinenti della curatrice o del curatore, nonché la tariffa oraria, tenendo conto delle tariffe usuali nel settore.

3. I dettagli sono determinati dal regolamento.

Tariffe e Indennità

1. La titolare del mandato o il titolare del mandato ha diritto al rimborso delle spese che sono necessariamente insorte nell'ambito dell'esercizio del proprio mandato.

2. I dettagli sono stabiliti dal regolamento.

Tariffe e Indennità

1. L'indennizzo e il rimborso spese per la mandataria o il mandatario devono essere pagati dal patrimonio della persona interessata, a meno che non sussistano le condizioni per un indennizzo da parte del Cantone secondo l'articolo 29 del regolamento.

Tariffe e Indennità

1. Le titolari di mandato e i titolari di mandato hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle spese da parte del Cantone, a condizione che il patrimonio della persona interessata sia inferiore a una volta e mezzo l'importo delle soglie patrimoniali delle direttive della Conferenza Svizzera delle Istituzioni dell'Aiuto Sociale (SKOS).

2. L'importo dell'indennità per la titolare di mandato o il titolare di mandato è limitato a CHF 1'300 per ciascun periodo di riferimento annuale e per ogni misura attuata. Sono fatti salvi i casi di indennità su base oraria secondo il § 26 del regolamento, nella misura in cui non si tratti di un'indennità per una persona designata per la protezione patrimoniale ai sensi del § 32 del regolamento.

3. Se la titolare di mandato o il titolare di mandato è coniuge, partner registrato, genitore o discendente della persona interessata oppure se il mandato è esercitato da una titolare di mandato professionale o un titolare di mandato professionale, non vi è diritto a un'indennità a carico del Cantone. Il rimborso delle spese è concesso su richiesta.

4. Se la persona interessata successivamente si trova in condizioni finanziarie favorevoli, il Cantone può obbligarla, entro 10 anni dall'insorgenza dei costi, a rimborsarli.

5. In caso di decesso della persona interessata, le eredi e gli eredi possono essere obbligati, in solido, al rimborso fino all'ammontare netto del lascito.

Spese e Indennizzo

1. Il compenso e il rimborso spese per i mandatarie e mandatari professionali sono regolati dagli articoli 25 fino a 29 del Regolamento.

2. La direzione del rispettivo ufficio o dipartimento può rateizzare o condonare il compenso riconosciuto dalla KESB in conformità alle linee guida approvate dal Dipartimento.

Tariffe e Indennità

1. Le condizioni per la gratuità della rappresentanza nei procedimenti ai sensi dell'art. 449a CC e dell'art. 314abis CC sono determinate in conformità alle disposizioni del CPC relative al patrocinio a spese dello Stato (art. 117 e seguenti CPC).

Tariffe e Indennità

1. Le disposizioni degli articoli da 23 a 29 di questo regolamento si applicano mutatis mutandis all'indennizzo della persona incaricata della previdenza ai sensi dell'art. 366 CC così come alle persone che vengono incaricate dall'Autorità per la Protezione dei Minori e degli Adulti (KESB) con un mandato ai sensi dell'art. 392 cifre 2 e 3 CC.

Inventario e Budget, Rapporto e Conto, Investimento e Sicurezza dei Beni Patrimoniali

1. Se l'incarico comprende la gestione di beni patrimoniali, il mandatario o la mandataria deve redigere un inventario dei beni amministrati insieme alla KESB una volta che il provvedimento è passato in giudicato.

2. In caso di patrimonio amministrato di almeno CHF 50.000 o su disposizione della KESB, il mandatario o la mandataria deve presentare un bilancio insieme all'inventario.

Inventario e Budget, Rapporto e Conto, Investimento e Sicurezza dei Beni Patrimoniali

1. Basandosi sull'inventario e sul bilancio, nonché tenendo conto delle circostanze personali della persona interessata, la KESB decide in merito alla salvaguardia dei beni e al loro investimento secondo l'art. 4 e seguenti del Regolamento sulla gestione patrimoniale nell'ambito di una curatela o tutela (VBVV).

Titolari di Mandati Professionali

1. L'Ufficio delle Tutorie e della Protezione degli Adulti (UTPA) è un'unità del Dipartimento dell'Economia, degli Affari Sociali e dell'Ambiente.

2. Il compito dell'UTPA è la gestione delle tutorie e delle curatele conformemente alla decisione dell'Autorità di Protezione dei Minori e degli Adulti (APMA). Inoltre, l'APMA può affidare all'UTPA compiti secondo l'Art. 392 del Codice Civile Svizzero (CCS). L'UTPA può, su incarico dell'APMA, fornire un aiuto a breve termine alla persona interessata quando non sussistono le condizioni per l'istituzione di una tutela e nessun'altra istituzione o autorità può offrire il sostegno necessario.

3. I dettagli riguardanti l'organizzazione dell'UTPA, gli standard di qualità nella gestione dei mandati e nella contabilità, la conservazione dei documenti e la dilazione e cancellazione delle indennità sono stabiliti nel regolamento interno dell'UTPA.

Titolari di Mandati Professionali

1. Il Servizio per l'Infanzia e la Gioventù (SIG) è un dipartimento del Dipartimento dell'Istruzione.

2. Il compito del SIG è, tra l'altro, la gestione delle tutele e dei curatele per bambini e giovani secondo la decisione della KESB e l'assunzione di incarichi di valutazione ai sensi del § 8 del Regolamento.

Titolari di Mandati Professionali

1. Il Reparto Dipendenze è un ufficio del dipartimento della salute.

2. Esso assume incarichi di valutazione conformemente al § 8 ed esegue le decisioni della KESB in relazione a dipendenze da sostanze e/o comportamenti. Sorveglia l'esecuzione di misure stazionarie e ambulatoriali nonché delle disposizioni della KESB in questi ambiti e riferisce alla KESB prima della scadenza del periodo di trattamento.

3. Per le disposizioni successive riguardanti l'esecuzione, come la modifica e la revoca delle disposizioni o il rilascio da una misura, è competente la KESB.

Titolari di Mandati Professionali

1. Le direzioni dell'ABES e del KJD assicurano che i mandatari professionali dispongano di un diploma riconosciuto nei settori del Lavoro Sociale, Diritto, Psicologia, Pedagogia, Finanza o un'altra formazione equivalente e adeguata, nonché delle necessarie formazioni continue, abbinate a una pratica professionale corrispondente.

2. La KESB stabilisce con le direzioni di ABES e KJD linee guida per il trasferimento dei mandati, tenendo conto della disponibilità e dell'idoneità dei medesimi.

3. La supervisione tecnica e la gestione dei mandatari professionali restano riservate alla direzione del rispettivo servizio.

Abrogazione e Modifica del Diritto Previgente

1. I seguenti decreti sono abrogati

a) Regolamento di esecuzione del § 98 della legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 30 aprile 1929

b) Regolamento concernente l'introduzione della legge federale del 6 ottobre 1978 sulla privazione della libertà a scopo assistenziale (Art. 397a e seguenti del Codice civile svizzero) del 16 dicembre 1980

c) Regolamento concernente l'indennizzo dei membri a tempo parziale del Consiglio della gioventù del 9 febbraio 1982

d) Regolamento concernente l'indennizzo dei membri della Commissione ricorsi in materia di psichiatria del 4 marzo 1997

e) Regolamento sulla legge concernente le misure contro l'abuso di alcol e farmaci nonché contro il consumo di droghe (Regolamento su alcol e droghe) del 6 ottobre 1976

2. I seguenti decreti sono modificati come segue

a. Regolamento concernente le competenze del 9 dicembre 2008

b. Regolamento sulla legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 9 dicembre 1911

c. Regolamento cantonale sullo stato civile del 23 novembre 2004

d. Regolamento sull'accoglienza dei bambini negli istituti e nelle famiglie affidatarie del 9 settembre 1997

e. Regolamento sui contributi per l'assistenza di bambini e giovani negli istituti e nelle famiglie affidatarie (Regolamento sull'assistenza all’infanzia, VKB) del 25 novembre 2008

f. Regolamento sulla formazione delle persone incaricate di ascolti e rappresentanza dei minori del 28 agosto 2001

g. Regolamento concernente l'introduzione della legge federale sui requisiti e procedure per le sterilizzazioni dell'8 gennaio 2008

h. Regolamento per l'introduzione della legge federale sull'accordo dell'Aia in materia di adozioni dell'11 febbraio 2003

i. Regolamento sul carcere di investigazione del 14 novembre 2000

j. Regolamento sulla tariffa notarile del 19 giugno 2001

k. Regolamento concernente le misure contro la tubercolosi del 17 febbraio 1931

l. Regolamento sulla legge per il trattamento e l'internamento delle persone affette da malattie mentali (Regolamento di psichiatria) dell'8 aprile 1997

m. Regolamento per le direzioni scolastiche delle scuole pubbliche del 26 giugno 2012

n. Regolamento per le direzioni scolastiche delle scuole secondarie del 26 giugno 2012

o. Regolamento sulle tasse dei corsi per le scuole professionali cantonali del 5 agosto 2008

p. Regolamento sulla legge sulle imposte dirette (Regolamento fiscale, StV) del 14 novembre 2000

q. Regolamento sulla legge relativa all’assistenza diurna dei bambini (Regolamento sull’assistenza diurna, TBV) del 25 novembre 2008

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